Tipologia: CCIA
Data firma: 27 gennaio 2010
Validità: quadriennio normativo 2006-2009
Parti: Delegazione di parte pubblica e delegazione sindacale
Comparti: Sanità, Az. Ospedaliera Ordine Mauriziano Torino
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Sommario CCIA Dirigenza Spta dell'AO Ordine Mauriziano di Torino
Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata
Art. 3 - Contingenti del personale
Art. 4 - Individuazione del personale
Art. 5 - Rilevazione dell'adesione allo sciopero
Art. 6 - Modalità di effettuazione degli scioperi
Contratto collettivo integrativo aziendale
Premessa
Titolo I : Campo di applicazione
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Durata, decorrenza e procedure di applicazione e rinnovo
Titolo II : Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3 - Relazioni sindacali
Art. 4 - Comitati e commissioni
Art. 5 - Altre disposizioni in materia sindacale
Titolo III : Istituti normativi
Art. 6 - Tipologie dell' orario di lavoro
Art. 7 - Articolazione dell' orario di lavoro
Art. 8 - Rilevazione dell'orario di lavoro per i direttori di struttura complessa
Art. 9 - Pausa lavoro
Titolo IV : Formazione ed aggiornamento
Art. 12 - Programmazione della formazione
 

Art. 13 - Formazione ed ECM
Art. 14 - Risorse economiche per la formazione
Art. 15 - Attività di relatore
Titolo V : Sviluppo professionale

Art. 16 - Valutazione individuale
Art. 17 - Incarichi dirigenziali
Titolo VI : Sistemi di incentivazione
Art. 18 - Principi generali del sistema incentivante
Art. 19 - Finanziamento dei sistemi incentivanti
Art. 20 - Sistema degli obiettivi aziendali
Art. 21 - Modalità di distribuzione della retribuzione di risultato
Art. 22 - Altre modalità applicative del sistema incentivante
Titolo VII: Istituti del lavoro disagiato

Art. 23 - Istituto della pronta disponibilità per la dirigenza del ruolo sanitario
Titolo VIII : Libera professione
Art. 24 - Libera professione aziendale
Titolo IX : Disposizioni varie
Art. 25 - Sicurezza sul lavoro
Art. 26 - Risk management e governo clinico
Art. 27 - Norma finale
Allegati
Sintesi contingenti minimi dirigenza SPTA (allegato 1)
Posizioni dirigenziali dirigenza sanitaria (allegato 2)
Posizioni dirigenziali dirigenza PTA (allegato 3)


Contratto collettivo integrativo aziendale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007

Premesso che:
a) in data 27 gennaio 2010 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa dell' AO Ordine Mauriziano di Torino per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007
b) il collegio sindacale, formalmente investito a norma dell'art. 4 c. 3 del CCNL 17/10/2008 dell'onere di certificazione dell'ipotesi d'intesa, con comunicazione del 28 gennaio 2010, nella seduta del 29 gennaio 2010 ha formalmente attestato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 bis, comma 1, d. lgs. 165 del 2001 s.i.m.) ed alla loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3 - quinquies, d. lgs. 165 del 2001 s.i.m.);
in data 29 gennaio 2010 alle ore 15.00 presso la sede legale della AO Ordine Mauriziano di Torino, ha avuto luogo l'incontro fra:
Delegazione di parte pubblica [...] ed i seguenti soggetti sindacali: Sinafo [...], Aupi[...], Snabi [...], Fedir Sanità (sezione Sicus)* [...], Cgil Fp Dirigenti Sanitari [...], Cgil Fp Dirigenti Pta* [...], Cisl Fps [...]
Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto collettivo integrativo aziendale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa dell'AO Ordine Mauriziano di Torino per il quadriennio 2006-2009 ed aggiornato per la parte economica al CCNL 2006 - 2007

Contratto collettivo integrativo aziendale
Premessa

L'art. 5 del CCNL 17/10/2008 demanda alle Regioni, previo confronto con le OO.SS. firmatarie del medesimo CCNL, l'eventuale emanazione delle linee generali d'indirizzo nelle materie ivi elencate.
Pertanto queste linee d'indirizzo, adottate nella Regione Piemonte in base ad accordo stipulato in data 18 maggio 2009 (DGR n. 9-11625 del 22/6/2009), costituiscono presupposto della contrattazione collettiva integrativa aziendale ed in tal senso sono recepite dalle parti anche ai fini della stipulazione del presente CCIA.
In particolare le parti fanno propri i principi ispiratori in base quali la Regione Piemonte ha esercitato il potere di indirizzo che la contrattazione nazionale le ha riconosciuto, e precisamente:
a) conferma piena del ruolo della contrattazione integrativa, come sede deputata all'assunzione delle decisioni e delle responsabilità connesse all'applicazione degli istituti contrattuali nelle realtà aziendali;
b) valorizzazione del confronto con le organizzazioni sindacali anche sul livello regionale, che si pone come momento di indirizzo e coordinamento delle politiche contrattuali, finalizzato alla sempre maggiore efficacia e coerenza dell'azione della contrattazione aziendale rispetto agli obiettivi del SSR;
c) individuazione di modalità volte a garantire un adeguato orientamento dei costi per l'applicazione dei CCNL ed una valutazione di coerenza con la programmazione della spesa a tal fine effettuata a livello nazionale e regionale. L'appropriata gestione della spesa si porrà come elemento di garanzia della coerenza nella destinazione delle risorse alle finalità di sviluppo delle professionalità e di miglioramento dei servizi che il CCNL ha individuato come prioritari;
d) perseguimento, per taluni istituti contrattuali di particolare strategicità per la riconoscibilità ed il miglior funzionamento del sistema, di un maggior livello di omogeneità nell'applicazione fra le diverse aziende.

Titolo I : Campo di applicazione
Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente contratto collettivo aziendale integrativo (nel prosieguo indicato come CCIA), si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato ed a tempo determinato dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (SPTA), dipendente dall' AO Ordine Mauriziano di Torino.
2. Il CCIA ha come riferimento il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza SPTA relativo al quadriennio 2006 - 2009 stipulato in data 17/10/2008.
3. Nel prosieguo del testo il Contratto collettivo nazionale relativo al quadriennio 2006 -2009 sarà indicato come CCNL.
4. Nell'ambito del CCIA, per motivi di coerenza generale, è compresa anche la disciplina di materie oggetto di concertazione a norma dell'art. 6 del CCNL 3/11/2005; in proposito le parti danno atto che, per i punti interessati, il contratto vale a titolo di verbale della comune volontà delle parti e non di attrazione dei relativi contenuti nelle materie di contrattazione integrativa (ad esempio Regolamento aziendale sulla valutazione individuale del dirigente, criteri generali di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali nonché dei criteri generali per l'individuazione e la graduazione degli incarichi medesimi)

Titolo II : Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3 - Relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità reciproche dell'azienda e delle parti sindacali, è improntato all'obiettivo di contemperare l'interesse dei dirigenti medici al miglioramento delle condizioni di lavoro con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati alla collettività.
2. Il sistema delle relazioni sindacali, che si informa ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede, trasparenza e prevenzione dei conflitti, è articolato nei seguenti modelli relazionali:
- contrattazione collettiva integrativa aziendale;
- informazione, ossia comunicazione alle OO.SS. in forma scritta ed in tempo utile di documentazione inerente le materie di cui all'art. 6 comma 1 lett. A) del CCNL 3/11/2005;
- concertazione, ossia attivazione, previa informazione ai soggetti sindacali, del confronto in incontri bilaterali con l'azienda sulle materie previste dall'art. 6 comma 1 lett. B) del CCNL 3/11/2005; salvo termini diversi esplicitamente stabiliti dall'azienda, i soggetti sindacali possono chiedere l'avvio della fase di concertazione entro dieci giorni dall'avvenuta informazione da parte aziendale;
- consultazione, ossia acquisizione da parte aziendale, previa adeguata informazione, di un parere in forma scritta dei soggetti sindacali nelle materie indicate dall'art. 6 comma 1 lett. C) del CCNL 3/11/2005; qualora entro 15 giorni dalla avvenuta ricezione della informazione non sia stato espresso alcun parere ovvero non sia pervenuta richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti sindacali, il parere si intende espresso in senso positivo;
- interpretazione autentica delle clausole contrattuali.

Art. 4 - Comitati e commissioni
1. Ai fini di una costante verifica dell'applicazione contrattuale nonché a supporto tecnico della trattativa, inteso anche come presentazione di proposte operative e/o studi propedeutici, a richiesta dei soggetti sindacali possono essere costituite Commissioni bilaterali ovvero Osservatori senza poteri negoziali per l'approfondimento di specifiche problematiche, ad esempio concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione dell'azienda, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, le attività di formazione.
2. Al Comitato per le pari opportunità competono - a norma dell'art. 8 del CCNL 8/6/2000 -attività dirette a favorire effettive condizioni di parità dei dirigenti nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano conto anche della loro posizione in seno alla famiglia, con riferimento privilegiato all'accesso ai corsi di formazione ed alla flessibilità degli orari di lavoro. Il Comitato è presieduto da un dirigente dell'azienda ed è composto da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'azienda. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Il Presidente del Comitato designa un Vicepresidente fra gli altri componenti.
3. È costituito inoltre il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, con le attribuzioni previste dall'art. 7 del CCNL 3/11/2005 e del quale fanno parte un componente per ogni sigla sindacale firmataria del CCNL, un componente designato dal Comitato per le pari opportunità ed un numero di componenti designati dall'azienda sufficiente a garantire la composizione paritetica del Comitato. Per ogni componente effettivo è prevista la designazione di un componente supplente; le funzioni di Presidente sono svolte da un componente designato dall'azienda e quelle di Vice Presidente da un componente di parte sindacale.
4. Entrambi i Comitati di cui ai commi precedenti rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro componenti possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
5. In ogni caso l'azienda è tenuta a fornire alle Commissioni regolarmente costituite tutta la documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti di rispettiva competenza
6. Alla luce della specifica contrattazione nazionale ed aziendale di comparto, al fine di ottimizzarne l'efficienza e l'efficacia dei lavori, le parti danno atto di avere già concordato modalità di costituzione integrata del CPO sia per l' area del personale della dirigenza SPTA che per le aree del personale della dirigenza medica e del personale non dirigente

Art. 5 - Altre disposizioni in materia sindacale
1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal CCIA in materia di relazioni e prerogative sindacali, si applicano le vigenti disposizioni legislative e contrattuali applicabili all'area della dirigenza medica.

Titolo III : Istituti normativi
Art. 6 - Tipologie dell'orario di lavoro

1. Ferme restando le disposizioni degli artt. 14, 15, 16 e 17 del CCNL 3/11/2005 e preso atto di quanto stabilito nelle linee di indirizzo regionali ex art. 5 CCNL per l'area della dirigenza SPTA, le parti definiscono le seguenti tipologie di modalità di utilizzo lavorativo del Dirigente:
a) orario istituzionalmente dovuto quantificato in 38 ore settimanali, nel cui ambito rientrano:
• orario per attività non assistenziali pari a n. 4 ore settimanali. In caso di utilizzo da parte dell'azienda della facoltà di cui al punto successivo il quantitativo di ore si riduce di 26 ore annue.
• orario di cui all'art. 14 c. 5 CCNL, relativo a dirigenti del ruolo sanitario, destinato a richiesta dell'Azienda, mediante le procedure di budget, all'abbattimento delle liste d'attesa e al perseguimento di altri obiettivi assistenziali e di prevenzione (26 ore annue); analogamente si può procedere per i dirigenti degli altri ruoli per il perseguimento degli obiettivi di loro pertinenza;
b) orario straordinario: è quello effettuato dai dirigenti del ruolo sanitario in regime di pronta disponibilità o per il verificarsi di eventi non prevedibili (art. 28 del CCNL integrativo 10/2/2004 e art. 16 CCNL 3/11/2005) come ad esempio copertura di assenze temporanee non preventivabili o riduzione transitoria della dotazione; è comunque liquidabile unicamente lo straordinario effettuato in regime di pronta disponibilità;
c) orario negoziato: orario coincidente con l'eventuale impegno orario aggiuntivo rispetto all'orario di lavoro ordinario che viene individualmente quantificato con le procedure di cui agli artt. 7, 20 c. 5 e 26 c. 2 del presente CCIA nella misura presumibilmente necessaria per realizzare gli obiettivi di budget assegnati alla struttura al fine di realizzare quelli dell'U.O. da rapportare al valore di quota di risultato corrisposta, che deve essere adeguatamente incentivante. Per quanto riguarda l'eventuale sussistenza di un monte ore eccedente anche l'eventuale orario negoziato, si rinvia al comma 4 del presente articolo
d) attività aggiuntive: sono quelle effettuabili dai dirigenti del ruolo sanitario secondo gli istituti contrattuali previsti dagli articoli:
- 55, c.2 e 2 bis del CCNL 8/6/2000;
- 18 del CCNL 3/11/2005;
- 14, c. 6 del CCNL 3/11/2005;
Tali attività aggiuntive presuppongono il preventivo ricorso a tutte le risorse di cui ai punti a), b), c) e sono connesse a esigenze di carattere non stabile e non dovute a eventi imprevedibili soddisfabili con ricorso allo straordinario.
2. Per quanto riguarda in particolare l'orario per attività non assistenziali di cui al precedente comma 1 lett. a), si tratta dell'orario che può essere destinato

Art. 9 - Pausa lavoro
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero risulti superiore alle sei ore, la durata della pausa per il recupero delle energie psico - fisiche e per l'eventuale consumo del pasto giornaliero per la dirigenza SPTA è contabilizzata in 30 minuti giornalieri.
2. La durata della suddetta pausa giornaliera è automaticamente computata nel debito orario individuale del dirigente per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

Titolo VII: Istituti del lavoro disagiato
Art. 23 - Istituto della pronta disponibilità per la dirigenza del ruolo sanitario

1. Relativamente alla dirigenza del ruolo sanitario, con cadenza di norma annuale, l'azienda adotta un Piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Il gettone per turno intero di piena disponibilità (12 ore) è confermato nella misura vigente di Euro 61,97 per il dirigente del ruolo sanitario primo reperibile e, ove previsto, di Euro 30,98 per il dirigente del ruolo sanitario secondo reperibile

Titolo IX : Disposizioni varie
Art. 25 - Sicurezza sul lavoro

1. L'azienda si impegna ad adeguare la struttura e l'organizzazione del lavoro alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso il miglioramento della gestione delle risorse e dei processi, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

Art. 26 - Risk management e governo clinico
1. L'azienda si impegna a verificare la fattibilità dell'attivazione di sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e gestione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti nell'ottica di diminuire le potenzialità di errore e quindi di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessa sinistrosità delle strutture sanitarie

Art. 27 - Norma finale
1. Per quanto non previsto dal CCIA si fa riferimento al CCNL 2006 - 2009 e ad ogni altra vigente normativa legislativa o contrattuale applicabile all'area della dirigenza SPTA
2. Eventuali accordi aziendali non in contrasto con il CCNL o con il presente CCIA mantengono la loro validità fino ad un nuovo accordo.
3. Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del CCNL 17/10/2008, si dà atto che le clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica dell'attuazione del presente CCIA sono contenute nei relativi articoli o negli atti dagli stessi richiamati.
4. Le parti, viste le citate linee d'indirizzo adottate nella Regione Piemonte in base ad accordo stipulato in data 18 maggio 2009 (DGR n. 9-11625 del 22/6/2009) ma considerata la scadenza del quadriennio contrattuale 2006 - 2009, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e pertanto concordano di rinviare, in considerazione dell'eccezionalità della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCIA, da definirsi entro il più breve tempo possibile, anche la trattazione delle seguenti tematiche:
- definizione delle modalità applicative dell'orario negoziato
- definizione delle modalità applicative delle attività aggiuntive ex art. 55 c. 2 e 2 bis CCNL 8/6/2000
- definizione di ulteriori modalità applicative del sistema incentivante.

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* Non presenti alla firma