Categoria: Prassi amministrativa
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE
 

OGGETTO: Crisi pandemica COVID-19. Procedure medico legali per il riconoscimento delle lesioni traumatiche da causa violenta con Modello ML/C.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
… omississ…


Seguito:
a. prot.n.M_D SSMD REG 2020 0043976 in data 10 mar.2020 (non a tutti)
b. prot.n.M_D SSMD REG 2020 0045469 in data 12 mar. 2020.
c. Circolare 1GESAN M_D SSMD REG2016 0105523 in data 25 lug.2016


1. Con lettere a seguito a) e b) sono state impartite indicazioni circa le modalità di riorganizzazione dell’attività medico legale alla luce delle disposizioni di sanità pubblica derivanti dalla crisi epidemica da COVID-19.
2. Ad integrazione di quanto già rappresentato, è necessario fornire chiarimenti circa la corretta procedura medico legale da adottare in caso di avvenuto contagio COVID-19 da parte del personale delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri (FA/CC).
1. Come noto, il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2010, n. 66¹, all’articolo 1880² prevede che “Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente, il ricovero in una delle citate strutture o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale [SSN], Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall’evento da un’autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero...”.
2. Con circolare a seguito c), sulla scorta delle modifiche apportate dal citato art. 1880, sono state fomite le indicazioni per la corretta applicazione e compilazione del nuovo Modello “ML/C” che hanno sostituito quelle di cui al Capo III della precedente Circolare n. 1100/ML-10/10 del 30 luglio 1993 della Direzione Generale della sanità Militare (DIFESAN).
3. In particolare è stato ribadito, ai sensi dell’art.1880 del COM, come il giudizio sul nesso causale, definibile con il nuovo Modello “ML/C”, fosse delimitato, tra l’altro, dai seguenti margini applicativi:
- le lesioni traumatiche subite, immediate o dirette, debbono avere chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio da causa violenta;
- le stesse lesioni debbono determinare inizialmente, il ricovero in una delle strutture di cui all’art.195 del COM ovvero in una struttura pubblica del SSN;
- il giudizio di cui al Modello “ML/C” può essere espresso, sulla base degli accertamenti effettuati da un’autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del SSN (purché essi siano effettuati entro due giorni dall'evento lesivo), anche quando il soggetto non venga inizialmente ricoverato in una delle predette strutture sanitarie.
4. Con riferimento al precedente punto 5., non si pongono problemi interpretativi circa l’ammissibilità tecnico giuridica della infezione da COVID-19 nelle fattispecie previste dall’art. 1880 del COM. Infatti, diversamente dalla precedente normativa³, non sono più escluse le lesioni traumatiche prodotte da cause infettive essendo quest’ultime inquadrabili, peraltro, anche nella categoria degli infortuni sul lavoro tutelati dall’INAIL; in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Per quanto invece concerne la definizione delle “lesioni traumatiche immediate o dirette” che debbono avere chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio da causa violenta è necessario fornire alcune precisazioni. In ambito medico-legale la configurazione dell’infortunio sul lavoro richiede che l’evento lesivo sia contratto in “occasione di lavoro” e in presenza di un “rischio lavorativo specifico” o, quantomeno, “generico aggravato”. Per occasione di lavoro si ricomprende ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell’attività di servizio in modo diretto o indiretto, anche se imprevedibile e atipico, indipendentemente dalla condotta volontaria del dipendente. Per quanto concerne il “rischio lavorativo”, è necessario che l’attività di servizio svolta abbia determinato, in capo al dipendente, un “rischio specifico” derivante dalle particolari condizioni dell’attività di servizio svolta; in subordine l’evento lesivo può configurare infortunio anche in presenza di un “rischio lavorativo generico aggravato”, ossia di un rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini, si pone tuttavia in collegamento eziologico con l’attività di servizio del dipendente.
5. In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene opportuno ribadire che, al fine di soddisfare la rigorosa criteriologia medico-legale imposta dalla vigente normativa per il riconoscimento delle lesioni traumatiche mediante Modello “ML/C”, è necessario accertare che l’attività di servizio svolta o l’occasione di servizio, ritenuta causa dell’infezione COVID-19, rientri tra quelle gravate da rischio specifico (operazioni di soccorso sanitario, attività ospedaliere, ecc.) o, quantomeno, da rischio generico aggravato (servizi di ordine pubblico, tutela della pubblica incolumità od ogni altro servizio svolto in particolari situazioni ambientali).
6. Per quanto concerne gli aspetti procedurali, risulta necessario precisare che l’apertura del Modello “ML/C” nella fattispecie in esame rimane limitata solamente al caso in cui si sia reso necessario il ricovero iniziale in un ospedale militare o civile⁴ compreso il caso che lo stesso venga preceduto, senza soluzione di continuità, da un periodo trascorso in malattia o in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, in ogni caso con sorveglianza attiva⁵.
7. In considerazione che il periodo minimo di incubazione del COVID-19 risulta superiore a due giorni⁶, non è possibile procedere all’apertura del Modello “ML/C” secondo le modalità previste al punto 3. della circolare a seguito c), cioè quando non si sia verificata la condizione del ricovero iniziale. In tali casi può essere, tuttavia, seguita la procedura ordinaria, a domanda o d’ufficio, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio prevista dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
 

L’ISPETTORE GENERALE
(Magg. Gen. Nicola SEBASTIANI)

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¹ Recante: “Codice dell’ordinamento militare” (COM).
² Così come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. B), del D.Lgs. 28 gennaio 2014, n.8.
³ Legge 1 marzo 1952, n. 157.
⁴ Punto 2) della Circolare a seguito c.
⁵ Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9
⁶ www.epicentro.iss.it/coronavirus/faq.