Tipologia: Accordo regionale
Data firma: 8 luglio 2009
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Artigianato, Veneto
Fonte: zeroinfortuni.it

Sommario:

 Premessa
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Allegati
Statuto del Comitato Paritetico Regionale, per la Promozione della Sicurezza e della Tutela dell’Ambiente di Lavoro
Art. 1 Costituzione
Art. 2 Sede
Art. 3 Durata
 Art. 4 Scopi e finalità
Art. 5 Attività del Comitato
Art. 6 Composizione e funzionamento del comitato
Art. 7 Spese di funzionamento
Art. 8 Bilancio e gestione risorse
Art. 9 Bilanci del comitato
Art. 10 Esercizio sociale
Art. 11 Privacy
Art. 12 Modalità di finanziamento
Art. 13 Modifiche dello Statuto
Art. 14 Scioglimento anticipato
Regolamento del Comitato Paritetico Regionale

Accordo Regionale sul sistema della sicurezza
Il giorno 8 luglio 2009 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia si sono incontrate: la Confartigianato del Veneto [...]; la Cna del Veneto [...]; la Casartigiani del Veneto [...]; e la Filca-Cisl regionale del Veneto [...]; la Fillea-Cgil regionale del Veneto [...]; la Feneal-Uil regionale del Veneto [...].

Le parti,
- Considerate positivamente le sperimentazioni messe in atto in materia di sicurezza attraverso l’attività delle Casse edili artigiane e l’impegno nella attuazione degli accordi regionali in materia di formazione per i ponteggi e per la sicurezza sia rivolti ai neo assunti come per i dipendenti del settore già in forza;
- vista la necessità di dar vita ad una struttura bilaterale dedicata che possa interloquire con tutti i soggetti, anche istituzionali che operano nel campo della sicurezza nei cantieri di lavoro;
- considerato che la nuova struttura bilaterale per la sicurezza intende cooperare con le altre strutture analoghe a tutti i livelli convengono quanto segue.

Articolo 1
Le parti ritengono indispensabile l’avvio dell’organismo bilaterale in materia di sicurezza anche per un efficace coordinamento delle attività nei confronti delle istituzioni pubbliche.

Articolo 2
Il Comitato è regolato dalle norme contenute nell’allegato statuto e regolamento che diventano parte integrante del presente accordo.

Articolo 3
Le parti definiranno le modalità di attuazione della rotazione della sede del Comitato tra CEAV e CEVA, di cui al punto 13.9 del CCRL 27 marzo 2007, entro 10 giorni dalla sigla del presente accordo. Le parti individuano nella CEAV la prima sede del Comitato. Potrà essere individuata una diversa sede unitaria sulla base di una specifica intesa tra le parti istitutive.
Al fine di attivare in tempi rapidi la struttura del CPR, le parti attivano un Comitato provvisorio nelle persone dei sigg....... Il Comitato provvisorio si incontrerà alla data del 1° settembre 2009 alle ore 9,30 per la verifica degli adempimenti da attivare.

Articolo 4
La CEAV darà supporto al Comitato per la messa in linea di tutte le procedure amministrative e fiscali nei confronti dei soggetti terzi (pubblica amministrazione ecc.) per l’effettiva costituzione del Comitato nei tempi più brevi possibili.

Articolo 5
Le parti convengono altresì di sperimentare, compatibilmente all’evoluzione del quadro normativo in materia sugli RLST, una forma di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, per il prossimo triennio, rinnovabile anche per il triennio successivo, basata sui seguenti principi:
• decorrenza 1° gennaio 2010;
• assunzione di 3 RLST edili da parte di un’unica associazione costituita dalle OO.SS. regionali firmatarie il presente accordo; le predette figure svolgono la funzione di rappresentanza esclusiva dei lavoratori del settore edile dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione del CCNL 23 luglio 2008. Svolgeranno altresì la rappresentanza dei lavoratori di piccole imprese con più di 15 lavoratori, così come definito dal Dlgs n. 81/2008, iscritte e versanti al sistema delle Casse edili artigiane (CEAV - CEVA), nelle quali i lavoratori non abbiano esercitato il diritto di eleggere l’RLS;
• l’accordo dovrà individuare l’area di riferimento di ciascun rappresentante e pertanto le imprese e i lavoratori del territorio dovranno fare riferimento al rappresentante di quell’area;
• tenuto conto della natura diffusa delle imprese e delle caratteristiche dimensionali delle stesse, le parti convengono che le associazioni artigiane costituiscano sportelli regionali, con articolazione operativa nel territorio, al fine di favorire lo svolgimento delle attività di competenza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in edilizia;
• l’attività di rappresentanza dovrà essere svolta con spirito costruttivo, orientata all’attività di prevenzione, al costante miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cantieri e per diffondere la cultura e le buone pratiche della sicurezza tra le imprese ed i lavoratori, privilegiando nella fase iniziale l’attuazione di progetti di informazione e formazione;
• il finanziamento delle attività dei 3 RLST deriverà dall’apposito fondo sicurezza, destinato all’attività del CPR e già accantonato dalle Casse edili, per un ammontare annuo complessivo di euro 155.000,00 per tre anni (da calcolarsi in maniera proporzionale rispetto al numero di dipendenti di ciascuna Cassa edile al 31 dicembre dell’anno precedente) per le spese dei rappresentanti; a partire dal quarto anno le parti opereranno una verifica del presente titolo;
• Gli RLST saranno assunti con rapporto di lavoro dipendente e l’esercizio delle funzioni di rappresentanza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali;
• a partire dal 1° gennaio 2010 il CPR rimborserà l’80% dell’importo annuo sopra definito all’associazione della sicurezza in quote bimestrale anticipate di pari importo. La prima quota sarà versata entro il 15 gennaio 2010. Il restante 20% sarà erogato una volta inviati i dati e documenti previsti al punto successivo;
• entro il 30 giugno l’associazione invierà al comitato copia del bilancio, della relazione degli amministratori del bilancio, della relazione del collegio sindacale relativi all’anno precedente;
• Tale sistema di rappresentanza è migliorativo per i lavoratori rispetto al sistema delineato all’art. 52 del Testo unico n. 81/2008 (con riferimento all’attività di rappresentanza finanziata dal Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali) e quindi alternativo ad esso.
Pertanto, il Fondo di cui all’art. 52 non opera nei confronti delle imprese e dei lavoratori interessati dalle norme del presente accordo;
• La competenza di dirimere eventuali controversie in materia di rappresentanza rimane in capo al Comitato Regionale;
• Corsi per RLST: saranno predisposti dalle parti firmatarie specifici progetti formativi, ai sensi dell’art. 37 del Dlgs n. 81/2008 da realizzarsi congiuntamente. I relativi costi, come definito ai punti precedenti, saranno finanziati dalle Casse edili artigiane utilizzando lo stanziamento a disposizione del CPR.
• Considerata la particolarità del sistema territoriale qui delineato, non viene richiesta la consultazione del rappresentante territoriale prevista all’art. 50, Dlgs n. 81/2008 in merito all’organizzazione dei corsi derivanti dai contratti collettivi territoriali;
• Le parti firmatarie si raccorderanno con l’attività degli RLST attraverso puntuali verifiche a livello regionale e a livello provinciale.

Allegati
Allegato 1
Statuto del Comitato Paritetico Regionale, per la Promozione della Sicurezza e della Tutela dell’Ambiente di Lavoro
Art. 1 Costituzione

Ai sensi dell’art. 36 e seguenti c.c., in esecuzione dell’art. 13 del CCRL del 29 marzo 2007, è costituito su iniziativa delle Federazioni regionali dell’artigianato Confartigianato del Veneto, Cna del Veneto e Casartigiani Veneto e delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori di categoria Filca Cisl, Feneal Uil, Fillea Cgil il Comitato Paritetico Regionale per la promozione della sicurezza e della tutela dell’ambiente di lavoro (di seguito denominato CPR) rivolto ad imprese e lavoratori dei settore dell’edilizia ed affini della Regione Veneto rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 23 luglio 2008.

Art. 4 Scopi e finalità
Il CPR non ha fine di lucro ed ha lo scopo, nell’ambito di una crescita della cultura della sicurezza nelle imprese edili artigiane e nelle piccole imprese del Veneto, di rendere operative le intese tra le parti costituenti di cui all’art. 1 finalizzate al miglioramento dei sistemi di sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Ha lo scopo altresì di promuovere lo studio dei problemi generali e specifici della prevenzione infortuni, dell’igiene del lavoro e dell’ambiente di lavoro del settore edile formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative rivolte alle imprese ed ai lavoratori.

Art. 5 Attività del Comitato
Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, il CPR si avvale della struttura tecnica, di altre strutture bilaterali costituite dalle parti stipulanti la presente intesa, e di soggetti pubblici o privati, anche di emanazione delle parti.
Il CPR si rapporta inoltre e coopera a livello regionale e nazionali con sistemi analoghi di sicurezza in edilizia ivi compreso il CNCPT.
A tal fine il CPR:
a) promuoverà attraverso le Casse edili artigiane iniziative per la diffusione nei luoghi di lavoro di materiale informativo destinato ad imprese e lavoratori sui temi della sicurezza;
b) sovrintenderà alla diffusione del materiale antinfortunistico realizzato dalle Casse edili artigiane;
c) promuoverà attraverso specifici finanziamenti lo svolgimento di corsi di prevenzione rivolti ad imprese e lavoratori allo scopo di supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza;
d) promuoverà tramite il sistema delle Casse edili artigiane un sistema di incentivazione alle imprese;
e) promuoverà attraverso una prima fase sperimentale un monitoraggio delle condizioni di sicurezza dei cantieri per favorire l’attuazione delle norme di legge in materia avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati.
f ) può avvalersi delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri, che potranno essere effettuate da ciascuna delle associazioni/organizzazioni rappresentate nell’ente, dai responsabili del servizio prevenzione e protezione;
g) esercita, con le procedure che saranno previste nel regolamento, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme di legge in materia di sicurezza e le misure di prevenzione;
h) potrà partecipare ad osservatori provinciali istituiti dalle parti o promossi dalle autorità competenti; potrà altresì partecipare o promuoverne l’istituzione a livello regionale;
i) potrà svolgere attività di conciliazione in merito alle controversie tra imprese e lavoratori aderenti al sistema delle Casse edili in materia di ambiente e sicurezza;
j) potrà svolgere altresì altri compiti espressamente demandati dalle parti sociali o dalla legge.

Regolamento del Comitato Paritetico Regionale
Al fine di attuare concretamente un sistema per la sicurezza per le imprese artigiane e per le PMI vengono riportate di seguito alcune disposizioni di carattere operativo.
1. Viene confermato il principio di rotazione di cui al punto 13.9 del CCRL 27 marzo 2007 presso la CEAV e la CEVA site in Marghera Venezia.
In attuazione a detto criterio di rotazione sarà adottata comunque un’unità temporale minima di rotazione di un biennio.
Sulla base di uno specifico accordo tra le parti istitutive potrà essere individuata una sede unitaria.
2. Per informare adeguatamente imprese, lavoratori, associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali sulle iniziative in corso nonché per svolgere tutti gli altri adempimenti previsti da legge, accordi collettivi ovvero intese istituzionali territoriali il Comitato potrà attivare un sito internet.
3. Le informazioni di cui sopra potranno essere diffuse anche per il tramite delle pubblicazioni delle Casse edili artigiane in apposita sezione.
4. Il Comitato gestisce l’insieme delle risorse previste dall’art. 8 dello Statuto.
Tramite specifica convenzione la funzione di tesoreria viene affidata alla Cassa edile artigiana presso cui ha sede legale pro tempore il comitato. In tale convenzione sarà tra l’altro previsto che la medesima cassa, a titolo non oneroso, tenga contabilità separata delle risorse, effettui i pagamenti sulla base delle specifiche comunicazioni/ordini del comitato.
5. Il comitato stabilirà il monitoraggio di cui all’art. 5, comma e), dello statuto sulla base di una apposita «check list» e definirà periodicamente il programma di verifiche in cantiere sulla base di aree e di sottosettori. Le imprese coinvolte saranno visitate da tecnici di provata esperienza scelti dal Comitato tenendo conto delle risorse a disposizione.
Durante la verifica e nella fase successiva l’impresa potrà farsi assistere dai servizi dell’associazione artigiana cui aderisce ovvero da altri tecnici di fiducia.
6. Il numero delle imprese visitate nei cantieri dovrà essere di norma proporzionale al numero delle imprese iscritte alle Casse edili artigiane CEAV e CEVA.
Le medesime casse, su specifica richiesta, forniranno al Comitato l’elenco delle imprese.
7. Al termine della verifica il tecnico consegnerà all’impresa un rapporto contenente la valutazione sulle misure adottate in cantiere e le eventuali prescrizioni (modalità e tempi) di adeguamento. Copia del verbale sarà trasmessa al comitato.
Gli oneri derivanti dall’intervento dei tecnici saranno a carico del comitato medesimo.
8. È previsto il riconoscimento di quote all’organizzazione di appartenenza di ciascuno dei componenti effettivi per ogni riunione del comitato e per i coordinatori.
Tali quote saranno fissate attraverso accordo tra le parti stipulanti.
9. Il Comitato potrà dare attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 99 del Dlgs n. 81/2008 in merito alla raccolta delle notifiche preliminari.
10. Il Comitato paritetico regionale ha l’obbligo di redigere annualmente una relazione tecnica che sarà inviata alle parti sociali in cui verrà documentata l’attività svolta.