Categoria: 2021
Visite: 3746

Tipologia: Intesa SW
Data firma: 21 gennaio 2021
Validità: 28 febbraio 2021
Parti: Intrum e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Intrum
Fonte: falcri-is.com


Verbale di intesa

In data 21 gennaio 2021, tra Intrum Italy spa (“Intrum”) e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Unisin di seguito, congiuntamente, le “Parti”

Premesso che
• In data 5 novembre 2020, Intrum e le intestate OO.SS. sottoscrivevano un Verbale di Accordo (di seguito l’“Accordo”), nel contesto del quale, in coerenza con l’implementazione di nuove disposizioni normative emergenziali e attesa la necessità di aggiornare coerentemente il pregresso Verbale di Incontro del 21 ottobre 2020 sul tema di svolgimento dell’attività lavorativa con modalità agile in ragione dell’applicazione delle tutele relative alla sicurezza degli ambienti lavorativi ed alla salute dei dipendenti, concordavano che con decorrenza 6 novembre 2020 l’attività in modalità agile o smartworking a livello aziendale, indipendentemente dal territorio di appartenenza, si svolgesse nel rispetto della capienza fisica consentita negli uffici di riferimento pari al 50% dell’organico, e pertanto a tal fine, laddove necessario, riprogrammando tra il personale le giornate di svolgimento dell’attività agile in ragione della detta capienza, e favorendo, fatte salve diverse esigenze organizzative di ciascun presidio e/o ufficio, la possibilità di organizzare l’attività con gli stessi gruppi di lavoro in presenza.
• Intrum e le OO.SS. si davano altresì atto nell’Accordo che fossero garantite le priorità nell’accesso allo svolgimento dell’attività lavorativa con modalità agile in via continuativa ai dipendenti interessati alle casistiche previste, e secondo le disposizioni normative ivi statuite, dagli art. 39 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dall’art. 21bis e 21 ter della Legge 13 ottobre 2020 n. 126, nonché dall’art. 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come ulteriormente modificato dal D.L. 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 126 in data 13 ottobre 2020, in materia di tutela della genitorialità, disabilità, ed immunodepressione.
• Nel contesto di cui sopra, nell’Accordo si conveniva, per esigenze lavorative legate alle caratteristiche della prestazione, sulla possibilità del rientro in azienda, alla stregua di altre risorse svolgenti la propria attività con modalità agile, dei dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente punto in premessa fino ad 1 (uno) giorno a settimana, con esclusione dei soggetti immunodepressi, nonché per i dipendenti residenti nelle zone di grave rischio sanitario (c.d. "zona rossa”-vedi infra), laddove si fossero recati sul luogo di lavoro con mezzi propri, la garanzia del rimborso kilometrico delle spese di viaggio e di parcheggio dell’autoveicolo occorse. 
• Con Verbale di Intesa del 11 dicembre 2020, il predetto Accordo veniva prorogato sino al 15 gennaio 2021 in ragione della emanazione del DPCM del 3 dicembre 2020, escludendo dal rientro in azienda anche i dipendenti conviventi con familiare immunodepresso.
• Con DPCM del 15 [14] gennaio 2021 sono state confermate le misure di prevenzione e tutela sanitaria anti Covid-19, aventi ad oggetto limitazioni alla mobilità, alle attività commerciali ed ai servizi di trasporto su base territoriale in relazione alla valutazione della gravità e del rischio sanitario connesso al territorio di riferimento cc.dd. “zona rossa, zona arancione, zona gialla, zona bianca” sino al 5 marzo 2021, mentre con D.L. 14 gennaio 2021 n. 4 [2] venivano ad essere emanate disposizioni sulla mobilità anche infra-regionale in vigore sino al 15 febbraio 2021.
• Alla luce di quanto sopra, ferme restando le esigenze espresse nelle premesse e nel contesto dell’Accordo sottoscritto lo scorso 5 novembre 2020 e del 11 dicembre 2020, le Parti
Convengono quanto segue.
1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente intesa.
2. L’Accordo del 5 novembre 2020 di cui alle premesse del presente Verbale, così come modificato dal Verbale di Intesa del 11 dicembre 2020, viene prorogato sino al 28 febbraio 2021.
3. Si conferma per il resto quanto previsto nel Verbale di Accordo del 5 novembre 2020 e nel Verbale di Intesa del 11 dicembre 2020.
4. Quanto convenuto nel presente Verbale avrà effetto sino e non oltre il 28 febbraio 2021. Le Parti si impegnano a monitorare congiuntamente l’evoluzione della situazione in atto e della normativa emergenziale in corso, anche al fine di valutare e verificare congiuntamente l’andamento dell’utilizzo dell’attività con modalità agile da parte dei dipendenti nel contesto aziendale.