Cassazione Civile, Sez. 6, 16 giugno 2021, n. 17100 - Lavaggio indumenti e retribuzione per la vestizione e svestizione


 

 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: ESPOSITO LUCIA
Data pubblicazione: 16/06/2021
 

Rilevato che


il Tribunale di Busto Arsizio aveva accolto parzialmente la domanda di F.A. e altri litisconsorti, dipendenti di Romeo Gestioni s.p.a., società aggiudicataria dell'appalto dei servizi di pulizia dell'areoporto di Malpensa, dichiarando il datore di lavoro tenuto al pagamento dell'importo corrispondente al valore della prestazione resa dai dipendenti per provvedere al lavaggio degli indumenti forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa e al pagamento della retribuzione per il tempo necessario per la vestizione e svestizione, oltre al risarcimento del danno, da commisurare al tempo necessario al lavaggio degli stessi indumenti;

la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza, impugnata da entrambe le parti, escludeva che nella retribuzione dovesse essere computato anche il tempo necessario per lo spostamento dallo spogliatoio per raggiungere la macchina timbratrice e precisava che il risarcimento del danno doveva essere determinato nella misura pari alla retribuzione di un'ora settimanale di lavoro straordinario diurno per ciascun dipendente per le settimane lavorate, confermando nel resto la sentenza del Giudice di primo grado;
avverso tale ultima statuizione ha proposto ricorso la società sulla base di otto motivi di censura;

i lavoratori hanno resistito con controricorso;

la proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

 

Considerato che


con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008, per avere la Corte qualificato indumenti di lavoro ordinari come Dispositivi di Protezione Individuale, osservando che le divise fornite dalla Romeo s.p.a. non avevano alcuna funzione specifica di protezione della sicurezza e salute dei lavoratori;

con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 76 del D.lgs. N. 81/2008, prospettando che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che gli indumenti forniti ai lavoratori per lo svolgimento dell'attività lavorativa fossero adeguati ai rischi da prevenire e forniti dei requisiti ai fini della qualificazione come Dispositivi di Protezione Individuale;

con il terzo motivo lamenta l'omesso esame circa i seguenti fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti: a) che le divise fornite dalla società ai lavoratori erano capi di abbigliamento del tutto ordinari e comuni; b) che gli indumenti in questione non erano dotati di caratteristiche tecniche tali da proteggere la salute e la sicurezza; c)che gli stessi non realizzavano alcuna significativa tutela quanto ai rischi specifici a cui i lavoratori sarebbero stati esposti; d) che l'attività ordinaria espletata consisteva nella pulizia dei bagni e saloni dell'areoporto con mocio e strizzamocio; e) che l'attività non comportava alcuna contaminazione per gli operatori che toccavano il bastone del mocio indossando guanti di protezione; f) che nel caso di particolari situazioni comportanti lo spargimento di materiale organico sui pavimenti l'accesso ai bagni era impedito con intervento di squadra con dispositivi di protezione quali macchinari, tute monouso etc.; g) che per le operazioni di pulizia, quali lavaggio di wc e lavandini, i lavoratori erano tenuti a indossare guanti al fine di evitare il contatto con le superfici trattate; h) che nessun contatto diretto avveniva con detergenti e disinfettanti quotidianamente utilizzati; i) che i prodotti utilizzati erano ecologici predosati e pronti all'uso;

con il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1226 e 2697 e 115 c.p.c. in relazione alla quantificazione del danno, erroneamente rapportato alla retribuzione oraria invece che al costo effettivo del lavaggio;

con il quinto motivo deduce la nullità della sentenza in quanto non valuta l'eccezione - contestazione sollevata dalla società in merito al criterio utilizzato per la quantificazione del danno, avendo la società contestato che i lavoratori procedessero al lavaggio degli indumenti una volta alla settimana e che tale operazione richiedesse un'ora di tempo;

con il sesto motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità della domanda avente ad oggetto il c.d. tempo tuta, formulata sin dal primo grado e reiterata con l'appello;

con il settimo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perchè la Corte d'appello non aveva valutato le risultanze istruttorie del primo grado di giudizio e, in particolare, il contenuto delle deposizioni testimoniali confermative della circostanza che alcuni dipendenti arrivavano presso il luogo di lavoro già con la divisa addosso;

con l'ottavo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 66 del 2003 art. 2, attuativo della direttiva comunitaria 1993/104/CE e della Direttiva 2000/34/CE, avendo la Corte d'appello ritenuto che la qualificazione degli indumenti quali Dispositivi di Protezione Individuale comportasse necessariamente l'impossibilità di utilizzare gli stessi al di fuori del luogo di lavoro;

i primi due motivi sono infondati, essendosi la Corte d'appello conformata al principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale (ex multis Cass. n. 16749 del 21/06/2019) la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.;

il terzo motivo è inammissibile poichè i fatti di cui si assume omesso l'esame sono stati tutti valutati dalla Corte territoriale, sicchè la censura si risolve in un non consentito riesame del merito;

il quarto motivo è privo di fondamento, poichè investe la valutazione equitativa del danno compiuta dalla Corte territoriale, rispetto alla quale il sindacato di questa Corte è limitato al solo vizio di motivazione (in tal senso, ex multis, Cass. n. 1529 del 26/01/2010: La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria. (Nella specie, la sentenza impugnata, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale patito dai genitori di un lavoratore deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro, aveva determinato il contributo di quest'ultimo ai bisogni della famiglia in base alle buste paga del mese precedente al decesso, senza detrarre gli emolumenti percepiti per lavoro festivo ed arretrati: in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per cassazione, affermando che il metodo equitativo utilizzato per la liquidazione giustificava l'eventuale eccesso del "quantum" rispetto al risultato cui si sarebbe pervenuti in base a criteri di calcolo meramente matematici);

il ricorso a criteri di determinazione equitativa del danno da parte della Corte d'appello, inoltre, consente di ravvisare motivazione implicita di rigetto dell'eccezione rispetto alla quale con il quinto motivo infondatamente si denuncia l'omessa pronuncia;

il sesto motivo è inammissibile poiché non censura la decisione implicita, desumibile dall'accoglimento della domanda dei ricorrenti riguardo al risarcimento dei danni connessi ai tempi di vestizione, riguardo all'eccezione di inammissibilità della domanda avente ad oggetto il c.d. tempo tuta, posto che il mancato esame da parte del Giudice di una questione puramente processuale, pur sollecitato dalla parte, non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, configurabile con riferimento alle sole domande di merito (Cass. n. 7406 del 28/03/2014);

il settimo motivo è inammissibile sia perchè le circostanze emergenti dall'istruttoria che si assumono trascurate sono inconferenti rispetto alla decisione, sia perchè, in ogni caso, l'omessa considerazione di alcuni elementi istruttori non integra vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 28887 del 08/11/2019);

l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile perchè investe apprezzamenti di fatto non suscettibili di riesame in sede di legittimità;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va complessivamente rigettato e le spese sono liquidate secondo soccombenza;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso;

 

P. Q. M.
 



La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 27 gennaio 2021.