Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 4 giugno 2021, n. 21
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prorogato fino al 31 luglio 2021 dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 21 del 30 aprile 2021 e n. 23 del 21 maggio 2021;
• il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 466 del 25 maggio 2021;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;
• che le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 21 del 30 aprile 2021 e n. 23 del 21 maggio 2021 contengono la maggior parte delle misure per la prevenzione della diffusione del contagio da Sars-CoV-2 attualmente vigenti;
• che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 466 del 25 maggio 2021, ha aggiornato l’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, alle misure di sicurezza attualmente vigenti;
• che con ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 sono state introdotte alcune modifiche alle misure di sicurezza previste a livello statale per varie attività;
• che da ultimo, con ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 23 del 21 maggio 2021, è stato previsto eccezionalmente, per i piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate entro il 30 aprile 2021, che la decadenza dal beneficio della rateazione avvenga al verificarsi del mancato pagamento non più di cinque rate bensì di dieci rate anche non consecutive;
• che, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza e della proroga della sospensione dei pagamenti sino al 30 giugno 2021, introdotta con decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, si ritiene opportuno estendere tale agevolazione fino al 30 giugno 2021 anche per le istanze di rateazione presentate ad Alto Adige Riscossioni Spa;
• che, in considerazione dell’andamento epidemiologico e del progredire della campagna vaccinale sul territorio provinciale, si ritiene ora opportuno disporre alcune modifiche alle misure attualmente vigenti;
 

ORDINA

quanto segue:
1) a partire dal 7 giugno 2021 la limitazione agli spostamenti di cui al punto n. 2) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 23 del 21 maggio 2021 si applica dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
2) il punto n. 11) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 23 del 21 maggio 2021 è così sostituito:
“le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono consentite con consumazione seduti al tavolo, al chiuso ad un massimo di quattro persone per tavolo, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui al punto 2) e delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della suddetta legge provinciale.
Ove tutti i commensali siano in grado di esibire la certificazione verde di cui al punto 46), il numero massimo di quattro persone per tavolo all’interno dei locali può essere superato.
Per la consumazione al banco, oltre alle ordinarie misure di sicurezza, deve essere assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti che non siano tra loro conviventi.
Nelle attività della ristorazione i buffet sono consentiti, nel rispetto delle generali misure di sicurezza su distanze interpersonali e protezione delle vie respiratorie, solo mediante somministrazione da parte di personale incaricato o, in modalità self service, solo qualora vengano somministrati esclusivamente prodotti confezionati in monodose;”
3) l’ultimo periodo del punto n. 12) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 23 del 21 maggio 2021 è abrogato.
Per gli ospiti pernottanti, l’ingresso alle piscine coperte e ai centri benessere e termali situati all’interno delle strutture ricettive non è subordinato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 46) della predetta ordinanza;
4) gli ospiti pernottanti in dormitori nei rifugi alpini, nei rifugi-albergo, negli ostelli e negli altri esercizi ricettivi sono tenuti a presentare la certificazione verde di cui al punto 46) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 23 del 21 maggio 2021;
5) il punto n. 23) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 23 del 21 maggio 2021 è così sostituito:
“sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani vige l’obbligo generalizzato di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina chirurgica o equivalente;”
6) il punto n. 24) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 23 del 21 maggio 2021 è abrogato;
7) il punto n. 30) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 23 del 21 maggio 2021 è così sostituito:
“gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con preassegnazione dei posti a sedere.
Viene assicurato il rispetto delle linee guida vigenti e della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia per gli spettatori non conviventi che per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata; il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;”
8) il punto n. 33) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 23 del 21 maggio 2021 è così sostituito:
“qualora le attività di cui al punto 30) si svolgano al chiuso e l’ingresso sia condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 46) da parte di tutti gli spettatori, non si applicano le limitazioni del 50% della capienza massima e della distanza interpersonale di 1 metro.
Laddove le prove e gli spettacoli di cori e bande si svolgano all’interno, l’accesso alle strutture da parte dei membri degli stessi è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 46);”
9) il punto n. 34) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 23 del 21 maggio 2021 è così sostituito:
“i musei sono aperti al pubblico. Le attività degli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi biblioteche, archivi, centri giovanili, nonché centri e agenzie di formazione permanente, si svolgono nel rispetto dei protocolli vigenti e del distanziamento sociale, nonché delle misure previste nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4. È consentito il servizio giovani, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti;”
10) il punto n. 39) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 23 del 21 maggio 2021 è così sostituito:
“sono consentite, nel rispetto delle misure previste nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, le attività di piscine, centri natatori, palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati.
L’accesso alle piscine e ai centri natatori al chiuso è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 46);”
11) il punto n. 41) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 23 del 21 maggio 2021 è così sostituito:
“in aggiunta alle sessioni di allenamento di cui al punto 40), è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.”
12) il punto n. 42) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 23 del 21 maggio 2021 è così sostituito:
“la partecipazione alle attività di cui ai punti 39), 40) e 41) è condizionata alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 46), se l’attività si svolge al chiuso e non in forma individuale o esclusivamente tra persone conviventi;”
13) l’utilizzo di docce e spogliatoi comuni nei locali chiusi dopo l’attività sportiva non individuale è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 46) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 23 del 21 maggio 2021;
14) in relazione ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa, in essere alla data dell’8 marzo 2020, e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate sino al 30 giugno 2021, la decadenza del beneficio della rateazione avviene al verificarsi del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive;
 

E RACCOMANDA

l’utilizzo di mascherine FFP2 o equivalenti nei luoghi chiusi e nelle situazioni di potenziale assembramento.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, e dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19