Cassazione Penale, Sez. 4, 03 giugno 2021, n. 21550 - Caduta mortale del socio della cooperativa per sfondamento della lastra di eternit. Noleggio di attrezzatura con operatore. Responsabilità del legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori 


 

 

Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 04/03/2021
 

Fatto




1. La Corte di appello di Bologna il 7 maggio 2019, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Forlì il 10 giugno 2013, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto E.N. responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 24 settembre 2008, e, in conseguenza, con le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.

2. I fatti, in estrema sintesi, come accertati dai giudici di merito.
Il 24 settembre 2008 M.B., socio della società cooperativa Trascoop Trasporti, mentre stava operando, come manovratore di una gru per portare pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone, è salito sul tetto dello stesso al fine di vedere dove si era verificato un danno alla copertura a causa della movimentazione di un bancale contenente i pannelli, essendo stata realizzata dalla s.r.l. Elektrika una piattaforma di sbarco, ove poggiare i pannelli, in una parte del tetto che era retta solo da "capponi" di eternit; purtroppo la lastra di copertura, come si è detto, lesionata e comunque non in grado di reggere in sicurezza il peso di un uomo, ha ceduto per il peso di M.B., che è precipitato a terra dall'altezza di otto metri, perdendo la vita sul colpo.
La posizione di garanzia di E.N. individuata dai giudici di merito è quella di legale rappresentante della ditta Elektrika s.r.l., esecutrice dei lavori commissionati dalla ditta "Tecnomec" s.r.l. per la realizzazione ed il montaggio presso i suoi stabilimenti di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica; la s.r.l. Elektrika di E.N. ha fatto ricorso al noleggio di attrezzatura con operatore per il sollevamento del materiale sino al tetto, ricorrendo a tal fine alla Trascoop trasporti soc. cooperativa.
Il profilo di colpa ritenuto sussistente a carico di E.N. è quello di avere omesso di installare opere provvisionali per i rischi di caduta dall'alto nella zona in cui si è verificato l'infortunio, quali un sottopalco ovvero altri sistemi di protezione, in violazione - si è ritenuto - del disposto di cui agli artt. 122 e 148 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di avere, "a monte", fatto realizzare la piattaforma di sbarco su di una superficie di copertura insicura, sorretta soltanto da fragili capponi di eternit.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali lamenta violazione di legge (tutti e tre motivi) e vizio di motivazione (il primo motivo).
3.1. Con il primo motivo denuncia mancanza, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto ai seguenti temi: omessa valutazione di controprove dichiarative che si stimano decisive assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale (mancanza parziale della motivazione); parziale travisamento del fatto (contraddittorietà della motivazione); incongruenze logiche ed incoerenza delle conclusioni rispetto ai dati probatori raccolti a dibattimento (illogicità della motivazione); ed inoltre violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non essendo state vagliate tutte le prove assunte nel dibattimento.
Rammenta il ricorrente che la stessa Corte di appello riconosce: che il tetto era pedonabile in sicurezza, purché integro; che il danneggiamento della copertura era determinato da una condotta della vittima; che M.B., pur non essendo addetto a nessuna mansione che comportasse di dover salire sul tetto, ha deciso ugualmente di salirvi per verificare il danno alla copertura causato dalla propria condotta; che lo stesso ha camminato sopra la parte del tetto dallo stesso lesionata ed è caduto a terra.
L'affermazione di responsabilità, fondata sul non avere E.N. installato opera provvisionali, sarebbe illogica e contraddittoria.
Al momento del fatto non era ancora in vigore alcuna norma che imponesse l'adozione di sistemi di protezione collettiva; l'imputato aveva correttamente dotato tutti i propri dipendenti di dispositivi di protezione individuale; terzi estranei, quali M.B., non dovevano in nessun caso essere presenti sul tetto e, anzi, lo stesso, dopo avere causato la rottura della superficie, inopinatamente, senza esservi tenuto e non essendo stato autorizzato, è salito proprio sulla lastra danneggiata.
Che M.B. sia salito spontaneamente e non indotto da nessuno è stato affermato dai testi T. e F.; L. ha affermato che probabilmente M.B. intendeva verificare di persona il danno e quanto era accaduto.
Si tratterebbe, pertanto, di una condotta della vittima vistosamente esorbitante ed abnorme, in contrasto con il principio di auto-responsabilità del lavoratore.
La reale causa dell'infortuno sarebbe da addebitarsi esclusivamente all'agire del deceduto.
Le testimonianze assunte dimostrerebbero che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito (p. 8), non è vero che M.B. fu invitato a salire e non è vero che sul tetto vi fosse il rischio di caduta: si richiamano al riguardo, quanto al primo aspetto (salita della p.o.), dichiarazioni del teste T. contrastanti con quelle del consulente tecnico ing. G., che - si sottolinea - non era presente ai fatti; quanto al secondo aspetto (rischio del tetto), la circostanza è affermata esclusivamente dal coimputato, assolto in primo grado, F.S., non comprendendosi donde tragga tale informazione.
Viceversa, più testi avrebbero confermato che il tetto in fibrocemento, ove integro, poteva reggere il peso di un uomo, ribadendosi che il danno alla copertura era stato causato proprio dalla condotta di M.B. e che, pur in presenza del danno, ove avesse camminato sul tetto un dipendente della Elektika si sarebbe sicuramente salvato, poiché munito di dispositivi individuali di protezione.
La Corte di appello, insomma, ad avviso del ricorrente, non ha tratto le logiche conseguenze (che si auspicano liberatorie per l'imputato) di tre circostanze fattuali indiscusse: 1) M.B. ha rotto con la gru il pannello; 2) M.B., che doveva e poteva operare solo da terra, ha, liberamente ed inopinatamente, deciso di salire sul tetto; 3) M.B. ha camminato proprio sul pezzo di tetto rotto, precipitando al suolo.
Non sussisterebbe la violazione dei contestati artt. 128 e 148 del d. lgs. n. 81 del 2008, in quanto E.N. aveva regolarmente fornito tutti i propri dipendenti di dispositivi di protezione individuali sicuramente idonei ad impedire l'evento e, sino all'intervento della stessa vittima, il tetto era integro.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura violazione della legge penale (artt. 40 e 41, comma 2, cod. pen.), sotto il profilo del mancato riconoscimento della insussistenza degli elementi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cooperazione in omicidio colposo, alla luce della ritenuta interruzione del nesso di causalità tra condotta dell'imputato ed evento-morte in ragione della presenza di una condotta esorbitante e/o abnorme posta in essere dalla vittima.
Ad avviso della difesa, E.N., alla stregua delle considerazioni svolte al punto che precede, aveva adottato tutte le precauzioni necessarie di sicurezza e l'affermazione di penale responsabilità deriverebbe illegittimamente ed erroneamente da un addebito meramente oggettivo.
Non sarebbe stata in alcun modo prevedibile la abnorme salita sul tetto della vittima, che doveva esclusivamente agire da terra, come concordato tra la Elektrica e la Transcoop e come esplicitato anche nel P.O.S.
Nel P.O.S. di Transcoop non vi era alcuna previsione quanto al lavoro in quota, poiché altra era l'attività da eseguire, di spostamento dei pannelli mediante la gru, da terra, senza salire sul tetto.
Prosegue il ricorso: «In questo contesto, non appare possibile contestare al E.N. alcuna condotta omissiva, considerando che lo stesso aveva organizzato correttamente il lavoro da effettuare senza che fosse prevista la necessità di salire sul tetto da parte di alcuno, ad esclusione dei propri operai, costoro invece qualificati ad operare in altezza ed adeguatamente protetti con i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa [ ...] in dibattimento mai è emerso che nell'attività richiesta dal E.N. a Transcoop si fosse anche solo accennato alla necessità di salire sul tetto, ed è con tutta evidenza dimostrato dallo stesso POS della società datrice di lavoro del M.B.. Nessun rimprovero pare potersi muovere dunque al E.N., in quanto lo stesso si è legittimamente affidato alla professionalità del soggetto presentatosi per conto di Transcoop per eseguire il lavoro da compiersi, senza potersi ipotizzare che lo stesso avrebbe tenuto una condotta abnorme [... j» (così alle pp. 15-16 del ricorso).
Si ribadisce, con richiamo di più precedenti di legittimità che si stimano pertinenti, anche a Sezioni unite, che nel caso di specie erano state adottate tutte le cautele possibili da assumersi ex ante e che il comportamento di M.B. non poteva rientrava in alcun margine di prevedibilità.
Alla stregua delle consolidate nozioni di "abnormità" e di "esorbitanza" ed alla luce del principio di auto-responsabilità del lavoratore, avendo ormai il modello c.d. "collaborativo" sostituito quello "iperprotettivo", si evidenzia essere stati nella vicenda in esame sia i lavoratori della Elektrika sia quello della Transcoop muniti degli strumenti idonei ad effettuare il proprio lavoro in totale sicurezza: «Ne deriva l'evidente assenza di violazione della norma cautelare che, oltre che idonea ad influire sotto il profilo della tipicità oggettiva del reato, lo è certamente anche sotto il profilo soggettivo dell'assenza di colpa» (così alla p. 21 del ricorso).
3.3. Mediante l'ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per essere stata pronunziata sentenza di condanna in relazione ad un profilo di colpa specifica non contestato nel capo di imputazione.
Sottolineato che l'unico profilo di colpa contenuto nell'editto è quello di non avere predisposto sistemi di protezione anticaduta collettivi (quali, ad esempio, sottopalchi), si rammenta avere con l'appello censurato la condanna, che è intervenuta - si ritiene da parte della difesa - per non avere adottato sistemi di protezione individuale per un operaio non in organico della Elektrika e che non doveva lavorare in quota.
La Corte di appello ha escluso la sussistenza di violazione di legge, sottolineando (alla p. 15) che l'istruttoria si è ampiamente svolta e che la difesa si è esercitata anche sul tema dei dispositivi di protezione individuale.
Tuttavia, ad avviso del ricorrente, «La giurisprudenza citata dalla Corte d'appello [ ...] si fonda sul presupposto che i diversi profili di colpa specifica si riferiscano al medesimo fatto materiale enunciato nel capo d'imputazione, che per legge deve contenere la compiuta descrizione degli elementi costitutivi del fatto. Nel caso di specie il giudicante non si è limitato ad aggiungere nuovi profili di colpa specifica ed ha invece preso in considerazione una nuova condotta di natura omissiva impropria, quella della mancata predisposizione dei dispositivi di protezione individuale, che neanche indirettamente è stata contemplata in imputazione ed avrebbe inoltre determinato l'evento attraverso un percorso causale totalmente nuovo. L'immutazione del fatto così come operato dal Giudice di prime cure e, successivamente, confermato dalla Corte d'appello, configura ipotesi di nullità della pronunzia per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, in aperta violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.» (così alle pp. 22-23 del ricorso).
Il ricorrente chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.


4. Il P.G. della Corte di cassazione il 15 febbraio 2021 nelle conclusioni scritte rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, ha chiesto il rigetto del ricorso.
 

Diritto

 


1. Premesso che il reato non è prescritto (fatto del 24 settembre 2008 + quindici anni = 24 settembre 2023), il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
In linea generale, si osserva che l'impianto motivazionale della sentenza della Corte territoriale, che ha confermato la responsabilità dell'imputato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare immune da censure.
Le argomentazioni poste a sostegno del decisum risultano essere puntuali, coerenti, prive di discrasie logiche e del tutto idonee a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico attraverso il quale il giudice di appello, in uno con il giudice di primo grado, è pervenuto alla decisione adottata.
Non può non rilevarsi come le doglianze difensive proposte in questa sede siano già state, in larga parte, esaminate dai giudici di merito, i quali hanno fornito, in proposito, risposte congrue sotto il profilo logico e aderenti ai principi consolidati espressi dalla Corte regolatrice in materia.
Ed occorre subito evidenziare come non sia conferente la censura riguardante il profilo, più volte ribadito nell'atto di impugnazione, in ordine alla inapplicabilità al caso di specie della disciplina che impone l'adozione di sistemi di protezione collettiva (art. 148, comma 1, del d. lgs. n. 81 del 2008, come sostituito dall'art. 85, comma 1, del d. lgs 3 agosto 2009, n. 106).

Invero, come hanno correttamente evidenziato i giudici di merito, la formulazione originaria dell'art. 148 richiamato, vigente all'epoca dei fatti prevedeva comunque, al comma 2, nel caso di dubbia resistenza di tetti, lucernari e coperture l'adozione di tutti i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, sicchè ben può parlarsi di continuità normativa sullo specifico punto.

2. Quanto, in particolare, al primo motivo (incentrato su: mancanza parziale della motivazione, travisamento parziale del fatto, inconguenze logiche ed incoerenza nelle conclusioni), si tratta, a ben vedere, della riproposizione del primo motivo di appello (v. pp. 2-7 dell'impugnazione di merito), cui la Corte territoriale ha fornito adeguata e logica risposta, rispetto alla quale il primo motivo di censura si pone, a ben vedere, in termini di soggettivo dissenso, prospettando un'alternativa ricostruzione dei fatti, richiamando nel ricorso talune dichiarazioni testimoniali e ribadendo che la decisione del lavoratore di salire sul tetto sarebbe dipesa unicamente dalla sua volontà.
Ebbene, in sede di legittimità, come è ampiamente noto, non è consentito procedere ad una rilettura degli atti processuali. Invero, l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione - che non è un Tribunale di terza istanza - una diversa interpretazione dei dati processuali o delle prove perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Ed è principio non controverso che, nel momento del controllo sulla motivazione, la Corte di cassazione non è tenuta a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né a condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
La ricostruzione proposta dai giudici di merito, fondata su un'analisi coerente delle emergenze processuali richiamate nelle due sentenze conformi, riconduce all'imputato la scelta imprudente e negligente, accertata mediante la escussione dei testimoni e del consulente tecnico, di realizzare una piattaforma di sbarco dei bancali contenenti i pannelli, in violazione delle previsioni del POS, piattaforma sopra la parte vecchia del capannone la cui copertura non era stata rinforzata come nella parte nuova (si veda in proposito sentenza di primo grado che richiama la testimonianza del teste ispettore C.).
Ciò aveva permesso al lavoratore, salito sul tetto, di percorrere una zona non sicura, determinandone la caduta dall'alto per sfondamento della lastra di eternit che non aveva retto il peso.

La difesa rimarca nel ricorso che tale ricostruzione non sarebbe conforme alle risultanze in atti pretendendo una rivisitazione del contenuto delle dichiarazioni testimoniali raccolte, rivisitazione che - si ribadisce - è inibita alla Corte di cassazione. Nella sentenza di primo grado sono riportati, con coerenza e precisione, passaggi significativi del contenuto delle testimonianze assunte, in grado di dare conto in modo coerente delle ragioni fondanti il convincimento assunto. Particolare rilievo è attribuito alla deposizione del teste C., il quale ha rimarcato come dopo l'infortunio non si è fatto più uso della piattaforma di sbarco.
La difesa, a ben vedere, non si confronta con tali argomentazioni assumendo erroneamente nel ricorso che la ricostruzione dei fatti è stata desunta unicamente dalle dichiarazioni del coimputato e del consulente tecnico.
La debolezza del tetto e la sua incapacità di reggere il peso è stata, in realtà, ampiamente argomentata nella sentenza di primo grado (cfr. p. 5 della stessa, ove è richiamata la testimonianza del dipendente D.Z., cui era stato detto di non andare con tutto il peso sulle lastre di eternit).
I giudici di merito hanno, quindi, correttamente riconosciuto la responsabilità dell'imputato, il quale non aveva predisposto alcuna misura per prevenire i rischi di caduta dall'alto per tutti gli addetti alle lavorazioni. Tale obbligo doveva intendersi esteso a tutti i lavoratori e non solo ai dipendenti della Elektrica, come puntualizzato, tra le altre, da Sez. 4, n. 11360 del 10/11/2005, dep. 2006, P.M. in proc. Sartori ed altro, Rv. 233662-01, secondo cui «In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod. pen. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590, ultimo comma, cod. pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma terzo dell'articolo 590 cod. pen., con conseguente procedibilità d'ufficio del reato ai sensi de/l'ultimo comma dello stesso articolo, in relazione ad un infortunio che aveva riguardato uno studente presente in una palestra scolastica per partecipare ad una lezione di educazione motoria)». Deve, infatti, ritenersi che nel caso di specie la presenza della vittima sul luogo di lavoro non sia anormale né atipica né eccezionale.
Peraltro, si è espressamente precisato nella sentenza impugnata (p. 9) che mancava un piano di coordinamento rispetto alla Transcoop e che la concreta realizzazione del piano di appoggio era imprudente.

3. In relazione all'ulteriore motivo di ricorso (pretesa abnormità della condotta del lavoratore), si ripropone - a ben vedere - una tesi già sostenuta con il secondo motivo di appello (pp. 7-15) e già esclusa, con motivazione non incongrua, dai giudici di merito. Infatti, già nella sentenza di primo grado si precisa (alle pp. 3 e 5) che la decisione di salire sul tetto fu presa insieme da M.B. e da T., che M.B., comunque, non era a conoscenza delle condizioni del tetto e che a M.B., come a qualunque altro estraneo, andava impedito di salire; e nella sentenza impugnata si ribadisce che i dipendenti di E.N. hanno richiesto a M.B. di salire su tetto o, quantomeno, non lo hanno impedito e che E.N., che non aveva delegato nessuno per la osservanza degli obblighi in tema di sicurezza, ha, comunque, omesso di vigilare sui propri dipendenti.
Le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito, in base alle quali non è sostenibile che la condotta del lavoratore potesse essere, da sola, idonea ad interrompere il nesso causale con l'evento verificatosi, sono conformi ai principi più volte affermati dalla Corte di legittimità in proposito.
E' orientamento costante di questa Corte, in materia di infortuni sul lavoro, quello in base al quale la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento, quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza, rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Peluso, Rv. 236721-01).
Deve, inoltre, rammentarsi che «In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ove in un unico cantiere operino più imprese le cui attività siano interferenti, il rischio che il lavoratore si trovi nell'area in cui opera una diversa impresa e collabori, anche indebitamente, alle lavorazioni affidate a un dipendente di altro datore di lavoro, non può considerarsi eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dall'imprenditore a tutela dei suoi diretti dipendenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del procuratore speciale dell'impresa appaltatrice per l'infortunio occorso a un dipendente dell'impresa committente, escludendo l'abnormità del comportamento di quest'ultimo che si era ingerito nelle lavorazioni di spettanza dell'impresa appaltatrice)» (Sez. 4, n. 57930 del 03/07/2018, Forgiarini, Rv. 274773-01).
A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto, tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli. (così, tra le numerose, Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255-01; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497-01; Sez. 4, n. 38877 del 29/09/2005, P.C. in proc. Fani, Rv. 232421-01).

4. Quanto, poi, all'ultimo motivo di impugnazione (sarebbe stata pronunziata sentenza di condanna per un profilo di colpa specifica non contestato nell'imputazione), si è ulteriormente in presenza di un tema già posto con il terzo motivo di appello (pp. 16-20), che è stato, però, già adeguatamente disatteso con la sentenza impugnata, non essendo intervenuta alcuna immutazione del fatto. Per altro verso, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il seguente principio: «Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice. (Fattispecie in tema di infortuni sul lavoro: la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nell'ipotesi di condanna per mancato rispetto di norme cautelari, laddove la contestazione riguardava plurimi profili di negligenza e di colpa)» (Sez. 4, Sentenza n. 2393 del 17/11/2005, dep. 2006, Tucci e altro, Rv. 232973-01).

5. Consegue, in definitiva, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/03/2021.