PROTOCOLLO D’INTESA


TRA

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro (di seguito ITL) di Terni-Rieti, con sede in via Fundania snc, Torre A, rappresentato dal Direttore pro-tempore, Prof. Stefano Olivieri Pennesi,

e

La Cassa Edile di Rieti (di seguito Cassa Edile), con sede in Via Salaria per l’Aquila, 44, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Ing. Elio Carosella,
 

considerato

- che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la Commissione Nazionale delle Casse Edili/Edilcasse (CNCE) in data 11 marzo 2021 hanno sottoscritto un Protocollo inteso a stabilire lo scambio di informazioni e dati tra gli ITL e le Casse Edili/Edilcasse, (nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati di cui al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003), volto ad “intervenire nel contrasto del dumping contrattuale che mina gravemente l’equilibrio del mercato e la garanzia della tutela di impresa e lavoratori coinvolti, in quanto l’applicazione dei contratti diversi da quelli legati all’attività svolta non garantisce adeguata tutela ai lavoratori coinvolti, nonché elusione e mancato rispetto delle norme in materia di accantonamenti agli Enti preposti”;
- che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la Commissione Nazionale delle Casse Edili/Edilcasse (CNCE), con la sottoscrizione del suddetto Protocollo, hanno inteso avviare tra gli ITL provinciali e le Casse Edili/Edilcasse provinciali, quale buona prassi, uno scambio di informazioni, dati e notifiche preliminari in ordine alla tutela del lavoro e dei lavoratori;
- che l’ITL, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), esercita l’attività di vigilanza nel settore delle costruzioni edili e di genio civile e più in particolare nei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti impiego di esplosivi;
- che l’ITL ai sensi dell’art. 99, comma 1, del citato T.U. è destinatario, da parte del committente o responsabile dei lavori, di cui al precedente art. 90, della notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, da trasmettere prima dell’inizio dei lavori;
- che il successivo comma 3, del citato art. 99, prevede che gli Organismi Paritetici (Cassa Edile) istituiti nel settore delle costruzioni, in attuazione dell’art. 51 del medesimo T.U., possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza;
- che la Cassa Edile è lo strumento di attuazione di quanto definito in ordine agli obblighi di contribuzione e versamento, per lavoratori ed imprese, previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese edili ed affini operanti nella provincia di Rieti;
- che alla Cassa Edile è demandata anche la verifica dell’incidenza del costo della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC Congruità). Tale congruità, per i lavori edili è definita in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
 

concordano

- che l’ITL consentirà alla Cassa Edile, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza di cui al GDPR, la condivisione di un “file” (da inviarsi da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o all’indirizzo pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), denominato “Notifiche preliminari” e nel quale sono estratti, dalle notifiche preliminari pervenute all’ITL stesso, le seguenti informazioni riferite a ciascun appalto di opere edili come sopra definite:
o nominativo del committente dei lavori;
o data presunta inizio e durata dei lavori;
o indirizzo del cantiere;
o denominazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e relativi codici fiscali;
o importo presunto dei lavori;
o descrizione delle opere da realizzare;
- che la Cassa edile di Rieti consentirà all’ITL, nel rispetto dei principi di necessità di cui al GDPR, la condivisione di un file (da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), estratto dalle denunce aziendali, contenente per ciascuna impresa edile e per ciascun mese:
o i nominativi completi dei lavoratori cui si riferisce ciascuna denuncia mensile;
o i salari complessivi corrisposti;
o eventuale posizione debitoria dell’impresa nei confronti dell’Ente;
- che, al fine di evitare frequenti scambi di dati tra i due uffici, le parti concordano di dar corso alla costituzione di una apposita “piattaforma telematica”, i cui contenuti, necessari allo scambio reciproco dei dati in questione, verranno definiti in occasione di un apposito tavolo tecnico;
- che la Cassa Edile rende possibile che personale ispettivo dell’ITL partecipi, senza alcun onere a carico dell’organo ispettivo, a corsi di formazione, di aggiornamento, seminari, convegni, incontri tematici e altri strumenti formativi in materia di lavoro, prevenzione e sicurezza sul lavoro in edilizia. Nel contempo l’ITL si impegna, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione di appartenenza, a far partecipare proprio personale ispettivo ad eventi di prevenzione e promozione sugli argomenti sopra citati;
- che l’ITL e la Cassa Edile si impegnano a promuovere iniziative formative a favore di tecnici/funzionari della Cassa Edile che per la bilateralità operano visite nei cantieri ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 51, comma 6, del T.U.;
- che a cadenza semestrale le Parti (Tavolo Tecnico) si incontreranno, da remoto o in presenza, per verificare l’efficacia del presente Protocollo e per suggerire/proporre eventuali modifiche.
 

decorrenza e durata

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata iniziale di anni uno. Alla scadenza, laddove non intervengano modifiche o integrazioni da parte del legislatore e/o da accordi nazionali, sarà tacitamente prorogato di anno in anno.

Rieti, lì 12/05/2021
 

Ispettorato Territoriale del Lavoro
Prof. Stefano Olivieri Pennesi

 

Cassa Edile di Rieti
Ing. Elio Carosella


fonte: ispettorato.gov.it