Tipologia: Accordo Appendice CCNL
Data firma: 11 giugno 2021
Parti: Elettricità Futura, Utilitalia, Enel, Gse, Sogin, Terna, Energia Libera e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Settore elettrico
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 12 bis Appalti servizi di efficienza energetica
Art. 15 Apprendistato
Art. 22 Trasferimenti
Art. 27 Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse
Art. 28 Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno
Art. 30 Reperibilità
Art. 33 Classificazione del Personale
Profili esemplificativi servizi energetici e servizi commerciali di assistenza clienti

 

Profili esemplificativi area Energia da fonti rinnovabili di cui all’articolo 1 Dav 3
Art. 34 Quadri
Art. 38 Struttura retributiva
Art. 39 Aumenti periodici di anzianità
Art. 41 Indennità
Art. 44 -bis Elemento Perequativo
Art. 46 Previdenza Complementare
Art. 47 Assistenza sanitaria integrativa
Corrispondenza


Appendice al CCNL elettrici
Disciplina speciale attività di cui art. 1, lettere E), F) e DAV
Verbale di accordo


In Roma, addì 11 giugno 2021, le Parti Elettricità Futura, Utilitalia, Enel spa, Gse spa, Sogin spa, Terna spa, Energia Libera e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil

Premesso che
- nell'art. 1 del CCNL 9 ottobre 2019 è stato ampliato l'ambito di applicazione del CCNL medesimo, con riguardo alle attività di efficienza energetica di cui alla lettera E) ed alle attività di servizi commerciali di assistenza ai clienti di cui alla lettera F);
- le Parti, nello spirito di un'estensione dell'applicazione del CCNL elettrico e nell'ottica condivisa di ricercare i necessari adattamenti per coniugare la disciplina contrattuale alle peculiarità di tali attività e per garantirne la competitività e sostenibilità, hanno previsto nelle DAV la costituzione per le stesse di una distinta area contrattuale e a tal fine hanno istituito una Commissione bilaterale per l'elaborazione di una proposta contrattuale;
- la Commissione bilaterale si è confrontata sulle tematiche contrattuali ed ha elaborato distinte proposte a fronte delle quali si è sviluppato il successivo negoziato;
condividono la seguente disciplina speciale per le attività di cui art. 1, lettere E) ed F) e relative DAV n. 2 e 3 del CCNL elettrici costituita dalla seguente "Appendice al CCNL elettrico, costituita dagli articoli elencati di seguito, che sostituiscono integralmente i corrispondenti articoli del CCNL Elettrici 9 ottobre 2019:
- art. 12bis (Appalti Servizi di efficienza energetica)
- art. 15 (Apprendistato)
- art. 22 (Trasferimenti)
- art. 27 (Orario di lavoro, Giorni festivi e riposi - festività soppresse)
- art. 28 (Lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno)
- art. 30 (Reperibilità)
- art. 33 (Classificazione del Personale)
- art. 34 (Quadri)
- art. 38 (Struttura Retributiva)
- art. 39 (Aumenti periodici di anzianità)
- art. 41 (Indennità)
- art. 44 bis (Elemento Perequativo)
- art. 46 (Previdenza complementare)
- art. 47 (Assistenza Sanitaria Integrativa)
Le Parti si danno atto che i restanti articoli del CCNL elettrici non ricompresi nell'elenco di cui al comma precedente non subiscono modificazioni, fatta eccezione per l'art. 29 (Trattamento turnisti e semiturnisti), che non trova applicazione nella presente disciplina speciale.

Art. 12 bis Appalti servizi di efficienza energetica
1. Con riferimento all'ambito degli appalti pubblici di servizi concernenti l'efficienza energetica, come individuati all'art. 1, lettere fff) e ggg), legge 28 gennaio 2016 n. 11 e all'art. 50 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, le parti, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge e della libera concorrenza tra aziende, intendono valorizzare comportamenti di responsabilità sociale a salvaguardia dell'occupazione, compatibilmente con le necessità organizzative delle imprese coinvolte ed anche al fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza.
2. Nei casi di cessazione di appalto, l'azienda uscente ne darà preventiva comunicazione alle RSU e alle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti con un preavviso di norma non inferiore ad un mese prima dalla data di cessazione dell'appalto.
3. Nella comunicazione, che sarà inviata anche all'impresa subentrante, sarà fornito l'elenco dei lavoratori subordinati nell'appalto alla data di comunicazione con evidenza del rispettivo orario settimanale, inquadramento contrattuale e mansioni.
[…]
L'impresa uscente fornirà alla subentrante ogni informazione e documentazione utile per perfezionare l'eventuale assunzione del personale compresi gli attestati professionali e quelli di sicurezza di cui al d.lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
[…]
10. Ove non vengano in applicazione le previsioni della presente Appendice, troveranno attuazione, salvo diversi accordi, gli ordinari strumenti di gestione del personale previsti dalla legge.

Art. 15 Apprendistato
Premessa
1. Le Parti confermano che il contratto di apprendistato, in quanto contratto di lavoro a contenuto formativo, rappresenta un valido strumento finalizzato a costruire professionalità anche di livello elevato da inserire nelle Aziende.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.
L'apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali.
Con tale tipologia contrattuale possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni compiuti. L'apprendistato professionalizzante può, inoltre, essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, della durata del periodo di apprendistato, del piano formativo individuale, del patto di prova e della qualificazione professionale a fini contrattuali che potrà essere acquisita al termine del contratto di apprendistato sulla base degli esiti della formazione. L'apprendista non può essere retribuito a cottimo.
Periodo di prova […]
Durata
3. In funzione del tipo di qualificazione da conseguire la durata dell'apprendistato professionalizzante viene definita come segue:
3.1. Qualificazione corrispondente a mansioni di livello 1 e 2
Durata: 24 mesi
3.2. Qualificazione corrispondente a mansioni di livello 3,4 e 5
Durata: 36 mesi
3.3. Qualificazione corrispondente a mansioni di livello 6
Durata: 24 mesi
4. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività.
Inquadramento e trattamento retributivo […]
Disciplina del rapporto
6. Per la disciplina delle ferie trova applicazione l'art. 31 ("Ferie") del presente CCNL.
7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai fini degli istituti di legge e contrattuali.
[…]
9. In caso di assenza per malattia o infortunio […] Fermo restando il periodo di comporto, è prevista la possibilità di prolungare la durata dell'apprendistato per un periodo corrispondente all'assenza dovuta a malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni (da calcolare anche come sommatoria di brevi periodi), tenuto conto dell'effettiva incidenza dell'assenza sulla realizzazione del piano formativo individuale. In tali casi, sarà cura del datore di lavoro comunicare all'apprendista prima della scadenza, il differimento connesso all'assenza del termine finale del periodo di apprendistato.
[…]
11. Per quanto non specificatamente previsto dalle disposizioni di legge in materia, dalle Parti sociali a livello confederale e dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente Contratto in quanto compatibili con tale tipologia contrattuale.
Formazione
12. Nei confronti di ciascun apprendista, la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche - non inferiore a 80 ore medie annue - sarà svolta a cura delle aziende e sarà coerente con la qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire. La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, da erogare possibilmente con modalità interna, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali (non superiore a 120 ore per la durata del triennio e a 40 ore annue medie).
Le Parti si danno atto che, in assenza dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, le aziende provvederanno ad erogare autonomamente anche tale formazione in base alle indicazioni di cui ai successivi commi.
In relazione al raggiungimento delle qualificazioni previste ai sensi dei precedenti punti 3, in presenza di eventuali pregresse esperienze formative in Azienda inerenti al profilo professionale da conseguire (es. tirocini formativi e di orientamento, stage, ecc.) ovvero qualora l'apprendista abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato, la durata della formazione per le competenze di base e trasversali potrà essere ridotta.
13. La formazione è articolata in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti tecnico-professionali. In tale ambito è individuata quale formazione con contenuti trasversali di base quella destinata all'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e del ciclo produttivo. Le ore di formazione relative all'antinfortunistica ed alla organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro. Un'ulteriore quota del monte ore di formazione specificamente rivolta al conseguimento della qualificazione, sarà realizzata secondo percorsi di formazione "on the job" o in affiancamento o moduli di formazione teorica, nonché mediante modalità "e-learning".
14. Al fine di consentire un maggiore interscambio tra le attività e favorire una più ampia integrazione delle conoscenze e competenze degli interessati, l'Azienda può eventualmente prevedere anche il passaggio dell'apprendista da un percorso formativo ad un altro e il conseguimento di una diversa qualificazione professionale rispetto a quella inizialmente prevista fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi complessivi previsti dalla normativa vigente e la computabilità della formazione già effettuata.
15. La formazione è svolta all'interno dell'Azienda interessata, presso altra Azienda del Gruppo o presso altra struttura di riferimento in presenza di funzioni aziendali preposte a progettare percorsi formativi, nonché in presenza di lavoratori con esperienza e capacità professionale idonee a trasferire competenze, tutor o referente aziendale con formazione e competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. In caso di Aziende plurilocalizzate o in presenza di Gruppi di imprese, detti locali potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate anche in altra regione.
Le Parti riconoscono particolare rilevanza al ruolo del tutor/referente aziendale che ha il compito di seguire l'apprendista per tutta la durata dell'apprendistato e nello svolgimento del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l'integrazione nel contesto aziendale e nel coordinamento tra formazione e lavoro. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutor/referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di adeguata e coerente professionalità. Ciascun tutor/referente può affiancare non più di 5 apprendisti. Il tutor/referente è destinatario di specifiche iniziative formative a cura dell'azienda.
16. Al fine di dare immediato impulso alla diffusione nel settore della nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante a sostegno dello sviluppo occupazionale, le Parti definiscono - nel rispetto delle vigenti disposizioni - i percorsi formativi, riferiti ad alcune qualifiche inerenti il sistema classificatorio di cui all'art.33 della presente Appendice al CCNL. Tali percorsi formativi (comprensivi - in assenza di offerta formativa pubblica di cui all'art. 44 comma 3 D.Lgs. n. 81/2015 - anche della formazione di base e trasversale) costituiscono gli standard professionali di riferimento ai sensi dell'art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 81/2015.
17. L'Organismo Bilaterale per la Formazione (OBF) di cui al comma 9 dell'art. 36 ("Formazione") del presente Contratto, con riferimento ad altre qualificazioni settoriali inerenti le lettere e) e f) dell'art. 1 del CCNL (Ambito di applicazione) non incluse in quelle richiamate nel comma 16 del presente articolo), definirà, entro 30 giorni dalla richiesta delle Parti stipulanti, i progetti formativi - sulla cui base vengono definiti i piani formativi individuali (il cui schema è allegato al presente CCNL) - anche in relazione alla determinazione delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione.
Con riferimento alla possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali si applica quanto già previsto dall'art. 36, comma 10 del presente CCNL.
18. Analogamente si procederà per la definizione dei progetti formativi relativi ad ulteriori e diverse qualificazioni aziendali, demandata alla sede aziendale, che provvede a trasmetterli all'organismo Bilaterale per la Formazione. Anche tali percorsi formativi costituiscono standard professionali di riferimento ai sensi dell'art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 81/2015
19. La formazione interna all'Azienda dovrà essere attestata da una dichiarazione formale del datore di lavoro o di un suo delegato riferita alle caratteristiche della formazione svolta, sulla base del percorso previsto dal piano formativo, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 7, D.Lgs. n.81/2015.
20. Al termine del contratto di apprendistato l'Azienda rilascia agli apprendisti la documentazione prevista dalle norme di legge in materia (il cui format è allegato al CCNL).
21. Annualmente le competenti Direzioni aziendali informeranno le RSU, o in mancanza le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL territorialmente competenti, sul numero delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.
[…]
Dichiarazioni a Verbale
1) Graduale acquisizione di professionalità - Le Parti si danno atto che dopo un primo periodo lavorativo/formativo di nove mesi trascorso dall'attivazione del contratto di apprendistato, l'apprendista acquisisce un grado di professionalità idoneo allo svolgimento di attività operativa anche in autonomia. In particolare, dopo tale periodo potrà essere attribuita la qualifica PES (persona esperta); peraltro, la possibilità di intervenire come monoperatore anche al di fuori dell'orario di lavoro presuppone un ulteriore periodo lavorativo/formativo anche esso di 9 mesi, sulla scorta dell'esperienza che l'apprendista avrà acquisito per essere stato inserito come PES nei turni di reperibilità.
2) Eventuali esperienze formative/tirocini formativi e di orientamento - Le Parti convengono che in presenza di eventuali pregresse esperienze formative in Azienda inerenti al profilo professionale da conseguire, già maturate dall'apprendista al di fuori del rapporto di lavoro anteriormente al contratto di apprendistato (es. tirocini formativi e di orientamento, stage, ecc.), potrà essere valutata da parte aziendale la possibilità di disporre, in relazione alla comprovata acquisizione di competenze del singolo, una riduzione della durata dell'apprendistato per tener conto del percorso formativo debitamente certificato complessivamente svolto anche agli effetti della graduale acquisizione di professionalità.

Art. 27 Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse
Premessa
Le Parti riconoscono nella contrattazione collettiva lo strumento fondamentale di attuazione della disciplina legale di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni e della legge 8 marzo 2000, n. 53, sia per la realizzazione delle innovazioni introdotte nel nostro ordinamento in attuazione delle direttive dell'unione Europea, che per la definizione delle eccezioni e deroghe previste dalla legge.
Le Parti convengono di dare attuazione nella presente appendice al CCNL ai rinvii e, per le eccezioni previste, alle deroghe e alle sue condizioni che la regolamentazione legale dei tempi di lavoro (orario di lavoro) e di non lavoro (pause, riposi e ferie) demanda alla contrattazione collettiva, con riferimento ai singoli istituti di cui al presente articolo, ai riposi e alle pause giornaliere, al riposo settimanale, alla reperibilità di cui all’art. 30 ("Reperibilità") e al lavoro straordinario e notturno di cui all’art. 28 ("Lavoro straordinario-Lavoro festivo - Lavoro notturno") dell'appendice al CCNL.
Le Parti riconoscono che sulla materia potranno intervenire anche futuri accordi a livello aziendale in coerenza con quanto sopra. .
A) Orario di lavoro
1. Premesso che nulla viene innovato circa la disciplina legale dell'orario di lavoro, la durata contrattuale dell'orario normale di lavoro è stabilita in 40 ore settimanali, con ripartizione, di norma, dal lunedì al venerdì.
2. La durata media dell'orario di lavoro va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi.
3. L'articolazione settimanale dell'orario di lavoro viene definita dall'Azienda, previo esame con la RSU che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data di incontro indicata nella convocazione. Con le stesse modalità saranno definite le fasce di flessibilità in entrata/uscita con compensazione anche ultra giornaliera. L'orario giornaliero, settimanale e plurisettimanale sarà esposto in apposita tabella o tramite strumenti digitali.
4. Per far fronte a specifiche esigenze di servizio, con caratteristiche di temporaneità, finalizzate a garantire la continuità e funzionalità del servizio le Aziende potranno attuare una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dandone comunicazione preventiva alle RSU; fermo restando che il protrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni, comporta l'applicazione di quanto previsto al comma 3.
B) Orario multiperiodale
5. La definizione di orari multiperiodali nonché la ripartizione settimanale dell'orario su 4 o 6 giorni, viene stabilita dall'Azienda previo esame con la RSU che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data di incontro indicata nella convocazione tra Direzione e RSU. Nel corso dell'esame congiunto verranno indicati i gruppi dei lavoratori interessati, le ore necessarie e la loro collocazione temporale.
6. In caso di flessibilità multiperiodale, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale in un periodo non superiore a 12 mesi, con una durata massima di 48 ore settimanali e con una durata minima di 30 ore settimanali o formule compensative equivalenti. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. […] Resta inteso che per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario multiperiodale esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. Al termine del programma di flessibilità, le ore eccedenti prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all'art. 28 della presente appendice. Per le prestazioni eventualmente eccedenti le 45 ore settimanali, sarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del 10% della retribuzione oraria.
7. L'Azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; eventuali variazioni per far fronte a specifiche esigenze di servizio, con caratteristiche di temporaneità, finalizzate a garantire la continuità e funzionalità del servizio dovranno essere comunicate preventivamente alle RSU e rese note ai dipendenti interessati con un preavviso di almeno 7 giorni, fermo restando che il protrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni comporta l'applicazione del precedente comma 3.
C) Turnisti/Semiturnisti
8. Sono considerati lavoratori addetti a turni avvicendati coloro che normalmente effettuano la loro prestazione lavorativa in attività in cui vi sia una effettiva coincidenza tra la fine di un turno di lavoro e l'inizio di quello successivo, secondo un ritmo rotativo programmato che comporti la necessità di compiere un lavoro ad ore differenziate su un periodo determinato di giorni o settimane. Non sono pertanto da considerare tali, oltre ai lavoratori che operano ad orario base e ai lavoratori che operano a orari sfalsati/speciali, quelli che, pur osservando in modo continuativo un orario coincidente per inizio o termine con quello del turno avvicendato, sono addetti a posti di lavoro in cui di fatto non viene attuato avvicendamento di turni per motivi di organizzazione aziendale o inerenti il particolare tipo di lavoro.
9. L'orario normale dei lavoratori turnisti, vale a dire coloro che prestano la loro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, è di 40 ore settimanali.
10. Gli schemi di turno, che saranno oggetto di esame congiunto tra Azienda e RSU, potranno prevedere le modalità attuative relative all'utilizzo delle ore di riduzione orario, ex festività e permessi aggiuntivi di cui al presente articolo
11. Le Aziende stabiliranno una turnazione settimanale in modo che al lavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte.
12. Nei casi di lavoro a turni avvicendati i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e la loro attività se non quando siano sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. Le Parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le esigenze di servizio, la copertura del turno per mancato cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le 4 ore e con corrispondente entrata in turno anticipata del turnista subentrante. Quando non sia possibile attivare la sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio al servizio o al lavoro di altri lavoratori, il termine della prestazione si protrae per tutta la durata del turno. Le prestazioni prolungate richieste saranno retribuite con le corrispondenti maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Qualora il lavoratore turnista abbia prolungato in via eccezionale la sua prestazione per le 8 ore dovrà fruire di un riposo di almeno 11 ore.
13. La misura di 40 ore settimanali dell'orario di lavoro si intende applicabile anche ai semiturnisti, vale a dire a coloro che prestano la loro opera in turni di lavoro con solo due prestazioni giornaliere.
Gli schemi di turnazione dovranno prevedere una turnazione settimanale tale da richiedere ai lavoratori prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte, con limiti di intervallo tali da evitare sequenze oltre 6 giorni lavorativi consecutivi e con fruizione di riposo settimanale non inferiore alle 24 ore. In linea normale i turni di servizio sono articolati in modo da garantire a ciascun lavoratore un periodo di riposo pari ad almeno 11 ore tra la fine del turno di lavoro e l'inizio di quello successivo. Diversi periodi di riposo possono essere definiti a livello aziendale.
15. Ai lavoratori addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate tra mattina, pomeriggio e notte, viene riconosciuta per ogni ora ordinaria di effettiva prestazione in turno una maggiorazione […]
D) Pause
16. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la pausa giornaliera è normalmente prevista nell'articolazione degli orari di lavoro definiti in sede aziendale. Con riferimento al personale addetto ai processi produttivi presidiati in turno avvicendato, con la necessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro, le Parti si danno atto che le vigenti prassi a livello aziendale o territoriale già consentono la fruizione della pausa minima di legge, anche agli effetti dell'applicazione dell'art. 51, comma 2, lettera c), TUIR.
E) Riduzione orario di lavoro […]
F) Banca ore
21. Nelle Aziende che occupano più di 200 dipendenti è prevista la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario di cui all'art.28 dell'Appendice al CCNL elettrici ("Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno") prestate oltre le 70 ore annue, il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all'accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre i limiti sopra indicati, comunicandola formalmente all'azienda entro la fine di ogni anno per l'anno solare successivo. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva della retribuzione oraria nella misura onnicomprensiva riconosciuta per il lavoro straordinario feriale diurno dal successivo art. 28, ("Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno"), rispetto a quelle contrattualmente previste.
22. Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 31 ("Ferie"), comma 5, del presente CCNL. Al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate saranno compensate con la retribuzione in atto. L'utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realizzarsi d'intesa con l'Azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga.
23. Alle RSU saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei lavoratori che hanno optato per l'accantonamento nella banca ore, alle ore complessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. In tale sede le Parti valuteranno l'opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali.
24. L'istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l'applicazione di regimi di orario multiperiodale. Le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale.
25. Sono fatti salvi gli eventuali accordi che regolamentano la materia a livello aziendale.
G) Giorni festivi […]
H) Riposi Giornalieri e settimanali
28. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo consecutivo ogni 24.
A fronte di una protezione adeguata, definita dalle Parti, ai sensi della premessa del presente articolo ("Orario di lavoro" - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse) dell'appendice al CCNL, è consentita la deroga alla fruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i lavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito dalla presente disciplina collettiva nonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall'art. 30 ("Reperibilità") e dalla D.V. n. 2 dell'art. 28 ("Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno") dell'Appendice al presente CCNL.
29. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge. 
30. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 28 per i quali è ammesso a norma di legge e di CCNL il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica questa ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato in sostituzione del riposo settimanale.
31. L'azienda ha comunque facoltà di disporre per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale, previo adeguato preavviso ai lavoratori interessati non inferiore alle 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso. Se tale spostamento è avvenuto per motivi di servizio senza tale preavviso, i lavoratori interessati hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, al compenso della sola maggiorazione prevista per lavoro festivo (o del festivo notturno per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria di cui all'art. 28 ("Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno") dell'Appendice. Resta sempre ferma comunque la fruizione del riposo settimanale di norma nella settimana successiva.
I) Trattamento Festività in caso di coincidenza con la domenica […]
L) Festività soppresse […]
Le Parti, in conformità a quanto previsto nella premessa del presente articolo, si danno altresì atto, che le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un periodo inferiore alle quattro ore non pregiudicano il godimento della giornata di riposo settimanale.

Art. 28 Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno
Lavoro straordinario
1. Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione lavorativa, ai soli fini contrattuali e retributivi, si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dall'art. 27 della presente Appendice al CCNL.
2. Il lavoro di cui al precedente comma 1 è ammesso per un periodo non superiore a 250 ore annuali, salve in ogni caso le deroghe ed eccezioni di legge nonché accordi a livello aziendale.
Lavoro straordinario festivo
3. Si considera lavoro straordinario festivo quello compiuto dal lavoratore nelle domeniche, o per i lavoratori in turno nel giorno di riposo settimanale, e negli altri giorni riconosciuti festivi a norma dell'art. 27 ("Orario di lavoro - Giorni festivi - Festività soppresse") della presente Appendice al CCNL.
Lavoro notturno - straordinario notturno - straordinario notturno festivo
4. Si considera lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato dal lavoratore tra le ore 21 e le ore 6.
5. È considerato lavoro notturno agli effetti legali, quello effettivamente prestato tra le ore 23 e le ore 6.
6. Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta nel D.Lgs. n.66/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il periodo di riferimento - ai sensi dell'art. 13 ("Durata del lavoro notturno") dello stesso decreto - sul quale calcolare il limite delle 8 ore nelle 24 ore, è calcolato come media su base annuale.
Compensi per lavoro straordinario [...]
Compensi per lavoro festivo e per lavoro notturno [...]
[…]
11. Salvo giustificati motivi di impedimento, il lavoratore è tenuto a compiere, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente CCNL, il lavoro straordinario, festivo, notturno e ferme restando le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni legislative.
12. Le Aziende comunicheranno, secondo le prassi in atto, alle Organizzazioni sindacali stipulanti, il numero di ore di straordinario complessivamente effettuate.
13. In attuazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, la presente normativa non trova applicazione nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli superiori al secondo livello (II) di cui all'art. 33 della presente Appendice al CCNL.
Dichiarazioni a verbale
1) Compenso per il lavoro prestato in giorno festivo che non sia quello di riposo settimanale […]
2) Estensione di talune disposizioni contenute nell'art. 30 (reperibilità) della presente appendice al personale non reperibile - Quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 30 (reperibilità) della presente appendice si applica anche nei confronti del personale non reperibile chiamato a svolgere lavori non programmati.

Art. 30 Reperibilità
Definizione e articolazione
1. In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all'Azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa necessiti.
La reperibilità può essere richiesta:
b.l) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'erario settimanale in cinque giorni;
b.3) per le giornate festive di cui all'art. 27 ("Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse") del presente Contratto;
c) per frazione della giornata di normale attività lavorativa e/o per forme orarie con articolazioni settimanali differenti.
Trattamento economico
3. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete, per ogni giornata di effettivo espletamento di tale servizio, un'indennità […]
[…]
4. Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro dal personale chiamato a rendersi reperibile, ivi incluse quelle c.d. "da remoto", vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive) e si applica quanto previsto dall'art. 28 della presente Appendice.
5. Vengono, inoltre, riconosciuti i seguenti trattamenti:
1. al lavoratore reperibile viene corrisposto un compenso forfettario, al fine di tener conto del tempo occorrente a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro […]
2. inoltre, qualora la durata della prestazione sia inferiore ad 1 ora, detto lavoratore ha diritto a percepire - in aggiunta al compenso per lavoro straordinario effettivamente compiuto - un'indennità pari alla normale retribuzione oraria maggiorata della percentuale prevista per il lavoro straordinario relativamente al tempo mancante al raggiungimento dell'ora;
[…]
Appropriata protezione: riposi e permessi aggiuntivi
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs n. 66/2003, gli interventi compiuti fra le ore 22 e le ore 6  
- per interventi inferiori a tre ore: posticipazione dell’inizio dell'orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l'intervallo meridiano);
- per interventi superiori a 6 ore: ripresa del lavoro il giorno successivo.
7. Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui al precedente comma si tiene conto, oltre che della durata dell'effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro, nella misura convenzionale di un'ora di viaggio.
8. Nei casi in cui il riposo giornaliero - fruito anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati - risulti tenuto conto dei riposi di cui al comma 6, comunque inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24, il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti fino a concorrenza delle suddette 11 ore di riposo giornaliero. Detti permessi sono da fruire possibilmente mediante la posticipazione dell'orario di lavoro della giornata successiva a quella in cui si è prestato il servizio di reperibilità e comunque non oltre la settimana successiva all'intervento.