Tipologia: CCIA
Data firma: 7 gennaio 2010
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Delegazione di parte pubblica e delegazione di parte sindacale
Comparto: Sanità, Az. Osp. S. Croce e Carle Cuneo
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Indice
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo aziendale
Art. 3 Obiettivi e strumenti della contrattazione
Art. 4 Relazioni sindacali
Art. 5 Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
Art. 6 Agibilità sindacale
• 1. Sede sindacale
• 2. Assemblee del personale
• 3. Bacheche sindacali
• 4. Permessi e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
Art. 7 Clausola per il raffreddamento dei conflitti
Art. 8 Informazione e consultazione
• 3. Commissioni bilaterali
Art. 9 Concertazione
Art. 10 Comitato per le Pari Opportunità (CPO)
Art. 11 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Art. 12 Orario di lavoro
Art. 13 Lavoro straordinario
Art. 14 Ferie
Art. 15 Permessi retribuiti
Art. 16 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 17 Mansioni superiori
Art. 18 Formazione aziendale e aggiornamento professionale
Art. 19 Sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 20 Tutela legale
Art. 21 Mensa
Art. 22 Mobilità volontaria in ambito aziendale
Art. 23 Costituzione e aggiornamento dei fondi
Art. 24 Obiettivi della classificazione del personale

 

Art. 25 Criteri generali per i passaggi tra categorie
Art. 26 Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni
• 1 - Istituzione e graduazione
• 2 - Assegnazione
• 3 - Valutazione di prima istanza
• 4- Valutazione di seconda istanza
• 5 - Soppressione - Revoca
• 6 - Decorrenza
Art. 27 Progressione economica orizzontale
Art. 28 Criteri generali per il conferimento delle funzioni di coordinamento
Art. 29 Coordinatore Dipartimentale di comparto
Art. 30 Produttività
Art. 31 Servizio di Emergenza Territoriale "118"
Art. 32 Disciplina e remunerazione di particolari attività e servizi già previsti da specifiche intese sindacali o da provvedimenti dell'Azienda
Art. 33 Disapplicazioni
Allegati
Allegato 1 Servizi essenziali e contingenti in caso di sciopero
Allegato 2 Metodologia di valutazione permanente delle prestazioni comparto non posizionato
Allegato 3 Metodologia di valutazione permanente delle prestazioni comparto posizionato
Allegato 4 Regolamento selezioni interne
Allegato 5 Procedura per la mobilità interna volontaria
Allegato 6 Produttività per progetti qualitativi
Allegato 7 Produttività per progetti quantitativi aziendali
Dichiarazione congiunta a verbale
Uil-Fp Nota a verbale CIA 2006/2009
Cisl-Fp Nota a verbale della segreteria Cisl Fp
Allegato Fsi-Usae Dichiarazione a verbale della riunione del 07/01/2010
Aran - Contrattazione integrativa.
Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo Relazione tecnico illustrativa su contratto integrativo aziendale area comparto sottoscritto il 10.12.2009


Azienda ospedaliera "Santa Croce e Carle" Cuneo
Contratto collettivo integrativo aziendale di lavoro del comparto del personale del servizio sanitario nazionale dipendente dell'azienda ospedaliera "S. Croce e Carle" di Cuneo
CCIA - CCNL 10.04.08 Parte normativa 2006/2009 Parte economica 2006/2007 - 2008/2009 - 7 gennaio 2010


Delegazione trattante dell'Azienda Ospedaliera:
Delegazione trattante di parte sindacale: RSU; Cisl-Fps, Cgil-Fp, Uil-Fpl, Fials, Nursing Up, Usae Fsi
- Vista l'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo integrativo aziendale relativo al comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale dipendente dell'Azienda Ospedaliera, sottoscritta dalle parti in data 14/12/2009;
- Preso atto del controllo, effettuato con esito favorevole dal Collegio Sindacale in data 21/12/2009, sulla compatibilità dei costi conseguenti con i vincoli di bilancio;
- Dato atto che il testo risulta composto di 33 articoli, sette allegati numerati progressivamente da 1 a 7, dichiarazioni a verbale presentate da parte sindacale e due dichiarazioni congiunte;
in data 7 gennaio 2010 sottoscrivono il contratto nel testo che segue

Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo integrativo disciplina le materie contemplate nel titolo II del CCNL 19.04.2004 del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, parte normativa quadriennio 1.1.2006 fino al 31.12.2009 e parte economica biennio dal 1.1.2006 al 31.12.2007 (di seguito CCNL) e biennio dal 1.1.2008 al 31.12.2009 e in ogni altra norma che preveda il rinvio alla contrattazione integrativa. Nell'ambito del contratto, per motivi di coerenza generale, è compresa la disciplina delle materie oggetto di concertazione a termini dell'art. 6, comma 1 lett. B), del CCNL 7.4.1999 e art. 5, comma 2, del CCNL Integrativo 20.9.2001; al riguardo le parti danno atto che, per i punti in questione, il contratto vale a titolo di verbale della comune volontà delle parti (si tratta in particolare di quanto previsto all'art. 17 "Mansioni superiori", all'all. n. 4 "Regolamento recante la disciplina delle selezioni interne per il passaggio del personale dipendente a tempo indeterminato da una categoria a quella immediatamente superiore o, all'interno di una categoria, per il passaggio al livello superiore ovvero per il passaggio orizzontale tra profili diversi afferenti alla stessa categoria e livello, ove previsto", all'art. 27 "Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni", allegato n. 2 "Metodologia di valutazione permanente delle prestazioni - valutazione permanente delle prestazioni per il comparto non posizionato", all. n. 3 "Metodologia di valutazione dei titolari di incarico di posizione organizzativa" e all'art. 29 "Criteri generali per il conferimento delle funzioni di coordinamento".
2. Il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendente dall'Azienda, esclusi i dirigenti.
3. In presente contratto è sottoscritto in attesa della emanazione, da parte della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 19.04.2004 di linee generali di indirizzo relative allo svolgimento della contrattazione integrativa sulle materie ivi indicate. Nel caso in cui le clausole definite su tali materie nel presente contratto dovessero risultare difformi rispetto alle linee di indirizzo regionali di cui sopra, le parti si incontreranno, secondo le procedure della contrattazione integrativa, per provvedere alla revisione delle clausole stesse ai fini di armonizzarle con le direttive regionali.
4. il presente CCIA non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai CC.CC.NN.LL. e disciplina le materie indicate nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 3 Obiettivi e strumenti della contrattazione.
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità e dei ruoli dell'Azienda e delle OO.SS., è stato riordinato in modo da renderlo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale dei dipendenti con l'esigenza dell'Azienda di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. In ambito aziendale il predetto sistema si articola nei modelli previsti dalla contrattazione nazionale secondo quanto indicato negli artt. 3, 4 e 6 CCNL 07.04.1999, artt. 4 e 7 CCNL 19.04.2004.

Art. 4 Relazioni sindacali
1. Le parti convengono sull'utilità di mantenere costruttive relazioni sindacali, riconoscendo nel tavolo di trattativa aziendale presupposto indispensabile di un sistema funzionale alla ricerca di assetti e norme mirati al conseguimento degli obiettivi aziendali e al miglioramento delle condizioni del lavoro e dei lavoratori, per consentire agli operatori del settore di esprimere al meglio le proprie capacità professionali, nell'obiettivo comune di migliorare i servizi resi ai cittadini.
2. per la validità della trattativa devono essere presenti, nelle riunioni sindacali, non meno 5 componenti della RSU e possono partecipare non più del 50% più 1 del numero dei componenti della RSU.
Per la validità degli accordi è necessaria la firma di norma della metà più uno dei componenti della RSU e di almeno una sigla sindacale.
3. Ai fini di cui al comma 1 si concorda quanto segue: l'azienda, oltre a garantire quanto previsto al precedente art. 3, si impegna a fornire tempestivamente ai Referenti designati dalla RSU e dalle OO.SS., le informazioni inerenti le materie oggetto di contrattazione.

Art. 6 Agibilità sindacale
2. Assemblee del personale

La RSU e le OO.SS. rappresentative presenti in Azienda, congiuntamente o disgiuntamente, possono indire assemblee dei dipendenti riguardanti la generalità o gruppi di essi, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro. Per tali assemblee si applicano le seguenti disposizioni:
a) La partecipazione è un diritto del singolo lavoratore;
b) La partecipazione in orario di lavoro è limitata a complessive 12 ore annue per anno solare per ciascun lavoratore, non rinviabili all'anno successivo;
[...]

3. Bacheche sindacali
a) L'Azienda, metterà a disposizione della RSU e OO.SS. degli spazi per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro;
b) L'azienda si impegna a collocarle in locali di transito accessibili a tutto il personale e specificamente in spazi vicini al rilevamento automatico delle presenze e ai locali mensa;
c) La distribuzione del materiale di informazione o di propaganda sindacale, dovrà essere effettuata senza recare intralcio allo svolgimento del servizio a carico della RSU e dalle OO.SS. e non potrà essere utilizzato personale dipendente dell'Azienda e/o servizi aziendali;
[...]

Art. 8 Informazione e consultazione
1. Per quanto attiene gli istituti dell'informazione, della concertazione e della consultazione, si rinvia a quanto previsto dal CC.CC.NN.LL. (art. 6 CCNL 07.04.1999).
2. L'azienda consulta la RSU e le OO.SS. sulle modifiche concernenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi e in presenza di processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi dell'Azienda.

3. Commissioni bilaterali
Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attività dell'azienda, l'approfondimento di specifiche materie e la raccolta di dati utili alla contrattazione aziendale le parti si impegnano a costituire commissioni paritetiche bilaterali. Dette commissioni non sostituiscono, in alcun modo, la contrattazione aziendale né hanno funzione negoziale.
Tali organismi, ivi compresi il Comitato per le pari opportunità e il Comitato sul fenomeno del mobbing di cui ai successivi articoli 10 e 11, hanno il compito di raccogliere dati sulle materie di competenza, che l'azienda è tenuta a fornire, e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
La composizione dei citati organismi è di norma paritetica.

Art. 9 Concertazione
La concertazione ha luogo nelle materie specificamente previste dall'art. 6 comma 1 lett. B, del CCNL 7.4.1999 e dall'art. 5, comma 2, del CCNL integrativo 20.9.2001, con le modalità ivi previste integrate con quanto stabilito all'art. 7, comma 1, lett. C) del presente CCIA.

Art. 10 Comitato per le Pari Opportunità (CPO)
1. Il Comitato per le Pari Opportunità (CPO) è istituto presso l'Azienda nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, comma 2, del CCNL 7.4.1999
2. Attività, funzioni e iniziative del CPO sono definite dall'art. 7 del medesimo CCNL 7.4.1999, così come la composizione e la durata (4 anni rinnovabili una sola volta) in carica dei singoli componenti designati pariteticamente dalle parti. Il CPO, in particolare, formula proposte finalizzate a favorire effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale dei dipendenti dell'Azienda.
3. L'operatività del CPO viene agevolata dall'Azienda attraverso la dotazione di strumenti idonei al suo funzionamento nonché garantendo visibilità alle iniziative intraprese in ambito lavorativo.

Art. 11 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, comma 2, del CCNL 7.4.1999 e dai precedenti articoli 3, comma 2, sub c) e 8, comma 1, sub C), è costituito il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
2. Compiti, composizione e durata (4 anni con possibilità di rinnovo) in carica dei componenti sono previsti nell'art. 5 del CCNL 19.04.2004. Le modalità di funzionamento e la disciplina dei lavori sono stabilite con apposito regolamento adottato dal Comitato.
3. l'Azienda favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento, in particolare valorizzando e pubblicizzando con ogni mezzo, in ambito aziendale, i risultati del lavoro svolto dallo stesso.

Art. 12 Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro deve tendere a quello contrattualmente definito di 36 ore settimanali. L'Azienda si impegna a favorire un'articolazione oraria dei servizi nella loro completezza conforme a quanto previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 66 dell'8.04.2003 e s.m.i. e CC.CC.NN.LL.)
2. L'Azienda, nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dipendenti ed in modo da preservare la continuità assistenziale, adotta tutte le misure atte a garantire idonee condizioni di lavoro tali da prevenire il rischio clinico ed il pieno recupero delle energie psicofisiche del personale con modalità di riposo nelle 24 ore.
A tale proposito si richiama quanto disposto nel D.Lgs. 66/2003 per definire il riposo adeguato (all'art. 1, comma 2, lettera l): "....il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine. "
3. L'orario di lavoro viene determinato dall'Azienda sulla base dei seguenti criteri generali definiti in contrattazione:
a) miglioramento della qualità della prestazione;
b) ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
c) miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
d) erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane;
e) ottimizzazione del capitale umano che tenga anche conto delle esigenze individuali con particolare riferimento a quelle di crescita professionale;
f) tutela del paziente e degli operatori dal rischio di problematiche medico-legali.
4. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, fermo restando che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro e degli obiettivi contemplati al comma 3;
b) articolazione in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale per un arco di tempo da dodici a ventiquattro ore;
c) non possono ordinariamente effettuarsi orari giornalieri spezzati con intervallo tra l'uscita e il successivo ingresso superiore alle due ore, con esclusione di specifiche richieste di lavoratori coerenti con le esigenze di servizio.
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in fasce orarie definite al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) è possibile far ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari diversi dalle 36 ore settimanali, garantendo di regola un impegno orario mensile che rispetti l'orario contrattuale dovuto.
f) previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di giorni completi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico, nella misura di un riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni lavorativi o, eccezionalmente, di due riposi ogni due settimane, secondo le modalità previste dall'art. 7 e 9 del D.Lgs 8/4/2003 n. 66 e s.m.i.
g) definire, in considerazione di quanto previsto dall'art. 5 del CCNL del 10.04.08 per salvaguardare l'organizzazione del servizio e la continuità assistenziale, l'articolazione oraria utilizzata dal personale turnista del ruolo sanitario e tecnico, consistente nella turnazione sulle 24 ore in attività di servizio, secondo modalità che prevedano un riposo pari a 11 ore e comunque non inferiore a 10 ore;
h) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione del lavoro delle Strutture aziendali, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la materia.
[...]
7. Nel giorno in cui il dipendente è tenuto a prestare servizio notturno (monto notte) è inibita la partecipazione a corsi di aggiornamento facoltativo od obbligatorio. Tale divieto non è vincolante per il dipendente che termina il proprio turno notturno (smonto notte)
8. L'Azienda in relazione al precedente comma 7 si impegna a favorire la partecipazione del personale dipendente ad iniziative di aggiornamento obbligatorio, anche mediante opportuni interventi, ove possibile, sulla programmazione periodica dei turni di lavoro.

Art. 13 Lavoro straordinario
1. Le parti condividono che il contenimento del lavoro straordinario è un obiettivo comune da perseguire utilizzando tutti i mezzi a disposizione dell'Azienda.
2. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, l'Azienda utilizza tutti i mezzi a disposizione e, in particolare:
a) riorganizzazione delle modalità operative dei servizi e degli uffici;
b) applicazione dell'istituto della flessibilità in entrata, ove la tipologia del servizio lo consenta ed in coerenza con le esigenze di servizio;
c) programmazione periodica di orari, turni e calendari di lavoro anche ai fini di una organica e uniforme distribuzione dei carichi di lavoro;
d) applicazione dei criteri di flessibilità di cui ai CC.CC.NN.LL. vigenti.
3. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
4. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dal dirigente competente o, in casi di sua assenza, dal Coordinatore del comparto. Esse costituiscono adempimento contrattuale che il dipendente è tenuto ad ottemperare.
5. Le prestazioni di lavoro straordinario non possono superare annualmente il limite massimo individuale annuo di 250 ore per il personale a tempo pieno e di 100 ore per quello a part-time verticale ed orizzontale.
[...]
7. Ai fini della quantificazione del tetto annuo di lavoro straordinario remunerabile da assegnare alle singole Strutture/Settori, l'Azienda utilizzerà i seguenti criteri, da valutare con riferimento alla situazione complessiva del settore considerato:
a) situazione preesistente per quanto attiene alla fissazione o meno di un tetto per la resa dello straordinario con particolare riferimento a quelle monetizzabili;
b) previsione di carichi di lavoro eccezionali o di carenze di organico non sostituibili per il periodo interessato, con particolare riferimento alla diminuzione del turn-over;
[...]
d) verifica delle ore eccedenti eventualmente rese negli anni precedenti, con particolare riferimento alle esigenze che le hanno rese necessarie e all'eventuale perdurare delle stesse.
e) eventuale assegnazione di progetti a valenza aziendale.
f) nell'ambito del tetto assegnato alla Struttura, i limiti individuali verranno attribuiti dal Responsabile fermo restando che la soglia annua individuale, non potrà superare le 250 ore annue comprensiva di eventuali altre prestazioni orarie quali i progetti quantitativi aziendali, attività non riconducibili al servizio di appartenenza per squadra antincendio, libera professione di supporto, attività didattica fuori orario, ecc fatta eccezione delle ore rese in pronta disponibilità attiva, tenuto conto del parere espresso in merito dall'Ispettorato del Lavoro di Cuneo in data 5.6.2008 (Interpello n. 10/2007 del 08/02/2007)
g) le prestazioni di lavoro in orario straordinario possono essere compensate, a domanda del dipendente, con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.
[...]

Art. 14 Ferie
[...]
7. Le ferie per rischio da radiazioni ionizzanti devono essere obbligatoriamente fruite in un'unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
8. Le ferie non sono mai monetizzabili nel corso del rapporto di lavoro, fatta eccezione nel caso in cui all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, (esclusa ipotesi di trasferimento ad altro ente), le ferie maturate a tale data non siano state fruite per reali esigenze di servizio rappresentate alla Direzione Generale dal responsabile della struttura di appartenenza.

Art. 16 Rapporto di lavoro a tempo parziale
[...]
5. I dipendenti affetti da patologie oncologiche, o da patologie le quali ai sensi dell'art. 11 del CCNL 98/2001 sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dal Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
[...]

Art. 18 Formazione aziendale e aggiornamento professionale
1. Le parti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni legislative vigenti (in particolare art. 29 CCNL 7.4.1999 e art. 16 bis e seguenti D.Lgs. 502/92), convengono sul valore strategico della formazione e dell'aggiornamento del personale come strumento di ottimizzazione delle risorse umane e di cambiamento organizzativo. Attraverso la professionalizzazione degli operatori, infatti, viene favorito il miglioramento continuo delle culture e dei valori di riferimento nonché il sostegno ai programmi di sviluppo delle articolazioni aziendali (Dipartimenti, Strutture). La formazione, inoltre, rappresenta una leva strategica per il completamento del processo di aziendalizzazione e viene attuata nel quadro di una coerente integrazione con le politiche di organizzazione del lavoro e del capitale umano.
2. Le attività di formazione e aggiornamento obbligatorio riguardano tutto il personale a tempo indeterminato dipendente dell'Azienda.
3. Il personale a tempo determinato può essere ammesso alla formazione ed aggiornamento obbligatorio interno e/o esterno con i medesimi benefici del personale a tempo indeterminato, in presenza di eventi formativi di peculiare interesse della Struttura di appartenenza e dell'Azienda, ritenuti tali dal Direttore Sanitario di Azienda o Amministrativo, per la parte di rispettiva competenza, su proposta motivata e documentata del Direttore del dipartimento cui afferisce la struttura coinvolta. Analogo principio potrà essere applicato ai lavoratori somministrati ed in tal caso l'onere di spesa non grava sul fondo riservato all'aggiornamento dei dipendenti.
4. I processi di formazione e aggiornamento, distinti per obiettivi e metodologia, si realizzano secondo due modalità. La prima modalità è finalizzata all'adeguamento dei comportamenti professionali in rapporto all'evoluzione degli standard di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, alla reingegnerizzazione dei processi organizzativi e tecnico-amministrativi aziendali e alla definizione di nuove procedure e linee guida. Si realizza attraverso la partecipazione a specifiche iniziative formative, all'interno o all'esterno dell'Azienda. Essa si configura come dovere dei dipendenti ed è finanziata dall'Azienda stessa con appositi fondi (aggiornamento obbligatorio interno ed esterno). La seconda, che comprende iniziative selezionate dal personale, anche in ambito extra regionale è effettuata al di fuori dell'orario di lavoro (aggiornamento facoltativo). L'Azienda si riserva di adottare specifico regolamento, previo accordo sindacale, per definire criteri che consentano di individuare l'aggiornamento obbligatorio interno ed esterno e quello facoltativo.
5. Per garantire le attività formative obbligatorie, la Direzione Generale definisce annualmente la quota di risorse destinata a finanziare la formazione e l'aggiornamento del personale sulla base del budget generale per la formazione determinato secondo quanto previsto dalla Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/1995 (pari almeno all'1% del monte salari dell'anno di competenza), nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge.
6. La gestione dell'aggiornamento obbligatorio interno fa capo al Direttore della Struttura Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU) che opera in accordo con i ruoli tecnico-scientifici aziendali identificati per le singole aree tematiche. Per la gestione dell'aggiornamento obbligatorio esterno, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, è competente il Direttore di Dipartimento che dispone dei fondi assegnati in accordo con i Direttori di Struttura ed i Coordinatori di Dipartimento.
7. La programmazione delle attività formative tiene conto dei principi e delle direttive dell'OMS e dei Piani Sanitari Nazionale e Regionale, degli obiettivi specifici, delle modalità di attuazione e valutazione delle realtà interessate, della spesa complessiva prevista e delle relative modalità di copertura, nonché delle disposizioni normative tese a favorire l'acquisizione di crediti formativi per l'educazione continua in medicina.
8. Annualmente la Struttura OSRU elabora i programmi di aggiornamento obbligatorio interno informando le Organizzazione Sindacali. Il Piano di Formazione Aziendale è il documento che descrive il contesto, le strategie e l'insieme delle attività formative previste dall'Azienda. Viene elaborato con periodicità annuale (o maggiore), in correlazione con il processo di budget, sulla base dei bisogni formativi degli operatori opportunamente rilevati.
9. Lo svolgimento dei programmi di aggiornamento obbligatorio interno ed esterno ha priorità rispetto alle attività formative facoltative. Le attività di aggiornamento obbligatorio interno ed esterno debbano essere comunque compatibili con l'ordinario svolgimento delle attività di servizio.
10. L'aggiornamento obbligatorio comprende:
a. attività obbligatorie organizzate all'interno o all'esterno dell'Azienda;
b. invio in comando finalizzato presso altre sedi, se giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire competenze tecnico-specifiche indispensabili per il buon funzionamento delle Strutture;
c. uso di testi, riviste ed altro materiale bibliografico
d. uso di tecnologie audiovisive ed informatiche
11. L'aggiornamento obbligatorio esterno per i dipendenti a tempo indeterminato viene effettuato mediante utilizzo degli 8 giorni di permesso retribuito, o frazione degli stessi, previsti dal CCNL.
Per i dipendenti a tempo determinato, fatto salvo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, l'aggiornamento obbligatorio interno ed esterno viene effettuato tramite utilizzo dei giorni di permesso non retribuito di cui all'art. 31 CCNL integrativo 1998/2001.
12. L'aggiornamento facoltativo previsto dall'art. 29 del CCNL 7.4.99, c. 12, comprende iniziative selezionate dal personale interessato anche in ambito extra regionale e viene effettuato al di fuori dell'orario di lavoro.
13. L'impegno orario effettuato dal personale dipendente per la formazione obbligatoria interna viene censito con gli appositi strumenti e/o modalità finalizzate alla rilevazione delle presenze, avuto presente che le ore di transazione registrate a tale titolo, vengono riconosciute nella misura corrispondente alla effettiva durata del corso.
14. Al personale che partecipa a corsi di aggiornamento obbligatorio esterno, vengono riconosciute le ore dedicate effettivamente all'aggiornamento e comunque nella misura non superiore a quella necessaria a compensare il debito orario giornaliero.
In deroga a quanto sopra e in presenza di eventi formativi esterni la cui durata, debitamente documentata superi di un'ora il debito orario giornaliero teorico del dipendente, su istanza dello stesso e subordinatamente al parere favorevole del Direttore sanitario di Azienda o Amministrativo, per la parte di rispettiva competenza, può essere riconosciuto l'intero impegno orario dedicato alla formazione al netto della franchigia di un'ora.
15. Per le attività didattiche, espletate in luogo diverso dalla Sede cui il dipendente presta la propria attività lavorativa ma nell'ambito delle sedi istituzionali aziendali, verrà riconosciuto un "bonus orario" complessivo di 15 minuti finalizzato a compensare il tempo occorrente dal discente per raggiungere e lasciare la sede aziendale esterna ove si svolge la formazione.
16. La partecipazione del personale all'attività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di insegnamento previsti dall'art. 6 del D.Lvo. 30.12.1992 n. 502;
b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzato dal SSN;
c) formazione di base e riqualificazione del personale.
17 L'attività didattica, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata in via forfetaria con il compenso orario previsto dalla normativa vigente (comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati, nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici). Se l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20% (per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati, in quanto effettuato fuori dell'orario di lavoro).

Art. 19 Sicurezza nei luoghi di lavoro
1. l'Azienda si impegna al rispetto della normativa sulla tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Le parti concordano sulle seguenti modalità di collaborazione volte al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza e salute dei dipendenti durante l'attività lavorativa:
a) consultare ed informare i lavoratori, anche attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sulle valutazioni dei rischi;
b) consultare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed informare i lavoratori sui progetti formativi/informativi ritenuti necessari al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi occupazionali;
c) favorire la formazione/informazione di tutti i dipendenti sui rischi presenti nei luoghi di lavoro;
d) consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza l'accesso alla documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi;
e) aggiornare periodicamente (almeno una volta all'anno) i lavoratori attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
f) informare i lavoratori sui rischi generali e specifici presenti nella propria attività lavorative e sottoporli alla sorveglianza sanitaria qualora prevista.

Art. 32 Disciplina e remunerazione di particolari attività e servizi già previste da specifiche intese sindacali o da provvedimenti dell'Azienda.
1. Il presente articolo raggruppa e sintetizza tutte le attività ed i servizi per i quali sono nel tempo intervenuti appositi accordi sindacali o specifici provvedimenti aziendali con i quali si è stabilito di attribuire al personale dell'area comparto coinvolto i seguenti benefici economici che, seppure attualizzati, in relazione alla disciplina della produttività qualitativa e quantitativa aziendale ora vigente, vengono confermati per il periodo di validità del presente CCIA, fatto salvo il venire meno dei presupposti che ne hanno comportato l'attivazione e quanto stabilito all'art. 34 del presente CCIA.
2. Preparazione antiblastici (rif.to protocollo aziendale del 16/01/2008): al personale infermieristico della S.C. Farmacia chiamato in servizio nei giorni feriali dopo l'orario di apertura della predetta Struttura. o in giorni festivi per la preparazione dei farmaci antiblastici, compete per ogni giorno di accesso il compenso di € 35,00 e di € 45,00, rispettivamente, per le giornate feriali e festive.
Le ore effettivamente lavorate e debitamente registrate a mezzo del proprio badge verranno remunerate alle tariffe previste dal vigente CCNL per il lavoro straordinario e le stesse per la loro peculiarità non rientrano nel tetto annuo di straordinario assegnato alla S.C. Farmacia.
3. Trasporto neonatale d'emergenza (rif.to delib.n. 794 del 23/07/2002): Al personale infermieristico assegnato alla S.C. Terapia Intensiva Neonatale che effettua, nell'ambito del turno di reperibilità programmato, servizio di rianimazione, stabilizzazione e trasporto da o per altri ospedali di neonati patologici compete un compenso per ogni trasporto di € 125,00.
Al personale dell'U.O. Parco Macchine che si dichiara disponibile ad effettuare i trasporti di cui sopra compete un quota incentivante di € 30,00/mese:
4. Prelievo d'organi (rif.to delib. n. 118 del 13/02/2006) La disponibilità all'espianto d'organi è garantita da tutto il personale infermieristico del Blocco Operatorio (ex S.O. Chirurgia - S.O. Ortopedia) mediante n. 3 turni giornalieri e da n. 1 turno giornaliero da parte di O.S.S. del Pronto Soccorso/DEA. La turnazione deve essere calenderizzata dal Coordinatore del comparto in modo equo e deve comunque garantire che ogni operatore coinvolto effettui mensilmente almeno un turno e non più di cinque pro-capite.
Per ogni turno di disponibilità di cui al presente comma agli infermieri e agli O.S.S. viene corrisposto, rispettivamente, il compenso di € 35,00/turno e € 25,00. Le eventuali prestazioni orarie debitamente registrate vengono remunerate alla tariffa oraria di € 16,00 per il personale di categoria C,/D/DS e di € 13,80 per i dipendenti delle restanti categorie.
5. Attività di supporto amministrativo a quella libero professionale intramuraria (rif.to delib. n. 1188 del 27/08/2001): [...]
6. Attività di Riscossione: [...]
7. Infermieri/Operatori Socio Sanitari S.C. Chirugia Toracia - Day Surgery (rif.to accordo del 24/01/2006 - delib. n. 117 del 13/2/2006): [...]
8. Espletamento selezioni per progressioni verticali da parte della S.C. Personale (rif.to Direz. Gen.le budget 2009-2010): [...]
9. Espletamento verifiche ispettive interne (rif.to Direz. Gen.le budget 2009-2010): [...]
10. Funzioni di coordinamento squadre di manutenzione (rif.to delib. n. 120 del 16/02/2007) [...]
11. Compenso per turnazione giornaliera in Sala Operatoria da parte degli OO.SS.SS. (rif.to delib.n. 1351 dell'8/10/2001-): [...]
12. Squadra Prevenzione incendi (rif.to disposizione Direzione Generale anno 2007): .In considerazione che il DLgs. 81/2008 all'art. 15, lett. u, indica tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, "misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato". L'art. 18, comma 1, lettera b prevede che siano designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione della misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza."
Al fine di un intervento di lotta antincendio efficace, il piano di emergenza dell'ospedale S. Croce ha predisposto una Squadra di Primo Intervento (denominata SPI) composta da lavoratori compresi tra i designati di cui all'art. 18 citato, in grado di intervenire sul luogo coinvolto da principio di incendio con l'uso di autorespiratore e dotata di apposita attrezzatura di protezione. I componenti di tale squadra sono sottoposti ad addestramento semestrale.
Al personale di cui sopra vengono corrisposti i seguenti benefici economici:
■ € 1,50/ora per ogni turno di 24 ore effettuato nell'ambito del normale orario di lavoro da n. 1 operatore per ogni Struttura formalmente individuata;
■ € 8,50/turno per ogni turno giornaliero, di regola, composto da n. 2 addetti o da un numero superiore a fronte di esigenze contingenti, da espletare nell'ambito del normale orario di lavoro;
■ € 80,00 per ogni turno integrativo programmato, effettuato al di fuori dell'orario di lavoro, nei giorni di sabato e festivi e nell'orario notturno;
■ € 50,00/mese al Coordinatore SPI a cui compete l'organizzazione e predisposizione delle varie turistiche, nonché il controllo mensile dei Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione all'Azienda,
13. RMN urgenti in particolari situazioni lavorative: al personale Tecnico sanitario di radiologia medica non presente in servizio che a decorrere dal 1 settembre 2009 viene occasionalmente chiamato ad effettuare RMN urgenti in particolari situazioni lavorative nelle quali entrambi i tecnici di radiologia in reperibilità o in guardia attiva sono impegnati in altre indifferibili incombenze, oppure gli stessi, pur disponibili, non sono sufficientemente formati ad erogare tale esame, viene corrisposto il compenso orario previsto per la produttività quantitativa di cui all'allegato 7 del presente CCIA per ogni ora dedicata all'effettuazione dell'esame in questione.
14. Coordinamento Corsi di laurea per Tecnici Sanitari: [...]
15. Attività presso il Centro Grafico Aziendale: (rif.to delib.n. 1241 dell11/09/2001): [...]
16. Integrazione quota produttività collettiva al personale tecnico sanitario della S.C. Laboratorio Analisi: (rif.to accordo con OO.SS. e RSU del 22 marzo 2006) [...]