Tipologia: Accordo sindacale
Data firma: 26 maggio 2021
Parti: Anapa e First/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Agenzie di Assicurazione in gestione libera
Fonte: fisac-cgil.it



Accordo sindacale

Il giorno 26 maggio 2021 in Roma, tra l'Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione Rete ImpresAgenzia (Anapa) […], di seguito Associazioni Datoriali e la Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (First/Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac/Cgil) […], la Federazione Nazionale Assicuratori (Fna) […], l'Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (Uilca) […], di seguito OO.SS., si è sottoscritto il seguente testo, a valere come aggiornamento degli art. 3 e 4 del CCNL per Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, sottoscritto il 18.12.2017.

Art. 3 - Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto

1. Ai fini della formazione e gestione del CCNL, nonché per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti dal presente titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria.
2. Tale contributo, da destinare alle finalità di cui all'art. 4, è determinato nella misura complessiva così precisata:
[…]
D. lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sull'imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al funzionamento degli strumenti contrattuali indicati al successivo art. 4, commi da 1 a 4, al finanziamento delle cedole di cui al successivo art. 4, comma 8 lettera a-b, al finanziamento del RLST di cui all'Allegato 3 del presente CCNL.
[…]

Art. 4 - Ente bilaterale
1. È istituito l'Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera che verrà viene regolato da appositi Statuto e Regolamenti, che faranno fanno parte integrante del presente CCNL.
2. L'Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) Analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica, anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all'art. 9;
d) Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, dal RUI e dal Regolamento emanato dall'Ivass;
e) Assolvere alle funzioni, previste dall’Accordo allegato al presente CCNL al n. 3, inerente all'individuazione dei RLST ed alla relativa formazione ed aggiornamenti;
f) Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) Monitorare il fenomeno della distribuzione degli orari di lavoro, con particolare riferimento alla durata dell'intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali.
3. L'Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 5, sia dell'organismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. 626/94 con Accordo 2 settembre 1997.
4. Gli organi di gestione dell'Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL.
5. All'interno dell'Ente Bilaterale viene gestita la "Cassa Lavoratori Agenziali", l'adesione alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto. Tale strumento provvede a realizzare, per mezzo di una cassa sanitaria, le finalità ed i compiti relativi all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa Lavoratori Agenziali è gestita pariteticamente dalla Associazione datoriale e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL e ed è disciplinata da appositi regolamenti, che fanno parte integrante del presente CCNL.
6. I Regolamenti di cui al comma precedente disciplinano prestazioni assistenziali, anche complementari, che possono essere sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro,
7. Le parti si impegnano a dare applicazione all'articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, relativo all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
8. L'Ente provvede alla gestione:
a) dei rimborsi ai datori di lavoro per le assenze a seguito di malattia dei dipendenti, come previsto all'art. 3, comma 2, lett. c);
b) delle cedole orarie di cui all'art. 72 comma 2, relativo ai permessi sindacali;
c) dei costi di cui all'All. 3, Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008.
[…]