Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

 

Ai Signori Direttori Generali
SEDE
All'Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio I - Affari Generali
SEDE
Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI
All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE

 

OGGETTO: Legge 6 maggio 2021, n. 61, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID - 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

§ 1. Per opportuna conoscenza e di seguito a precedenti comunicazioni sulla materia, in particolare a quelle contenute nelle note 2 novembre 2020, n. 389113 e 28 gennaio 2021, n. 33562, si rappresenta che la legge 6 maggio 2021, n. 61, conversione del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, ha disposto ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei casi di sospensione delle attività scolastiche, di infezione o quarantena dei figli minori.

§ 2. Il provvedimento, prevede, nel periodo 13 marzo - 30 giugno 2021, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti, di bonus baby-sitter e del lavoro agile nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli.
 

§ 3. Lavoro agile

La norma riconosce al genitore di figlio minore di anni 16, alternativamente all'altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:
1) sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
2) infezione da SARS Covid-19 del figlio;
3) quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Con riferimento ai punti 2 e 3 si rileva, rispetto alla precedente formulazione valida fino al 31 dicembre 2020 (art. 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'art. 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176), che è stata estesa la possibilità di fruire del lavoro agile a tutte le ipotesi di quarantena del figlio under 16 per contatto ovunque avvenuto in luogo delle specifiche causali giustificative precedentemente previste (rectius: contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, nel corso di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche).
Poiché il figlio, per il quale si fruisce del lavoro agile deve essere minore di anni 16, il "diritto" decade al compimento del 16° anno di età.
Il beneficio è, altresì, riconosciuto ai genitori di figli di ogni età con disabilità accertata (art. 3, commi 1 e 3, L. n. 104/92), con disturbi specifici dell'apprendimento (riconosciuti ex L. 170/2010) ovvero con bisogni educativi speciali, nelle ipotesi in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
La misura è applicabile, allo stato, fino al 30 giugno 2021.

§ 4. Congedi indennizzati.
I congedi indennizzati da utilizzare per astenersi dal lavoro, qualora non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile - le cui misure sono state riportate nella nota 2 novembre 2020, n. 389113 - possono essere usufruiti, allo stato, fino al 30 giugno 2021.
Riguardo a tale ultima disciplina dei congedi va rilevato che la norma consente la possibilità di fruire dei congedi solo a condizione che non si possa ricorrere al lavoro agile (rectius: "Solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile"), e non anche "in alternativa" allo stesso, come invece previsto dalla norma precedente.
Il beneficio è, altresì, riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo potrà essere fruito sia in forma giornaliera che oraria.
La misura è applicabile, allo stato, fino al 30 giugno 2021.

§ 5. Congedi parentali.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo Covid indennizzato al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
La misura è applicabile, allo stato, fino al 30 giugno 2021.

§ 6. Diritto alla disconnessione
La norma in argomento prevede, infine, fermo restando la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, il diritto alla disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche durante l'attività lavorativa in modalità agile, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Si evidenzia, al riguardo, che fino al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di cui all'Accordo stipulato con le OOSS il 4 novembre 2020 e trasmesso con nota 6 novembre 2020, n. 396529, che all'art. 8, comma 4, prevede il diritto alla disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Con l'occasione si ricorda che per il personale appartenente al comparto sicurezza impegnato in compiti amministrativi, il lavoro agile emergenziale è prorogato fino al 31 luglio 2021, come indicato al paragrafo 2, della nota 3 maggio 2021, n. 169852.
Le LL.SS.II. sono invitate a diramare la presente ministeriale agli istituti, servizi e uffici dipendenti, disponendo che tale comunicazione venga portata a conoscenza di tutto il personale interessato con i mezzi ritenuti più idonei al fine di consentire la massima e più celere pubblicità.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
 

Il Direttore Generale
Massimo Parisi