Tribunale Lecce, Sez. 1 penale, 21 gennaio 2021, n. 127 - Infortunio sul lavoro: esonero da responsabilità del datore di lavoro





REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE DI LECCE



PRIMA SEZIONE PENALE



CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE



Il Giudice Monocratico del Tribunale di Lecce, prima sezione penale, dr. Maria Paola Sanghez, alla pubblica udienza del 21.01.2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente



SENTENZA





nei confronti di:



1) (...)



Nato a L. il (...), ed ivi res.te alla Via L. A. n. 21



ASSENTE



2) (...)



Nato a S. P. in L. il (...) e res.te in M. di L. Alla Via A. n.29



ASSENTE



IMPUTATI



VEDI COPIA ALLEGATA



IMPUTATO/A



Del reato di cui all'art. 590 cpv. c.p. perché, (...) nella sua qualità di Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato della (...) s.r.l., datore di lavoro distaccatario, e (...) nella sua qualità di Amministratore delegato della (...) s.p.a., datore di lavoro distaccante, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia ed in violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 28 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 81 del 2008 omettendo entrambi (nonostante nel contratto di distacco la (...) avesse dato atto i avervi provveduto, informando i lavoratori degli specifici rischi dell'attività) di effettuare una adeguata valutazione dei rischi specifici delle lavorazioni nonché di fornire adeguata informazione ai lavoratori stessi in ordine alle modalità di svolgimento delle mansioni, ai rischi specifici dell'attività, tenuto conto delle caratteristiche delle lavorazioni - consistenti in operazioni di carico di materiale inerte - provento di frantumazione presso la sede della (...) - sugli autocarri a mezzo pala caricatrice gommata e successivo trasporto presso la zona di stoccaggio ove il materiale viene scaricato, spianato e spinto verso il ciglio della scarpata del cumulo, in assenza di qualsivoglia segnalazione di pericolo di franamento e di apposizione di qualsivoglia segnaletica di sicurezza presso i cigli delle scarpate, cagionavano lesioni personali consistite in "trauma da precipitazione artrodiesi da L.2 a 1.4, radicolopatia cervicale, neuropatia ulnare sx, trauma cranico commotivo, fratture massiccio facciale e fratture costali multiple" che determinavano una malattia e comunque una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg., per complessivi 273 gg. con postumi del 41% al lavoratore (...), che alla guida dell'autocarro (...) tg. (...) di proprietà della (...) srl. giunto sulla sommità dei Con l'intervento del Pubblico Ministero Avv. An.Pa. e dell'Avv. Ga.Ma., difensore di fiducia degli imputati.

 



Fatto

 



Con decreto di citazione a giudizio emesso il 27.2.2019 dal GIP presso il Tribunale di Lecce dott. (...), a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, (...) e (...) venivano tratti a giudizio dinanzi al giudice dott. S.S. per rispondere dei reati ascritti in rubrica.

All'udienza "filtro" del 12.6.2019, imputati assenti, svoltasi innanzi a questo giudice, la p.o. (...) presente chiedeva di rendere spontanee dichiarazioni. Pertanto si autorizzava la stessa a rendere dichiarazioni ed il processo si rinviava per l'incumbenti dell'udienza filtro al 20.11.2019 e poi al 23.9.2020 . In tali udienze il difensore, all'esito delle dichiarazioni spontanee rese dalla p.o. (...) e sulla base della documentazione prodotta, unitamente alle sommarie informazioni rese dal teste (...), avanzava richiesta di assoluzione degli imputati ex art. 129 c.p.p.. Trattandosi di un fascicolo voluminoso e stante il carico dell'udienza, si rinviava per decidere sull'istanza del difensore all'udienza del 21.1.2021.

All'udienza odierna, ha avuto luogo la discussione finale, in esito alla quale P.M. e difesa hanno concluso come in epigrafe.

 

Diritto

 

MOTIVAZIONE
Le risultanze processuali, segnatamente le spontanee dichiarazioni rese dalla stessa parte offesa (...) nonché le sommarie informazioni di (...), testimone oculare del sinistro, acquisite con il consenso delle parti, e tutta la documentazione versata in atti dal difensore degli imputati, consentono al giudice di ritenere che nessuna responsabilità penale può essere attribuita agli odierni imputati nella causazione del sinistro.

In particolare la p.o. (...) ha ribadito che gli imputati non hanno avuto nessun tipo di colpa nel sinistro accadutogli e l'evento dannoso che si è verificato esclusivamente per colpa propria, in particolare per volontaria inosservanza dell'ordine di stop impartitogli da (...). Infatti questi, contro ogni ragionevolezza non ha ritenuto di ascoltare le raccomandazioni dell'esperto (...), addetto proprio a quella mansione, il quale aveva intimato più volte alla persona offesa di andare piano e di fermarsi. L'(...), invece, di sua iniziativa ha proseguito in retromarcia sino al momento del ribaltamento del mezzo.
Tutto ciò in violazione innanzitutto di norme di buon senso codificate nell'art. 20 lett. g), D.Lgs. n. 81 del 2008, che prescrive a carico del lavoratore di non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la propria, come l'altrui, sicurezza.
Inoltre, il (...) ha riferito che il datore di lavoro ha formato e informato i lavoratori sui rischi cui sono esposti, ha, imposto agli stessi lavoratori di frequentare specifici corsi di formazione, ha fornito ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali. A domanda di questo giudice se avesse intenzione di procedere la p.o. (...) ha risposto : "No, no, per me non c'è nessuna intenzione. Secondo me non c'hanno nessuna colpa".
Pertanto, rileva il giudice, la condotta della p.o. (...) in occasione dell'infortunio è completamente sganciata dalle circostanze contestate, in quanto non è stata evitabile da parte dei titolari della posizione di garanzia, non solo in quanto assolutamente imprevedibile, ma soprattutto perché frutto di una decisione personale estemporanea della parte offesa che improvvidamente non ha ritenuto di osservare l'ordine di fermarsi impartito dall'esperto (...).
Del resto, com'è emerso dalle sommarie informazioni di (...), gli imputati avevano fornito al lavoratore i D.P.I. necessari secondo la normativa in materia di infortuni sul lavoro, avevano organizzato i corsi di formazione in ordine ai rischi della lavorazione. Infine, nel contratto di distaccamento la ditta (...) S.p.A. aveva dato atto di quanto segue: "la distaccante dichiara che i lavoratori qui distaccati sono formati e addestrati per l'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale viene attuato il distacco, in conformità delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Dichiara, altresì, di aver informato, in vece della distaccataria, ciascun lavoratore sull'uso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività e di averli informati ulteriormente sulle eventuali mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o che comportino rischi specifici".
Ditalchè le lesioni subite dalla p.o. (...) sono state determinate esclusivamente dal comportamento violativo delle norme di sicurezza dello stesso lavoratore.
Secondo il più recente diritto giurisprudenziale, la condotta gravemente negligente del lavoratore può essere la causa determinante l'evento lesivo qualora quella condotta si presenti non solo imprevedibile, ma anche non evitabile da parte del titolare della posizione di garanzia.
Nel caso de quo, l'inevitabilità scaturisce dall'estemporaneità ed assurdità del comportamento della parte offesa, tale da non consentire al titolare della posizione di garanzia (cioè il datore di lavoro) una persistente attività di vigilanza sul lavoratore con riguardo all'osservanza - sempre da parte dello stesso - delle istruzioni impartite e dei divieti stabiliti.
Tuttavia, secondo altro orientamento giurisprudenziale il datore di lavoro non può limitarsi a fare affidamento sul diretto e autonomo rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo suo compito apprestare i presidi a tutela della sicurezza di luoghi, impianti e macchinari (dando cioè istruzioni sui rischi e predisponendo adeguate misure); come pure adoperarsi affinché la concreta esecuzione della prestazione lavorativa avvenga nel rispetto di quelle modalità.
Nel caso di specie, risulta che il datore di lavoro abbia adempiuto a tutto ciò e, pertanto, nessuna forma di responsabilità può residuare a suo carico.
Infatti, se è pur vero che la responsabilità datoriale non è esclusa da semplici comportamenti negligenti e imperiti del lavoratore, è altrettanto indubitabile che quando il datore di lavoro ha creato la regola cautelare e ne ha preteso il rispetto da parte del lavoratore, ha garantito la correttezza della condotta del lavoratore, non si può affermare che essendo il datore di lavoro garante, la sua colpa non è esclusa da quella del lavoratore essendo l'evento dannoso imputatogli in forza della posizione di garanzia di cui ex lege è onerato. Per mitigare le conseguenze di questo principio opera il principio dell'interruzione del nesso: cesura che si verifica quando la causa sopravvenuta è del tutto eccezionale e imprevedibile, finendo per assurgere a causa esclusiva di verificazione dell'evento.
Sul punto, la Suprema Corte, pronunciatasi in due procedimenti riguardanti infortuni sul lavoro, ha riconosciuto l'interruzione del nesso causale.
Nel primo caso, un operaio, addetto a una pala meccanica che improvvisamente si era bloccata, era sceso dal mezzo senza spegnere il motore e, sdraiatosi sotto di essa tra i cingoli, aveva sbloccato a mano la frizione difettosa: il veicolo, muovendosi, lo aveva travolto (Cass. pen., IV, 10.11.1999, n. 3510). Nel secondo caso, durante l'operazione di spazzamento del campo di operazione, un lavoratore aveva utilizzato la mano per togliere i residui di lavorazione: giunto a contatto con gli organi in movimento (in particolare, con la fresa ancora ruotante) si era procurato una lesione gravissima dalla quale era derivata l'amputazione totale della mano (Cass. pen., IV, 25.9.1995, n. 10733).
La Corte suprema ha statuito che "il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri della eccezionalità, della abnormità, della imprevedibilità, della atipicità, della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute" (Cass. pen. n. 10733/'95 cit.).
In questi casi la condotta del datore di lavoro risulta privata di qualsivoglia rilevanza causativa efficiente rispetto alla verificazione dell'evento, addebitabile unicamente al lavoratore. A ciò si può equiparare il comportamento della p.o. (...) che è stato anomalo e imprevedibile, dunque inevitabile da parte datoriale: l'evitare un siffatto comportamento avulso da ogni ragione e da ogni logica non può certo farsi rientrare nell'obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro.
Dappiù risulta che il datore di lavoro avesse istituito una unità lavorativa (il (...)) tesa alla costante verifica che il lavoratore non compisse alcuna attività dissennata, ma l'azione del lavoratore ha vanificato ogni possibile ed esigibile attività datoriale di prevenzione, ponendosi quale causa che ha determinato l'evento.
Costituisce giurisprudenza consolidata che la responsabilità datoriale a titolo di culpa in vigilando è esclusa quando trattasi di causa non solo imprevedibile, ma anche inevitabile da parte del datore stesso, cui non si può richiedere una persistente attività di costante verifica dello strumento di sicurezza. Si tratterebbe, come insegna la Cassazione di pretendere un datore di lavoro "onniveggente e onnipotente" , che considera il lavoratore un minus habens incapace di provvedere a se stesso.
Nel caso de quo, inoltre, la condotta dell'(...) è stata, oltre che imprevedibile, anche repentina: non evitabile neppure da quel vigilante ((...)) posto proprio a tutela di quel lavoratore.
Alla luce di tali considerazioni, visto l'art. 129 c.p.p., (...) e (...) vanno assolti per non aver commesso il fatto.

 


P.Q.M.
 


Il Tribunale di Lecce, prima sezione penale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Maria Paola Sanghez
Letto ed applicato l'art. 129 c.p.p.
Assolve (...) e (...) dal reato di cui all'art.590 cpv c.p. per non aver commesso il fatto.
Motivazione contestuale che si deposita.
Così deciso in Lecce il 21 gennaio 2021.
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2021.