Tipologia: Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio COVID-19
Data: 22 giugno 2020 (rev. 03)
Comparti: P.A., S.S.N., ASL Salerno
Fonte: aslsalerno.it


Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio COVID-19

Premessa

L’azienda ASL SALERNO, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative nazionali e regionali, con il presente Protocollo di Sicurezza adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, sanitari e non, disciplinando con il presente protocollo, tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti a partire dalla data del 22 giugno 2020. Si tenga presente che il presente protocollo si deve considerare dinamico e modificabile alla luce delle continue variazioni epidemiologiche del contagio, ma soprattutto in seguito alle variazioni normative nazionali e regionali. Valga per queste questioni l’orizzonte limitato della presente revisione n. 3 del protocollo che non può che avere un termine nella data del 31 luglio 2020 che in termini generali, ad oggi, è il termine legislativo di durata dell’emergenza sanitaria nazionale sancita con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Il Servizio di Prevenzione e Protezione e i Medici Competenti aziendali, nel rispetto dei riferimenti scientifici disponibili alla data del 18 giugno 2020, messi a disposizione dall'OMS, Ministero della Salute, ISS e INAIL, hanno definito le misure da attuare per la tutela della salute dei lavoratori e degli altri soggetti che frequentano e utilizzano le strutture della ASL SALERNO, in relazione alla diffusione del Sars-Cov-2.
Le misure necessarie per regolamentare la ripresa di alcune attività in presenza a partire dal 22 giugno 2020 sono state stabilite facendo riferimento ai seguenti principi:
• adozione di un sistema di misure che consenta una ripresa progressiva delle attività evitando bruschi incrementi degli affollamenti negli edifici;
• creazione delle condizioni che garantiscano una omogenea distribuzione degli individui nelle sedi ed il mantenimento, nella forma più ampia possibile, delle distanze interpersonali.
Nel rispetto dei principi sopraindicati sono stati individuati i criteri di progettazione delle misure di seguito riportati:
• sostegno e tutela degli individui, in particolare di coloro che si trovano in condizioni di svantaggio
• ampio utilizzo dell'erogazione a distanza dei servizi
• controllo degli accessi ai complessi edilizi ed agli edifici isolati
• controllo della distribuzione degli individui nelle sedi
• riduzione della durata dei contatti tra individui
• adozione dei presidi e dei DPI utili a ridurre il rischio di contagio
• mantenimento delle condizioni di salubrità ed igiene degli edifici
• sollecitazione all'adozione di comportamenti corretti da parte di coloro che frequenteranno le sedi.

Obiettivo del protocollo
Obiettivo del presente protocollo di sicurezza è rendere l’Azienda ASL SALERNO, in tutte le sue strutture ed attività, un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le funzioni lavorative nella parte iniziale di quella che viene definita come “la FASE 3 dell’emergenza”. A tal riguardo, vengono indicati tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19 e le azioni necessarie nell’ambito lavorativo a “convivere” con il pericolo biologico conseguente ad un livello accettabile di rischio.

Riferimenti normativi
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Protocollo del 14 marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Legge 24 aprile 2020, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (in particolare in Allegato 6 la revisione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020
Legge 5 giugno 2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità), recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
DPCM 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Circolare Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 - COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti
Circolare Ministero della Salute del 17 marzo 2020 - Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARSCoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 (aggiornamento 14 marzo 2020)
Circolare Ministero della Salute del 18 marzo 2020 - Verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
Circolare Ministero della Salute del 29 marzo 2020 - Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 (aggiornamento del 28 marzo 2020)
Circolare Ministero della Salute del 18 aprile 2020 - Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali e sociosanitarie
Circolare Ministero della Salute del 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure perii contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività
Circolare Ministero della Salute del 22 maggio 2020 - Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento
Circolare Ministero della Salute del 01 giugno 2020 - Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19
Ordinanza n. 52 del Presidente della Regione Campania del 26 maggio 2020 - contenente riapertura dal 28 maggio 2020 delle attività culturali e ricreative secondo protocollo allegato sub 2 e delle attività di formazione professionale in presenza per la parte pratica dell’attività non effettuabile a distanza secondo il protocollo allegato sub 3
Ordinanza n. 55 del Presidente della Regione Campania del 5 giugno 2020 - contenente l’attivazione di corsi di lingue, di laboratori di formazione e altre attività formative o ricreative presso i circoli culturali e ricreativi, nel rispetto del protocollo allegato sub 2 all’ordinanza n.52 del 26 maggio 2020 e, a partire dal 8 giugno 2020, l'organizzazione di meeting e congressi, nella stretta osservanza del protocollo allegato sub F al presente provvedimento.
Ordinanza n. 56 del Presidente della Regione Campania del 12 giugno 2020 - contenente la riattivazione fino al 14 luglio 2020 dei corsi di lingue, dei laboratori e delle altre attività formative presso tutti gli enti all’uopo autorizzati nel rispetto del protocollo allegato sub 2 all’ordinanza n.52 del 26 maggio 2020.
Conferenza dello Stato e le Regioni prot 20/83/CR01/COV19 - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2: linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.

Informazione
L’azienda informa tutti i lavoratori e chiunque entri nelle strutture dell’azienda circa le disposizioni di sicurezza, consegnando se possibile e comunque affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants e infografiche informative.
In particolare, le informazioni riguardano:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
a l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro, per il tramite del proprio diretto superiore, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
L’azienda fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Modalità di ingresso in azienda
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto da personale adeguatamente attrezzato con termometri ad infrarossi “no contact” al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate ed eventualmente fornite di mascherine, a cura dell’azienda se ne risultassero sprovvisti. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Per gli accessi negli ospedali e nei distretti in cui operano i poliambulatori è prevista la possibilità della misurazione della temperatura da parte di personale qualificato almeno Operatore Socio Sanitario (OSS). Per gli accessi nelle strutture di supporto, uffici e archivi può essere individuato personale appartenente alla vigilanza o al portierato.
Il datore di lavoro, per mezzo dei propri dirigenti e preposti, informa preventivamente tutto il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Si fa notare che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Per evitare complicazioni sul piano normativo, si prevede la possibilità di misurare la temperatura non trascrivendone il dato su un registro. In questo modo è possibile "individuare l’eventuale caso di isolamento” e trattare il dato sensibile singolarmente, rilasciando apposita informativa verbale al diretto interessato ed invitandolo a misurare in proprio la sua temperatura dopo alcuni minuti. Si ricorda, inoltre, che la tecnologia ad infrarossi attualmente disponibile è assai sensibile all’emissione di calore umano per ragioni semplicemente metaboliche: un soggetto che abbia corso per arrivare in orario o che sia rimasto fermo sotto il sole o all’interno dell’abitacolo di una automobile, può riscontrare una temperatura anche superiore a 37,5°C, senza avere la febbre che è sintomo della malattia. In questi casi è necessario misurare più volte la temperatura, una volta stabilizzato il soggetto.

Riattivazione dei servizi eventualmente sospesi
In termini generali, poiché il Direttore Generale della ASL SALERNO ha predisposto:
• per i rientri al lavoro, le procedure cautelative di cui alla nota prot. 95772 del 5 maggio 2020 dedicate ai lavoratori in smart work ed in assenza per emergenza;
• per la riapertura delle attività di elezione e di specialità ambulatoriale nelle strutture ospedaliere, le procedure cautelative di cui alle note prot. 92249 del 28 aprile 2020, prot. 93591 del 30 aprile 2020 e prot. 94695 del 4 maggio 2020 (chiedendo ai Direttori di macrostruttura di relazionare e trasmettere al Dipartimento di Prevenzione specifiche indicazioni sulla riorganizzazione delle attività assistenziali a tutela della sicurezza e protezione dei lavoratori e dei pazienti, comunicando altresì i fabbisogni necessari per ottemperare alle linee guida regionali per le riaperture dei servizi sanitari);
• per la ripresa delle attività in regime libero professionale intramurario ed extramurario, le procedure cautelative di cui alla nota prot. 95859 del 6 maggio 2020 (chiedendo ai Direttori di macrostruttura della relativa attività istituzionale di relazionare e trasmettere all’ufficio Centrale ALPI le specifiche indicazioni sulla riorganizzazione delle attività assistenziali a tutela della sicurezza e protezione dei lavoratori e dei pazienti, comunicando altresì i fabbisogni necessari per ottemperare alle linee guida regionali per le riaperture dei servizi sanitari).
le riattivazioni dei servizi sanitari integralmente o parzialmente sospesi e i relativi rientri in servizio dei dirigenti e del personale di comparto per la FASE 3, implicando una situazione organizzativa diversa rispetto a quella adottata nella immediata fase emergenziale (FASE 1) e in quella immediatamente successiva (FASE 2) dovranno essere espressamente autorizzati dalla Direzione Aziendale, eventualmente previo parere del Dipartimento di Prevenzione e/o dell’ufficio Centrale ALPI e/o del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o del Medico Competente, dove competenti secondo le indicazione del Direttore Generale.

Riammissione al lavoro: casi particolari
L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della stessa ASL SALERNO. Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
In riferimento alle modalità da seguire per il rientro in servizio su base volontaria del personale già collocato in "assenza per emergenza" ai sensi del disposto previsto dall'art 26 comma 2 del D.L. Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che prevede la possibilità per i lavoratori ritenuti "fragili", in corso di epidemia da COVID-19, di poter fruire dell'istituto della malattia per tutelare se stessi, i propri familiari e il sistema sanitario, prorogato fino al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art 74 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, fatta eccezione per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992 per i quali è prevista una tutela specifica e per quei lavoratori che rientrano in servizio dopo un periodo di assenza dal lavoro per malattia o infortunio superiore a 60 giorni continuativi (che devono essere inviati a visita straordinaria da parte del Datore di Lavoro con le consuete modalità), si precisa che, essendo il beneficio "assenza per emergenza" da considerarsi un'adesione volontaria del lavoratore ad un istituto contrattuale che riconosce una ulteriore tutela al lavoratore affetto da patologie croniche pregresse già note e valutate dal Medico Competente Aziendale. Pertanto, pur essendo il periodo di assenza dal servizio giuridicamente equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'art 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, in tali casi non si ritiene necessaria una ulteriore visita ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08, se non un'adeguata informativa al lavoratore, da parte del diretto superiore, sul modificato rischio biologico e sulla necessità di adottare tutte le misure di protezione raccomandate. Pertanto, per tutti i lavoratori che riprendono l'attività lavorativa dopo un periodo di “assenza per emergenza", il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ha predisposto un’autocertificazione in cinque punti sul proprio stato di salute, che deve essere sottoscritta da ogni dipendente al rientro al lavoro.
In termini più dettagliati il Direttore Generale della ASL SALERNO ha predisposto per i rientri al lavoro le seguenti procedure.
• Per i lavoratori in smart working, vista la disposizione n. 90692 del 24 aprile 2020 stabilisce l’impossibilità di rientrare in servizio presso le sedi competenti in assenza dell'autorizzazione esplicita della Direzione Strategica, previa verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e degli utenti e la disposizione n. 412805 del 22 giugno 2020 che precisa le misure necessarie che l’Azienza deve adottare per garantire i rientro dei lavoratori, è stabilito, che per i lavoratori che riprendono l’attività lavorativa dopo un periodo di attività svolta presso il proprio domicilio in modalità smart-working non è richiesta alcuna visita da parte dei Medico Competente. I lavoratori potranno riprendere il loro lavoro purché siano rispettate le regole previste nel presente “Protocollo aziendale di sicurezza sui luoghi di lavoro”. Ciascun Dirigente Responsabile della gestione del proprio personale e dell’applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui l'obbligo di individuazione delle attività indifferibili e delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza. I suddetti Dirigenti faranno riferimento alla UOC SPP per la tutela della sicurezza dei lavoratori al fine di verificare resistenza delle misure necessarie adottate dall’Azienda per garantire il lavoro in presenza: o misurazione della temperatura, o utilizzo dei dispositivi di sicurezza o distanziamento attraverso l'utilizzo di barriere di protezione.
• Per il personale che ha usufruito dell’istituto dell’assenza per emergenza è stabilito che, allo stato, non potrà rientrare in servizio sulla base della disposizione n. 90692 del 24 aprile 2020, in quanto una diversa organizzazione dei servizi dovrà essere verificata preventivamente dalla Direzione Strategica. Più in particolare i lavoratori affetti da condizioni di grave disabilità, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o che svolgono terapie salvavita non possono rientrare al lavoro prima del 31 luglio 2020; il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 77, DL 34 del 19.5.2020). Per i lavoratori portatori di patologie croniche e condizioni di particolare suscettibilità al contagio da Sars-CoV-2 non contemplate nel decreto (come, ad esempio le patologie broncopolmonari croniche, le patologie dell’apparato cardio-vascolare, il diabete mellito insuline-dipendente, l’insufficienza renale/surrenale cronica, le malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, le epatopatie croniche, le reumo-artropatie sistemiche, le patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici): il rientro in servizio di tali lavoratori è subordinato all’esito della “sorveglianza sanitaria eccezionale” alla quale dovrà essere sottoposto nel rispetto della vigente normativa di riferimento e tutte le istanze dovranno essere inoltrate al Dr. A.T. - Coordinatore dei Medici Competenti (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) .
In conclusione i rientri in servizio dei dirigenti e del personale di comparto per la FASE 3, implicando una situazione organizzativa diversa rispetto a quella adottata nella immediata fase emergenziale (FASE 1) e in quella immediatamente successiva (FASE 2) dovranno essere espressamente autorizzati dalla Direzione Aziendale, eventualmente previo parere del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o del Medico Competente e/o del Dipartimento di Prevenzione.

Modalità di accesso dei fornitori esterni
Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso senza controlli alle strutture per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà comunque attenersi alla rigorosa distanza di un metro e auto-munirsi di mascherina chirurgica.
Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nella stessa struttura (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. L’azienda committente è tenuta a dare all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo Aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Modalità di accesso dei visitatori
Sulla base dell’ordinanza n. 56 del 12 giugno 2020 del Presidente della Regione Campania (punto 1.5) è demandato direttamente alle singole strutture sanitarie, riabilitative e residenziali, pubbliche e private, di disciplinare ed organizzare, l’accesso di accompagnatori e visitatori nelle sale di attesa e nei reparti, in coerenza con quanto disposto all'art. 1, left, aa) e bb) del DPCM 11 giugno 2020 e nel rispetto assoluto del divieto di assembramento:
aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
bb) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
In termini generale va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. L’accesso nelle singole strutture deve essere diligentemente regolamentato dal Dirigente Responsabile a seconda del livello di attuazione dei Piani di Distanziamento che l’Azienda sta realizzando per ogni singola struttura. Qualora fosse necessario e possibile l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno comunque sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui ai precedenti punti del Protocollo.

Accesso degli informatori scientifici
Con Ordinanza n. 52 del 26 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania (lettera j) sono approvate le misure precauzionali di cui al documento allegato sub 6, per l'esercizio dell'attività degli informatori scientifici, che è consentita purché svolta nel rispetto delle seguenti misure precauzionali:
• per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni e i protocolli della struttura o azienda presso cui si recano per la loro attività
• il professionista informatore dovrà sempre provvedere ad adeguata igiene delle mani e all’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree
• favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni al termine dell’incontro
• dovranno essere privilegiate le attività da remoto e di contatto a distanza
• l’eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi d’attesa
• dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sanitario
• evitare l’utilizzo promiscuo di oggetti nell’attività informativa.

Pulizia e sanificazione in azienda
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
È garantita mediante il presente Protocollo di Sicurezza, a cura dello stesso operatore affidatario della strumentazione informatica, la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse con adeguati detergenti a basso rischio, messi a disposizione dell’azienda, sia negli uffici, sia nei reparti.
Nei reparti, luoghi, stanze, in cui si sono registrati “casi sospetti di COVID-19”, in aggiunta alle normali attività di pulizia, l’azienda realizza, prima della riapertura e re-immissione in attività, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
In generale, distinguendo tra ambienti sanitari ed ambienti non sanitari la circolare fornisce le seguenti indicazioni.

Pulizia in ambienti sanitari
In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato. Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV.
Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall'OMS sono procedure efficaci e sufficienti una "pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)”. La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno, al più presto in caso di spandimene evidenti e in caso di procedure che producano aerosol, alla dimissione del paziente, da personale con protezione DPI.
Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superficie a maggior frequenza di contatto da parte del paziente e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei DPI da parte degli operatori.
Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro. I carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza. Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti per l’assistenza ai pazienti e seguire le misure indicate per la vestizione e la svestizione (rimozione in sicurezza dei DPI). In presenza del paziente questo deve essere invitato ad indossare una mascherina chirurgica, compatibilmente con le condizioni cliniche, nel periodo necessario alla sanificazione.

Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici, mezzi di trasporto, aule di formazione e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Precauzioni igieniche personali
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È fortemente raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone per un tempo non inferiore 30 secondi. I detergenti per le mani saranno resi accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. Oltre ai saponi resi disponibili nei luoghi in cui vi è acqua corrente per la pulizia delle mani, l’azienda mette a disposizione dei lavoratori distributori di gel igienizzante a base di alcool o cloro.

Dispositivi di protezione individuale
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi l’azienda segue pedissequamente le raccomandazioni contenute nel Rapporto 2/2020: Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2, ad oggi aggiornato al 10 maggio 2020 e realizzato dal Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni.
In generale:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’organizzazione Mondiale della Sanità;
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria;
c) è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (Guide to Locai Production.pdf scaricabile dal sito internazionale del WHO).
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.), conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e precisamente individuate, per ogni tipologia di attività dal Rapporto 2/2020 sopra indicato.
Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, l'azienda ha inteso precisare i DPI idonei, oltre ogni possibile interpretazione del Rapporto 2/2020 sopra indicato. È pertanto previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, pur nel rispetto del distanziamento sociale, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

Gestione spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le eventuali aree fumatori, gli antibagni dei servizi igienici e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. Sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
È garantita, mediante accordo con le ditte appaltatrici, la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Organizzazione aziendale
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l’azienda potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura di tutti i reparti ed attività non essenziali alla mission aziendale e, comunque di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart-work o comunque del lavoro a distanza.
Inoltre, l’azienda può, di concerto con le rappresentanze sindacali aziendali, mettere in essere le seguenti misure:
a) procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
b) assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
c) utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
d) utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
e) nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
f) sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative (ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate di circa due metri tra loro).
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Sono previsti, laddove possibili ed attuabili, percorsi unici di ingresso ed uscita, prossimi alle postazioni di timbratura, presso i quali è realizzata la presenza di dispensatori di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Spostamenti interni, riunioni, eventi, convegni e meeting
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite, fino a nuove indicazioni le riunioni massicce in presenza, se non convegni e meeting come appresso specificato. Laddove le riunioni fossero connotate dal carattere della necessità, dell’urgenza e del numero ridotto dei partecipanti, nell’impossibilità di collegamento a distanza attualmente consentito attraverso il sito aziendale dall’applicazione VC, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale (di almeno un metro) e un’adeguata pulizia/areazione preventiva dei locali.

Meeting e Congressi
Con Ordinanza n. 55 del Presidente della Regione Campania del 5 giugno 2020 (punto 1.3, lett. b), a decorrere dal 8 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020, è consentita la ripresa dell'organizzazione di meeting e congressi, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub F dello stesso procedimento. Pertanto con il presente Protocollo si precisano i termini entro cui è possibile organizzare per conto dell’ASL SALERNO meeting e congressi. La responsabilità dell’attuazione e del controllo del rispetto delle misure di seguito indicate riferite a tutte le attività di congressi, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili ricade sul Responsabile Scientifico o Responsabile Organizzativo della manifestazione. Il quale, in aggiunta a tutti gli obblighi normativi ordinari, deve anche, in relazione all’emergenza sanitaria:
• dichiarare preventivamente il numero massimo dei partecipanti all’evento in base alla capienza degli spazi individuati
• organizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone
• assicurare in ogni momento il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;
• predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica sia ricorrendo a sistemi audio-video, sia ricorrendo a personale appositamente incaricato;
• utilizzare tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (registrazioni, elaborazioni di test, ect.);
• predisporre una segreteria ed un’accoglienza adeguatamente protetta, anche con schermi;
• far rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C:
• riporre gli indumenti e oggetti personali nei guardaroba in appositi sacchetti porta abiti monoutente;
• rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree a disposizione;
• garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da realizzare il distanziamento fisico minimo di 1 metro;
• organizzare il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina;
• disinfettare i dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori prima dell’inizio delle attività e dopo ogni utilizzazione;
• dotare tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza di mascherina e farla indossare per tutta la durata dell’attività;
• garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti immediatamente prima dell'inizio dell’attività ed in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti;
• favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti;
• prevedere per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di mascherina e farle indossare secondo modalità che impediscano l'involontaria contaminazione, compromettendone l’efficacia;
• rendere disponibile presso la struttura un kit da utilizzare per coloro che durante le attività dovessero presentare i sintomi da Covid-19 o percolerò che si prendono cura di una persona affetta; il kit comprende i seguenti elementi: mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante/salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.

Attività di ricerca
Fino al 31 luglio 2020 le attività di ricerca, svolte in presenza presso le sedi istituzionali, dovranno essere organizzate affinché l'uso degli studi e dei laboratori rispetti gli affollamenti massimi di cui ai regolamenti nazionali o regionali nonché le eventuali ulteriori limitazioni indicate dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
A partire dal 01 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020 le attività, svolte in presenza presso soggetti terzi, potranno essere svolte adottando le seguenti misure:
• valutazione delle condizioni di diffusione del contagio nell'area ove deve essere svolta l'attività;
• coordinamento con il soggetto ospitante per verificare le misure di prevenzione e protezione anti-COVID ivi adottate.

Formazione - Tirocinio - Frequenze volontarie
Attività di formazione

Con Ordinanza n. 56 del Presidente della Regione Campania del 12 giugno 2020 è stata prevista la riattivazione fino al 14 luglio 2020 dei corsi di lingue, dei laboratori e delle altre attività formative presso tutti gli enti all’uopo autorizzati nel rispetto del protocollo allegato sub 2 all'ordinanza n. 52 del 26 maggio 2020.
Le attività di formazione individuate nella presente sezione sono tutte le attività formative che si svolgono all'interno dell’Azienda (a titolo esemplificativo si fa riferimento a: Corsi di formazione aziendali ECM e non ECM, Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale, Corso per Emergenza 118, altre attività formative aziendali).
Il Responsabile del Corso, in aggiunta a tutti gli obblighi normativi ordinari, in relazione all’emergenza sanitaria ha la responsabilità dell’attuazione e controllo del rispetto delle misure di seguito indicate:
• predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica che tenga conto delle differenze linguistiche
• far rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C
• rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree a disposizione
• dichiarare preventivamente il numero massimo dei partecipanti all’evento in base alla capienza degli spazi individuati
• mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti
• organizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone
• assicurare in ogni momento il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti
• utilizzare tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (registrazioni, elaborazioni di test, ect.)
• predisporre una segreteria ed un’accoglienza adeguatamente protetta, anche con schermi
• garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da realizzare il distanziamento fisico minimo di 1 metro
• organizzare il tavolo dei relatori per le presentazioni in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina
• disinfettare i dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori prima dell’inizio delle attività e dopo ogni utilizzazione;
• dotare tutti i discenti e il personale addetto all'assistenza di mascherina e farla indossare per tutta la durata dell’attività
• garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti immediatamente prima dell’inizio dell’attività ed in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti
• favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni, in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti
• prevedere per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di mascherina e farle indossare secondo modalità che impediscano l'involontaria contaminazione, compromettendone l'efficacia
• rendere disponibile presso la struttura un kit da utilizzare per coloro che durante le attività dovessero presentare i sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta; il kit comprende i seguenti elementi: mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante/salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.
Il Responsabile del Corso è:
• il Responsabile Scientifico/Direttore del Corso (per i Corsi di formazione aziendali, Corsi Emergenza 118, altre attività formative aziendali)
• il Coordinatore del Corso o suo delegato (per i Corsi Formazione Specifica in Medicina Generale)
• il Direttore degli insegnamenti tecnico pratici e di tirocinio (Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie)
Fatta una valutazione della disponibilità di sale o aule per formazione, tra tutte quelle disponibili presso le strutture della ASL SALERNO, risultano direttamente utilizzabili per un numero massimo di partecipanti pari ad 1/3 della capienza massima prevista e certificata dal numero di sedute fisse disponibili le seguenti sale:
• Sala Colella presso PO Umberto I di Nocera Inferiore
• Sala Verde presso Uffici Servizi Centrali di Via Ricco a Nocera Inferiore
• Sala Conferenze presso Sede Centrale di Via Nizza a Salerno
• Aula Maggiore presso la Sede della UOC Formazione in Piazza Matteotti a Salerno
• Sala Conferenze presso l’Edificio Uffici del PO SS Maria Addolorata di Eboli
• Sala Conferenze presso il PO San Luca di Vallo della Lucania
• Sala Conferenze presso il PO Sarno
• Sala Conferenze preso il PO Sapri.
Per tutte le altre sedi il Responsabile Scientifico del Corso deve calcolare il numero massimo di presenti, tenendo conto di tutte le limitazioni sopra riportate.
A conclusione di paragrafo, si precisa che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo o funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il preposto può continuare ad operare come preposto e così via).

Attività di tirocinio
Fino al 31 luglio 2020, ferma restando la possibilità di effettuare il tirocinio in modalità a distanza, le attività di tirocinio, svolte in presenza presso le sedi istituzionali, dovranno essere organizzate affinché negli spazi ove esse si svolgono il numero di tirocinanti contemporaneamente presenti non sia superiore al 10% del numero del personale in servizi presso l’UOC ospitante. Dovranno poi essere rispettate le norme di distanziamento sociale previste nell’attuale periodo emergenziale, nonché le eventuali ed ulteriori limitazioni e prescrizioni indicate dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
Fino al 31 luglio 2020, il Direttore del Macrocentro e il Responsabile dell’UO che intendono accogliere il tirocinante presso la Struttura di proprio riferimento, con dichiarazione allegata all’autorizzazione del tirocinio, debbono attestare di rispettare le misure previste dal presente Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio COVID -19 aziendale.
Le attività di tirocinio delle professioni sanitaria e medica continuano senza alcuna limitazione, salvo specifici protocolli di accesso che saranno concordati tra l’Università e l’Azienda.

Frequenze volontarie
La ASL SALERNO ha disciplinato lo svolgimento delle frequenze volontarie presso le proprie strutture, da parte di studenti, laureati, diplomati a fini conoscitivi delle attività sanitarie, tecniche e amministrative espletate dall’Azienda ai fini di studio e/o di ricerca, con il Regolamento di cui alla Delibera n. 628 del 03 luglio 2015. Il Regolamento continua ad avere validità generale, dovendosi considerare per il periodo dell’emergenza sanitaria da COVID-19 (per ora fino al 31 luglio 2020) le precauzioni aggiuntive suggerite dall’allegato 4 (misure igienico sanitarie generali) ed allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 (protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020).
Fino al 31 luglio 2020, il Direttore del Macrocentro e il Responsabile dell’UO ospitante che intendono accogliere una frequenza volontaria presso la Struttura di proprio riferimento, con dichiarazione allegata all’autorizzazione della frequenza, debbono attestare di rispettare le misure previste dal presente Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio COVID - 19 aziendale e quindi seguire le procedure autorizzative già previste dal Regolamento delle frequenze volontarie di cui alla Delibera n. 628 del 03 luglio 2015 e i connessi adempimenti di sicurezza del lavoro e sorveglianza sanitaria.

Gestione di una persona sintomatica in azienda
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al suo diretto superiore, quindi si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Sorveglianza sanitaria e Medico Competente
Premessa

Il protocollo condiviso allegato al DPCM del 17 maggio 2020, il documento tecnico dell’INAIL sulle misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro, la Circolare del Ministero della salute n. 14915 del 29 aprile 2020, gli artt. 74 e 83 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, delineano in maniera puntuale obiettivi e strumenti specifici per la sorveglianza sanitaria correlata a COVID-19. Il presente Protocollo intende fornire indicazioni per facilitarne la concreta attuazione in coerenza col quadro normativo di riferimento. Anche in questa fase, infatti, il ruolo del medico competente rimane sempre ancorato agli adempimenti e alle modalità operative stabilite dal D.Lgs. 81/08.

La riorganizzazione della sorveglianza sanitaria
Nella pregressa fase della pandemia vi è stata una raccomandazione condivisa di differire la sorveglianza sanitaria al pari di tutte le prestazioni sanitarie di carattere non urgente. Ad oggi dobbiamo considerare in parte superata questa indicazione, non solo perché siamo in una fase diversa dell’epidemia (anche se in modo non uniforme nelle diverse aree del Paese), ma soprattutto perché la sorveglianza sanitaria costituisce uno degli strumenti utili per accompagnare il rientro dei lavoratori e la ripresa del lavoro. A tal fine però è necessaria una riorganizzazione nelle procedure e nei contenuti. Infatti nell’attuale fase emergenziale dovranno devono essere privilegiate le visite con carattere di urgenza e di indifferibilità quali:
• la visita medica preventiva, anche in fase pre-assuntiva (art. 41 comma 1 lettera a ed e-bis);
• la visita medica straordinaria su richiesta del lavoratore (lettera c);
• la visita medica in occasione del cambio di mansione (lettera d), da valutare in relazione alle condizioni del lavoratore e alla differenza di esposizione ai rischi lavorativi rispetto alla mansione già ricoperta;
• la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi (lettera e-ter), da rimodulare quando l’assenza per motivi di salute à dovuta al COVID-19.
Prioritariamente devono essere esaminati i soggetti di età superiore a 55 anni, portatori di patologie, idonei con limitazioni/prescrizioni, soprattutto per quanto attiene agli aspetti di ipersuscettibilità, attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale.
In questa fase le visite mediche non potranno più essere eseguite a distanza e dovranno necessariamente prevedere il contatto diretto tra il medico e il lavoratore.
Per questo è necessario che siano effettuate in condizioni tali da minimizzare il rischio di diffusione del contagio, preferibilmente in un ambiente destinato ad attività sanitaria, comunque in un ambiente idoneo di metratura adeguata a consentire il rispetto delle distanze interpersonali, ben aerato, in prossimità di servizi igienici, dove sia possibile pulire e disinfettare le superfici, nel rispetto delle indicazioni precauzionali previste dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020, prevedendo altresì che in occasione delle visite mediche anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina). Inoltre, la programmazione delle visite mediche dovrà prevedere modalità organizzative in grado di evitare l’aggregazione nell’attesa delle visite e fornendo adeguata informativa ai lavoratori affinché non si presentino a visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi (si può prevedere anche per l’accesso alla visita medica il controllo della temperatura).

Visite mediche periodiche
La citata Circolare 14915 del Ministero della Salute indica la possibilità di differire le visite mediche periodiche (art. 41, comma 1, lettera b) e le visite di fine rapporto di lavoro (art. 41, comma 1, lettera e) successivamente al 31 luglio 2020. Il medico competente potrà in questi casi posticipare di 6 mesi le visite periodiche in scadenza nel primo semestre 2020, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 41, comma 2, lettera b) di stabilire la periodicità delle visite in funzione della valutazione del rischio.

Visite mediche di rientro dopo infezione da COVID-19
Circa il 30% dei casi di COVID-19 richiede l’ospedalizzazione con il ricovero in terapia intensiva o un sostegno respiratorio minore. Osservazioni recenti dimostrano che nei casi più gravi, oltre alla polmonite interstiziale, si instaura un quadro di coagulopatia che interessa vari organi. Le nostre conoscenze sui postumi a medio e lungo termine, nei casi gravi di COVID-19 sono ancora limitate. In considerazione di quanto detto, Il DPCM del 26 aprile 2020 ha esteso l’obbligo della visita medica alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia di durata superiore a 60 giorni continuativi (art. 41, comma 1, lettera e-ter) a tutti i casi di COVID-19, indipendentemente dalla durata dell’assenza. La visita deve essere effettuata quando la malattia ha richiesto il ricovero ospedaliero (Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile 2020). La finalità della visita, infatti, non è quella di verificare l’avvenuta guarigione per quanto attiene il rischio di contagio, ma di valutare l'idoneità al lavoro al momento della ripresa dell’attività lavorativa, in relazione alla possibile riduzione della funzionalità respiratoria, alla perdita di forza muscolare conseguente all’immobilizzazione in terapia intensiva, alla necessità di fisioterapia e riabilitazione.
Problemi riconducibili alla sindrome post-traumatica da stress e altri disturbi del SNC possono essere assenti al momento del rientro al lavoro, ma comparire a distanza di tempo. Nel complesso i soggetti che hanno avuto il COVID-19 in forma grave necessitano di una particolare attenzione nel rientro al lavoro e possono richiedere tempi lunghi per il completo recupero dell'idoneità. In ogni caso gli aspetti clinici post COVID-19 non sono ad oggi del tutto noti e in questi casi il medico competente dovrà spesso avvalersi del supporto di consulenze specialistiche, ai sensi dell’art. 39, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (relativamente alla consulenza Pneumologica, si precisa che i lavoratori dovranno essere indirizzati al Polo Pneumologico del P.O. Mauro Scarlato di Scafati).
In questo periodo anche gli aspetti relativi al rischio di contagio al rientro del lavoratore, sono fonte di preoccupazioni che determinano richieste spesso improprie. Per fare chiarezza su questi aspetti, nella tabella 1 sono riassunti i criteri per il rientro al lavoro nelle diverse tipologie di assenze riferibili a COVID-19.
 

Tab. 1 Criteri per il rientro al lavoro nei casi di assenza riferibili a COVID-19

Casistica

Criteri per il rientro al lavoro

Caso di COVID-19 accertato con ricovero ospedaliero

Certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di competenza a seguito di due tamponi negativi effettati a distanza di almeno 24 ore + visita da rientro effettuata dal medico competente.

Caso di COVID-19 accertato senza ricovero ospedaliero

Certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di competenza a seguito di due tamponi negativi effettati a distanza di almeno 24 ore + visita da rientro effettuata dal medico competente solo se l’assenza ha superato i 60 giorni continuativi.

Lavoratore in quarantena o in isolamento fiduciario (contatto stretto di un caso accertato, provenienza dall’estero o da zona a rischio, ecc.)

Alla scadenza del periodo di quarantena senza alcuna specifica certificazione.

Lavoratore sintomatico (sospetto COVID-19) che non ha effettuato il tampone

Alla scadenza del periodo di malattia senza alcuna specifica certificazione di guarigione. E comunque consigliato il contatto tra medico competente e MMG per una migliore comprensione del caso.


Visite mediche di rientro dopo assenza per emergenza (lavoratori fragili)

Per i lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104, l’art. 77 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 ha prolungato al 31 luglio 2020 la data entro la quale il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero, come già previsto dall’art. 26 comma 2 del Decreto “Cura Italia”.
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori “fragili" portatori di patologie croniche e condizioni di particolare suscettibilità al contagio da Sars-CoV-2 non contemplate nel decreto (come, ad esempio, le patologie broncopolmonari croniche, le patologie dell’apparato cardio-vascolare, il diabete mellito insuline-dipendente, l’insufficienza renale/surrenale cronica, le malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, le epatopatie croniche, le reumo-artropatie sistemiche, le patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici), il Medico Competente aziendale, come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile 20, è la figura di riferimento più importante per riconoscere il rischio individuale ed indicare al Datore di Lavoro le modalità appropriate per la prevenzione e la salvaguardia della sua salute.
Il D.L. 34 del 19 maggio 2020 (articolo 83) ha istituito a tale proposito quella che viene definita “sorveglianza sanitaria eccezionale", da attuarsi appunto nei confronti dei lavoratori fragili ed ipersuscettibili fino al termine dello stato di emergenza. Per una effettiva tutela di questi lavoratori in condizione di fragilità, l’eventuale rientro al lavoro non potrà essere attuato senza il controllo del medico competente, in considerazione del ruolo cardine di siffatta figura nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
È opportuno quindi che i lavoratori in condizioni di fragilità che vogliano rientrare ai lavoro presentino al medico competente istanza di visita a richiesta, ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera c, del D.Lgs. 81/08. Al termine della visita, il medico competente formulerà un giudizio di idoneità che potrà prevedere l'adozione di maggiori cautele, l’esclusione dai compiti lavorativi a maggior rischio, fino ad una non idoneità temporanea.

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e degli RLS. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Allegato 4 DPCM 26 aprile 2020
Misure igienico-sanitarie
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Autodichiarazione […omissis..]


Segnaletica

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere stampata e utilizzata secondo necessità.
La segnaletica proposta è la seguente:
• Dieci comportamenti da seguire
• No assembramento
• Evitare affollamenti in fila
• Mantenere la distanza di 1 m
• Uso Ascensore
• Lavare le mani
• Igienizzare le mani
• Coprire la bocca e il naso
• No abbracci e strette di mani
• Disinfettare le superfici
• Soccorsi.