ACCORDO
tra

INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Lombardia, in seguito indicato come INAIL, con sede legale in Via IV Novembre, 144 in Roma e uffici in Milano, in corso di Porta Nuova 19, ***, rappresentato dal Direttore regionale, dott.ssa Alessandra Lanza

e

IEP e SM - Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management Lombardia, con sede in Milano, Via Giacomo Puccini 5, ***, rappresentato dalla Dott.ssa Rita Erica Fioravanzo in qualità di legale rappresentante

e

AREU - Azienda Regionale Emergenza Urgenza Lombardia con sede in Milano, viale Monza 223, ***, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alberto Zoli
 

VISTO CHE

• l’INAIL è un ente pubblico non economico con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• il D.Lgs n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie
• INAIL, in forza degli artt. 9, 10 e 11 del D.lgs n.81/2008, ha il compito di svolgere attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico, anche in collaborazione con le organizzazioni operanti sul territorio e con il sostegno finanziario di iniziative utili alla diffusione della cultura della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
• l’impegno fondamentale dell’INAIL, sia nella logica della tutela integrale dei lavoratori sia nel quadro del contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni, è rivolto a promuovere e incentivare la cultura della prevenzione, sviluppando nei soggetti coinvolti la percezione del rischio
• INAIL, a integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie e registra a fini statistici e informativi i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
b) partecipa alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
d) elabora, raccoglie e diffonde le buone prassi per la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro;
e) predispone linee guida quali atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza;
f) finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese;
• nell’ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione, e perseguite dall’INAIL sulla base di quanto delineato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, sono state stabilite dalla Direzione centrale Prevenzione le Linee di Indirizzo Operativo per la Prevenzione (LIOP), pubblicate sul portale istituzionale (www.inail.it), che definiscono le priorità per lo sviluppo delle politiche di prevenzione, finalizzate a valorizzare le azioni sinergiche di “sistema”, e a consolidare la rete di rapporti sia a livello centrale che territoriale, basate sull’interazione con le Istituzioni unitamente alla realizzazione di azioni di coinvolgimento delle parti sociali;
• INAIL Direzione regionale Lombardia nel 2020 ha emanato l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell’azione prevenzionale nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato in data 10 gennaio 2020 sul portale istituzionale (www.inail.it) nella sezione “Avvisi e scadenze”, fissando il termine di presentazione delle relative manifestazioni di interesse al 28 febbraio 2020, successivamente prorogato al 31 maggio 2020;
• a seguito del sopra citato Avviso l’Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management Lombardia, in partenariato con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, in data 30 marzo e successivo aggiornamento del 31 maggio 2020, ha manifestato l’interesse a partecipare con la trasmissione del progetto denominato “Intervento di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di promozione del benessere lavorativo nel personale dell’emergenza urgenza sanitaria della Lombardia post emergenza COVID-19”;
• a seguito della valutazione operata sulla base dei criteri di selezione indicati nell’Avviso medesimo, la Commissione, ha ritenuto ammissibile la proposta progettuale presentata dall’Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management Lombardia, in partenariato con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza.
 

VISTO, ALTRESÌ, CHE

• l’istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management (IEP) è stato fondato nel 2004 da parte di un gruppo di professionisti esperti in psicologia delle emergenze e psicotraumatologia e dal 2012 è stata costituita IEP- Lombardia che gestisce le attività svolte nel territorio lombardo.
• lo IEP, per il supporto psicologico in eventi critici e per il counselling psico-traumatico, utilizza il “Modello di Colonia” ed è partner italiano del DIPT (Deutsches Institut fur Psychotraumatologie) dell’Università di Colonia, fondato dal Prof. Gottfried Fischer - il fondatore della psicotraumatologia come disciplina scientifica.
• lo IEP è partner per l’Italia della piattaforma internazionale CCS (Corporate Counselling Services) specializzata in servizi EAP (Employee Assistance Program) per il supporto ai dipendenti in situazioni di disagio da stress lavoro-correlato, stress cronico e eventi critici.
• lo IEP gestisce un Roster di professionisti selezionati formati in psicologia delle emergenze, stress management e psicotraumatologia secondo elevati criteri metodologici e di qualità, denominato “Accademia italiana di psicotraumatologia” (AIPT). Da tale Roster provengono i collaboratori che concretizzano le attività dello IEP che si articolano in diversi settori:
a) attività di formazione specialistica nel campo della psicotraumatologia e dello stress management per laureati in medicina e psicologia (in collaborazione con le Università di Genova, la Scuola di Alta Formazione Sant’Anna di Pisa e con diverse organizzazioni delle Nazioni Unite)
b) attività di sensibilizzazione, formazione e salutogenesi dello stress acuto e cronico rivolti a professionisti che operano nel campo dell’urgenza- emergenza sanitaria (in collaborazione con Regione Lombardia, Scuola Superiore di Protezione Civile, Scuola di Direzione in Sanità e le principali Aziende Ospedaliere lombarde)
c) progetti di intervento rapido di supporto psicologico e psicotraumatico a seguito di incidenti critici (in collaborazione con AREU, Babcock Mission Critical Service Italia e altre aziende impegnate in settori critici)
d) interventi di psicologia e psicotraumatologia di emergenza a favore delle popolazioni coinvolte in gravi incidenti o catastrofi (in collaborazione con Protezione Civile Lombardia e Nazionale)
e) progetti aziendali di valutazione, monitoraggio e intervento nel campo dello stress lavoro-correlato e della tutela del benessere
f) attività di ricerca nel campo della psicotraumatologia e dello stress management (in collaborazione con Università Italiane e straniere e con preminenti Istituti di ricerca)
g) convegni, conferenze e attività di divulgazione scientifica nel campo dello stress traumatico
 

VISTO, ALTRESÌ, CHE

• l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è stata istituita dalla Regione Lombardia con Legge Regionale n. 32 del 12 dicembre 2007 “Istituzione dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza, modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n. 31 del 11 luglio 1997 (Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)”, successivamente abrogata e sostituita dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
• l’AREU è stata attivata dalla Giunta Regionale Lombardia con deliberazione n. 6994 del 2 aprile 2008 “Attivazione dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) in attuazione della Legge regionale n. 32/2007”;
• l’AREU è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile. Rientra tra gli enti del servizio sanitario regionale e, nell’ambito dei LEA, deve garantire su tutto il territorio regionale lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni sanitarie a rete;
• con la Legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, recante: “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), ed in particolare con l’art. 16 l’Azienda ha avuto un ulteriore sviluppo e stabilizzazione delle proprie funzioni;
• per effetto della citata L.R. n. 23/2015 (e delle ulteriori modifiche disposte con L.R. n. 34/2016) la mission è di garantire nel territorio della Regione:
a) l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dell’attività di emergenza- urgenza extraospedaliera (118);
b) il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
c) il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti;
d) l’operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 1 1 2 sul territorio lombardo e, in ottemperanza alla relativa direttiva europea;
e) il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici come disciplinati dalla Regione anche finalizzati al rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure;
f) l’attivazione, secondo le indicazioni regionali e in collaborazione con le ATS competenti, del numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117);
• per quanto attiene l’attività di emergenza urgenza extra ospedaliera, AREU realizza la direzione del soccorso sanitario attraverso:
a) una struttura centrale di coordinamento (Direzione AREU);
b) 12 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) distribuite sul territorio regionale con un’area di competenza approssimativamente provinciale, che comprendono il sistema delle postazioni dei mezzi di soccorso sul territorio;
c) 4 Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU) che coordinano gli interventi di soccorso su aree di competenza sovra provinciale;
• all’interno delle citate AAT l’attività di soccorso sanitario viene svolta:
a) da personale medico, infermieristico e tecnico messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Regionale, che dipende funzionalmente da AREU e giuridicamente/amministrativamente dalle ASST/Fondazioni IRCCS di appartenenza, così come definito dalle specifiche convenzioni sottoscritte tra AREU e ASST/Fondazioni IRCCS;
b) da volontari e dipendenti di Associazioni di Volontariato e Cooperative sociali che svolgono l’attività di soccorritore e autista soccorritore;
• la gestione dei soccorsi è affidata alle 4 SOREU con competenza sovra provinciale (in sostituzione delle precedenti 12 Centrale Operative a valenza provinciale). La loro funzione principale è quella di assicurare l’organizzazione dei soccorsi dell’area di competenza con il supporto di un’unica centrale tecnologica (integrata da una centrale di backup). Le SOREU sono:
1) SOREU Metropolitana collocata a Milano (AAT di Milano e Monza Brianza);
2) SOREU dei LAGHI collocata a Como (AAT di Como, Varese e Lecco);
3) SOREU ALPINA collocata a Bergamo (AAT di Sondrio, Bergamo e Brescia);
4) SOREU della PIANURA collocata a Pavia (AAT di Pavia, Cremona, Mantova e Lodi);
• la riorganizzazione del soccorso sanitario è stata realizzata parallelamente all’estensione su tutto il territorio regionale del Numero Unico dell’Emergenza 112;
• le Centrali Operative del 112 (site a Milano, Brescia e Varese) garantiscono la ricezione e lo smistamento di tutte le chiamate di soccorso (pubblica sicurezza, soccorso sanitario e soccorso tecnico) alle Amministrazioni competenti; le chiamate per il 118 cadono sulla Centrale 112 che inoltra alla SOREU di riferimento la comunicazione con la localizzazione e l’individuazione del chiamante. La SOREU prende in carico la chiamata per gli aspetti clinico assistenziali e per l’individuazione di quali e quanti mezzi di soccorso inviare. L’effettiva disponibilità dei mezzi, con un preciso e garantito riferimento alle associazioni e organismi associativi del soccorso locali, resta in capo alla singola AAT;
• Con deliberazione n° XI/4078 del 21 dicembre 2020, in attuazione della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019” la Giunta Regionale ha deliberato di:
o costituire a far data dal 1° gennaio 2021 la nuova la nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) con sede legale a Milano in Viale Monza n. 223;
o stabilire che la nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza subentri, a far data dal 1° gennaio 2021, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i rapporti di lavoro e la titolarità dei beni patrimoniali, attualmente in capo all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza;
 

VISTO, ALTRESÌ, CHE

• a partire dal 2007 Regione Lombardia attraverso IREF ha realizzato, in collaborazione con l’Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management, un progetto formativo, suddiviso in più livelli, nei confronti del personale 118 nell’ambito della protezione e gestione degli stress traumatici. Il progetto si proponeva di realizzare, a differenti e progressivi livelli formativi, l’obiettivo di dare specifiche competenze operative di stress management, peer-support e coaching salutogenico a un certa quota del personale sanitario delle AAT lombarde;
• AREU, accogliendo, attraverso il Laboratorio Analisi e Sviluppo (LAS) “Benessere in emergenza”, le istanze degli operatori delle AAT e SOREU, ha ritenuto di dare continuità a tale progetto;
• nel corso di questi anni è emersa l’esigenza di proseguire e completare gli aspetti formativi con dei momenti di supervisione e monitoraggio psicologico del sistema di gestione degli eventi critici, finalizzati in particolare a supportare i peer nell’esercizio della loro funzione;
• l’apporto congiunto delle esperienze e competenze dello staff di professionisti dell’IEP, del LAS e dei referenti AREU, ha portato a delineare un progetto sperimentale che consentisse di mettere a disposizione di ogni AAT/SOREU lombarda una Rete di Intervento Psicologico Post-evento Critico realizzata da psicologi specialisti in stress management nell’ambito dell’emergenza urgenza;
• nel biennio 2011-2013 AREU, in collaborazione con l’Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management (IEP), ha realizzato un progetto sperimentale che ha messo a disposizione di ogni AAT e SOREU lombarda un sostegno psicologico per gli operatori sanitari e soccorritori che operano nei servizi di emergenza urgenza extraospedaliera in caso di esposizione ad eventi considerati critici;
• tale sostegno è stato effettuato da operatori specificatamente formati (peers supporter) affiancati da psicologi specialisti in stress management nell’ambito dell’emergenza urgenza sanitaria messi a disposizione da IEP;
• al termine del biennio i risultati della sperimentazione effettuata, anche a fronte del rapporto stilato dal Direttore Tecnico Organizzativo dello IEP, hanno dimostrato l’utilità del servizio e la necessità di continuare a erogarlo attraverso una organizzazione che garantisca la funzione di supporto condiviso fra psicologi e peers in caso di incidente critico. Dall’anno 2014 a tutt’oggi l’attività è garantita mediante appalto annuale del servizio allo IEP;
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI

• ritengono che diffondere la cultura della sicurezza sul posto di lavoro sia fondamentale ai fini di una reale sensibilizzazione al rischio, alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei fattori di stress;
• concordano sulla necessità di un progetto di prevenzione per favorire il benessere dell’organizzazione e la protezione dal burn-out degli operatori e delle conseguenze dello stress correlato al lavoro sulla loro salute fisica e psichica del personale addetto al soccorso sanitario di regione Lombardia;
 

CONVENGONO

di sottoscrivere un accordo per la realizzazione del progetto “Intervento di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di promozione del benessere lavorativo nel personale dell’emergenza urgenza sanitaria della Lombardia post emergenza COVID-19”.
 

Art. 1
Finalità

Con il presente protocollo le parti intendono:
rinforzare le competenze dei responsabili e ai coordinatori delle diverse unità aziendali in merito all’individuazione di segnali e indicatori di distress, all’attenzione al benessere organizzativo nella gestione tecnica del personale e alla prevenzione e/o mitigazione delle cause di stress lavorativo, nella consapevolezza che tale attività avrà un effetto benefico a cascata sui collaboratori e su tutta l’organizzazione;
attuare tempestivi interventi di mitigazione dello stress e di protezione e promozione del benessere lavorativo degli operatori sanitari per prevenire il deteriorarsi a lungo termine della salute psicofisica dei lavoratori in conseguenze dello stress subito nella gestione dell’emergenza pandemica in atto;
promuovere capillarmente buone pratiche di prevenzione dello stress lavoro-correlato attraverso la produzione di materiali, fruibili in modalità e-Learning da diffondere a tutto il personale impiegato nell’emergenza.
 

Art. 2
Oggetto

Oggetto del presente accordo è la realizzazione del progetto “Intervento di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di promozione del benessere lavorativo nel personale dell’emergenza urgenza sanitaria della Lombardia post emergenza COVID-19”, i cui contenuti, obiettivi, destinatari, collaborazioni, indicatori di efficacia, piano di comunicazione, modalità e tempi di attuazione, sono quelli descritti in dettaglio nel progetto stesso, allegato al presente accordo e che ne forma parte integrante.
 

Art. 3
Comitato paritetico di coordinamento

Le parti si impegnano a costituire un Comitato paritetico di coordinamento, composto da rappresentanti di INAIL, IEP, AREU, che contribuirà alla definizione e alla realizzazione del progetto oggetto del presente accordo, monitorando e valutando i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi individuati.
Il Tavolo dovrà verbalizzare i propri incontri, certificando lo stato di avanzamento dei lavori, redigendo una relazione al termine di ogni trimestre che sarà consegnata all’INAIL, nella persona del Direttore Regionale.
. A causa delle misure per il contenimento del rischio da contagio da SARS-CoV-2, le riunioni si svolgeranno da remoto fino al termine della fase emergenziale.
 

Art. 4
Impegni delle parti

Le Parti in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:
• mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti nel comparto di interesse;
• mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui al progetto allegato;
• monitorare costantemente i risultati delle varie attività, con cadenza trimestrale, per verificare l’efficacia delle attività svolte, tenendo conto delle complessità dell’intervento prevenzionale e delle caratteristiche professionali dei destinatari.
Le attività di cui al presente accordo si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale e secondo le indicazioni previste dalle sopracitate LIOP.
In particolare nell’attuazione del progetto le Parti si impegnano a:
a) adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione e il controllo delle singole operazioni ammesse al regime di compartecipazione;
b) garantire il rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
c) fornire ai partner tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo;
d) non modificare il progetto approvato senza che ne sia stata data preventiva comunicazione formale alle altre parti e vi sia stata formale autorizzazione da parte del Comitato tecnico scientifico, di cui all’articolo 3;
e) conservare e tenere a disposizione degli altri partner tutti i documenti
giustificativi in originale o in copia conforme concernenti le spese e i controlli relativi all’intervento realizzato;
f) utilizzare il logo di ciascun partner su tutta la documentazione inerente la realizzazione delle attività progettuali;
g) informare preventivamente e tempestivamente le altre Parti sulla organizzazione di eventi, specificando le modalità di comunicazione, informazione e pubblicità da adottare relativamente alle attività progettuali compartecipate;
 

Art. 5
Profili economici

Il costo complessivo del progetto ammonta a € 152.929,40 e sarà sostenuto da IEP per € 25.000,00 da AREU per € 62.304,00 e da INAIL per € 65.625,40 di cui € 59.680,00 in risorse economiche e € 5.945,40 in risorse umane.
Ai fini amministrativi viene individuato come capofila l’Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management Lombardia, che si occuperà di raccogliere tutti gli elementi attinenti alla rendicontazione e gestione delle procedure contabili di spesa.
I pagamenti saranno effettuati per stato di avanzamento delle attività svolte. La verifica sullo stato di avanzamento sarà eseguita con cadenza semestrale; il relativo contributo economico sarà corrisposto dietro presentazione di rendiconti dettagliati e puntuali dell’attività svolta, accompagnato dalle relative giustificazioni contabili dei costi sostenuti, nel rispetto delle singole voci di spesa previste per la realizzazione delle attività di progetto, come di seguito specificato:
a) I rendiconti finanziari dovranno essere resi secondo criteri di evidenza pubblica, dettagliando le singole voci di spesa riportate nel progetto, allegando i documenti giustificativi in copia conforme (a titolo meramente esemplificativo: fatture/cedolini mandati di pagamento quietanzati; contratti/ lettere d’incarico);
b) La rendicontazione economica relativa al saldo finale dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 90 gg (novanta giorni) liberi dalla conclusione del progetto, pena la perdita della quota residua del contributo.
c) Contestualmente alla rendicontazione economica relativa al saldo finale, dovrà essere presentato un report riassuntivo delle attività svolte, con l’evidenza degli elementi per la valutazione dell’efficacia del progetto, nonché i fattori critici eventualmente emersi, con le soluzioni adottate al riguardo.
La suddetta relazione, è vincolante per l’erogazione del saldo finale.
Ai sensi dell’art.3 legge 13 agosto 2010 n.136 il capofila si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l’accensione di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Le evidenze di pagamento riporteranno il Codice Unico di Progetto (CUP E47D20000060003)
Inoltre il capofila si impegna, nel caso di ricorso a operatore terzo privato, a utilizzare nella scelta del contraente le procedure previste a garanzia dei principi generali di trasparenza, imparzialità e pubblicità del sistema degli appalti pubblici, attesa la natura Pubblicistica delle finalità perseguite e delle risorse finanziarie impegnate.
L’eventuale affidamento a terzi dovrà essere preventivamene autorizzato da INAIL.
Il capofila si impegna inoltre a indicare nel rapporto con il terzo contraente la clausola con cui il terzo stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Regime IVA esente come da Allegato 1- prospetto suddivisione costi INAIL-IEP- AREU
L’INAIL, con successivo atto, renderà note alla capofila le modalità di presentazione della rendicontazione delle spese con la relativa modulistica, al fine di facilitare il controllo e le operazioni di liquidazione.
 

Art. 6
Codici etico e di comportamento

Le parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici etico e di comportamento e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, comportamenti conformi alle prescrizioni in esso contenute. La violazione di Codici etico e di comportamento da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa della propria immagine e onorabilità.
 

Art. 7
Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le specifiche attività di cui al presente accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati secondo il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 della Commissione (GDPR), con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, esclusivamente ai fini delle attività realizzate in attuazione della presente convenzione, fatti salvi i diritti degli interessati secondo le modalità in esso stabilite.
Le Parti si impegnano, altresì, ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie e informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 9
Recesso

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata da inviare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
È fatta salva la facoltà per INAIL di recedere dal presente accordo in ogni tempo, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o per mancato raggiungimento degli obiettivi.
Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.
 

Art. 10
Durata

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula e avrà durata di 12 mesi non prorogabili.
 

Art. 11
Sicurezza sul lavoro

Fermo restando quanto disposto dall’art. 3, in relazione alla modalità di svolgimento degli incontri in remoto, fino al termine della fase emergenziale, nel rispetto delle misure di prevenzione per il contenimento del rischio da contagio da SARS-CoV-2, conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Art.12
Foro competente

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione del presente accordo che è retto e disciplinato unicamente dalla Legge italiana; se ciò non fosse sufficiente a risolvere la vertenza, le parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano qualsiasi controversia irrisolta derivante dal presente contratto o in relazione allo stesso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla procedura di conciliazione sopra indicata, le parti saranno libere di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente il Foro di Milano.
Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’art.4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni; le spese di bollo e registrazione sono a carico della parte richiedente.
Il testo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto
Milano, data dell’ultima sottoscrizione digitale

INAIL Direzione regionale Lombardia
Il Direttore regionale
Dott.ssa Alessandra Lanza

Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management Lombardia
Il Presidente
Dott.ssa Rita Erica Fioravanzo

Azienda Regionale Emergenza Urgenza
Il Direttore Generale
Dott. Alberto Zoli


fonte: inail.it