Tipologia: CIA
Data firma: 21 maggio 2021
Validità: 01.06.2021 - 31.12.2022
Parti: Leonardo e Ugl Metalmeccanici, Fismic, Failms
Settori: Metalmeccanici, Leonardo
Fonte: fismic.it


Sommario:

  Ipotesi di accordo
Premessa
Premessa
Sezione Prima Relazioni Industriali
Premessa
Art. 1 - Sistema di Relazioni Sindacali
Art. 2 - Informazione e consultazione
Art. 3 - Comitati Paritetici di monitoraggio dei processi industriali a livello di sito
Art. 4 - Obbligo di riservatezza
Art. 5 - Negoziazione
Art. 6 - Modalità di raccordo e coordinamento tra i livelli negoziali
Art. 7 - Coordinamento Sindacale di Leonardo
Art. 8 - Procedura di raffreddamento per regolare e risolvere i conflitti collettivi
Sezione Seconda Istituti Economici 
Premessa
Titolo I Premio di risultato
Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Obiettivi generali del Premio di Risultato
Art. 3 - Le dimensioni organizzative e gli obiettivi specifici
Art. 4 - Principi di funzionamento del Premio di Risultato
Art. 5 - Meccanismi di consuntivazione degli obiettivi:
Art. 6 - Applicazione dei Cluster
Art. 7 - Selezione ed utilizzo degli indicatori
Art. 8 - Valori e modalità di corresponsione del Premio di Risultato del 2021-2022 Struttura del PdR
Art. 9 - Modalità di calcolo
Art. 10 - Importo del Premio e disposizioni transitorie
Art. 11 - Caratteristiche ed incidenze del Premio di Risultato
Art. 12 - Opzione welfare
Art. 13 - Sperimentalità e incontri con le OO.SS.
Deposito presso l'Ispettorato territoriale del lavoro ed enti previdenziali competenti 
Allegato A Schede Modello PdR Divisioni
Allegato "B" Descrizione degli indicatori economico-finanziari
Titolo II Trattamenti per i lavoratori inquadrati nelle categorie 7ª e quadri
Art. 1 - Premesse
Art. 2 - Sistema premiante Quadri
Art. 3 - Personale inquadrato nella Categoria 7ª
Art. 4 - Modalità di gestione del sistema premiante per 7ª e quadri
Art. 4.1 - Assegnazione degli obiettivi
Art. 4.2 - Regole di erogazione
Art. 5 - Opzione Welfare
Art. 6 - Norma finale
Deposito presso l'Ispettorato territoriale del lavoro ed enti previdenziali competenti
Titolo III
Art. 1 - Superminimo Collettivo
  Sezione terza Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I Addestramento, formazione e crescita professionale

Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Pacchetti formativi
Art. 3 - Personale fino alla 6ª categoria e alte professionalità
Art. 4 - Pacchetti formativi per i Giovani
Art. 5 - Formazione Finanziata
Art. 6 - Certificazioni e qualificazioni professionali
Art. 7- Il Libretto Formativo
Art. 8 - Norma finale
Titolo II Reperibilità
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Applicazione
Art. 3 - Trattamento economico
Titolo III Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro
Art. 1 - Orario di Lavoro e Sistemi di flessibilità
Art. 2 - Lavoro a turni
Art. 3 - Compensazioni Orarie
Art. 4 - Lavoro straordinario
Art. 6 - Part time
Art. 7 - Banca Ore Solidale
Art. 7bis - Fondo Solidale Istituti
Art. 8 - Banca del tempo
Art. 9 - Permessi retribuiti e tutele
Smart Working
Premessa
Art. 1 Durata e transitorietà
Art. 2 Obiettivi
Art. 3 Destinatari
Art. 4 - Flessibilità della prestazione e modalità di esecuzione
1. Luogo e tempo della prestazione lavorativa in Smart Working
2. Diritti e tutele
3. Salute e sicurezza sul lavoro
Titolo IV Welfare Aziendale
Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi familiari o di Cura
Art. 2bis - Misure di prevenzione, ascolto e orientamento alla cura per le vittime di violenza di genere e per le vittime di discriminazione e/o violenza nel luogo di lavoro
Art. 3 - Asili Nido
Art. 6 - Trasporti e Mobilità 
Art. 7 - CRAL
Art. 8 - Sostegno allo Studio
Art. 9 - Premi di anzianità
Art. 10 - Mense e ristorazione
Titolo V Appalti e Salute e Sicurezza
Sezione Quarta
Titolo I Norme transitorie e di rinvio

Contratto Integrativo Aziendale Leonardo Contratto Collettivo Aziendale per Operai, Impiegati e Quadri

Ipotesi di accordo

Il giorno 21 maggio 2021, in Roma, tra la Società Leonardo spa anche in nome e per conto delle Società dalla stessa controllate […] e le Segreterie Nazionali di Ugl Metalmeccanici [...], Fismic [...] e Failms [...] e le Segreterie Territoriali, unitamente ad una Delegazione di RSU (di seguito per brevità le Parti)

Premesso che:
a conclusione del negoziato avviato a partire da maggio 2019 tra le Parti - unitamente alla Delegazione trattante Nazionale - per la definizione del Contratto integrativo di secondo livello Leonardo, è stato raggiunto un accordo sulle tematiche, di seguito indicate, come da documentazione allegata che costituisce parte integrante del Verbale medesimo:
• Relazioni Industriali (intesa sottoscritta mediante sigla tecnica il giorno 1 agosto 2019);
• Premio di risultato (intesa sottoscritta mediante sigla tecnica il giorno 18 dicembre 2019);
• Trattamenti per i lavoratori inquadrati nelle categorie 7° e Quadri (intesa sottoscritta mediante sigla tecnica il giorno 18 dicembre 2019);
• Superminimo Collettivo (intesa sottoscritta mediante sigla tecnica il giorno 18 dicembre 2019 ed in vigore dal mese di settembre 2020);
• Addestramento, formazione e crescita professionale (intesa sottoscritta mediante sigla tecnica il giorno 23 gennaio 2020);
• Reperibilità (intesa sottoscritta in data odierna mediante la firma della presente stesura);
• Compensazioni orarie e permessi retribuiti (intesa sottoscritta in data odierna mediante la firma della presente stesura);
• Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (tra i quali, lo Smart Working) e conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro (intesa sottoscritta in data odierna mediante la firma della presente stesura);
• Welfare aziendale (intesa sottoscritta in data odierna mediante la firma della presente stesura);
• Appalti, Salute e sicurezza (intesa sottoscritta in data odierna mediante la firma della presente stesura),
Al riguardo le Parti convengono che il percorso negoziale avviato nel mese di maggio 2019 ha consentito di costruire una cornice utile a condividere tra l'Azienda ed il Sindacato gli strumenti di confronto per raggiungere importanti punti di convergenza nell'interesse di tutte le persone del Gruppo Leonardo.
Le Parti condividono che tale percorso negoziale, finalizzato al rinnovo del Contratto integrativo di secondo livello per il Gruppo Leonardo, ha dovuto subire nel corso del 2020 un'improvvisa fase di rallentamento dovuta agli impatti dell'emergenza pandemica da Covid-19 sul contesto economico e sull'operatività dei mercati di riferimento dell'Azienda.
Per tale motivo, rispetto alle intese sottoscritte mediante l'apposizione di sigle tecniche in coerenza con il modello condiviso di svolgimento della trattativa di rinnovo dell'Accordo integrativo One Company, le Parti concordano che la presente stesura finale dei capitoli tematici viene riattualizzata aggiornando i termini di decorrenza e validità previsti nelle suindicate intese precedenti.
Le Parti quindi concordano che, tenendo conto di quanto precede, l'equilibrio complessivo individuato dai capitoli tematici - parte del presente Verbale - rende necessaria un'ulteriore fase di definizione e di attuazione per le quali sono stati quindi previsti Gruppi di lavoro o Commissioni paritetiche, per i quali si rinvia ai rimandi contenuti nei suddetti Capitoli ed alla Sezione Quarta - Titolo I "Norme transitorie e di rinvio".

* * *

Le OO..SS. Naionali, a valle delle verifiche con i lavoratori, si impegnano a comunicarne l'esito, contestualmente a Leonardo spa, unitamente alla documentazione attestante l'approvazione delle RSU nei siti produttivi.
Quanto sopra anche ai fini della decorrenza della validità del Contratto integrativo Leonardo, nonché del deposito, presso gli Enti preposti, ai sensi dell'art.14, del Dlgs 151/2015 e della Legge 402/1996.
Il presente accordo avrà efficacia e validità dall'l giugno 2021 sino al 31 dicembre 2022, con successivo rinnovo tacito salvo disdetta di una delle Parti da effettuarsi entro i 3 mesi antecedenti la scadenza.
Le Parti convengono inoltre che, a partire dalla data di cui sopra e relativamente alle tematiche del presente Verbale, fatte salve diverse specifiche disposizioni contenute nei singoli istituti, devono intendersi integrate caducate tutte le disposizioni derivanti dalla precedente stesura dell'Accordo One Company del 2016.

***

Le previsioni contenenti riferimenti ai livelli inquadramentali tengono conto del sistema di inquadramento di cui al CCNL Industria Metalmeccanica e della installazione di impianti tempo per tempo vigente.
Per quanto concerne l'interpretazione autentica dei contenuti del presente contratto integrativo di 2° livello, essa è di competenza esclusiva delle Parti che lo hanno sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.

Premessa
I mercati in cui opera Leonardo, sia a livello nazionale che internazionale, sono caratterizzati da processi di trasformazione di elevata complessità e da un sempre crescente livello di competizione.
Peraltro, la recente crisi sanitaria ed economica legata al Covid-19, nell'incertezza di un quadro internazionale ancora in evoluzione, ha modificato profondamente gli equilibri preesistenti, comportando un cambio di paradigma epocale a livello tecnologico, culturale, sociale ed economico.
Alcuni settori aziendali hanno risentito maggiormente degli effetti della pandemia sui mercati di riferimento, avendo quest'ultima causato l'azzeramento del trasporto passeggeri e comportato la riduzione dei volumi di produzione.
In tale momento storico caratterizzato da una discontinuità senza precedenti in termini economici, sociali e di assetti produttivi, le Parti hanno ulteriormente valorizzato il proprio modello relazionale di tipo partecipativo, condividendo, in tutte le dimensioni organizzative aziendali e territoriali, un percorso, sia a livello nazionale che a livello Divisionale e di siti produttivi, avente l'obiettivo di contribuire efficacemente ad una gestione resiliente del business - orientata alla massima tutela e protezione della salute e della sicurezza delle persone e finalizzata alla salvaguardia di tutti gli interessi dell'intero ecosistema Leonardo, inteso come l'associazione tra l'attività economica e la sua dimensione sociale e lavorativa (ad esempio, fra i più efficaci strumenti condivisi fra le Parti, si vedano, i Protocolli Covid ed i Comitati di Crisi di Sito).
Per le Parti, l'industria aerospaziale italiana, colpita dalla pandemia in maniera severa, necessita di essere supportata in quanto asset strategico, per non rischiare di perdere know-how e competenze, ovvero competitività, nei confronti di altre realtà affermate (ad es. Francia, Regno Unito e Germania). Infatti, il futuro del comparto Aerospazio e Difesa dipenderà non solo dal successo economico a breve termine delle industrie, ma anche dalla sovranità tecnologica e dalla competitività a lungo termine dell'Europa. Con il sostegno indispensabile delle istituzioni, l'industria europea dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza, potrà essere al centro di un'Europa forte, unita, tecnologicamente indipendente e resiliente, valorizzando le tecnologie sia militari sia civili e favorendo un rafforzamento manageriale e industriale delle aziende del settore e della filiera nazionale.
Al riguardo, le Parti confermano che il modello di dialogo e confronto nel rispetto dei reciproci ruoli - orientato alla sostenibilità delle soluzioni individuate e con un approccio preventivo rispetto alle esigenze di business - rappresenta una delle leve per mettere al servizio del Paese le proprie competenze, mobilitando l'intera filiera nazionale e, dall'altro, fare in modo che l'impresa operi per la crescita e la tutela complessiva del sistema di cui è parte. Infatti, l'emergenza sanitaria ha evidenziato alcune carenze dell'attuale modello di sviluppo, che potranno essere superate indirizzando i nuovi investimenti in aree di innovazione intersettoriale e intervenendo proattivamente sui ritardi strutturali del Paese sul piano digitale, industriale e infrastrutturale. In tal senso, un player come Leonardo può diventare il catalizzatore di questo processo, operando a cavallo tra Stato e mercato, indirizzando la crescita verso obiettivi collettivi.
Per questi motivi, le Parti condividono l'obiettivo di affrontare l'attuale fase di transizione continuando a valorizzare il modello di dialogo e confronto per sostenere e rafforzare i settori aziendali maggiormente in difficoltà verso una ri-focalizzazione degli obiettivi di business, confrontandosi in modo partecipativo con tutti gli stakeholders territoriali e nazionali, anche al fine di individuare percorsi utili ad evitare eventuali costi sociali derivanti dagli impatti della pandemia globale sui mercati di riferimento.
Sarà adottata una rinnovata visione strategica con l'obiettivo di adattare l'Azienda ciclicamente alla mutevolezza del contesto di riferimento, facendo leva sulle proprie competenze tecnologiche e professionali, oltre che sul capitale umano e intellettuale con l'obiettivo di rafforzare e trasformare il business per crescere e accelerare il processo di innovazione ed incrementare la competitività di lungo periodo in una logica di sostenibilità.
Leve fondamentali per il conseguimento di tali obiettivi strategici sono la crescita delle competenze dei lavoratori ed il conseguente sviluppo delle professionalità e del know how, attraverso i quali consolidare la dimensione internazionale e tecnologica di Leonardo. Tale obiettivo è, altresì, da perseguire attraverso il costante coinvolgimento dei lavoratori, chiamati ad una crescente partecipazione nei processi rivolti al raggiungimento dei risultati.
Per le Parti è prioritario mettere le persone in condizione di contribuire in maniera decisiva al conseguimento degli obiettivi strategici, definendo aree di intervento in cui progettare azioni mirate e volte ad accompagnare e supportare le persone lungo il loro percorso professionale:
- ascolto e feedback: mettere le persone al centro di un processo di ascolto continuo attraverso strumenti moderni, perché tutti si sentano partecipi del futuro di Leonardo, anche valorizzando la pratica dell'ongoing feedback come strumento di confronto e di crescita;
- formazione continua: consentire lo sviluppo culturale ed organizzativo dell'impresa e delle persone che ne fanno parte, attraverso un sistema formativo che ne garantisca la competitività sui mercati rispetto ai diversi business, assicurando la crescita delle competenze di ciascun lavoratore e contribuendo così alla realizzazione professionale delle persone ed al conseguimento degli obiettivi aziendali;
- confronto tra le Parti: considerare le relazioni industriali come un modello di coinvolgimento nel rispetto dei diversi ruoli degli attori del dialogo sociale, al fine di rispondere adeguatamente alle necessità delle attività produttive, industriali e commerciali e dello sviluppo sostenibile dell'impresa e dell'occupazione anche in coerenza con l'attuale assetto societario del Gruppo.
Infine le Parti concordano che le missioni industriali dei siti/stabilimenti rimarranno coerenti con l'attuale assetto organizzativo, ed i carichi di lavoro, gli investimenti e gli organici verranno illustrati in specifici incontri entro il mese di giugno, per ogni anno di vigenza dell'integrativo. Eventuali percorsi riorganizzativi, attualmente non definiti e non programmati, saranno oggetto di confronto preventivo a tutti i livelli, in coerenza con il modello di Relazioni Industriali di cui all'Accordo dell'l agosto 2019 e, quindi, secondo i tempi e le modalità ivi previste idonee a garantire un congruo confronto fra le Parti nel rispetto dei reciproci ruoli e dell'autonomia di entrambe.

Sezione Prima Relazioni Industriali
Premessa

Leonardo e le Segreterie Nazionali Fismic, Ugl Metalmeccanici e Failms (per brevità, di seguito le Parti) si danno atto della necessità di assicurare un Sistema di Relazioni Industriali che consolidi e dia ulteriore sviluppo al metodo di confronto partecipativo.
Le Parti, quindi, convengono sull'opportunità di confermare modalità di interlocuzione che - nel rispetto dei ruoli ricoperti dai soggetti interessati e fermi restando i rispettivi ambiti di autonomia decisionale - rispondano adeguatamente alle necessità delle attività produttive, industriali e commerciali e dello sviluppo sostenibile dell'impresa e dell'occupazione; ciò anche coerentemente con l'attuale assetto societario del Gruppo Leonardo articolato in Divisioni e Aziende.
Tale sistema - promuovendo il dialogo trasparente e produttivo - si fonda su regole certe nei rapporti sindacali e con i lavoratori, applicabili nel contesto del Gruppo Leonardo in tutte le sue articolazioni (Divisioni, Aziende e singole Unità produttive), sull'efficacia ed esigibilità degli accordi sottoscritti ad ogni livello nei confronti di tutto il personale in forza, nella One Company Leonardo.

Art. 1 - Sistema di Relazioni Sindacali
Il Sistema di Relazioni Sindacali del Gruppo Leonardo si articola in:
• Informazione e consultazione;
• Negoziazione.

Art. 2 - Informazione e consultazione
1. La fase di informazione e consultazione è attivata ai seguenti livelli di interlocuzione, articolati per aree tematiche:
o Livello Centrale (Leonardo):
I. Osservatorio Strategico
In questa sede Leonardo fornirà un'informativa in ordine alle prospettive ed alle scelte strategiche del Gruppo, con particolare riferimento ai seguenti punti:
- linee strategiche di piano Leonardo;
- assetti societari e loro evoluzione;
- posizionamento competitivo;
- monitoraggio periodico dei principali modelli industriali declinati all'interno di Leonardo ed articolazioni (Aziende/Divisioni) e dell'evoluzione e/o implementazione di processi innovativi;
- processi di internazionalizzazione ed alleanze;
- progetti specifici che possano avere valenza anche intersettoriale;
- significative innovazioni tecnologiche con particolare riguardo anche alla promozione di tecnologie digitali legate ad Industry 4.0;
- informativa su appalti e indotto.
Le strutture aziendali e sindacali titolate per tale livello di interlocuzione sono rispettivamente:
• i rappresentanti di Leonardo spa;
• le Segreterie Nazionali Fismic, Ugl Metalmeccanici e Failms, nel numero massimo di due rappresentanti per ciascuna sigla sindacale.
Il suddetto livello di interlocuzione è attivato di norma due volte l'anno, indicativamente a luglio e a novembre e, comunque, in presenza di motivazioni obiettive su richiesta di una delle Parti.
II. Informativa su processi di riassetto/riorganizzazione e su tematiche di particolare rilevanza
In tutti i casi di processi di riassetto/riorganizzazione nonché per tematiche di particolare rilevanza, Leonardo fornirà alle Segreterie Nazionali Fismic, Ugl Metalmeccanici e Failms, apposita tempestiva informativa, secondo modalità che assicurino il rispetto delle normative vigenti in materia di Market Abuse.
III. Informativa annuale ai sensi dell'art. 9, Sez. Prima del CCNL Industria Metalmeccanica e della installazione di impianti, alle cui materie oggetto di trattazione si rimanda integralmente.
La suddetta informativa andrà, in particolare, riferita a: andamento economico, scenari tecnologici e di mercato; andamento occupazionale, anche riferito all'applicazione - a livello di Divisione/ Azienda - delle rappresentate linee strategiche;
all'applicazione della Legge 10 aprile 1991, n. 125 in materia di azioni previste per la realizzazione delle pari opportunità uomo-donna nel lavoro.
Le strutture aziendali e sindacali titolate per tale livello di interlocuzione sono, rispettivamente:
• i rappresentanti di Leonardo spa;
• le Segreterie Nazionali Fismic, Ugl Metalmeccanici e Failms, nel numero massimo di due rappresentanti per ciascuna sigla sindacale, ed i componenti Fismic, Ugl Metalmeccanici e Failms delle RSU di Leonardo spa congiuntamente alle Segreterie Territoriali.
Il suddetto livello di interlocuzione è attivato con cadenza almeno annuale.
Per temi specifici riferiti a singole Divisioni o linee di business sarà prevista la partecipazione dei Responsabili di Divisione.
Restano fermi gli approfondimenti sulle specifiche linee di Divisione e di Azienda, come di seguito declinate nel presente articolo.
Livello di Funzioni Corporate/Divisione/BU¹ o Azienda e/o di sito
In questa sede sarà fornita un'informativa con particolare riferimento ai seguenti punti:
• linee strategiche di Divisione/BU o di Azienda di carattere produttivo, commerciale ed organizzativo con particolare riferimento a: andamento economico, scenari tecnologici e di mercato, sviluppo commerciale e posizionamento competitivo, volumi di attività, carichi di lavoro e andamento degli organici;
• tematiche organizzative, volumi di attività ed andamento degli organici riferiti alle Funzioni Corporate;
• confronto sui più avanzati sistemi industriali per quanto attiene la ricerca, gli assetti produttivi ed organizzativi, con monitoraggio periodico in particolare su evoluzione della ricerca e nuove tecnologie;
• informativa ai sensi dell'art. 9, Sez. Prima del CCNL Industria Metalmeccanica e della installazione di impianti, alle cui materie oggetto di trattazione si rimanda integralmente, ad esclusione - per le Funzioni Corporate/Divisioni/BU - di quanto già oggetto dell'informativa di cui al paragrafo III sopra riportato;
• informativa di sito attraverso riunioni di approfondimento tra la RSU assistite dalle Segreterie Territoriali e la Direzione aziendale da effettuarsi almeno 2 volte l'anno e, rispettivamente, la prima entro 30 giorni dall'incontro di informativa annuale e la seconda a metà anno, al fine di mettere a fattore comune i tratti e le considerazioni di carattere generale ed analizzare in maniera specifica le problematiche locali. In particolare gli argomenti trattati saranno:
> la previsione dei carichi di lavoro, le iniziative di investimento locali, i prodotti e le tecnologie del sito suddivisi per Business Unit/Direzioni;
> l'andamento occupazionale e le previsioni di turn-over, anche con riguardo alla distribuzione del personale nei diversi livelli inquadramentali;
> relativamente al Premio di Risultato/Target Bonus, i dati aggregati in materia dì posizionamento numerico di 7ª e Quadri nelle singole fasce e di percentuali di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
> le attività di formazione locale;
> il decentramento produttivo, gli appalti e le consulenze.
Le strutture aziendali e sindacali titolate per tale livello di interlocuzione sono rispettivamente:
> i rappresentanti di Divisione o Azienda;
> le Segreterie Nazionali Fismic, Ugl Metalmeccanici e Failms ed i componenti RSU Fismic, Ugl Metalmeccanici e Failms di Divisione/BU/Azienda congiuntamente alle Segreterie Territoriali.
Il suddetto livello di interlocuzione è attivato con cadenza almeno annuale e, comunque, in presenza di motivazioni obiettive, su richiesta di una delle parti.
Restano confermati i livelli locali di interlocuzione (Unità produttive/Siti) secondo criteri definiti dalle singole Divisioni/Aziende.

____
¹ Per BU si intendono le Business Unit presenti all'interno del perimetro della Divisione Elettronica (attualmente denominate Electronics ITA, Defence Systems e Automation Systems).


Art. 3 - Comitati Paritetici di monitoraggio dei processi industriali a livello di sito
A livello di sito produttivo, di linee di business e linee di prodotto, sono istituiti Comitati paritetici, nel numero di 2 componenti di parte aziendale e 2 componenti di parte sindacale, individuati tra le RSU Fismic, Ugl Metalmeccanici e Failms volti ad analizzare congiuntamente - in termini di efficacia ed efficienza, di politiche di prodotto, di politiche di make or buy e di politiche di supply chain - i processi industriali afferenti le singole linee di business/prodotto che insistono sui singoli siti produttivi ed i processi di efficientamento produttivo.
Tali Comitati si riuniranno, di regola, 2 volte l'anno e, comunque, in presenza di motivazioni obiettive su richiesta di una delle parti, per individuare soluzioni più rispondenti in termini di ottimizzazione dei suddetti processi (quali a titolo esemplificativo, recupero di inefficienze, catena dei fornitori, difetti di qualità e rilavorazioni, penali e disallineamenti rispetto alle milestones assegnate, applicazione Leonardo Production System etc.), privilegiando in particolare il contributo apportato dai lavoratori.
I suddetti Comitati, altresì, potranno formulare pareri e proposte congiunte che saranno trasmesse alle Parti stipulanti il presente accordo per l'eventuale negoziazione nelle sedi preposte.
Le modalità operative di svolgimento delle attività di tali Comitati saranno definite mediante regolamentazioni uniformi, la cui attivazione sarà garantita, nell'ambito di ciascuna Divisione, dalla Funzione HR.
[…]

Art. 5 - Negoziazione
Anche in linea con quanto previsto dal vigente CCNL Industria Metalmeccanica e della installazione di impianti, la negoziazione di 2° livello si articola in funzione delle seguenti materie:
o Livello Centrale (Leonardo Corporate)
a) Sistema di Relazioni sindacali e diritti sindacali;
b) Progetti specifici di valenza anche intersettoriale;
c) Trattamenti normativi ed economici, inclusa la reperibilità;
d) Premio di Risultato (architettura del premio, parametri, valore teorico, scale parametrali);
e) Alte Professionalità;
f) Formazione professionale e continua;
g) Strumenti per la realizzazione di processi di ottimizzazione degli organici e di sviluppo, a livello nazionale con riflessi trasversali su vari Divisioni/BU e/o Aziende, nell'ambito del quadro normativo di riferimento;
h) Sistemi di Assistenza Sanitaria Integrativa;
i) Politiche di Welfare;
j) Inquadramento professionale;
k) Salute e Sicurezza a livello di Gruppo;
l) Misure di conciliazione vita-lavoro e benessere personale.
Le strutture sindacali titolate per i suddetti livelli di negoziazione sono le Segreterie Nazionali Fismic, Ugl Metalmeccanici e Failms, nel numero massimo di due rappresentanti per ciascuna sigla sindacale, e i componenti delle RSU di Leonardo spa congiuntamente alle Segreterie Territoriali.

*** ***

o Livello di Divisione/BU² o Azienda
Restano riferite a livello di Divisione/BU o Azienda le modalità di attuazione delle materie definite a livello Centrale che dovessero richiedere un successivo livello negoziale, ed in particolare:
a) Premio di risultato (indicatori per la misurazione dei parametri, monitoraggio e consuntivazione);
b) Modelli di Orario di lavoro e di regimi di turnazione di riferimento per la Divisione/Azienda coerenti con l'organizzazione del lavoro, individuati nell'ambito delle tipologie di cui al relativo capitolo del presente contratto;
c) Processi di ottimizzazione degli organici e di sviluppo - a livello nazionale e di singolo sito - nell'ambito del quadro normativo di riferimento;
d) Formazione professionale e continua a livello divisionale;
e) Progetti specifici in materia di salute e sicurezza.
Le strutture sindacali titolate per tale livello di interlocuzione sono le Segreterie Nazionali Fismic, Ugl Metalmeccanici e Failms, le RSU Fismic, Ugl Metalmeccanici e Failms congiuntamente alle Segreterie Territoriali Fismic, Ugl Metalmeccanici e Failms.

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o Livello di Sito
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in ordine alle materie che richiedano il coinvolgimento delle RSU a livello di sito congiuntamente alle strutture territoriali di Fismic, Ugl Metalmeccanici e Failms, restano in ogni caso riferite a tale livello le materie relative:
a) alle articolazioni ed alle flessibilità in materia di orario di lavoro anche definite a livello di Divisione o Azienda, nel rispetto degli ambiti già previsti nel capitolo Orario di lavoro dell'Accordo One Company;
b) all'articolazione dei servizi di sito, inclusi quelli riferiti ad esigenze di mobilità sostenibile;
c) alla sicurezza del lavoro riferita al sito;
d) alla formazione continua e alla formazione professionale;
e) ad eventuali trattamenti economici e normativi riconosciuti in presenza di specifiche esigenze tecniche, produttive ed organizzative e/o di situazioni eccezionali e di carattere congiunturale, secondo le modalità di raccordo e coordinamento con gli altri livelli negoziali declinate al successivo Art. 6.
Saranno riferiti, inoltre, a tale livello l'individuazione, il monitoraggio e la consuntivazione degli indicatori del Premio di Risultato di sito.
___
² Per BU si intendono le Business Unit presenti all'interno del perimetro della Divisione Elettronica (attualmente denominate Electronics ITA, Defence Systems e Automation Systems).


Art. 7 - Coordinamento Sindacale di Leonardo
Il Coordinamento Sindacale di Leonardo spa è composto dalle Segreterie Nazionali Fismic, Ugl Metalmeccanici e Failms e dalle Segreterie Territoriali competenti nonché da un numero massimo di tre rappresentanti delle RSU Fismic, Ugl Metalmeccanici e Failms.
[…]

Sezione Seconda Istituti Economici 
Titolo I Premio di risultato
Art. 3 - Le dimensioni organizzative e gli obiettivi specifici

[…]
Perciò, fermo restando il principio-guida della salvaguardia delle condizioni dei lavoratori in termini di sicurezza e nella normale attività lavorativa, nell'ambito della negoziazione ai vari livelli, verranno individuati indicatori che misurino le performance aziendali degli stabilimenti, quali, ad esempio, l'avanzamento e le tempistiche delle attività, l'efficienza, la qualità, i tempi di consegna e gli indicatori economici, tenendo conto dei principi ispiratori di seguito riportati:
- Costo: riduzione dei costi ed efficientamento complessivo della Divisione/BU/Azienda e di sito rispetto al budget annuo.
- Qualità: massimizzare le aspettative del cliente interno ed esterno sia attraverso nuovi investimenti e nuovi modelli di organizzazione del lavoro e della produzione, sia stimolando la consapevolezza di tutti i lavoratori circa il contributo individuale all'interno della catena del valore.
- Miglioramento continuo: la progressiva introduzione del programma LPS da parte dell'Azienda - volta anche a diffondere la cultura del miglioramento continuo in tutti gli ambiti aziendali - ispirata alla metodologia World Class Manufacturing, richiederà l'introduzione di nuovi indicatori trasversali. […]

Sezione terza Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo II Reperibilità
Art. 1 - Definizione

L'istituto delle reperibilità è regolato dall'art. 6 - Sezione Quarta - Titolo III del CCNL Industria Metalmeccanica e istallazione impianti attualmente vigente, la presente intesa integra quanto da esso definito. Perciò le previsioni normative ed economiche dell'istituto di seguito specificate, non verranno applicate laddove l'istituto della reperibilità sia regolato da Accordi specifici e/o da disposizioni aziendali e/o prassi in uso presso le Divisioni/BU/Aziende alla data di sottoscrizione della presente intesa, qualora tali trattamenti siano di miglior favore rispetto a quanto di seguito esplicitato.
La reperibilità può essere richiesta dall'Azienda per:
• assicurare con la dovuta tempestività l'intervento sugli apparati/impianti aziendali, operando tramite le reti informatiche o recandosi presso le località di volta in volta indicate dall'Azienda al fine di garantire il ripristino e la continuità dei servizi;
• garantire, nell'ambito di specifici "contratti commerciali" l'immediato intervento - da remoto o presso altra sede indicata dall'Azienda - al fine di assicurare la funzionalità, il ripristino e la messa in sicurezza degli apparati/impianti/prodotti del cliente;

Art. 2 - Applicazione
La Funzione Risorse Umane di ogni Divisione/BU/Azienda, in coordinamento con il Corporate Center, a seconda delle specifiche esigenze, individuerà:
- le Unità Organizzative presso le quali trova applicazione l'istituto;
- le tipologie di attività da eseguire in reperibilità e, relativamente a queste, le modalità di intervento come sopra indicate (da remoto presso Sede Aziendale, da remoto presso Sede Aziendale diversa da quella di assegnazione, da remoto presso altro luogo, intervento in loco) e i flussi autorizzativi;
- l'articolazione e la composizione numerica del personale interessato dai turni di reperibilità (ad es. presidio individuale o tramite squadre di reperibilità);
- specifiche modalità di attivazione del servizio che possano garantire la registrazione dell'apertura e della chiusura dell'intervento e della descrizione delle attività eseguite;

- dotazione strumentale delle persone reperibili;
- modalità di attivazione e di allertamento del personale di volta in volta interessato.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici e la sussistenza della rispondenza tra le attività svolte e l'esigenza di garantire la reperibilità, l'Azienda avvicenderà nel servizio di reperibilità tutti i lavoratori dei settori interessati, dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta e fornendo agli interessati apposita comunicazione scritta.
Il lavoratore inserito dall'Azienda nel turno di reperibilità potrà richiederne l'esclusione secondo quanto previsto dal succitato art. 6 del CCNL.
La pianificazione dei turni di reperibilità e la comunicazione degli stessi al personale coinvolto - a cadenza mensile rispetto alla mensilità successiva - e al riferimento RU del sito interessato, è in carico al Responsabile dell'unità Organizzativa che si avvale dell'istituto.
La pianificazione del singolo lavoratore in reperibilità, a visibilità trimestrale, non potrà eccedere mensilmente le due settimane continuative su quattro e per non più di sei giorni continuativi.
L'Azienda in un incontro con le RSU di sito, di norma 10 giorni prima dell'avvio della procedura, illustrerà le finalità, le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
Inoltre si attiveranno incontri a livello di sito, per monitorare l'andamento dell'istituto con cadenza quadrimestrale o su richiesta di una delle Parti.
Il lavoratore inserito dall'Azienda nel turno di reperibilità riceverà una comunicazione scritta con un anticipo di almeno 10 giorni dall'attivazione del proprio turno di reperibilità.
Salvo casi legati alle specificità relative all'utilizzo dell'istituto presso le strutture organizzative delle Divisioni, la reperibilità si attiva appena è terminato il normale orario di servizio, fino alla ripresa del successivo orario di servizio.
Nel caso di imprevedibili esigenze aziendali, la calendarizzazione mensile potrà essere soggetta a variazioni di turni di reperibilità tra il personale, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, con una comunicazione al dipendente con un preavviso di 48 ore o comunque congruo.
Allo stesso modo, al verificarsi di particolari eventi o criticità, l'Azienda, a livello di Divisione, si riserva l'opportunità di valutare l'attivazione dell'istituto della reperibilità, stabilendone caso per caso le modalità di intervento, a seconda delle specifiche necessità e previa informativa alle RSU di sito. 

Titolo III Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro
Art. 1 - Orario di Lavoro e Sistemi di flessibilità

L'orario di lavoro ordinario è confermato in 40 ore settimanali, ripartite di norma dal lunedì al venerdì, con pausa mensa giornaliera non retribuita della durata di norma di 45 minuti effettivi. Le specificità legate alle diverse esigenze organizzative e produttive nonché a quelle legate al personale che lavora a turni, formeranno oggetto di confronto a livello di sito produttivo con le RSU, assistite dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali.
L'inizio dell'orario di lavoro prevede l'ingresso entro una fascia di flessibilità definita dagli accordi di sito in essere per ciascuna Divisione presente nello stesso Sito. A livello di Azienda/Divisione/Sito produttivo sono adottate specifiche disposizioni volte a regolamentare l'orario di inizio e di fine del lavoro giornaliero nonché gli orari entro i quali fruire della pausa mensa. Per tutti i dipendenti, la presenza giornaliera è rilevata mediante lettura badge, da effettuarsi sia all'atto di ingresso che di uscita dal sito, ad inizio e fine della prestazione, sia ad ogni allontanamento dal luogo di lavoro per permessi a vario titolo e/o per servizio mensa.
Non è consentito al dipendente accedere alla sede di lavoro prima dell'inizio dell'orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia stato espressamente autorizzato dal proprio Responsabile e fatta salva una tolleranza di 20 minuti, comunque non retribuiti. Per motivi organizzativi o di sicurezza non è consentita la presenza del personale nella sede di lavoro dopo le ore 21:00, fatte salve specifiche esigenze aziendali e previa autorizzazione.
Tenendo conto delle previsioni di cui al Capitolo "Relazioni Industriali" , al variare delle esigenze tecnico, organizzative/produttive l'Azienda/Divisione potrà ridefinire - mediante confronto e accordo a livello di sito produttivo con le RSU, assistite dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali - forme di flessibilità in entrata ed in uscita dell'orario di lavoro giornaliero e relative modalità di utilizzo, coerenti con le rispettive esigenze locali e tecnico - organizzative ed articolate per categoria contrattuale e professionale di appartenenza.

Art. 2 - Lavoro a turni
I regimi di orario di lavoro a turni definiti dall'Azienda sulla base delle esigenze produttive e tecnico-organizzative, formeranno oggetto di apposito confronto preventivo con le RSU, assistite dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali e saranno definiti coerentemente con le esigenze organizzative e produttive, mediante accordo specifico a livello di Azienda/Divisione/Sito produttivo qualora non già normati nell'ambito della medesima Azienda/Divisione, anche tenendo conto delle previsioni di cui al Capitolo "Relazioni Industriali".

Art. 4 - Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 8 ore giornaliere ordinarie, fermo restando che - ai fini della corresponsione delle relative maggiorazioni di seguito disciplinate - si procederà all'eventuale conguaglio su base mensile con eventuali minori prestazioni.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto ed in ogni caso deve essere preventivamente autorizzato, trovando obiettiva giustificazione in necessità temporanee, non programmabili ed indifferibili.
[…]
In materia di lavoro straordinario (diurno, notturno e festivo), per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e di CCNL, ad eccezione del personale adibito a turni e quanto previsto dagli accordi di Divisione/Sito facendo salvi gli accordi di miglior favore in essere.

Art. 6 - Part time
[…]
Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, il datore di lavoro valuterà l'accoglimento di richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; in tal caso la durata del contratto di part-time potrà essere, di norma, predeterminata in un periodo non inferiore a 3 mesi e fino a 24 mesi, eventualmente rinnovabili, entro i limiti di coerenza gestionale ed industriale.
I dipendenti con contratto di lavoro part-time, con prestazione fino a 6 ore giornaliere, potranno non effettuare la pausa mensa.
Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno prese in considerazione, anche tenendo conto delle fungibilità del lavoratore interessato, fino alla soglia del 10% del personale in forza a tempo pieno nella singola Divisione/Sito.
In aggiunta a quanto previsto dal CCNL, verranno agevolate le seguenti categorie che su base volontaria richiedessero il part-time:
a) Genitori con figli fino al 14° anno d'età
b) Lavoratori che utilizzino la legge 104
c) lavoratori con una distanza dalla residenza/domicilio superiore ai 30 KM dalla sede di lavoro
d) categorie fragili e/o con malattie invalidanti previste dal vigente CCNL
Saranno, altresì, prese in considerazioni eventuali assunzioni/ trasformazioni in part-time a tempo indeterminato.
Le Parti, infine, convengono che - su espressa richiesta del lavoratore - lo stesso potrà essere assistito da un componente della RSU in sede di stipula di un contratto di lavoro a tempo parziale o in caso di trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 8 - Banca del tempo
Previo approfondimento dei diversi profili legali, previdenziali e fiscali, le Parti convengono sull'opportunità di istituire una Banca del tempo nella quale far confluire - su base individuale e volontaria - le ore di maggiore prestazione in straordinario, ferie non godute e permessi annui retribuiti; ciò allo scopo di consentire ai singoli lavoratori l'utilizzo del monte ore accantonato su appositi conti individuali come recuperi nelle seguenti ipotesi:
• insorgenza di situazioni personali/familiari straordinarie;
• motivi di studio;
• motivi di salute;
• esonero dalla prestazione lavorativa nel periodo antecedente alla maturazione del diritto a pensione ovvero nel periodo di preavviso in caso di dimissioni;
• esonero dagli strumenti di legge vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità e di contratti di solidarietà, su base individuale e volontaria.
La Banca del Tempo avrà efficacia a partire dal 1 gennaio 2022, con le modalità definite a livello nazionale tra le Parti, ed attivabile attraverso i sistemi informatici aziendali entro la stessa data.

Art. 9 - Permessi retribuiti e tutele
Le Parti convengono che restano confermati i trattamenti di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla Legge e dal CCNL nei seguenti ambiti di tutela:
1. Permessi retribuiti per visite mediche ed accertamenti/trattamenti specialistici per la
cura del dipendente e dei suoi familiari;
2. Permesso per ossigenazione;
3. Malattia/disabilità del figlio e congedo parentale;
4. Permessi per grave infermità/decesso;
5. Conservazione del posto di lavoro per malattie gravi;
6. Permesso studio;
7. Tutela dei lavoratori disabili.
1. Permessi retribuiti per visite mediche ed accertamenti/trattamenti specialistici per la cura del dipendente e dei suoi familiari
Saranno riconosciuti permessi retribuiti per visite mediche ed accertamenti/trattamenti sanitari fino ad un massimo di 64 ore annue, comprensive dei tempi di spostamento da e per la sede di lavoro, dietro presentazione di idonea certificazione rilasciata dal medico specialista o dalla struttura sanitaria pubblica, convenzionata o privata recante i dati del dipendente, la data, l'orario di inizio e termine della prestazione medica.
Non concorrono al raggiungimento del limite di 64 ore annue i permessi per visite mediche ed accertamenti sanitari specialistici fruiti da lavoratori affetti da malattie professionali riconosciute e da gravi patologie attestate da apposita certificazione.
A decorrere dall'l gennaio 2022, in via sperimentale pari alla durata del presente contratto integrativo, sarà possibile recuperare le ore di visita medica non fruita nell'anno precedente. All'esito di tale sperimentazione le Parti valuteranno la possibilità di estendere tale recupero ai due anni precedenti.
Per il personale in regime di part-time, in funzione dell'orario di lavoro settimanale osservato, e per il personale assunto in corso d'anno, il suddetto monte ore complessivo sarà riproporzionato.
I suddetti permessi saranno fruibili per sé, per il coniuge, per i figli (anche adottati/affidati) e per il convivente more uxorio. I permessi di cui sopra potranno essere, altresì, fruiti per visite ed accertamenti/trattamenti specialistici dei genitori del dipendente, nell'ambito del richiamato monte ore complessivo di 64 ore.
Tali permessi non potranno superare le 4 ore giornaliere, comprensive dei tempi di spostamento da e per la sede di lavoro e saranno comunque da considerarsi esclusivamente a copertura di assenze tenendo conto dell'orario di lavoro giornaliero previsto nel sito/unità produttiva.
Le ulteriori ore di assenza per il completamento delle 8 ore giornaliere potranno essere coperte dal lavoratore con gli istituti previsti dal vigente CCNL.
Qualora il dipendente dovesse accedere a prestazioni sanitarie fuori dalla propria Provincia di residenza, a fronte delle difficoltà legate al trasporto, le ore di permesso saranno elevate a 8 ore giornaliere a fronte della produzione di idonea documentazione.
Eventuali situazioni particolari, incluse le patologie previste dal CCNL alla sez. IV titolo VI art. 2, per le quali le previsioni del presente capitolo non dovessero risultare sufficienti, saranno prese in considerazione in sede aziendale - con l'assistenza sindacale se richiesta dal dipendente interessato - anche ai fini di una anticipazione degli istituti maturandi nei due anni successivi. .
2. Permesso per ossigenazione
I permessi retribuiti "per ossigenazione" attualmente previsti per specifiche lavorazioni, potranno essere mantenuti, previa valutazione a livello di unità produttiva.
3. Malattia/disabilità del figlio e congedo parentale
Per la malattia del figlio tra i 3 anni e fino a 12 anni, il primo dei 5 giorni garantiti dalla normativa legale vigente come non retribuiti, è riconosciuto come giornata di permesso retribuito, con possibilità di fruizione frazionata ad ore.
Il suddetto permesso retribuito aggiuntivo potrà essere parimenti fruito nell'ipotesi di malattia del figlio adottato ed affidato, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso dal minore in famiglia, fermo restando che esso non potrà essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.
Sarà, altresì, riconosciuto un giorno lavorativo all'anno di permesso retribuito, con fruizione frazionata anche ad ore, nei casi di disabilità del figlio (anche adottato/affidato) certificata ai sensi della L. n. 104 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine di agevolare la maternità/paternità fino al compimento del figlio/a dei 3 anni, ('Azienda riconoscerà 1 giorno lavorativo all'anno di permesso retribuito con fruizione frazionata anche ad ore, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di Leonardo/Aziende controllate, coniugati o conviventi, more uxorio genitori o adottivi/affidatari del figlio/a.
Il Congedo parentale è utilizzabile in modalità frazionata a ore secondo quanto specificamente previsto dal CCNL applicato in Azienda ovvero secondo le eventuali modalità di miglior favore attualmente in uso.
4. Permessi per grave infermità/decesso
Esclusivamente nelle ipotesi di grave infermità/decesso del coniuge (o convivente more uxorio) o dei parenti sino al secondo grado o del figlio (anche adottato/affidato), i dipendenti hanno diritto ad 1 giorno aggiuntivo di permesso retribuito, per evento, in ragione d'anno.
Per fruire di tale permesso il dipendente è tenuto a presentare il certificato di decesso o idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura competente che attesti la grave infermità, il ricovero o intervento chirurgico
Esclusivamente nel caso di decesso, il giorno di permesso dovrà essere utilizzato entro 7 giorni dall'evento.
Il suddetto permesso può essere fruito anche in modalità frazionata di 2 ore.
5. Conservazione del posto di lavoro per malattie gravi
Nei confronti di lavoratori affetti da gravi patologie che siano costretti ad assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a quello previsto dal CCNL, per sottoporsi a terapie salvavita e/o affetti da malattie di particolare gravità, l'Azienda garantirà - come trattamento di miglior favore rispetto alle previsioni del CCNL - l'incremento del periodo di comporto in misura del 20%. Pertanto, il comporto prolungato sarà pari a:
• per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti: 329 giorni di calendario;
• per anzianità di servizio oltre i tre anni e fino ai sei anni compiuti: 493 giorni di calendario;
• per anzianità di servizio oltre i sei anni: 658 giorni di calendario.
Per gli stessi periodi sarà, inoltre, garantito l'intero trattamento retributivo a carico azienda.
In prossimità dello scadere del periodo di comporto, il lavoratore potrà richiedere apposito incontro alla Direzione Aziendale anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale.
6. Permesso studio
Ai lavoratori che conseguano il diploma di istruzione di secondo grado ed il diploma di laurea triennale e magistrale saranno riconosciuti 2 giorni aggiuntivi di permesso retribuito, rispetto alle previsioni del CCNL, per la preparazione dei relativi esami finali.
Sarà, altresì riconosciuto un ulteriore giorno aggiuntivo di permesso studio nel caso in cui i diplomi siano coerenti con le attività aziendali.
7. Tutela dei lavoratori disabili
L'Azienda conferma l'impegno a proseguire nelle iniziative volte a favorire l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, da un lato ponendo attenzione all'adibizione di tali lavoratori ad attività compatibili con la disabilità che ne consentano un adeguato coinvolgimento professionale, dall'altro garantendone l'accessibilità ai luoghi di lavoro anche attraverso la rimozione di barriere architettoniche.
Annualmente l'Azienda renderà alle RSU, a livello di sito, una specifica informativa in merito alle iniziative intraprese a tutela dei lavoratori disabili.

Smart Working
Premessa

Lo smart working, o lavoro agile, già presente nell'industria e non solo, ma in maniera ridotta e residuale, si è rapidamente diffuso su larga nell'ultimo anno ancorché in forma emergenziale, coniugando le esigenze primarie di protezione della salute delle persone con i bisogni delle imprese e dei lavoratori. Infatti la necessità di fronteggiare il rischio di contagio da Coronavirus durante il periodo caratterizzato dal picco emergenziale della pandemia Covid-19 ha spinto le Parti a sperimentare l'utilizzo del lavoro agile rispetto alla popolazione aziendale le cui attività possono essere svolte anche da remoto, coinvolgendo, quindi, un ampio perimetro di lavoratrici e lavoratori.

Art. 1 Durata e transitorietà
La disciplina transitoria individuata dal presente Capitolo avrà validità esclusivamente per il periodo emergenziale secondo quanto via via stabilito dalla normativa nazionale e comunque limitatamente al 31 dicembre 2021.
Le Parti si incontreranno entro il mese di settembre 2021 per avviare il confronto e condividere le future modalità strutturali di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Smart Working nella fase post-emergenziale in Leonardo, regolamentando, in particolare, gli aspetti collegati a:
- consenso individuale;
- durata minima e massima settimanale/mensile (numero di giornate svolte in Smart Working e on site) e relativa pianificazione/rotazione;
- fasce orarie di compresenza ed esercizio della disconnessione;

- macro-aree organizzative/attività considerate remotizzabili.
Resta inteso che, sino alla conclusione del confronto suindicato, il ricorso allo Smart Working avverrà secondo le modalità condivise e di seguito esplicitate.

Art. 2 Obiettivi
Gli obiettivi dello smart working vanno dal miglioramento organizzativo alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori, fino alla riduzione dell'inquinamento ambientale.
Lo Smart Working può supportare, in alternativa alla presenza in sede, modalità di lavoro determinate dalla diffusione di tecnologie digitali.
Si tratta di una modalità lavorativa caratterizzata dalla flessibilità nella gestione dei tempi e dei luoghi di lavoro, che dovrà comunque essere orientata alla collaborazione tra le persone e all'inclusione.
Le Parti condividono la volontà di valorizzare, in tale fase transitoria, tutto quanto già sperimentato nel periodo più critico dell'emergenza pandemica, definendo un quadro basilare di principi e regole condivise che possano:
• coniugare, da un lato, le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro espresse dai dipendenti e dall'altro le attività dell'impresa;
• proseguire nelle azioni di miglioramento del contesto professionale e dell'ambiente lavorativo, anche attraverso l'introduzione di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;
• agevolare la conciliazione del lavoro con altre responsabilità o esigenze personali (ad es. il pendolarismo, la gestione di impegni personali e familiari anche legati a situazioni di disabilità) e garantire la salute e la sicurezza delle persone attraverso l'idoneo distanziamento e la piena efficienza delle attività operative;
• assicurare il coinvolgimento e l'inclusione di tutti i dipendenti, rafforzandone il senso di responsabilità; permette inoltre di dare un contributo fattivo alla gestione degli impatti ambientali sui territori (ad es. riduzione delle emissioni dei gas di scarico), costituendo una buona pratica di responsabilità sociale.

Art. 3 Destinatari
Le Parti concordano che per individuare il segmento di riferimento della popolazione aziendale cui è destinato l'utilizzo di tale possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa per l'anno 2021, si utilizza il criterio delle "attività remotizzabili", in continuità con quanto sperimentato durante la fase di emergenza.
Resta confermato che saranno da considerarsi non compatibili o parzialmente compatibili alla remotizzazione alcune situazioni che per peculiarità di attività o di contingenza evidenzino specifici elementi di incompatibilità anche solo temporanea o transitoria in relazione ad oggettive esigenze tecnico-produttive organizzative e/o gestionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: periodo di induction/affiancamento di lavoratori neoassunti, ruoli di responsabilità che richiedano il coordinamento onsite di risorse, ecc.).

Art. 4 - Flessibilità della prestazione e modalità di esecuzione
Tenendo conto della transitorietà della disciplina contenuta nel presente Capitolo e facendo riferimento agli obiettivi condivisi in premessa, le Parti concordano di definire i punti qualificati dell'utilizzo di tale modalità lavorativa in Azienda.

1. Luogo e tempo della prestazione lavorativa in Smart Working
Nelle giornate di smart working, di norma concordate fra i dipendenti interessati e i propri responsabili diretti, la prestazione lavorativa potrà essere svolta:
• dalla residenza/dal domicilio o da altra sede privata, anche nella disponibilità temporanea del dipendente, comunicati all'azienda, purché sussistano i requisiti tecnici di connettività e di idoneità per la sicurezza e la riservatezza aziendale delle informazioni e dei dati trattati;
• da altra sede e/o luogo di pertinenza o comunque nella disponibilità aziendale più prossima al luogo abituale di dimora del dipendente (c.d. hub aziendale), previa predisposizione di postazioni di lavoro dedicate.
Per ragioni di riservatezza aziendale e di sicurezza, anche sotto il profilo dell'integrità fisica e della salubrità del dipendente, è fatto esplicito divieto di svolgere attività lavorativa in smart-working in locali pubblici o aperti al pubblico.
Essendo lo smart working una modalità di svolgimento della prestazione da remoto, le Parti, valorizzando quanto sperimentato durante la fase emergenziale, confermano che nella stessa giornata i dipendenti potranno svolgere la prestazione lavorativa in parte in presenza ed in parte in modalità agile, previo accordo con il proprio responsabile.
Le giornate di smart working sono programmate in accordo con il responsabile diretto, con un preavviso coerente con le esigenze organizzative aziendali e del lavoratore interessato, tenendo conto di tutte le necessità connesse all'attività del team di lavoro e all'equilibrata distribuzione complessiva delle giornate di lavoro agile nell'arco della settimana, bilanciando giornate di lavoro da remoto o in presenza all'interno dei team; in ogni caso alla luce della progressiva evoluzione del fenomeno emergenziale e della relativa regolamentazione normativa saranno altresì valutate particolari esigenze individuali di rimodulazione dell'alternanza delle giornate lavorative in Smart Working ed in presenza garantendo, nel rispetto delle norme in tema di distanziamento e compresenza, la possibilità per tutti i lavoratori di un'equilibrata alternanza del lavoro in modalità smart working ed in presenza.
Eventuali motivi ostativi all'accoglimento delle richieste di svolgimento della prestazione nelle due differenti modalità, potranno essere discusse a livello di Sito anche con l'assistenza dei lavoratori interessati da parte delle RSU qualora richiesto.
Tenendo conto delle caratteristiche della popolazione aziendale e ritenendo tale istituto uno strumento utile a migliorare il bilanciamento tra tempi di vita e tempi di lavoro ed a favorire situazioni personali di fragilità già previste dalla legge, le Parti concordano che, a livello locale, verrà garantita la possibilità di lavorare in modalità smart working alle categorie di lavoratrici e lavoratori le cui richieste sono necessitate da particolari condizioni personali e/o familiari. Allo stesso modo, eventuali criticità nella assegnazione dell'istituto potranno essere analizzate a livello di Sito.

2. Diritti e tutele
Ai lavoratori in modalità agile sono riconosciute le tutele in riferimento ai tempi di lavoro e di riposo nonché, quando inquadrati in livelli non direttivi, i limiti di durata massima della prestazione giornaliera e settimanale previsti dalla legge n. 81/2017 e dal CCNL.
La giornata in smart working è equiparata - a tutti gli effetti di legge e di contratto - ad una giornata lavorativa di orario ordinario.
Per le Parti, l'organizzazione del lavoro in modalità smart working comporta il coinvolgimento diretto di tutti i lavoratori, a qualsiasi livello organizzativo, indipendentemente dal luogo e dal tempo di svolgimento di dette attività.
Per questi motivi, le Parti concordano che in relazione alle specificità delle attività svolte dalle funzioni aziendali interessate presso le varie Divisioni/Società -fermo restando quanto previsto dall'art. 19 della Legge 81/ 2017 -, che le modalità di disconnessione saranno concordate fra dipendente interessato ed il proprio responsabile diretto.
Il dipendente in smart working ha le medesime opportunità di accesso alla formazione ed allo sviluppo professionale dei dipendenti che svolgono prestazione lavorativa in modalità tradizionale.
Ad esso sono riconosciuti i diritti sindacali previsti dalla L. n. 300/1970, dal vigente CCNL, nonché quanto definito dall'Accordo integrativo One Company in materia. Al riguardo Leonardo si impegna a predisporre strumenti idonei a garantire l'esercizio dei diritti previsti dalle leggi e dagli accordi sopra indicati.
Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working, il comportamento del dipendente dovrà essere improntato a principi di correttezza e buona fede, anche considerando pienamente applicabili al lavoro svolto in modalità agile le norme previste per il lavoro svolto in presenza dall'art. 1 - Sez. Quarta - Titolo VII vigente CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed all' installazione di impianti e dallo Statuto dei Lavoratori.
Il dipendente è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. 
Leonardo fornirà apposita formazione in merito al lavoro agile, sia ai responsabili che a tutti i dipendenti interessati, al fine di costruire un ambiente idoneo alla collaborazione a distanza, migliorando la comunicazione, garantendo un comportamento on-line rispettoso delle esigenze organizzative e personali.
Al riguardo, la progettazione e l'attivazione di tali iniziative formative saranno oggetto di specifici approfondimenti da parte della Commissione Formazione prevista dal Capitolo "Addestramento, Formazione e crescita professionale" dell'integrativo aziendale.
Sarà cura dell'Azienda effettuare nei confronti dei dipendenti coinvolti, ed informando le RSU/RLS dei siti di appartenenza, una specifica formazione al fine di chiarire gli obiettivi e le modalità tecniche di svolgimento della prestazione in modalità di smart working, anche con specifico riferimento alle tematiche di seguito elencate:
• Prevenzione e sicurezza sul lavoro;
• Gestione delle emergenze;
• Gestione degli infortuni;
• Corretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche;
• Protezione dei dati aziendali, custodia e riservatezza.

3. Salute e sicurezza sul lavoro
In tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro l'Azienda provvederà a fornire ai dipendenti interessati un'informativa sui rischi generici e sui rischi specifici connessi all'effettuazione della prestazione lavorativa in modalità smart working.
Restano confermate le coperture assicurative per i rischi professionali ed extra professionali previste in Azienda.
Le Parti si impegnano ad approfondire le tematiche legate ai rischi connessi direttamente e/o indirettamente alla modalità di lavoro agile e concordano di attivare per tali tematiche la Commissione Safety prevista dal Sistema di Relazioni Industriali.

Titolo IV Welfare Aziendale
Art. 2 - Conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi familiari o di Cura

Le Parti concordano di stabilire obiettivi che, nei limiti delle risorse di budget annuali destinate al Welfare, in accordo con le iniziative promosse dal Comitato Nazionale Paritetico Welfare e con particolare attenzione agli indicatori di performance aziendale (maggiore produttività ed efficienza), propongano misure organizzative volte a verificare e migliorare l'attuazione di:
• Part-Time;
• Lavoro agile (smart e co-working);
• Smart mobility.
Le finalità sottese sono quelle di consolidare le nuove modalità di organizzazione del lavoro sperimentate nella fase emergenziale della pandemia e rafforzarle basandosi sul principio della responsabilizzazione delle persone ed utilizzando strumenti come:
- flessibilità dell'orario di lavoro,
- mobilità efficiente,
- valutazione per obiettivi della performance,

- costante rilevazione dei bisogni delle persone.

Art. 2bis - Misure di prevenzione, ascolto e orientamento alla cura per le vittime di violenza di genere e per le vittime di discriminazione e/o violenza nel luogo di lavoro
Le Parti, condividendo che l'azienda debba assicurare accoglienza, ascolto e orientamento di cura alle vittime di ogni tipo di discriminazione e violenza, a partire dalle donne, le Parti collaboreranno nel monitoraggio di eventuali episodi, promuovendo un servizio di counseling e di supporto psicologico gratuito per favorire il progressivo reinserimento nell'ambiente di lavoro.
Saranno progettate congiuntamente campagne di sensibilizzazione che favoriscano comportamenti antidiscriminatori e contro ogni tipo di violenza nel luogo di lavoro.

Art. 10 - Mense e ristorazione
Le Parti, nell' impegnarsi a salvaguardare gli ambiti e la fruizione dei servizi mensa e a non aggravare il costo a carico dei dipendenti durante la vigenza del presente integrativo, confermano la rilevanza delle Commissioni Mensa di Sito quali sedi nelle quali, durante la vigenza del presente Contratto Integrativo, saranno mappati i servizi di ristorazione caldo/freddo/etc erogati nell'arco della giornata lavorativa.
Al riguardo la commissione potrà valutare e presentare alla RSU di Sito la possibilità di modificare le modalità di fornitura del servizio, compresa l'opportunità di adottare lo strumento del ticket restaurant, in favore dei lavoratori che svolgono il turno notturno e per quelli i cui Siti non sono provvisti di servizio di ristorazione aziendale.
Fino a nuove formulazioni condivise tra le Parti rimarranno in essere i trattamenti attualmente previsti nelle Divisioni/aziende.

Titolo V Appalti e Salute e Sicurezza
Leonardo nel corso della vigenza del precedente integrativo - così come le Società dalla medesima controllate Leonardo Global Solutions spa e Fata Logistic Systems spa e Vitrociset spa - ha proceduto ad un aggiornamento delle procedure per l'aggiudicazione delle gare di appalto nelle quali essa risulta committente unico, volto ad assicurare alle Società/Divisioni del Gruppo competitività sui costi e alti livelli di servizio migliorandone l'efficacia e l'efficienza, consentendo nel contempo alle stesse una maggiore focalizzazione sul proprio "core business".
Tutto ciò premesso, nel perseguire l'obiettivo comune di trasparenza e affidabilità nei processi e nelle modalità per l'affidamento degli appalti in cui Leonardo e le proprie suddette controllate risultano committenti unici, le Parti, tenendo conto delle previsioni in materia contenute nell'Accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanici, condividono, nel rispetto della normativa vigente, che in caso di cambio appalto (appalto con avvicendamento del soggetto fornitore di attività/servizio appaltato), o rinnovo dell'appalto al soggetto fornitore precedente, le imprese appaltatrici dovranno rispettare e far rispettare le normative cogenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, in materia di previdenza sociale e diritti sindacali, nonché applicare un contratto collettivo nazionale di lavoro tra quelli esistenti nel settore di attività sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del settore.
In relazione a quanto sopra, nei bandi di gara per l'assegnazione degli appalti, l'azienda si impegna a valorizzare le società che saranno in possesso della certificazione SA 8000.
Le Parti concordano che in caso di cambio appalto (con avvicendamento del soggetto fornitore di attività/servizio appaltato) l'appaltatore subentrante, compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa, e tenuto conto, altresì, del perimetro e/o dei volumi delle attività oggetto di appalto, dovrà valutare la possibilità di impegnarsi al fine di ricercare soluzioni che consentano il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, attraverso un confronto preventivo (almeno 15 giorni) con le Organizzazioni sindacali territoriali e le RSU del sito interessato, soluzioni che consentano il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti.
Le Parti, nel rispetto dei requisiti di legittimità del contratto di appalto di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, condividono il riconoscimento dei seguenti diritti sindacali per i Lavoratori delle Aziende in appalto all'interno dei siti/stabilimenti di Leonardo e delle Società controllate.
• svolgimento di assemblea
• utilizzo delle agibilità sindacali per le RSU/RSA
• esercizio del diritto di affissione, dell'utilizzo dei locali e dei mezzi idonei
• utilizzo dei servizi comuni (mensa, infermeria, spogliatoi) condivisi con quelli presenti in Leonardo
Nelle informative di sito previste dal Capitolo "Relazioni Industriali" del presente Contratto Integrativo, l'Azienda fornirà i dati delle Aziende in appalto, le attività e/o monte ore di lavoro da esse svolte e il numero dei dipendenti coinvolti.
Le Parti, infine, ritengono che il tema della sicurezza sul lavoro sia una priorità all'interno del Gruppo Leonardo. In quest'ottica viene riconosciuta da parte dell'azienda 1 ora aggiuntiva di assemblea rispetto alle previsioni di legge e contratto da svolgersi in corso d'anno su temi specifici legati alla sicurezza.

Sezione Quarta
Titolo I Norme transitorie e di rinvio

Le Parti convengono di definire la seguente Agenda di incontri, volti ad individuare soluzioni condivise nell'ambito del Sistema di Relazioni Sindacali adottato con l'Intesa dell'l agosto 2019 e tenendo conto delle determinazioni derivanti dall'accordo di rinnovo del CCNL Metalmeccanica dello scorso 5 febbraio 2021.
- entro il mese di settembre 2021

a livello di Divisione, verranno svolti appositi incontri fra l'Azienda (Divisione/BU/Azienda) e i Coordinamenti Sindacali delle RSU di Divisione o Azienda laddove, tenendo conto dell'organizzazione del lavoro delle Divisioni potenzialmente interessate, si renda necessario ipotizzare nuovi modelli di orario di lavoro coerenti.

[...]

- entro il mese di novembre 2021

l'Azienda e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente Verbale si incontreranno per analizzare le varie tipologie di turnazioni e relative indennità, la cui mappatura e ricostruzione sono aggiornate a gennaio 2019, al fine di valutare l'introduzione di roposte di incrementi/omogeneizzazioni delle percentuali di maggiorazione previste per i lavori su turni e per le ore di straordinario.

- entro l'anno 2021
verranno istituiti i seguenti Comitati Paritetici
i. i Comitati paritetici di monitoraggio dei processi industriali a livello di sito;
ii. il Comitato paritetico riguardante Formazione e Professionalità.
Le Parti convengono di valutare congiuntamente l'opportunità d sperimentare interventi di adattamento inquadramentale nell'ambito dei principi di riferimento comune individuati dal CCNL applicato in azienda.