Tipologia: Accordi interconfederali
Data firma: 21 settembre 2009
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil Veneto
Settori: Artigianato, Veneto
Fonte: EBAV Veneto

Sommario:

 Intesa sull’assetto delle relazioni sindacali
Premessa
1. Modalità di raccolta della contribuzione alla bilateralità regionale ed alle Nrs regionali
2. Forme di sanità integrativa per l’artigianato veneto
3. Definizione di Fondo di Sostegno al Reddito
4. Procedure di consultazione
5. Aumento delle quote di Nrs
6. Qualificazione degli sportelli Ebav
7. Trattativa interconfederale regionale in materia di sicurezza
8. Servizi riservati in via esclusiva agli sportelli delle OO.SS.
9. Clausola finale
Dichiarazione a verbale OO.SS.
 Intesa su straordinari Ebav per fronteggiare la crisi
Premessa
1. Linee di azione a difesa del lavoro nell’artigianato veneto
2. Contrattazione regionale
3. Rapporti con la Regione Veneto
4. Strumentazione bilaterale: funzionamento
5. Riorganizzazione delle prestazioni ed assistenze di primo livello
6. Risorse del 1° livello Ebav
7. Indicazioni operative e gestionali per le strutture di categoria
8. Misure transitorie di sostegno alla prestazione di secondo livello per crisi area settore
9. Allargamento dei soggetti iscritti fruitori dei servizi dell’ente

Regione Veneto
Intesa sull’assetto delle relazioni sindacali
Accordo interconfederale 21 settembre 2009
Il 21 settembre 2009, presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate: la Confartigianato del Veneto [...]; la Cna del Veneto [...]; la Casartigiani del Veneto [...]; e la Cgil regionale Veneto [...]; la Cisl regionale Veneto [...]; la Uil regionale Veneto [...].

Le Parti
A margine della trattativa per la manovra straordinaria sull’Ebav nel settore dell’artigianato 2009-2011, valutato lo stato delle relazioni sindacali e l’opportunità di rinviare ad un secondo momento, il confronto per l’attuazione e l’attivazione di una serie di modifiche strutturali e operative relative:
a) bilateralità;
b) assetto e dinamica delle relazioni sindacali;
c) delega sindacale.
Le parti ritengono comunque importante ribadire alcuni principi ed anticipare le seguenti misure:

4. Procedure di consultazione
Le parti confermano la validità politica delle procedure e delle modalità di consultazione così come contenute nell’accordo regionale del 23 aprile 2009 (ivi compreso il modello di accordo in sede sindacale lì adottato). Altresì convengono l’indispensabilità delle procedure di consultazione sindacale con l’assistenza della rispettiva rappresentanza cui si aderisce o si conferisce mandato, ai fini dell’accesso ai benefici per i lavoratori e per le imprese a carico dell’ente bilaterale per quanto riguarda le sospensioni ed il contributo per l’abbattimento dei costi della contribuzione aggiuntiva della Cig in deroga.

7. Trattativa interconfederale regionale in materia di sicurezza
Le parti, sulla base delle intese intercorse, si impegnano ad avviare il confronto da subito per la rivisitazione del complesso degli accordi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro anche alla luce dell’evoluzione normativa.


Intesa su straordinari Ebav per fronteggiare la crisi
Accordo interconfederale 21 settembre 2009

Il 21 settembre 2009 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate: la Confartigianato del Veneto[...]; la Cna del Veneto [...]; la Casartigiani del Veneto [...]; e la Cgil regionale Veneto [...]; la Cisl regionale Veneto [...]; la Uil regionale Veneto [...].

Le Parti
esaminato il protocollo ricognitivo del 30 novembre 2006 sulle misure opportune per indirizzare l’azione dell’Ebav nel prosieguo dell’attività;
valutata l’evoluzione della situazione economica del settore artigiano veneto nel quadro dell’eccezionale portata della crisi economica mondiale in atto che ha avviato una recessione senza precedenti, con pesanti ripercussioni sul tessuto economico della nostra Regione, con rischi consistenti di impoverimento e regresso sociale di carattere duraturo;
considerato che la durata e la portata della crisi appaiono tali da rendere difficoltosa un’inversione di tendenza sulla base delle condotte spontanee delle imprese e dei lavoratori;
considerato che le parti sociali dell’artigianato nel Veneto negli anni si sono dotate di una rete di strutture bilaterali in grado di incidere sulla realtà del lavoro nelle imprese artigiane e sull’efficienza del sistema artigiano veneto nel suo complesso;
considerato che è intenzione unanime delle medesime parti agire per contrastare la crisi e riprendere la strada dello sviluppo;
considerato che le stesse parti hanno siglato l’accordo quadro sulle misure anticrisi del 5 febbraio 2009;
considerato che in data 20 e 23 aprile 2009 è stato raggiunto l’accordo per ottimizzare l’entità delle risorse procapite da destinare al finanziamento delle prestazioni bilaterali di sostegno al reddito in senso ampio;
considerato che, in data 20 aprile 2009, è stato congiuntamente accertato dalle parti l’esaurimento delle risorse destinate al predetto scopo consentendo così il ricorso agli ammortizzatori in deroga;
convengono quanto segue:

2. Contrattazione regionale
In questo quadro le parti si impegnano a impostare un’azione negoziale interconfederale, e a fornire indicazioni per una coerente azione contrattuale di categoria, nel senso di favorire e massimizzare:
[...]
La diffusione e il consolidamento della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro dell’artigianato
attraverso la bilateralità rientrano tra le priorità dell’accordo, incluso il progetto parti sociali Inail
su cui le parti si impegnano ad una prosecuzione potenziata e alla diffusione di sistemi di gestione della qualità in sicurezza nelle aziende artigiane.

5. Riorganizzazione delle prestazioni ed assistenze di primo livello
[...]
4. Sostegno alla formazione professionale in particolar modo finalizzata a favorire l’inserimento
dei giovani nelle imprese artigiane che rappresentano necessariamente il futuro di questo settore. Da sempre le imprese hanno avuto difficoltà ad esplicitare la reale azione formativa svolta: da un lato, perché il sapere viene spesso trasferito in modo informale e non strutturato; dall’altro, perché le sperimentazioni regionali hanno battuto strade non facilmente calibrate sulle esigenze delle imprese per quanto riguarda sia i contenuti sia le modalità organizzative della formazione. Le parti confermano il loro impegno ad attuare il diritto alla formazione per gli apprendisti del settore artigiano, anche tenendo conto dell’intesa Parti sociali Regione del 18 ottobre 2007 sull’apprendistato professionalizzante. Il sostegno alla piccola impresa in merito alla capacità formativa interna da parte dell’ente bilaterale, oltre a quello della Regione, può concorrere al miglioramento della qualità della formazione erogata e alla crescita della professionalità dei giovani che entrano nei luoghi di lavoro per costruire esperienze e capacità utili in una fase economica dove il lavoro, le produzioni ed i prodotti cambiano in modo veloce.
In questo contesto, al fine di allargare le opportunità dell’attività formativa da parte delle imprese, le parti decidono di promuovere tale forma organizzativa dell’attività formativa degli apprendisti, con esclusione di quelli in obbligo formativo, e, nell’ipotesi in cui non sia attribuito un contributo regionale, sarà riconosciuto un contributo Ebav alle imprese che adotteranno volontariamente la predetta modalità formativa per tutta la durata dell’apprendistato.
Nel fondo sarà previsto anche il sostegno ai corsi per la gestione delle emergenze in tema di sicurezza (antincendio e primo soccorso) nonché il sostegno ai corsi per lavoratori ed imprenditori per il miglioramento della prevenzione, della formazione e dell’addestramento in materia di salute e sicurezza.
Nel fondo troverà spazio un’azione mirata per la diffusione della lingua italiana tra i lavoratori immigrati qualora non fosse realizzata al secondo livello Ebav. Detta azione si concretizzerà nel riconoscimento di un rimborso spese destinato a lavoratori immigrati da non più di tre anni che producano un attestato di frequenza di livello superiore a quello di base, secondo le modalità stabilite dal CdA.
[...]
6. In esecuzione dell’ultimo punto dell’art. 2 che precede, le parti istituiscono una linea gestionale per il sostegno di progetti, iniziative e prestazioni in materia di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento da definire e da realizzare anche in collaborazione e coordinamento con il Comitato bilaterale per la sicurezza ed istituzioni pubbliche e private in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Indicazioni operative e gestionali per le strutture di categoria
[...]
Nelle tutele di categoria le parti sono invitate a privilegiare tutte le tutele non coperte dal primo livello verso: gli investimenti delle imprese in struttura, procedimenti e risorse umane; la difesa del reddito dei lavoratori e la tutela dei posti di lavoro, la promozione della formazione e della sicurezza sul lavoro nelle aziende, le prestazioni solidaristiche a fronte di bisogni accertati.
[...]