Categoria: 2021
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Tipologia: CCNL
Data firma: 7 giugno 2021
Validità: 07.06.2021 - 31.12.2023
Parti: Fiaip e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Servizi, Agenzie immobiliari
Fonte: fiaip.it

 

 

Sommario:

 

Verbale di stipula
Premessa
Titolo I - Sfera d’applicazione
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Condizioni di miglior favore
Titolo II - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 3 Esame quadro socioeconomico
Titolo III - Strumenti bilaterali
Art. 4 Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Art. 5 - Ente bilaterale nazionale
Art. 6 Commissione Paritetica Nazionale
Art. 7 Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Art. 8 Distribuzione e consultazione del CCNL
Titolo IV - Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 9 Finanziamento delle relazioni sindacali
Art. 10 Quota di servizio contrattuale (QSC)
Art. 11 Consenso al trattamento dei dati
Titolo V - Tutele e garanzie
Art. 12 Tutele e garanzie
Art. 13 Previdenza Complementare
Art. 13/bis Assistenza Sanitaria Integrativa
Titolo VI - Attività sindacale
Art. 14 Permessi attività sindacale
Art. 15 Trattenuta Sindacale
Art. 16 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Titolo VII - Relazioni sindacali a livello decentrato
Premessa
Art. 17 (Conciliazione - Controversie - Procedure)
Art. 18 Commissione di conciliazione, sede e procedure
Art. 19 Collegio arbitrale
Art. 20 Contrattazione di 2° livello Regionale
Art. 20/bis Contrattazione di 2° livello per le aree turistiche
Art. 21 Modalità di presentazione della piattaforma
Art. 22 Commissioni di certificazione
Art. 23 Clausola Compromissoria
Titolo VIII - Classificazione personale
Art. 24 Declaratorie e profili
Titolo IX - Formazione e diritto allo studio
Art. 25 Formazione professionale
Art. 26 Congedi per la formazione finalizzata all'acquisizione di nuovi profili professionali
Art. 27 Congedi per la formazione continua
Art. 28 Diritto allo studio
Art. 29 Stages
Titolo X - Mercato del lavoro
Art. 30 Finalità e tipologie di impiego
Capo 1° - Apprendistato
Premessa
Art. 31 - Proporzione numerica
Art. 32 - Età per l'assunzione
Art. 33 - Disciplina generale
Art. 34 - Procedure di applicabilità per le assunzioni in apprendistato professionalizzante
Art. 35 - Periodo di prova
Art. 36 - Trattamento normativo
Art. 37 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
Art. 38 - Malattia
Art. 39 - Referente per l’apprendistato
Art. 40 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 41 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 42 - Doveri dell’apprendista
Parte II - Apprendistato professionalizzante
Art. 43 - Sfera di applicazione
Art. 44 - Percentuale di conferma
Art. 45 - Durata dell’apprendistato
Art. 46 - Formazione: Durata
Art. 47 - Formazione: Modalità di erogazione
Art. 48 - Formazione: Contenuti
Art. 49 - Riconoscimento della qualifica professionale
Art. 50 - apprendistato Stagionale o ciclico
Art. 51 - Rinvio alla legge
Art. 52 Apprendistato professionalizzante specialistico o "di mestiere" nell'ambito della mediazione immobiliare.
Art. 52/bis Formazione - Durata

Art. 52/ter Formazione-Durata
Capo 2 - Contratto a tempo parziale (part-time)
Premessa
Art. 53 Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 54 Durata c modalità della prestazione di lavoro a tempo parziale
Art. 55 Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
Art. 56 Tutela cd incentivazione del lavoro a tempo parziale
Art. 57 Genitori di portatori di handicap
Art. 58 Clausole flessibili del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 59 Denuncia patto di prestazione lavorativa in regime di clausola di flessibilità
Art. 60 Clausole Elastiche e lavoro supplementare nel rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 61 Principio di non discriminazione e riproporzionamento
Art. 62 Periodo di comporto per malattia e infortunio
Art. 63 Quota giornaliera della retribuzione
Art. 64 Quota oraria della retribuzione
Art. 65 Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima
Art. 66 Festività
Art. 67 Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Art. 68 Ferie
Art. 69 Periodo di prova e termini di preavviso
Art. 70 Disciplina previdenziale
Art. 71 Minimale contributivo
Art. 72 Condizioni di miglior favore
Art. 73 Rinvio alla legge
Capo 3° - Contratti a tempo determinato
Art. 74 Modalità e limiti numerici
Art. 75 Assunzioni per Lavoro stagionale
Art. 76 Nuove attività
Art. 77 Contratto a tempo determinato per sostituzione, congedi "legge n. 53/2000"
Art. 78 Comunicazione all'Ente Bilaterale Nazionale
Capo 4° - Telelavoro e/o lavoro a distanza
Premessa
Art. 79 Definizione
Art. 80 Sfera di applicazione
Art. 81 Prestazione lavorativa
Art. 82 Retribuzione
Art. 83 Sistema di comunicazione
Art. 84 Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
Art. 85 Controlli a distanza
Art. 86 Diritti sindacali
Art. 87 Organizzazione della struttura lavorativa
Art. 88 Diligenza c riservatezza
Art. 89 Formazione
Art. 90 Diritti di informazione
Art. 91 Postazioni di lavoro
Art. 92 Interruzioni tecniche
Art. 93 Misure di protezione e prevenzione
Art. 94 Infortunio

 

Capo 5° - Lavoro temporaneo (interinale)
Art. 95 Abrogazione lavoro interinale
Art. 96 Somministrazione di lavoro
Art. 97 Definizione
Art. 98 Rinvio alla legge
Titolo XI - Assunzione
Art. 99 Assunzione - Documenti per l'assunzione
Titolo XII - Periodo di prova
Art. 100 Durata
Titolo XIII - Orario di lavoro
Art. 101 Orario settimanale
Art. 102 Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 103 Articolazione dell'orario settimanale
Art. 104 Flessibilità dell'orario
Art. 105 Lavoro notturno
Art. 106 Lavoro straordinario
Art. 107 Maggiorazione del lavoro straordinario
Titolo XIV - Riposo settimanale e festività
Art. 108 Riposo settimanale - Festività Nazionali ed infrasettimanali
Art. 109 Festività abolite
Art. 110 Festività civile soppressa cadente di domenica
Art. 111 Ore di lavoro nei giorni festivi
Titolo XV - Congedi - Permessi - Aspettative - Assenze
Art. 112 Permessi e congedi familiari retribuiti
Art. 113 Congedi per eventi c cause familiari retribuiti
Art. 114 Permessi per handicap (benefìci ai genitori di figli minori con handicap)
Art. 115 Permessi per donatori di sangue
Art. 116 Aspettative per tossicodipendenze
Art. 117 Congedi familiari non retribuiti
Art. 118 Assenze
Titolo XVI - Ferie
Art. 119 Durata
Art. 120 Decorso Ferie - Sopravvenienza malattia
Art. 121 Determinazione del periodo di Ferie
Art. 122 Ferie in caso di licenziamento e dimissioni
Art. 123 Irrinunciabilità delle ferie
Art. 124 Richiamo per ragioni di servizio
Art. 125 Funzioni pubbliche elettive
Titolo XVII - Codice di condotta per la prevenzione delle molestie sessuali nel luogo di lavoro
Art. 126 Prevenzione delle molestie sessuali
Titolo XVIII - Richiamo e chiamata alle armi
Art. 127 Computo nell'anzianità di servizio
Titolo XIX - Missioni, trasferte e trasferimenti
Art. 128 Missione o trasferta temporanea
Art. 129 Trasferimento
Titolo XX - Malattie ed infortuni
Art. 130 Certificazioni S.S.N
Art. 131 Norme sulla malattia e l'infortunio extraprofessionale
Art. 132 Obblighi del lavoratore
Art. 133 Periodo di comporto
Art. 134 Trattamento economico di malattia
Art. 135 Infortunio professionale
Art. 136 Trattamento economico di infortunio professionale
Art. 137 Quota giornaliera per malattia e infortunio
Art. 138 Festività
Art. 139 Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio

Art. 139/bis Congedo per cure per gli invalidi
Art. 140 Tubercolosi
Art. 141 Rinvio alle leggi
Titolo XXI - Gravidanza e puerperio
Premessa
Art. 142 Normativa
Art. 143 Adozione e/o affidamento
Art. 144 Diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento
Art. 145 Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino
Titolo XXII - Sospensione del lavoro
Art. 146 Sospensione
Titolo XXIII - Anzianità di servizio e anzianità convenzionale
Art. 147 Decorrenza anzianità di servizio
Art. 148 Computo frazione annua anzianità
Art. 149 Anzianità convenzionale
Titolo XXIV - Passaggi di qualifica
Art. 150 Mansioni del lavoratore
Art. 151 Mansioni promiscue
Art. 152 Passaggi di livello
Titolo XXV - Aumenti periodici di anzianità
Art. 153 Aumenti periodici di anzianità
Titolo XXVI - Trattamento economico
Art. 154 Retribuzione
Art. 155 Retribuzione mensile
Art. 156 Quota giornaliera
Art. 157 Quota oraria
Art. 158 Paga base nazionale conglobata
Art. 159 Aumenti retributivi mensili
Art. 160 Elemento economico di garanzia
Art. 161 Assorbimenti
Art. 162 Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 163 Prospetto paga
Titolo XXVII - Mensilità supplementari (tredicesima e quattordicesima)
Art. 164 Tredicesima mensilità
Art. 165 Quattordicesima mensilità
Titolo XXVIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
A) Recesso

Art. 166 Recesso ex art. 2118 cod. civ
Art. 167 Recesso ex art. 2119 cod. civ
Art. 168 Normativa
Art. 169 Nullità del licenziamento
Art. 170 Licenziamento simulato
B) Preavviso
Art. 171 Preavviso
Art. 172 Indennità sostitutiva del preavviso
C) Trattamento di fine rapporto
Art. 173 Trattamento di fine rapporto
Art. 174 Cessione o trasformazione societaria
Alt 175 Decesso del dipendente
Art. 176 Corresponsione del trattamento di fine rapporto
D) Dimissioni
Art. 177 Dimissioni
Art. 178 Dimissioni per matrimonio
Art. 179 Dimissioni per maternità
Titolo XXIX - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 180 Obbligo del prestatore di lavoro
Art. 181 Divieti
Art. 182 Giustificazioni delle assenze
Art. 183 Rispetto orario di lavoro
Art. 184 Comunicazione mutamento di domicilio
Art. 185 Provvedimenti disciplinari
Art. 186 Codice disciplinare
Art. 187 Normativa provvedimenti disciplinari
Titolo XXX - Divise - Attrezzi - Strumenti
Art. 188 - Divise, attrezzi e strumenti
Titolo XXXI - Decorrenza e durata
Art. 189 Decorrenza e durata
Titolo XXXII - Archivio contratti
Art. 190 Archivio Contratti
Allegati


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e da mandatari a titolo oneroso
Testo del CCNL del 14 ottobre 2015 collazionato e coordinato con il verbale di accordo del 7 giugno 2021

Verbale di stipula
Il giorno 7 giugno 2021 in Roma, tra la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali - Fiaip […], la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams/Cgil […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat/Cisl, affiliata alla Fist Cisl […], l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs) […]
Nota: la costituzione delle Parti e gli allegati saranno integrati successivamente.
Visti il CCNL del 14 ottobre 2015 e l’accordo del 7 giugno 2021 si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso.

Titolo 1 - Sfera d’applicazione
Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, le relazioni tra gli agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi ed il loro personale.
Il presente contratto disciplina quindi, per quanto compatibile con la vigente normativa in materia:
- rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- i rapporti di lavoro a tempo determinato;
- le altre modalità d’impiego previste al Titolo X (mercato del lavoro);
- gli stage di orientamento al lavoro;
nonché attraverso specifiche appendici allegate al CCNL stesso.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Dichiarazione congiunta per il rinnovo del contratto per dipendenti di agenzie immobiliari, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Le parti, preso atto della riforma del settore della mediazione creditizia intervenuta per effetto del D.lgs. 141/2010 e successive modificazioni, confermano l'applicabilità del CCNL, oltre che per le imprese di mediazione nelle varie forme indicate dalla Legge 39/1989 e successive variazioni, anche nei confronti dei rapporti tra imprese di mediazione creditizia cd i lavoratori dipendenti dalle stesse. Da recenti riscontri si è potuto constatare che, pur considerandosi regolarmente applicato il CCNL di categoria da una buona parte di imprese del settore, non si trova riscontro delle registrazioni dei lavoratori nelle sfere procedurali del sistema di bilateralità che viene gestito dall’EBNAIP e quindi è necessario attuare criticamente attività di controllo ancor più puntuale verso quelle realtà che vedono molte imprese che effettuano i versamenti di quota di servizio contrattuale a singhiozzo o non le effettuano affatto, privando i loro dipendenti delle peculiarità organizzate nel CCNL, come la formazione, l’assistenza integrativa e le altre attività le cui prestazioni sono sicuramente a vantaggio dei lavoratori.
L’attività di gestione del CCNL è protesa verso la piena applicazione del contratto stesso per cui le Parti Sociali intendono approfondire lo status in cui il settore si sta attestando, soprattutto laddove si manifestino rapporti di collaborazione non contrattuali, inadeguati rispetto alle normative sul lavoro e alle direttive di riferimento.
Peraltro, sono in alto aggiornamenti in materia di lavoro per cui, anche in ambito di collaborazioni coordinate e continuative e “partite IVA”, che operano nel settore della mediazione immobiliare, le Parti Sociali sono attente affinché le figure che si attivano nel settore trovino idonea collocazione.
Su questi argomenti è necessario fare riferimento, in particolare, a due specifiche figure, una è quella di agente immobiliare a partila IVA, già presente nelle attività delle Commissioni di Certificazione regolamentate dal CCNL attraverso la certificazione dei contratti di collaborazione tra mandante e mandatario, l’altra è relativa a soggetti non iscritti al REA Mediatori, ma che intendono avere un ruolo di collaborazione all’interno delle agenzie immobiliari senza avere rapporto di subordinazione. Per questi ultimi, se non assunti in rapporto di subordinazione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato che queste attività, se svolte in via continuativa per conto di un’impresa di mediazione, ricadano nel contratto d’agenzia di cui al 1742 cc.
Fra le varie attività di aggiornamento del CCNL le Parti Sociali hanno inteso qualificare molti altri aspetti per dare opportunità di migliorare la qualificazione del settore.
Sono state, quindi, studiate anche altre forme di erogazione delle retribuzioni cercando di andare incontro a quelle che sono le organizzazioni interne delle imprese di mediazione.
Inoltre, in questo rinnovo contrattuale si sono volute attualizzare le classificazioni in relazione alle reali necessità operative del settore cassando mansioni non più adeguate e integrando quelle riscontrate nel settore.
Allo stesso tempo, le Parti Sociali si sono date alcune specifiche scadenze all’interno del contratto per dare ai lavoratori e alle parti datoriali sempre maggiori strumenti di assistenza integrativa.

Titolo II - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 3 Esame quadro socioeconomico

Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno, Fiaip e le OO.SS. Nazionali dei lavoratori s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socioeconomico del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e innovazione tecnologica. Saranno altresì presi in esame: - i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche legislative inerenti all'esercizio dell’attività di mediazione immobiliare e creditizia;
- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione, anche giovanile e femminile, conseguente all'evoluzione legislativa;
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
- la formazione e riqualificazione professionale;
- l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme d'impiego non previste dal presente CCNL;
- l'individuazione, in relazione a processi d'innovazione tecnico/organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
- l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie/profili e la realtà organizzativa, coerenti soluzioni d'aggiornamento;
- l'esame e l'eventuale adeguamento della normativa contrattuale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Titolo III - Strumenti bilaterali
Art. 4 Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali

Le Parti, per la realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella premessa e nell’art. 3 del presente contralto, concordano di istituire i sottoelencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento, così come riportati nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:
a) l'ente bilaterale nazionale (art. 5)
b) la commissione paritetica nazionale (art. 6)
e) il gruppo per le pari opportunità (art. 7)
d) l’Organismo Paritetico Nazionale (accordo interconfederale applicativo D.lgs. 626/94).

Art. 5 - Ente Bilaterale Nazionale
Le Parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa’’ e nell'articolato del presente contratto, hanno costituito l'Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali" (EBNAIP).
L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce la struttura alla quale le Parti hanno assegnato ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori).
A tal fine, l’Ente Bilaterale Nazionale, su mandato delle Parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza:
a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
- organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall’INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente CCNL (allegato 2);
b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare:
- promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto c) dovrà tendete alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi e progetti di utilizzo della Legge n. 223/1991;
- organizza e gestisce la formazione mediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della UE;
- promuove la formazione professionale per gli apprendisti;
c) predispone progetti e stipula convenzioni con:
- enti, istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche c/o private abilitate ad attività di sci-vizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b);
d) riceve ed elabora anche ai fini statistici;
- gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro;
- le intese relative all’utilizzo della Legge n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all’art. 98;
e) riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente CCNL;
1) predispone la stampa e organizza:
a) la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8;
g) svolge finizioni di segreteria operativa della Commissione Paritetica Nazionale e del gruppo sulle pari opportunità;
h) l'Ente Bilaterale Nazionale emette, attraverso l'apposita Commissione Paritetica Bilaterale, i pareri di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art. 34 del CCNL, nonché per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del CCNL, con le modalità definite a cura del Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale stesso;
i) l'Ente Bilaterale Nazionale ha costituito, inoltre, una apposita Commissione di Certificazione per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali in materia di certificazione preventiva di cui all'art. 22 del CCNL.
Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente Bilaterale Nazionale, sono quelle previste al Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali).
Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante.
La sede dell'Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali è in Roma - http://www.cbnaip.it/).

Art. 7 Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce io strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.
In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91, si attiverà per seguire anche l’iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata, sia nell'attuazione degli stessi.
Il Gruppo di lavoro sarà composto dai rappresentanti della Fiaip e dai rappresentanti di Filcams, Fisascat e Uiltucs.
La sede della Commissione le pari Opportunità, è presso la sede dell’EBNAIP.

Titolo V - Tutele e garanzie
Art. 12 Tutele e garanzie

1. Dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Si fa riferimento alle norme di legge e alla risoluzione CEE del 20/5/1990 e della raccomandazione CEE 92 e 27/04 del 27/11/1991, così come richiamate al titolo II, art. 3 punto 3.
2. Salute e sicurezza sul lavoro. - Le parti, visto il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche convengono di istituire apposita commissione per l'esame della materia e la revisione dell'accordo. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all’EBNAIP la funzione di segreteria operativa per la gestione di quanto sopra.
3. Assistenza e diritti delle persone disabili. Si fa riferimento alle norme previste dalle Leggi in materia, nonché a quanto contenuto all’art. 114 del presente CCNL.

Titolo VI - Attività sindacale
Art. 16 Rappresentanze Sindacali Unitarie

Nell'ambito della specificità del comparto le parti hanno definito le modalità per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) come da accordo al CCNL del 24/4/2012. Le norme contenute nell'accordo sopra richiamato traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove relazioni sindacali, tuttavia tali nonne non implicano, per le imprese di mediazione che non ne abbiano i requisiti, alcun riconoscimento delle norme contenute nella Legge n. 300 del 20-5-1970.

Titolo VII - Relazioni sindacali a livello decentrato
Premessa

La complessità dei settori rappresentati, che trovano la propria specificità sempre più ampliata nel contesto della mediazione anche a seguito delle recenti riforme legislative e la caratteristica polverizzazione in micro o piccole imprese tipica dei settori regolamentati, rende necessario lo strumento del CCNL nella regolamentazione dei rapporti di lavoro.
Al contempo il comparto registra significative presenze di settori che operando in contesti di business- specifici e caratteristici, quale il settore della mediazione immobiliare turistica, hanno l’esigenza di poter contare su regolamentazioni che interpretando le necessità quotidiane del settore, contribuendo ad arricchire le caratteristiche proprie, consentano l'identificazione di aziende e lavoratori nell'ambito del presente CCNL e diano luogo a modelli di contrattazione favorevoli sul territorio dove le attività si svolgono.

Art. 20 Contrattazione di 2° livello Regionale
Le Associazioni Imprenditoriali Regionali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali potranno raggiungere intese sulle materie del CCNL nelle aree geografiche a vocazione turistica, come definite dalla normativa in materia.
Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali potranno altresì raggiungere specifiche intese sulle materie del CCNL su Contrattazione Decentrata Regionale inerenti alle materie del CCNL di cui al
Titolo X;
Titolo XIII esclusivamente in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale ed articolazione dell'orario settimanale, al lavoro straordinario e sue maggiorazioni; per le modifiche di orario settimanale gli accordi di 2° livello dovranno in ogni caso essere contenute da un minimo di 36 ore settimanali a un massimo di 44 ore settimanali e deve essere rispettato il cumulo delle ore settimanali per anno;
Titolo XIV esclusivamente in relazione al riposo settimanale ed alle ore di lavoro nei giorni festivi. Potranno altresì essere raggiunte intese finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, restando inteso che la definizione di eventuali incrementi economici appresso la contrattazione ivi descritta godranno dei benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di sgravi contributivi e detassazione ovvero applicazione di aliquote maggiormente favorevoli previste dalla vigente legislazione.
Nell'ambito di tale livello di contrattazione territoriale, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti.
Contrattazione di secondo livello per contratti a tempo determinato
Alla contrattazione di secondo livello e demandata la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo stagionale, necessario a rispondere alla gestione dei picchi di lavoro che si determinano in alcuni periodi dell’anno in comuni a vocazione turistica, balneare, lacuale o montana come definite dalla normativa in materia.
Le agenzie immobiliari, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nel caso necessitino di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, devono sottoscrivere accordi di secondo livello che individuano, in base alle necessità locali la durata del periodo considerato stagione, e il diritto di precedenza escludendosi le limitazioni quantitative previste ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 81/2015.
Quindi, ai contratti a tempo determinato attivati con contratto di 2° livello ai sensi del presente articolo, si potrà consentire l’applicazione della disciplina della stagionalità con le relative seguenti deroghe:
• durata del rapporto (art. 19, c. 2);
• limitazioni quantitative (art. 23, c. 2, lett. c);
• c.d. stop & go (art. 21, c. 2);
• proroghe e rinnovi in assenza di causali (art. 21, c. 2).
[…]

Titolo VIII - Classificazione del personale
Art. 29 Stages

Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali del Settore, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di Stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti U.E.

Titolo X - Mercato del lavoro
Art. 30 Finalità e tipologie di impiego

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze del comparto e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali, in particolare femminili e dei giovani, mediante interventi che facilitino rincontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
In tale contesto e tenuto conto della peculiarità del settore, le parti hanno convenuto sulla esigenza e sulla opportunità di disciplinare, per via contrattuale, le diverse modalità di impiego previste dalle vigenti normative in materia di mercato del lavoro.
In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare le sottoelencate modalità di impiego:
- apprendistato;
- contratto a tempo parziale;
- contratto di lavoro ripartito;
- contratti a tempo determinato;
- conti-atto di telelavoro;
- contratto di lavoro temporaneo.

Capo 1° - Apprendistato
Premessa

Le parti, preso atto delle disposizioni legislative in materia di apprendistato di cui alla L. 247/2007 ed al D.lgs. n. 81/2015 considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo operata con la citata normativa ribadiscono che la fattispecie contrattuale in parola costituisce uno strumento di fondamentale importanza affinché sia favorita la costruzione di percorso situato tra sistema scolastico e mondo del lavoro e volto a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile deve consentire l’acquisizione di competenze da subito adeguate ad un proficuo svolgimento della prestazione lavorativa.
Le parti quindi convengono che, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani, è definito in relazione alle seguenti tipologie:
1. contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
2. contratto di apprendistato professionalizzante;
3. contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le parti, preso atto di quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2015, che attribuisce alla loro competenza per l’apprendistato di cui al punto 1, le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché per l’apprendistato di cui al punto 2 la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, unitamente alla durata ed alle modalità di erogazione della formazione professionalizzante, definiscono la presente disciplina dell’istituto dell’apprendistato.
- Dichiarazione a verbale -
Le parti, inoltre, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di attivare strumenti contrattuali coerenti con il modello/sistema di "Relazioni sindacali" previsto dal presente CCNL e finalizzati all'obiettivo di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione e si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano all’Ente Bilaterale Nazionale di categoria un ruolo primario per il monitoraggio delle offerte formative sul territorio.
Le parti inoltre confermano che la fattispecie contrattuale dell’apprendistato è materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di contrattazione; eventuali modalità di erogazione della formazione per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale potranno comunque essere concordate a livello regionale.
Norma transitoria - Ai contralti di apprendistato stipulati precedentemente alla data di stipula del presente continueranno ad applicarsi le disposizioni precedenti.

Art. 31 - Proporzione numerica
Le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Art. 32 - Età per l’assunzione
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2015, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. n. 226/2005,

Art. 33 - Disciplina generale
Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto in forma scritta nel quale debbono essere indicati almeno la prestazione di lavoro e le relative mansioni, l’eventuale periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato e il piano formativo individuale secondo quanto disposto dal presente accordo. Per le fattispecie di cui alle lettere a) e c) dell’art. 41 D.lgs. n. 81/2015, sono fatti salvi i diversi termini individuati dai soggetti competenti.
Le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato.
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai sensi dell’art. 41, c. 4, D.lgs. n. 81/2015, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.

Art. 34 - Procedure di applicabilità per le assunzioni in apprendistato professionalizzante.
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard c/o programmi formativi predisposti dalle autorità competenti, alla specifica Commissione istituita presso l'Ente bilaterale nazionale la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento, del rispetto della condizione di cui al successivo art. 5 (Percentuale di conferma), nonché della verifica della dichiarazione da parte del datore di lavoro:
- di applicare integralmente il CCNL,
- di essere in condizioni di regolarità con la contribuzione previdenziale ed assicurativa (assolvibile anche allegando alla domanda copia del DURC), nonché in relazione agli adempimenti fiscali,
- di essere in condizione di regolarità con la contribuzione assistenziale prevista contrattualmente all’art. 10.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
La richiesta del parere di conformità da parte dei datori di lavoro dovrà essere redatta sulla base del modello (allegato 3) e dovrà essere corredata della documentazione attestante le dichiarazioni del datore di lavoro assolvibile anche in autocertificazione a norma del disposto dall’Art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, il tutto secondo le modalità previste dal verbale di accordo del 3 maggio 2016, allegato n. 6.
- Verbale di accordo -
In data 3 maggio 2013, al fine di garantire un corretto utilizzo dell'istituto del parere di conformità, condizione necessaria per l’instaurazione del rapporto di apprendistato medesimo secondo le norme del CCNL 14 ottobre 2015, le parti sociali hanno convenuto di dare opportuna regolamentazione del procedimento per il rilascio del parere di conformità, con gli obblighi di iscrizione ad EBNAIP conseguenti all'instaurazione di rapporti di apprendistato secondo la normativa contrattuale, deliberando sulle nonne che costituiscono modifica ed integrazione in materia di rilascio del parere di conformità per l'instaurazione di rapporti di apprendistato professionalizzante, ed atti conseguenti, nonché del CCNL 14 ottobre 2015 per quanto di competenza dispositiva.
I contenuti del presente accordo integrano il testo del CCNL 14 ottobre 2015, ove necessario, annullando e sostituendo integralmente il disposto degli istituti ivi eventualmente modificati, introdotti e/o novellati, con decorrenza dalla data sopracitata.
Il verbale di accordo del 3 maggio 2016 è l’allegato n. 6 al presente CCNL.

Art. 36 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 101 (Orario settimanale di lavoro), fermo restando le ore di formazione di cui all’art. 16 che segue, ricomprese nell'orario di lavoro.

Art. 39 - Referente per l’apprendistato
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 42, c. 5, lettera c) D.lgs. n. 81/2015, l’attuazione del programma formativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente accordo, è seguita dal referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa.
Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo e che ove dipendente dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Art. 40 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 41 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 40 ore annue.

Art. 42 - Doveri dell’apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
e) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni delle strutture lavorative, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio post-obbligo, laurea breve e/o magistrale, o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto alla attività da svolgere.

Parte II - Apprendistato professionalizzante
Art. 43 - Sfera di applicazione

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto e quinto livello della classificazione del personale.
Le parti concordano che di confermare l’apprendistato Professionalizzante “specialistico” di cui all’accordo di rinnovo del 27 luglio 2011, per mansioni contrattuali per la cui esecuzione è prevista dal CCNL e dalla normativa vigente il requisito del superamento dell’esame presso le competenti CC1A, la cui regolamentazione, definizione e modalità e durata di formazione sono coerenti con la disciplina del presente accordo.

Art. 45 - Durata dell’apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Livello     Durata
2°             36 Mesi
3°             36 Mesi
4°             36 Mesi
5°             36 Mesi

Art. 46 - Formazione: durata
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l’apprendistato professionalizzante in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, come da tabella:
Profili professionali Ore complessive di formazione professionalizzante
inquadramento finale al 2° livello 240
(per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 210 ore)
inquadramento finale al 3° livello 210
inquadramento finale al 4° livello 180
inquadramento finale al 5° livello 160
Al livello di contrattazione territoriale potrà essere, stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna e, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 47 - Formazione: Modalità di erogazione
La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso Fattività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele affrancamento o videocomunicazione da remoto.
Qualora Fattività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, la stessa dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.

Art. 48 - Formazione: contenuti
Le parti convengono di confermare i profili formativi ed i piani formativi previsti dall’allegato n° 7 al “Verbale di accordo per il rinnovo della parte normativa del CCNL Agenti Immobiliari” del Le attività formative sono articolale in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare, sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale sono predisposti, anche all'interno degli enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'arca di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
- secondo il modello allegato che costituisce parte integrante del CCNL.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.

Art. 50 - Apprendistato stagionale o ciclico
Fermo restando il limite massimo di durata previsto dall’Accordo Nazionale del 24 aprile 2012 e dall’art 44 del D.lgs. n. 81/2015, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinalo, ciascuno della durata minima di 6 mesi nell’anno solare.
La prestazione lavorativa annuale dev’essere articolata in base ai seguenti criteri:
1. Un periodo di durata minima pari a cinque mesi continuativi coincidenti con la stagione
2. L’eventuale rimanente periodo viene effettuato con prestazioni minime pari ad una settimana l’una nel periodo di intervallo tra una stagione e l’altra.
L'ultimo periodo di lavoro dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione. 
L’assunzione è subordinata al superamento di un periodo di prova pari a 45 giorni di effettiva prestazione.
L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione, fatta salva la rinuncia in forma scritta, avrà diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
Per i rapporti di apprendistato stagionale di cui al presente articolo la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui all’Accordo Nazionale del 24 aprile 2012 di cui all’art 44 del D.lgs. n. 81/2015, è determinato riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. 11 datore di lavoro è tenuto a consegnare all’apprendista il “quaderno dell’apprendista” ovvero una certificazione resa in regime di autocertificazione circa la durata del rapporto, il profilo professionale, il livello, e la formazione resa (eventualmente tramite certificazioni da parte degli enti accreditati a rendere tale formazione).
All'atto dell'assunzione, i periodi di apprendistato e le relative attività formative svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, documentati tramite il quaderno dell’apprendista, per lo stesso profilo professionale, saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché il percorso di formazione si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
Le parti concordano che l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica comprese le agenzie aperte annualmente e operanti nel settore turistico balneare, lacuale e montano ove si collocano le suddette assunzioni sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL con accordo di 2° livello.

Art. 51 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute nella disciplina contrattuale.

Art. 52/bis Art. 52 apprendistato professionalizzante specialistico o "di mestiere" nell'ambito della mediazione immobiliare
Apprendistato Professionalizzante "specialistico" per le mansioni contrattuali per la cui esecuzione è prevista dal CCNL e dalla normativa vigente il requisito del superamento dell'esame presso le competenti CCIA.
Le parti, preso atto dell'evoluzione dei settore della mediazione immobiliare convengono sull'opportunità di dare regolamentazione a forme di apprendistato che comprendano percorsi formativi utili anche al conseguimento dei requisiti per l'accesso all'attività di mediatore immobiliare di cui alla Legge n. 39/89, così come modificata dall'art. 18 della Legge n. 57/2001, a tal fine convengono di regolamentare tale percorso all'interno della fattispecie dell'apprendistato professionalizzante, a norma del disposto dall’art 41 c. 2 del D.lgs. n. 81/2015, che rappresenta la più opportuna modalità di rapporto per tali relazioni.
L'apprendistato professionalizzante di cui sopra ha durata pari a 2 (due) anni con assunzione al 5° livello iniziale e conclusione al 3° livello.
Formazione - Durata
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo che precede in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
E facoltà del datore di lavoro anticipare ovvero posticipare in tutto o in patte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 52/ter Formazione-Durata
In considerazione del disposto dalla Legge n. 39/89, così come modificata dall'art. 18 della Legge n. 57/2001, il corso per la formazione dell'apprendista verrà fatto con riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL, di cui all'allegato modello, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
secondo il modello allegato che costituisce parte integrante del presente CCNL.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto secondo il modello (allegato) che costituisce parte integrante del presente CCNL.
- Dichiarazione congiunta -
Le parti convengono che la formazione relativo ai contenuti a carattere professionalizzale di cui al l'apprendistato professionalizzate specialistico o “di mestiere”, può essere impartita all'apprendista anche, in tutto od in parte, tramite lo svolgimento del corso istituito dalle competenti CCIA o dagli enti abilitati dalle Regioni da svolgersi a carico del datore di lavoro e la cui frequenza da parte dell'apprendista costituirà prestazione di lavoro, nonché consentirà l'accesso all'esame di idoneità di cui all'art. 2, comma 3, lettera e della Legge n. 39/89, così come modificato dall'alt. 18 della Legge n. 57/2001.
Il superamento di tale esame comporterà in capo all'apprendista il diritto al conseguimento della qualifica contrattuale di "Incaricato alle visite immobiliari con delega di trattativa".

Capo 2 - Contratto a tempo parziale (part-time)
Art. 55 Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale

In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del CCNL, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno così come definito da presente contratto, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.

Art. 56 Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
Premessa

Le parti, in coerenza con quanto richiamato all’art 8 del D.lgs. 81/2015, hanno convenuto sull'opportunità di recepire nel presente articolo i commi da 1 a 8.
Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale o, viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerati ve ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
[…]
Le parti si danno che in caso di modifiche del D.lgs. 81/2015 le stesse saranno automaticamente recepite nel testo contrattuale.

Art. 57 Genitori di portatori di handicap
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

Art. 61 Principio di non discriminazione e riproporzionamento
In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 81/2015, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno quali:
a. retribuzione oraria;
b. durata del periodo di prova;
c. ferie annuali;
d. astensione obbligatoria e facoltativa;
e. periodo di conservazione del posto per malattia e infortuni;
f. norme sulla tutela della sicurezza;
g. formazione professionale;
h. accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa;
i. diritti sindacali - attività sindacale.
[…]

Capo 3° - Contratti a tempo determinato
Art. 74 Modalità e limiti numerici

“Le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superale il 20% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 76 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, e dei contratti stipulati con lavoratori.
Nelle singole unità produttive ovvero sedi aziendali ovvero filali aziendali che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
Nelle singole unità produttive ovvero sedi aziendali ovvero filali aziendali che occupino da sedici a trenta dipendenti e consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
[…]

Art. 77 Contratto a tempo determinato per sostituzione, congedi ’’legge n. 53/2000” e successive modificazioni
Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'intero periodo della loro assenza, il datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato.
In caso di necessità organizzative la lavoratrice/ore potrà essere affiancata dalla sostituta/o per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, sia prima dell'assenza che al momento del rientro.
In caso di sostituzione di lavoratrice/ore di cui sia programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi previste/i dal Titolo XV del presente contratto, oltre alla possibilità di affiancamento cosi come indicalo al comma precedente, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.

Art. 78 Comunicazione all'Ente Bilaterale Nazionale
I datori di lavoro che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono tenuti, entro 15 giorni dall'avvenuta assunzione del lavoratore a darne comunicazione scritta all'Ente bilaterale nazionale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto instaurato.
L'Ente bilaterale, nell’ambito dei suoi compiti, ha facoltà di dare segnalazioni alle parti stipulanti il CCNL sui casi che possono configurarsi anomali rispetto all'istituto del contratto a tempo determinato.
- Dichiarazione congiunta -
Nel caso di modifiche del quadro legislativo in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, le parti adegueranno la normativa contrattuale di cui al presente capo alle nuove disposizioni di legge.

Capo 4° - Telelavoro e/o lavoro a distanza
Premessa

Le parti, in coerenza con gli obiettivi assunti e richiamati al precedente art. 26, riconoscono nel Telelavoro e nel lavoro a distanza un espletamento di prestazioni lavorative che, nell'interesse comune, considerano opportuno regolamentare mediante norme e procedure contrattuali.
Ciò al fine di addivenire ad una disciplina dell'istituto rendendolo funzionale alla struttura organizzativa del settore, nella quale pur in assenza di specifiche norme, già risulta essere praticato. Le parti inoltre concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta ad importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli.
Le parti in ragione di quanto sopra e nel quadro di un prevedibile diverso utilizzo dei "servizi" che le attività professionali del settore possono offrire all'utenza cd allo stesso settore, concordano sull'obiettivo di rendere possibile la destinazione di risorse economiche finalizzate sia alla creazione di occupazione aggiuntiva che a permettere, a quella già in forza, l'opportunità di prestare la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio o in luoghi diversi dalla sede di lavoro; il tutto nell'ambito di diritti e tutele dei lavoratori cosi come previsti dalle norme vigenti dal presente CCNL. Le parti infine convengono di considerare sperimentale il presente istituto impegnandosi a verificarne contenuti cd effetti nel corso di vigenza del CCNL, fatto salvo che in caso di regolamentazione legislativa di tale istituto le stesse si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente titolo.

Art. 79 Definizione
Il Telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici c/o telematici, - risultano modificate. A mero titolo esemplificativo, si elencano alcuni possibili tipologie di telelavoro:
a) lavoro a domicilio
b) hotelling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.

Art. 80 Sfera di applicazione
Il presente istituto si applica ai lavoratori del settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL

Art. 81 Prestazione lavorativa
1 rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa.
Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. 1 rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
- volontarietà delle parti;
- possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
- pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa;
- definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto; - garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
- esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti del l'instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all'Ente Bilaterale.

Art. 83 Sistema di comunicazione
È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.

Art. 84 Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro, per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

Art. 85 Controlli a distanza
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. 300/70 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo da garantire trasparenza dei controlli. Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere preventivamente concordate con il telelavoratore con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.

Art. 86 Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa. L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.

Art. 87 Organizzazione della struttura lavorativa
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Art. 88 Diligenza e riservatezza
Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attendendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.

Art. 89 Formazione
Le parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro, anche con riferimento agli obblighi di formazione ed informazione previsti dal D.lgs. 81/2008.

Art. 90 Diritti di informazione
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa, a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della L. 300/70, il datore di lavoro provvedere ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore la copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l’obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

Art. 91 Postazioni di lavoro
Il datore di lavoro provvede all'installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 C.C. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro. Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda. All'atto della cessazione il telelavoratore s'impegna a restituire le attrezzature ricevute in comodato in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento d'uso.

Art. 92 Interruzioni tecniche
Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvedere ad intervenire perché questo sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

Art. 93 Misure di protezione e prevenzione
In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, dell'accordo interconfederale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 18/11/96, saranno consentire, previa richiesta, visite da parte del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e delle attrezzature tecniche ad essa collegato.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso, ai sensi del D.lgs. 81/2008, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati. Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Il datore di lavoro procederà alla stipula di un'apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui di svolge la prestazione di telelavoro nonché della persona ed i terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva. I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare - alla luce del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni- circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.

Art. 94 Infortunio
Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell’Inail e delle istituzioni preposti ai fini di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.

Capo 5° - Somministrazione di lavoro
Art. 95 Abrogazione lavoro interinale

Il lavoro interinale di cui al precedente Capo 5° è stato abrogato nel 2003.

Art. 96 Somministrazione di lavoro
Le parti ritengono opportuno inserire la possibilità di ricorrere al “Lavoro in Somministrazione” in sostituzione del lavoro interinale.

Art. 97 Definizione
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.lgs. 276/2003, inette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Art. 98 Rinvio alla legge
Per la Somministrazione di Lavoro si fa riferimento a quanto disposto dal Capo IV del D.lgs. n. 81/2015.

Titolo XIII - Orario di lavoro
Art. 101 Orario settimanale

La durata normale dell'orario di lavoro effettivo, per la generalità del Settore, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai successivi specifici articoli.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dello stesso posto di lavoro, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un'ora. L'orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della Legge 26 aprile 1934, n° 653.
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
[…]

Art. 102 Distribuzione dell'orario settimanale
L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su cinque o sei giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del sabato. Limitatamente alle località riconosciute dalle istituzioni locali di interesse turistico e in quelle balneari, lacustri e montane a vocazione turistica e in quelle termali, in caso di prestazione lavorativa durante la domenica il lavoratore ha diritto, fermo restando il riposo compensativo, ad una indennità pari al 10 per cento della paga base conglobata di cui al successivo art. 158 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 103 Articolazione dell’orario settimanale
In relazione alle peculiari esigenze del settore, al fine di migliorare il servizio all'utenza, i datori di lavoro potranno ricorrere, con le procedure di seguito indicate alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
A) Orario settimanale su 5 giorni
Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, di norma si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì.
In questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 56 (cinquantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.
Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite, così come previsto all'articolo 109 (Festività Abolite)
B) Orario settimanale su 6 giorni
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata del l'orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore. In questo caso, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa della settimana, di norma, avverrà entro le ore 13 del sabato, la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 56 (cinquantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.
Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite, così come previsto all'articolo 109 (Festività Abolite)
I permessi retribuiti di cui alle lettere A) e B) del presente articolo, ove non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di dicembre dell’anno di riferimento. In caso di mancato pagamento potranno essere usufruiti, di comune accordo, fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione. Qualora non goduti, in tutto o in parte, gli stessi saranno liquidati con la retribuzione dello stesso mese di giugno.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi retribuiti, di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, così come previsto all'articolo 148 (Computo anzianità frazione annua), non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
- Dichiarazione a verbale -
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo: il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa post-partum, i permessi e le aspettative non retribuite, anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, nonché la malattia e l'infortunio limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.

Art. 104 Flessibilità dell’orario
Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative, potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 103 lettere A) e B), prevedano i seguenti regimi di orario con le modalità precisate:
1. Superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodo dell'anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
2. Superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 103 pari a 45 (quarantacinque) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 103, pari a 70 (settanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario settimanale contrattuale, così come definito all'articolo 103 lettere A) e B).
[…]
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana.
Ai fini dell'applicazione della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

Art. 105 Lavoro notturno
Le parti, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del Settore, concordano sull’opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di singola struttura sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 106 Lavoro straordinario
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.
L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Titolo XIV - Riposo settimanale e festività
Art. 108 Riposo settimanale - Festività Nazionali ed infrasettimanali

I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. […]

Art. 111 Ore di lavoro nei giorni festivi
[…] Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere del riposo compensativo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta solo la relativa maggiorazione.

Titolo XVI - Ferie
Art. 123 Irrinunciabilità delle ferie

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Titolo XVII - Codice di condotta per la prevenzione delle molestie sessuali nel luogo di lavoro
Art. 126 Prevenzione delle molestie sessuali

Le parti richiamati i principi costituzionali di parità sostanziale tra donne e uomini, considerata la raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e la disciplina normativa in materia, adottano la seguente regolamentazione a disciplinare il "Codice di condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro" prefiggendosi l'obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro.
Definizione
Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera cd alla estinzione del rapporto di lavoro devono essere intese come maggiormente rilevanti e gravi.
Principi
Le parti ritengono inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata. Le parti si danno che:
- è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
- è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti.
Prevenzione
I datori di lavoro adotteranno le iniziative utili a prevenire le problematiche relative alle situazioni di cui sopra.
Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti le lavoratrici ed i lavoratori, ad esempio mediante affissione in luogo accessibile al personale in ogni singola unità produttiva.
Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica da istituirsi presso l'Ente Bilaterale Nazionale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice e lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione per problematiche relative alle situazioni di cui sopra. La Commissione provvedere a tutte le iniziative utili alla diffusione del codice di condotta La Commissione provvedere ad individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori per la prevenzione delle situazioni di cui sopra.
Le parti concordano che i programmi generali di formazione del personale dovranno includere nozioni inerenti orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da
seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configuratoli come molestie sessuali.
-Avviso comune-
La Fiaip e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori convengono di fare richiesta al Governo affinché i programmi di formazione siano considerati azioni positive ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125.
- Dichiarazione congiunta -
Oggetto: procedure, provvedimenti e tutela della persona oggetto di molestie sessuali
Alla luce della Convenzione ILO 190, impegno delle parti ad attivare azioni di lotta alle molestie e violenze sessuali,
- le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nel luogo del lavoro e si impegnano di adottare misure adeguate nei confronti di chi o di coloro le abbiano poste in essere;
- il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo;
- questa è la ragione per cui le molestie sono inaccettabili;
- le Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono sia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali;
- differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro; possono essere di natura verbale, fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti e può variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono intervento delle pubbliche autorità;
- è interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno;
- inoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso. I casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo. Tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità. 1 casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate e si farà attenzione al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate.
Qualora venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze, occorre che l’impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di chi o coloro le abbiano poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all’articolo 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.lgs. 196 del 2006, così come modificato dall’articolo 1, comma 218, legge 205 del 2017 (cd. Legge di bilancio 2018) e successive modificazioni e integrazioni, e, se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento.
Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di clienti c/o professionisti esterni.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di seguito riportate: «le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce c/o umiliazioni in contesto di lavoro mentre la violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile».
Le Parti si impegnano infine a valutare nell’arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.

Titolo XX - Malattie ed infortuni
Art. 135 Infortunio professionale

I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. […]

Art. 139/bis Congedo per cure per gli invalidi
Le Parti prevedono che i lavoratori mutilati e invalidi civili a cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
[…]

Titolo XXI - Gravidanza e puerperio
Art. 142 Normativa

Salvo quanto disposto dal presente e dai successivi articoli, alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di legge in materia (D.lgs. 151/2001 e successive modifiche e/o integrazioni).
[…]
È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami (art. 7 del D.lgs. 645/96).
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino. […]
La lavoratrice che intende avvalersi del diritto all'astensione facoltativa deve darne comunicazione al datore di lavoro precisando il periodo in cui intende assentarsi.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.
Congedo di maternità e paternità
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi. Flessibilità del congedo di maternità
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, o di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso.
L’utilizzo della flessibilità del congedo di maternità viene riconosciuta a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Titolo XXIX - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 180 Obbligo del prestatore di lavoro

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.

Art. 181 Divieti
È vietato al personale ritornare nei locali di lavoro e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del datore di lavoro. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione. 

Art. 185 Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente;
multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione di cui all'art. 151;
sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
il dipendente si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata;
[…]
Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
grave violazione degli obblighi di cui all'art. 180,1° e 2° comma;
recidiva nell'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza; […]
la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. […]

Titolo XXX - Divise - Attrezzi - Strumenti
Art. 188 Divise, attrezzi e strumenti

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni igienico - sanitarie.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
[…]