Tribunale di Belluno, 06 maggio 2021, n. 328 - Respinto il ricorso di alcuni operatori sanitari collocati in ferie forzate perché si erano opposti alla vaccinazione


N. R.G. 328/2021


TRIBUNALE DI BELLUNO

Il TRIBUNALE, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. UMBERTO GIACOMELLI Presidente Dott. PAOLO VELO Giudice
Dott. ssa CHIARA SANDINI Giudice rel.

nel procedimento n. 328/2021 R.G., promosso
 

DA
M.F., DB.G., N.M., K.A.A., S.M.K., M.S., S.A.,
con l’avv. ANDREA COLLE
- parte reclamante
CONTRO
SER.S.A. S.R.L. e SEDICO SERVIZI, con l’avv. INNOCENZO MEGALI
- parte reclamata


Il Tribunale, nella suindicata composizione collegiale, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 669 terdecies c.p.c.

Con ricorso depositato in data 6.4.2021 M.F., DB.G., N.M., K.A.A., S.M.K., M.S. e S.A. hanno proposto reclamo avverso l’ordinanza pronunciata in data 19.3.2021 dal Tribunale di Belluno, sezione Lavoro, con la quale è stato rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalle medesime.
Con il predetto ricorso ex art. 700 c.p.c. M.F., DB.G., N.M., K.A.A., S.M.K., M.S. e S.A. avevano in particolare chiesto di emettere, “con decreto inaudita altera parte, i provvedimenti necessari e sufficienti a dichiarare il diritto dei ricorrenti di scegliere liberamente se vaccinarsi o meno, senza che ciò comporti il loro collocamento in permessi o ferie forzate, la loro sospensione dal lavoro senza retribuzione o, peggio, il loro licenziamento, sospendendo e/o annullando i provvedimenti datoriali che nel frattempo dovessero essere adottati in tal senso”.

Le ricorrenti avevano dedotto di essere dipendenti della società SER.S.A. S.r.l. e dell'Azienda Speciale Sedico Servizi, con contratti di lavoro a tempo indeterminato e con mansioni di operatore socio sanitario, lamentando che, in conseguenza della mancata disponibilità delle medesime a sottoporsi al vaccino contro il COVID-19, erano state costrette dai datori di lavoro ad usufruire di periodi di ferie.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, valorizzando l’obbligo del datore di lavoro di tutelare la salute sul luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., ed il dettato dell’art. 2109 c.c., a mente del quale il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
Con ricorso depositato in data 6.4.2021 le reclamanti, pur dando atto dell’introduzione dell’obbligo vaccinale ad opera del decreto legge 44/2021, hanno chiesto la riforma della predetta ordinanza, chiedendo in via principale di adottare “i provvedimenti necessari e sufficienti a dichiarare il diritto dei ricorrenti di scegliere liberamente se vaccinarsi o meno, al netto del decreto o comunque per i periodi non coperti dal decreto, senza che ciò comporti il loro collocamento in permessi o ferie forzate, la loro sospensione dal lavoro senza retribuzione o, peggio, il loro licenziamento, sospendendo e/o annullando i provvedimenti datoriali che nel frattempo sono stati adottati e dovessero essere adottati in tal senso”.
Le reclamanti, in via subordinata, hanno chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale in merito all'art. 4 del decreto 1 aprile 2021, n. 44, ritenendolo in contrasto con l’art. 32 della Costituzione nella parte in cui prevede l'obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Con memoria difensiva del 3.5.2021 si sono costituiti nel presente procedimento la società Servizi Sociali Assistenziali s.r.l. e Sedico Servizi, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del reclamo per carenza di interesse ad agire, stante la sopravvenuta entrata in vigore del decreto legge n. 44 dell’1.4.2021 e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
 

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Sull’eccezione preliminare di inammissibilità del reclamo per difetto di interesse ad agire.

L’eccezione di inammissibilità del reclamo per difetto di interesse ad agire (in sede cautelare) va ritenuta fondata.
Nel periodo intercorrente tra la pronuncia dell’ordinanza reclamata e la proposizione del presente reclamo, depositato il 6.4.2021, è infatti entrato in vigore, in data 1.4.2021, il decreto legge n. 44 che, all’art. 4, ha dettato “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS- CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.
L’art. 4 del decreto legge n. 44/21 ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e, tra questi ultimi, rientrano inequivocabilmente altresì le reclamanti, posto che le medesime hanno, secondo quanto dedotto in atti, la qualifica di operatori socio sanitari.
L’applicabilità soggettiva del decreto alle reclamanti, quali operatrici socio sanitarie, non è invero, in ogni caso, in contestazione.

In relazione alla sollevata eccezione di difetto d’interesse ad agire si osserva che quest’ultimo si rende necessario ai sensi dell’art. 100 c.p.c.; precisa la giurisprudenza che “L' interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” - cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2 - , sentenza n. 2057 del 24/01/2019).
Nella fattispecie in esame, in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 4 del decreto legge n. 44 del 2021, deve ritenersi venuto meno l’interesse ad agire in capo alle reclamanti, risultando introdotto, altresì per gli operatori socio sanitari, e quindi per la categoria di lavoratori a cui appartengono le reclamanti, l’obbligo vaccinale; deve conseguentemente ritenersi giustificata, sulla base del predetto obbligo, l’adozione, da parte del datore di lavoro, di provvedimenti volti a inibire la presenza sul luogo di lavoro, nei particolari ambiti previsti dal decreto, di lavoratori che abbiano rifiutato la vaccinazione anti COVID-19.
I reclamanti hanno invero osservato che il decreto legge, per sua natura, potrebbe non essere convertito in legge; sul punto occorre tuttavia considerare che la fonte normativa in oggetto, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione, è atto con forza di legge, la cui portata precettiva è pertanto immediata e contestuale alla sua entrata in vigore; ai fini del presente procedimento cautelare dev’essere valutata la normativa in attualità vigente e, pertanto, la forza normativa del decreto legge n. 44 del 2021 non può essere esclusa in considerazione della sola eventualità che il medesimo non sia convertito.
Le parti reclamanti hanno ulteriormente osservato che permane l’interesse delle medesime ad una pronuncia che accerti il diritto delle stesse a non vaccinarsi nei periodi non coperti dall’efficacia temporale del decreto.
Il prospettato accertamento in relazione ai periodi antecedenti all’entrata in vigore del decreto legge attiene tuttavia alla sola fase di merito e non rileva in sede cautelare, posto che, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., rileva il solo pregiudizio “imminente” e non anche quello, in ipotesi, subito nel solo pregresso; del pari non può assumere rilevanza, in questa sede cautelare, un pregiudizio meramente eventuale correlato all’ipotesi in cui il decreto legge che ha introdotto l’obbligo vaccinale non sia convertito in legge e perda la sua efficacia ex tunc.
Dev’essere pertanto rilevato il difetto di interesse ad agire in sede cautelare in capo alla parte reclamante e, per l’effetto, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del reclamo.
Ogni altra questione attinente al merito del reclamo resta, per l’effetto, assorbita.
 

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Sulla questione di legittimità costituzionale prospettata dalle reclamanti.

Le reclamanti hanno prospettato in via subordinata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 d.l. 1.4.2021 n. 44, in relazione all’art. 32 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’obbligo della vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
La questione di legittimità costituzionale prospettata dalle reclamanti va ritenuta manifestamente infondata, dovendosi ritenere prevalente, sulla libertà di chi non intenda sottoporsi alla vaccinazione contro il COVID-19, il diritto alla salute dei soggetti fragili, che entrano in contatto con gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in quanto bisognosi di cure, e, più in generale, il diritto alla salute della collettività, nell’ambito della perdurante emergenza sanitaria, derivante dalla pandemia da COVID-19.
Con la sentenza n. 5 del 2018 la Corte Costituzionale si è invero già pronunciata in merito alla legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale contro il morbillo, affermando, in motivazione, che “la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell'affermare che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017)”; ancora, si legge in motivazione che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost., laddove il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)”.
Sempre secondo la richiamata sentenza n. 5/2018 della Corte Costituzionale il necessario contemperamento dei molteplici principi di rilevanza costituzionale lascia spazio alla discrezionalità del legislatore, la quale dev’essere esercitata altresì alla luce delle condizioni sanitarie ed epidemiologiche (si legge, in motivazione, che “il contemperamento di questi diversi principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002).”
Ancor prima, con la sentenza n. 258/1994, la Corte Costituzionale aveva invero già riconosciuto la compatibilità delle leggi sulle vaccinazioni obbligatorie (contro l’epatite B, antipolio, antidifterica e antitetanica) con il precetto costituzionale di cui all' art. 32. Cost., in quanto finalizzate alla tutela della salute collettiva, ferma la necessità di un contemperamento tra il diritto alla salute della collettività ed il diritto alla salute del singolo.
Alla luce dei richiamati precedenti della Corte Costituzionale va pertanto ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte reclamante.
 

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Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte reclamante e vanno liquidate, nella misura indicata nel dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 37/2018, tenuto conto della natura documentale del procedimento.
Non trova concreta applicazione nella fattispecie in esame l’obbligo di cui all’art 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, previsto in caso di pronuncia di rigetto o inammissibilità della medesima, trattandosi di procedimento in materia di lavoro, esente dall’obbligo di versamento del contributo unificato.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale, nella suindicata composizione collegiale, così provvede:
1) dichiara l’inammissibilità del reclamo per difetto di interesse ad agire, in sede cautelare, in capo alla parte reclamante;
2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte reclamante;
3) condanna la parte reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte reclamata che si liquidano nella misura di € 2500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi alle parti. Belluno, così deciso il 6.5.2021 Il Presidente
Dr. Umberto Giacomelli Il Giudice relatore Dr.ssa Chiara Sandini