Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 29 maggio 2021, n. 12/2021/PC
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19»;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2020»;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
Visto il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.);
Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19);
Visto il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 (Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 28 maggio 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2021, con la quale è stata disposta, fra l’altro, l’applicazione delle misure della cd “zona bianca” al territorio del Friuli Venezia Giulia secondo il documento recante “Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle “zone bianche”” del 26 maggio 2021, monitorate dal tavolo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
Preso atto che la citata ordinanza del Ministro della Salute produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, che ha adottato, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 65/2021, le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Preso atto delle indicazioni del mondo scientifico secondo le quali efficaci strumenti di prevenzione del contagio del virus continuano ad essere l’igiene delle mani, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico, oltre che la vaccinazione anti SARS COV-2;
Visto che le precauzioni assunte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con i diversi provvedimenti amministrativi adottati, hanno contribuito a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale;
Preso atto che ai sensi della normativa vigente continuano comunque ad applicarsi, anche in zona bianca, le misure base anti contagio;
Acquisito il parere della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità del 28 maggio 2021;
 

ORDINA

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, ferma restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle allegate Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui all’articolo 12 del decreto legge 65/2021, dal 31 maggio 2021 su tutto il territorio regionale è prevista l’anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto legge 52/2021 e dal decreto legge 65/2021, per le seguenti attività:
a) parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
b) piscine e centri natatori in impianti coperti;
c) centri benessere e termali;
d) feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
e) attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
f) fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
g) eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso;
h) sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
i) centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
j) corsi di formazione.
2. In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.
3. Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle condizioni di basso rischio sono rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 29 maggio 2021.

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
dott. Massimiliano FEDRIGA


Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 21/75/CR2B/COV19
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
Roma, 28 maggio 2021