Tipologia: CCRL
Data firma: 15 gennaio 2010
Validità: 15.01.2010 - 31.01.2013
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fim-Cisl, Uilm-Uil Veneto
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Veneto
Fonte: CISL Veneto

Sommario:

 Premessa
1. Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale dell'artigianato metalmeccanico-installazione impianti-autoriparazione
2. Formazione degli addetti del settore
3. Previdenza complementare
4. Regimi di orario: modalità operative per le imprese artigiane venete del settore metalmeccanico ed installazione di impianti
5. Accantonamento annuo di compensazione (Banca ore)
6. Sperimentazione sulla formazione iniziale in materia di sicurezza
7. Prestazioni di secondo livello Ebav
• Fondo categoriale per la gestione di crisi area settore
• Alimentazione dei fondi di secondo livello.
o Contribuzioni a carico di imprese e lavoratori
o Utilizzo 1% destinato alla categoria
 8. Elementi economici di secondo livello
• Tabella A Quote E.E.T. mensile
• Tabella A Quote E.E.T. orarie
• Tabella B Quota E.E.T. mensile aggiuntiva alla tabella base in vigore
• Applicazione transitoria del CCRL 5 giugno 2009
9. Apprendistato professionalizzante
10. Clausola di premialità
11. Decorrenza e durata del contratto regionale
Allegati CCRL metalmeccanici installatori impianti 2010 - 2012
Allegato 1 Comunicazione per l'utilizzo orario ex art. 4) CCRL metalmeccanici installatori impianti artigiano 2010 - 2012
Allegato 2 Comunicazione adozione regime di orario
Allegato 3 Comunicazione per monitoraggio dell'utilizzo regimi di orario ex art. 4) CCRL metalmeccanici installatori impianti artigiano 2010 - 2012

Contratto regionale di lavoro peri dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche, installatrici di impianti e dell'autoriparazione della Regione Veneto

Il 15 gennaio 2010 presso la sede della Confartigianato del Veneto, via Volta 38, Marghera Venezia tra la Confartigianato del Veneto [...], la Cna del Veneto [...]; la Casartigiani Veneto [...]; e la Fim-Cisl [...], la Uilm-Uil [...]; è stata stipulata il presente contratto regionale di lavoro valido per i dipendenti delle imprese artigiane della regione Veneto che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL Metalmeccanici ed installatori di impianti

2. Formazione degli addetti del settore
Le parti concordano che la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresenta un carattere fondamentale per la qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane dei settori Meccanico, Installazione Impianti e Autoriparazione
Allo scopo le parti convengono di acquisire i dati riguardanti il fabbisogno professionale dei settori sopraindicati contenute:
- nell'indagine condotta dalla bilateralità;
- nell'indagine Excelsior condotta dalle Camere di Commercio così come ampliata nel Veneto.
Ciò al fine di procedere ad un approfondito confronto sulle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti e di concordare le azioni formative necessarie per far fronte ai bisogni.
Valutazioni comuni potranno tradursi in iniziative congiunte da svolgersi nei confronti della Regione Veneto al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse comunitarie, adeguare le politiche formative e l'offerta formativa alle necessità individuate.
Ciò potrà riguardare anche la formazione degli apprendisti, con particolare riferimento alla parte tecnico-pratica riguardante i settori Meccanico, Installazione Impianti e Autoriparazione.
Verrà infine richiesto all'Ebav di produrre i dati sul numero di corsi, ore e partecipanti effettuate negli ultimi 4 anni nei settori Meccanico, Installazione Impianti e Autoriparazione al fine di un esame congiunto dell'attività svolta.

4. Regimi di orario: modalità operative per le imprese artigiane venete del settore metalmeccanico ed installazione di impianti
Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'utilizzo in alternativa agli istituti della "flessibilità" previsti dal vigente contratto nazionale, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, a decorrere dal 1 febbraio 2010 l'orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra ditta e dipendente (Allegato 1)
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.
[...]
Le parti convengono che a fronte di un elevato utilizzo, iniziale o anche successivo, dell'accantonamento annuo, le ore prestate eccedenti quelle normali saranno destinate nei mesi successivi a ripristinare il medesimo accantonamento fino ad un massimo di 48 ore.
[...]
Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile per 4 mesi continuativi nell'arco di 12 mesi.
L'azienda che intenda procedere ad una estensione temporale fino ai 12 mesi della compensazione di orario oltre i 4 mesi o già programmare periodi superiori ai 4 mesi, dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 2); la stessa dovrà inoltre inviare specifica comunicazione (Allegato 3) alla Commissione Paritetica, costituita presso il comitato di categoria dell'Ebav, che avrà il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario sarà vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.
Tale gestione dell'orario avverrà con le stesse modalità previste per la durata quadrimestrale, con l'unica eccezione che il saldo avverrà nel mese successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.
[...]
La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.
La comunicazione alla Commissione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell'impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.
Entro 30 gg dal ricevimento, l'Ebav provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto ricevimento.
Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l'azienda provvederà a operare la relativa integrazione.
Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part-time.
Le parti si incontreranno entro il 28 febbraio 2010 per redigere il regolamento della Commissione Paritetica.

6. Sperimentazione sulla formazione iniziale in materia di sicurezza
Le parti intendono promuovere una specifica azione formativa e di sensibilizzazione in materia di sicurezza valevole anche ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. L'intervento sarà organizzato come un'azione sperimentale, da attivare a partire dal 1 gennaio 2011, finalizzata in primo luogo alla formazione/sensibilizzazione dei lavoratori di primo impiego all'atto dell'inserimento in impresa, da realizzarsi con un intervento formativo della durata di 3 ore che preveda:
- una differenziazione dell'intervento sulla base delle diverse tipologie aziendali;
- il coinvolgimento nella progettazione degli interventi delle strutture formative provinciali delle parti sociali e gli enti pubblici preposti;
- l'intervento formativo si dovrà articolare in una breve lezione di presentazione frontale, verranno coinvolti gli RTLS per la presentazione del sistema della sicurezza dell'artigianato, d'intesa con gli operatori dello sportello territoriale della sicurezza presso le sedi delle associazioni artigiane; saranno previsti test di verifica; analisi e confronto di casi concreti, proposti dagli stessi partecipanti.
I corsi verranno svolti in orario di lavoro.
La parti intendono attivare un finanziamento dell'attività corsuale attraverso i Fondi categoriali dedicati alla formazione, prevedendo nel contempo una misura premiale destinata ai lavoratori che aderiranno a tale corsi sotto forma di rimborso spese, con la possibilità di estendere detto intervento anche ai lavoratori già in forza presso la stessa azienda. A tale sperimentazione non sono tenuti a partecipare i lavoratori che abbiano svolto una simile attività attraverso iniziative promosse dal Cobis e/o realizzate direttamente dall'impresa.
La formazione potrà essere svolta presso i centri formativi promossi dalle associazioni provinciali dell'artigianato ovvero in impresa. Le parti ritengono di coinvolgere nel progetto il Cobis.
Le parti si danno atto che le soluzioni pattuite a livello regionale prevalgono ed assorbono qualsiasi pattuizione sul punto determinata a livello nazionale. Nell'ipotesi di definizioni di norme di legge incompatibili con la disciplina di fondo le parti si incontreranno per individuare le opportune soluzioni, che evitino l'incremento dei costi a carico delle imprese.

9. Apprendistato professionalizzante
Tenuto conto della legge regionale del 13 marzo 2009 in materia di mercato del lavoro, le parti intendono proseguire il confronto al fine di giungere ad una disciplina dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D. Lgs. 276/03 e successive integrazioni e modificazioni da applicare alle imprese della metalmeccanica e dell'installazione di impianti della regione Veneto.