INAIL
DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO ASSICURATIVO
Ufficio politiche assicurative tariffe e contenzioso

 

Alle Strutture centrali e territoriali


Oggetto: somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti. Classificazione attività e termini per la presentazione della denuncia di variazione.

L’attività di somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti è stata consentita in via sperimentale per l’anno 2021 dall’articolo 1, comma 471¹, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito dell’articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha sostituito l’originaria formulazione del citato comma 471 con decorrenza dal 22 maggio u.s.
In data 29 marzo è stato siglato l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, la Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) e l’Associazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (Assofarm), che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale anti SARS-CoV-2 (all. 1);
Da ultimo, l’articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 ha previsto l’esclusione della punibilità per i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale, verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 effettuata nel corso del piano vaccinale nazionale in corso, quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.
Si forniscono, quindi, acquisito in data 26 maggio 2021 l’avviso della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale, i riferimenti classificativi dell’attività di somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 da parte delle farmacie ai fini della corretta determinazione dei premi dovuti.

1. Classificazione dell’attività di somministrazione di vaccini anti SARS- CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti
Nella gestione Terziario le farmacie sono espressamente previste alla voce 2110² relativa anche alle lavorazioni dei prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici.
Tale voce ricomprende i servizi di preparazione di farmaci galenici, l’attività di vendita dei prodotti farmaceutici e di altre merci (ad esempio cosmetici, dispositivi medici non professionali, calzature anatomiche), le prestazioni di autoanalisi.
Le prestazioni di autoanalisi presso le farmacie sono consentite dall’articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153³ che al comma 2, lettera e) le definisce come prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, escluse in ogni caso l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti.
Pertanto per prestazioni analitiche di prima istanza mediante l’utilizzo di dispositivi di auto diagnosi, devono intendersi test che, in via ordinaria, sono gestibili direttamente dai pazienti, non richiedendo il supporto di un operatore sanitario.
Tali prestazioni rientrano quindi nell’ambito di quanto previsto alla voce 2110.
Diversamente, l’erogazione di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio non assimilabile a quello connesso alle attività di cui sopra e ricade, in quanto esplicitamente previsto, alla voce 0311⁴.
Pertanto tale attività, laddove erogata da personale dipendente delle farmacie, deve essere oggetto di classificazione separata alla voce 0311 della gestione terziario ad essa espressamente dedicata.
Si ricorda infine che, per la gestione Altre attività, la vendita dei prodotti farmaceutici e di altre merci (ad esempio cosmetici, dispositivi medici non professionali, calzature anatomiche) e le prestazioni di autoanalisi effettuate presso le farmacie sono ricondotte al gruppo 0100⁵, mentre le preparazioni galeniche svolte in farmacia sono da riferire al gruppo 2100⁶.
Anche in questo caso le eventuali prestazioni sanitarie sono da ricondurre al sottogruppo 0310⁷.

2. Termini per la presentazione della denuncia di variazione
Per assicurare il personale dipendente delle farmacie che svolge attività di somministrazione di vaccini o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, i soggetti assicuranti, qualora non avessero già provveduto, devono presentare la denuncia di variazione (di estensione del rischio) ai sensi dell’articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 con l’apposito servizio online entro il 15 luglio 2021, comunicando le retribuzioni
presunte del personale interessato per il periodo dall’inizio dell’attività al 31 dicembre 2021.
La sede Inail competente provvederà a verificare la correttezza dell’inquadramento (sulla base della classificazione attribuita dall’Inps), a classificare l’attività come da indicazioni di cui alla presente e ad emettere il provvedimento di variazione e conteggio del premio con la richiesta dell’integrazione del premio di rata anticipata per l’anno in corso.
 

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

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¹ Articolo 1, comma 471, legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, testo in vigore dal 22 maggio 2021:
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
² Voce 2110 gestione Terziario: Preparazione di prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici, ad es. miscelazione, manipolazione, trattamento, recupero. Esclusi i carburanti e i combustibili, per i quali v. le voci 0115 e 0117, e le vernici, per le quali v. voce 0119. Farmacie.
³ Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 1 Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, comma 2, lettere d), e), e-ter) e d):
I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:
d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti^.)
e-ter) l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.
⁴ Voce 0311 gestione Terziario: Erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali residenziali e semiresidenziali da parte, ad esempio, di: ospedali, residenze sanitare assistenziali, residenze flessibili, residenze protette, case di riposo, ambulatori medici, odontoiatrici, fisioterapici, hospice, comunità di recupero per dipendenze, escluse le attività previste alla voce 0314. Erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali domiciliari. Erogazione di prestazioni di diagnostica ed analisi. Erogazione di prestazioni degli stabilimenti idropinici e idrotermali compresi gli eventuali servizi per il benessere fisico. Erogazione di servizi veterinari, compresa l’eventuale toelettatura degli animali; per la toelettatura effettuata a sé stante v. voce 0830.
⁵ Gruppo 0100 gestione Altre attività: Attività di vendita di merci compresi l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, le operazioni di cassa. Per le attività di produzione e trasformazione v. riferimenti specifici.
⁶ Gruppo 2100 gestione Altre Attività: Chimica. Materie plastiche e gomma.
⁷ Sottogruppo 0310 gestione Altre attività: Erogazione di prestazioni sanitarie, assistenziali e di servizi di autoambulanza, compresi i servizi annessi (ad es. ristorazione, pulizie, giardinaggio); se a sé stanti v. riferimenti specifici.

 

Allegato

Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS- CoV-2, 29 marzo 2021