Cassazione Civile, Sez. 1, 07 giugno 2021, n. 15785 - Esclusione dalla compagine sociale a fronte dell'esistenza di un'inabilità permanente conseguente ad infortunio. Violazione del principio del contradditorio nel giudizio arbitrale


 

Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 07/06/2021
 

Fatto


La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1748/2016, depositata il 24/10/2016, - in controversia concernente domanda promossa dalla Società Cooperativa fra i Condomini Lavoratori dei Beni Sociali di Levignani, nei confronti di F.F., per sentire dichiarare la nullità del lodo arbitrale rituale, emesso in data 30/6/2014, con il quale, all'esito anche di consulenza tecnica medico-legale, era stata annullata la delibera del 5/4/2013 del Consiglio di amministrazione della società cooperativa per illegittima esclusione dalla compagine sociale del F.F., ai sensi dell'art.10, comma 2, dello Statuto (che consente di pronunciare la decadenza per inabilità temporanea al lavoro di durata superiore ad un anno derivante da infortunio), a fronte dell'esistenza di un'inabilità permanente conseguente ad infortunio occorso al socio (nel settembre 201l), con conseguente operatività dell'art. l', commi 4 e 5, dello Statuto, in base al quale la decadenza può essere pronunciata solo decorso un quinquennio dall'infortunio, - ha respinto la domanda attrice.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che era infondata la doglianza, ex art.829, comma 3°, c.p.c., in punto di disconoscimento, da parte dell’arbitro unico, della valenza di confessione stragiudiziale, circa la cessazione della malattia ed il carattere temporaneo dell'inabilità al lavoro, delle dichiarazioni rese dal F.F., nel giugno 2013 e nel giugno 2014, in due corrisspondenze con la cooperativa, atteso che difettavano i requisiti, soggettivi ed oggettivi, di legge, non essendovi, in tali dichiarazioni, il riconoscimento da parte del F.F.
della cessazione della malattia, ma solo la volontà di riprendere a lavorare nella cooperativa, in misura conciliabile con lo stato clinico di menomazione permanente, facilmente prevedibile in ragione della gravità della lesione neurologica traumatica subita (che aveva fin dal momento dell'infortunio determinate <<menomazioni anatomiche al SNC>>), come anche accertato dal consulente tecnico; non meritava neppure accoglimento l’altro motivo di censura, ex art.829, comma 1 n. 9, c.p.c., per violazione del contraddittorio, per avere l’arbitro unico, dopo il deposito della relazione peritale, disposto immediatamente la rimessione della causa in decisione, senza consentire alle parti di dedurre ed argomentare in ordine alle risultanze della CTU, considerate che: a) il consulente, avendo tempestivamente inviato al consulente di parte attrice, la bozza di perizia, aveva tenuto conto delle osservazioni dei CTP, puntualmente richiamate; b) non vi era diversità della relazione tecnica rispetto alla bozza trasmessa alle parti, se non per alcune correzioni formali o integrazioni, in risposta alle osservazioni del CTP; c) l’istanza di parte Cooperativa di chiamata del CTU a chiarimenti era generica; d) le parti avevano avuto modo di svolgere le proprie difese nelle comparse conclusionali e, neanche nel processo civile, é prevista una fase successiva alla consulenza tecnica d'ufficio, in cui discutere della stessa, diversa dalle conclusionali e repliche.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 17/11/2016, la Società Cooperativa fra i Condomini Lavoratori dei Beni Sociali di Levignani propone ricorso per cassazione, notificato il 16/1/2017, affidato a due motivi, nei confronti di F.F. (che resiste con controricorso, notificato il 23/2/2017).
La ricorrente ha depositato memoria.
 

Diritto


1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.1362 e.e., in relazione all'interpretazione, letterale, dell'art.10 dello Statuto sociale, alla stregua del quale l'amministrazione poteva pronunciare la decadenza del socio lavoratore, non sulla base del carattere, temporaneo o permanente, delle «lesioni» conseguenti all'infortunio, ma del carattere, temporaneo o permanente, dell' «inabilità» al lavoro che ne è conseguita; di conseguenza, le dichiarazioni rese dal F.F., con il quale questi comunicava la volontà di ripresa dell'attività lavorativa presso la società, avevano necessariamente valenza di confessione stragiudiziale sul carattere meramente temporaneo della personale inabilità al lavoro. Assume la ricorrente che, come accaduto nella fattispecie, un infortunio «può determinare una menomazione fisica non transeunte (quindi un'invalidità permanente) e nondimeno compromettere, solo temporaneamente, la capacità lavorativa del soggetto (quindi, un'inabilità temporanea al lavoro), che, in base all'art. 10 cit., se, di durata superiore a un anno, legittima la deliberazione di decadenza» e, nella specie, tale fatto sarebbe stato confessato dal F.F., oltre che accertato dallo stesso consulente tecnico che, pur avendo affermato che il F.F. aveva riportato postumi permanenti, aveva precisato che egli era idoneo a riprendere il lavoro, seppure con mansioni diverse da quelle di «cavatore», cosicché la sua inabilità al lavoro era stata solo di carattere temporaneo e la cooperativa poteva dichiararlo decaduto per decorso di un anno dall'infortunio.
2. La censura è infondata.
Anzitutto, in questa sede di legittimità, la ricorrente denuncia un errore di interpretazione, ai sensi dell'art.1362 c.c., da parte della Corte d'appello, - non del contenuto e valenza, asseritamente confessoria, delle dichiarazioni, rese dal F.F., nelle missive del 2013 e 2014, doglianza questa mossa in sede di impugnazione del lodo arbitrale e su cui la Corte di merito si è pronunciata, respingendola, in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art.2730 c.c. per la configurabilità di una confessione stragiudiziale, ma - dell'art. 10 dello Statuto della cooperativa stessa.
Vero che, per consolidato orientamento di questa Corte, è incensurabile, in sede di legittimità, se sorretta da congrua e logica motivazione, ormai nei limiti dell'attuale formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'interpretazione del giudice di merito volta a stabilire se la dichiarazione giudiziale o stragiudiziale resa da una delle parti costituisca confessione e, in particolare, se contenga il riconoscimento di un fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte (Cass.1428/1980; Cass. 3524/1985; Cass. 5330/2003; Cass. 3698/2020).
Assume la ricorrente che la Corte di merito avrebbe ritenuto che, ai sensi dell'art.10 dello Statuto, nonostante la sua chiara formulazione letterale, ai fini della pronuncia di decadenza del socio, rilevasse «lo stato di invalidità permanente del socio», anziché «l'inabilità al lavoro», che, nella specie, era stata solo di carattere temporaneo, malgrado i «postumi permanenti» riportati, come dichiarato dal medesimo F.F.. Secondo la ricorrente, la Corte d'appello, erroneamente interpretando l'art.10 dello Statuto e confondendo tra lesioni ed inabilità ad esse conseguente, avrebbe dato rilievo alla temporaneità delle lesioni, mentre lo Statuto fa riferimento alla temporaneità dell'inabilità, così non attribuendo il dovuto carattere confessorio alle dichiarazioni del F.F. del giugno 2013 e giugno 2014, con le quali il socio, nel contestare la delibera di esclusione, aveva, invece, «riconosciuto» il carattere solo temporaneo dell'inabilità, tanto da offrire la propria prestazione lavorativa, sia pure con mansioni idonee alle condizioni fisiche.
Deve osservarsi che, invece, l'oggetto del contendere è stato ben individuato dalla Corte d'appello, che, nel riportare la decisione dell'arbitro unico, sulla base di certificazione INAIL e di consulenza tecnica medico-legale, ha chiarito che, mentre il comma 2 dell'art. 10 dello Statuto sociale (previsione che così recita, come riportato in ricorso: «1.La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci...nel caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. 2. Nel caso di inabilità temporanea dipendente da infortunio o in caso di malattia, se di carattere temporaneo, nessun provvedimento potrà essere preso purché la durata dell'inabilità o della malattia non superi la durata di un anno. 3. Quando il socio infortunato o malato presenterà il suo certificato di guarigione, avrà diritto di riprendere il lavoro, che sarà proporzionato alla sua possibilità e capacità se ancora dovesse permanere qualche temporanea menomazione. 4. In caso di inabilità permanente per infortunio o di incapacità permanente al lavoro per malattia, il socio avrà diritto di recedere dalla società... 5. Potrà continuare anche ad essere socio ma la società avrà la facoltà di pronunciare la decadenza dopo cinque anni di assenza dal lavoro, durante i quali avrà diritto alla sua quota di utili partecipando alle eventuali perdite, tranne che nel frattempo la società non sia sciolta»),
invocato dalla cooperativa nella delibera di esclusione del socio, era destinato a regolare «l'inabilità temporanea superiore all'anno ma non implicante un'inabilità permanente», ipotesi diversa presa in considerazione dai successivi commi 4 e 5 (in relazione alla quale la decadenza poteva intervenire solo dopo cinque anni dall'infortunio), nella specie, la gravità delle menomazioni conseguenti all'infortunio aveva comportato un'inabilità non meramente temporanea ma permanente del socio, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio (lesione neurologica grave da trauma cranico, conseguente a caduta, con menomazione del sistema neuroloç1ico centrale); le dichiarazioni del socio non avevano avuto ad oggetto la «cessazione della malattia» (o meglio la temporaneità dell'inabilità), alla data dell'adozione della delibera di esclusione, ma erano espressione «del mero intento di riprendere a lavorare nella cooperativa», in misura conciliabile con uno «stato clinico di menomazione permanente».
In definitiva, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che il lodo arbitrale non fosse affetto da nullità per errore di diritto, essendosi accertato che l'inabilità del socio, al momento dell'adozione della delibera di esclusione, era permanente, seppure parziale, e non temporanea e che neppure avevano idoneità confessoria le successive dichiarazioni rese dal F.F. nel 2013 e nel 2014, con conseguente piena operatività dei commi 4 e 5, non del comma 2, dello Statuto ed illegittimità della delibera di esclusione.
3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt.816 bis e 829, comma 1, c.p.c., in punto di rigetto del motivo di nullità del lodo, con il quale si lamentava che l'immediata rimessione della causa in decisione, senza consentire alle parti di dedurre in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio, integrasse una violazione del contraddittorio.
Espone la ricorrente che, nel giudizio arbitrale, dopo il deposito della CTU, non sarebbe stato concesso alle parti, nonostante la espressa richiesta della cooperativa, di dedurre in ordine alla consulenza stessa in un'apposita udienza, tenuto conto dell'importanza di quell'incombente istruttorio, delle denunciate divergenze tra il testo diffuso per le osservazioni delle parti e quello definitivo depositato, della disciplina della consulenza tecnica d'ufficio nel codice di procedura civile e della prassi dei giudici ordinari di consentire la discussione della CTU in una udienza precedente quella di precisazione delle conclusioni.
La censura è infondata.
Questa Corte ha affermato (Cass. 18600/2020; Cass. 2201/2007) che «in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa».
Ora, è pacifico che, dopo il deposito della CTU nella sua versione definitiva, le parti hanno potuto precisare le conclusioni e presentare comparse conclusionali. In quella sede, le stesse ben potevano - come, in effetti, hanno fatto - dedurre sulla conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Inoltre, è stata offerta alle parti anche la possibilità di redigere osservazioni dei consulenti di parte (e risulta, peraltro, che solo la Cooperativa aveva nominato un proprio consulente) sulla relazione del consulente tecnico ( osservazioni cui, nel ricorso, si fa riferimento alle pagg. 6 e 14), alle stesse trasmessa da quest'ultimo (con conseguente rispetto anche di quanto statuito da Cass. 19949/2007, richiamata dalla memoria di parte ricorrente, secondo cui «nel giudizio arbitrale, qualora le parti non abbiano determinato nel compromesso o nella clausola compromissoria le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno e, quindi, anche di discostarsi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, purchè rispettino, sia pure con gli opportuni adattamenti, il principio inderogabile del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., con la conseguenza che essi possono regolare l'assunzione delle prove nel modo ritenuto più opportuno, salvo l'obbligo, dopo il compimento dell'istruttoria e prima di emettere la pronuncia, di far conoscere alle parti i risultati dell'istruttoria medesima e di assegnare alle stesse un termine per la presentazione delle rispettive osservazioni e difese, incluso il deposito di una relazione, affidata a tecnici di fiducia, che contenga osservazioni e rilievi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio», con necessità, ove il consulente tecnico di ufficio acquisisca della documentazione, depositandola insieme all'elaborato al termine degli accertamenti, senza averla esibita al consulente tecnico di una parte, per quest'ultima di chiedere agli arbitri di concedere un termine per osservazioni e rilievi alla consulenza).
Il limite del rispetto del principio del contraddittorio, in effetti, «va opportunamente adattato al giudizio ar bitrale, dovendo essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse» (Cass. 8331/2018), cosicché il principio è rispettato laddove sia data alle parti la possibilità di svolgere le proprie difese su tutto il materiale della lite, con modalità e tempi ragionevoli.
Nella specie, la Corte d'appello ha accertato che alcuna lesione del diritto di difesa vi era stata, in quanto le osservazioni del CTP della Cooperativa erano state comunque prese in esame dal consulente tecnico d'ufficio, essendo, peraltro, la richiesta di chiamata del consulente a chiarimenti del tutto generica, e che comunque le parti avevano potuto articolare le loro deduzioni difensive, anche rispetto al contenuto dell'elaborato peritale, in sede di comparse conclusionali. Né si verteva in ipotesi di osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio «formulate per la prima volta in comparsa conclusionale» (Cass. 7335/2013; Cass. 22316/2020).
5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
 

P.Q.M.
 

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2021.