Regione Lombardia
Ordinanza 11 giugno 2021, n. 779
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni,
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM 2 marzo 2021 e in particolare l’art. 7, relativo alle misure di contenimento del contagio che si applicano in zona bianca;
VISTO il documento 21/72/CR04/COV19 approvato il 26 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in merito alle “Zone bianche”, come riformulato a seguito del confronto che il Presidente Massimiliano Fedriga ha avuto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in base al quale, “fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in zona bianca relativi all’utilizzo delle mascherine, al distanziamento per scongiurare gli assembramenti, all’aereazione e alla sanificazione e la necessità di assicurare un attento monitoraggio dell’evoluzione dei contagi nei singoli territori regionali, si ritiene opportuno condividere sin d’ora le seguenti misure per la zona bianca:
• Superamento delle limitazioni orarie alla circolazione e alle attività;
• Anticipazione al momento del passaggio in zona bianca delle riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente (D.L. n.52/2021 e D.L. n.65/2021) dispone già la riapertura in un momento successivo” e che “il riferimento per lo svolgimento delle attività è quello delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 65/2021;
VISTO il documento 21/73/CR02a/COV19 approvato il 28 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avente ad oggetto “Indicazioni comuni per le riaperture delle attività economiche e sociali nelle zone bianche da inserire nelle ordinanze regionali”;
VISTE le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” approvate il 28 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, che ha adottato, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 65/2021, le predette “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 giugno 2021 che ha previsto che “fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute dell’11 giugno 2021, con la quale è stata disposta, fra l’altro, l’applicazione a decorrere dal 14 giugno 2021 delle misure della c.d. “zona bianca” al territorio della Regione Lombardia;
 

ORDINA


Art. 1 (Svolgimento delle attività economiche e sociali)
1. Su tutto il territorio regionale sono anticipate al 14 giugno 2021 le date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto-legge n. 52/2021 e dal decreto-legge n. 65/2021, per le seguenti attività:
a) parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
b) piscine e centri natatori in impianti coperti;
c) centri benessere e termali;
d) feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
e) attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
f) fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
g) eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52/2021, che si svolgono al chiuso;
h) sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
i) centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
j) corsi di formazione,
ferma restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale - ivi comprese, per quanto attiene allo sport, le “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” e le “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” approvate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri - e di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” adottate con l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 citata in premessa.
2. In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge n.52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.
3. Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle condizioni di basso rischio sono rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing.

Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020.
2. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA