Categoria: Normativa regionale
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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 10 giugno 2021, n. 36
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza.

IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 32 della Cost.;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTE le Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare:
• l’articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
• l’art.1 comma 16, il quale, tra l’altro, dispone che, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;
VISTO decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
VISTO decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 12, il quale prevede che “I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome” e, altresì, l’art. 16, comma 1, “Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”;
VISTA la nota prot. n. 3989/COV19 del 29 maggio 2021, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», come integrato dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 28 maggio 2021 e condiviso nella successiva seduta del 29 maggio 2021, ai fini dell’adozione dello stesso ai sensi dell’articolo 12 del richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
VISTE le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate il 28.5.2021 dalla Conferenza delle Regioni;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, che ha adottato, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 65/2021, le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
DATO ATTO del Rapporto n. 55 dell’Istituto Superiore di Sanità (recante i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativamente alla settimana dal 24/5/2021-30/5/2021 ed aggiornati al 1/6/2021), che ha classificato l’Abruzzo come regione a valutazione della probabilità bassa, con classificazione del rischio bassa - RT 0.68 (CI: 0.51-0.88) - in costante miglioramento;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 giugno 2021, recante” Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto”, con la quale è stata disposta, fra l’altro, l’applicazione delle misure della cd “zona bianca” al territorio dell’Abruzzo secondo il documento recante “Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle “zone bianche” del 26 maggio 2021, monitorate dal tavolo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca”, che prevede testualmente “fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi”;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra indicato, di poter procedere all’approvazione dei Protocolli di Sicurezza, sentito favorevolmente il Dipartimento Sanità della Giunta Regionale;
VISTO il documento tecnico recante “Protocolli di sicurezza previsti dall’art. 1, comma 14, DL 16 maggio 2020, n. 33” allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente i protocolli adottati con precedenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale;
RITENUTO che sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui ai predetti Protocolli di Sicurezza con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni dell’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 e 4 giugno 2021;
RITENUTO di poter procedere, quindi, all’approvazione dei “Protocolli di sicurezza previsti dall’art. 1, comma 14, DL 16 maggio 2020, n. 33”;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.; 
 

ORDINA

1 È approvato il documento tecnico recante “Protocolli di sicurezza previsti dalle Ordinanze del Min. Salute del 29 maggio 2021 e del 4 giugno 2021 in attuazione di quanto previsto dall’art. 12 d.l. 18 maggio 2021, n. 65” allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente i protocolli adottati con precedenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale;
2 Sono consentite le attività economiche, produttive o ricreative contemplate nei Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
3 La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i.;
4 La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
5 La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio

Allegato
Protocolli di sicurezza previsti dalle ordinanze del Min. Salute del 29 maggio 2021 e del 4 giugno 2021 in attuazione di quanto previsto dall’art. 12 d.l. 18 maggio 2021, n. 65