Tipologia: Accordo
Data firma: 5 novembre 2020
Validità: 3 dicembre 2020
Parti: Intrum e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Intrum
Fonte: falcri-is.com


Verbale di accordo

In data 5 novembre 2020, tra Intrum Italy spa (“Intrum”) e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Unisin di seguito, congiuntamente, le “Parti”

Premesso che
• In data 21 ottobre 2020, Intrum e le intestate OO.SS. sottoscrivevano un Verbale di Incontro (di seguito il “Verbale”), nel contesto del quale, in coerenza con l’introduzione delle disposizioni normative emergenziali e attesa la sussistenza di quelle aziendali di secondo livello di cui all’Accordo del 10 dicembre 2014 e l’Accordo del 17 dicembre 2015 (l’”Accordo”), applicabili in Intrum secondo quanto stabilito dal Verbale di Accordo 1° agosto 2018, nonché per quanto previsto dalle successive intese del 27 maggio 2019 e del 5 novembre 2019, si davano atto che, ai fini del mantenimento di necessarie condizioni di sicurezza e di tutela della salute dei dipendenti per lo svolgimento dell’ordinaria attività lavorativa nel pieno rispetto dei Protocolli di Sicurezza nazionali e aziendali, l’attività in modalità agile o smartworking venisse disciplinata dall’Accordo, avuto riferimento alle indicazioni di “semplificazione” di cui all’ art. 90 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge n. 77/2020, e senza le preclusioni inerenti la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l’anzianità lavorativa almeno triennale, con il rispetto dell’indicazione temporale nella misura massima di due giorni a settimana e di otto giorni al mese, nel contesto della capienza fisica consentita negli uffici di riferimento pari al 60% dell’organico, con l’eccezione dell’ufficio di Matera e la sede di Roma Piazza SS Apostoli al terzo piano con una capienza ridotta al 50% dell’organico.
• Intrum e le OO.SS. si davano atto altresì nel Verbale che nell’ambito dell’Accordo fossero garantite le priorità nell’accesso allo svolgimento dell’attività lavorativa con modalità agile in via continuativa ai dipendenti interessati alle casistiche previste, e secondo le disposizioni normative ivi statuite, dagli art. 39 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dall’art. 21bis e 21 ter della Legge 13 ottobre 2020 n. 126, nonché dall’art. 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come ulteriormente modificato dal D.L. 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 126 in data 13 ottobre 2020, in materia di tutela della genitorialità, disabilità, ed immunodepressione.
• Nel frattempo, venivano emanate modifiche legislative in relazione alle casistiche di priorità dell’utilizzo dell’attività lavorativa in modalità agile, in particolare per quanto attiene la tutela della genitorialità ex art. 22 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137.
• La suddetta disposizione prevede che sia estesa la possibilità di svolgere l’attività con modalità agile od in smartworking ai genitori con figli conviventi sino a 16 anni di età, nelle ipotesi in cui quest’ultimi svolgano l’attività didattica a distanza ovvero siano interessati da provvedimenti amministrativi di chiusura a livello locale del plesso scolastico frequentato.
• Vieppiù con DPCM del 3 novembre 2020 sono state altresì previste misure di prevenzione e tutela sanitaria anti Covid-19, aventi ad oggetto limitazioni alla mobilità, alle attività commerciali ed ai servizi di trasporto su base territoriale in relazione alla valutazione della gravità e del rischio sanitario connesso al territorio di riferimento cc.dd. “zona rossa, zona arancione, zona gialla”.
• Alla luce di quanto sopra, e ferme restando le esigenze espresse nelle premesse e nel contesto del Verbale sottoscritto lo scorso 21 ottobre 2020, le Parti Convengono di quanto segue.
1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente intesa.
2. Con decorrenza dal 6 novembre 2020, l’attività in modalità agile o smartworking a livello aziendale, indipendentemente dal territorio di appartenenza, si svolgerà nel rispetto della capienza fisica consentita negli uffici di riferimento pari al 50% dell’organico, e pertanto a tal fine, laddove necessario, riprogrammando tra il personale le giornate di svolgimento dell’attività agile in ragione della detta capienza, favorendo, fatte salve diverse esigenze organizzative di ciascun presidio e/o ufficio, la possibilità di organizzare l’attività con gli stessi gruppi di lavoro in presenza.
3. Per quanto al precedente punto 2, verranno garantite le priorità nell’accesso allo svolgimento dell’attività lavorativa con modalità agile in via continuativa, salvo quanto previsto al successivo punto 4, ai dipendenti interessati alle casistiche previste, e secondo le disposizioni normative ivi statuite, dagli art. 39 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dall’art. 21bis (come modificato dall’art. 22 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137), e 21 ter della Legge 13 ottobre 2020 n. 126, nonché dall’art. 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come ulteriormente modificato dal D.L. 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 126 in data 13 ottobre 2020, in materia di tutela della genitorialità, disabilità, ed immunodepressione.
4. Per esigenze lavorative legate alle caratteristiche della prestazione, si conviene sulla possibilità del rientro in azienda, alla stregua di altre risorse che svolgono la propria attività con modalità agile, dei dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto 3 fino ad 1 (uno) giorno a settimana, con esclusione dei soggetti immunodepressi.
5. Per i dipendenti che si trovano nelle zone di grave rischio sanitario, c.d. “zona rossa” , come definite dal DPCM 3 novembre 2020, in ottemperanza alle ordinanze congiunte del Ministero della Salute e della Regione di riferimento emanate ed emanande, laddove si recassero sul luogo di lavoro con mezzi propri, sarà garantito, con le competenze del mese successivo rispetto all’inoltro da parte del dipendente della documentazione di supporto relativa, il rimborso kilometrico delle spese di viaggio e di parcheggio dell’autoveicolo occorse. 
6. Si conferma per il resto quanto indicato nel Verbale di Incontro del 21 ottobre 2020.
7. Quanto convenuto nel presente Verbale avrà effetto sino e non oltre il 3 dicembre 2020. In ogni caso, le Parti, al fine di verificare l’applicazione del presente Accordo, si impegnano ad incontrarsi entro il 16 novembre 2020. Le Parti si impegnano altresì a monitorare congiuntamente l’evoluzione della situazione in atto e della normativa emergenziale in corso, anche al fine di verificare l’andamento dell’utilizzo dell’attività con modalità agile da parte dei dipendenti nel contesto aziendale, ed altresì con riferimento alle casistiche previste al precedente punto 3.