Ministero della Salute
Ordinanza 24 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione del G20 e delle riunioni ministeriali della coalizione anti-Daesh.
G.U. 25 giugno 2021, n. 150

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 maggio 2021, n. 114;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 giugno 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 giugno 2021, n. 145;
Vista la nota prot. n. MAE00871122021 del 22 giugno 2021, con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso il protocollo recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione del G20», come validato nella seduta del 16 giugno 2021 dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni, contenente specifiche misure di sicurezza per lo svolgimento delle riunioni internazionali del G20, richiedendo che tale protocollo trovi applicazione anche alla riunione ministeriale della Coalizione anti-Daesh;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Considerata la rilevanza internazionale degli incontri della Presidenza italiana del G20 e delle riunioni ministeriali della coalizione anti-Daesh nelle date previste;
Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, così come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, nuove disposizioni volte a consentire in sicurezza l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale ai componenti delle delegazioni ufficiali invitate ai predetti eventi;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai componenti delle delegazioni ufficiali invitate agli incontri internazionali della Presidenza italiana del G20 e alle riunioni ministeriali della coalizione anti-Daesh, è consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale per il tempo strettamente necessario alla partecipazione agli eventi stessi e alle attività ad essi connesse, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, gli eventi di cui al comma 1 si svolgono nel rispetto dello specifico protocollo di sicurezza recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione del G20», che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
3. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le misure della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario previste, in relazione all'ingresso nel territorio nazionale da Stati e territori esteri, dall'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle ordinanze del Ministro della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
4. Per le finalità di cui al comma 3, le autorità competenti comunicano agli Uffici del Ministero della salute un elenco dettagliato dei partecipanti agli eventi di cui al comma 1, dei singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.
 

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2021

Il Ministro: Speranza
__________
Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.


 

Allegato

Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione del G20
 

Premessa
1. Le presenti Linee guida tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e le «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» adottate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento «Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative» (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
3. In continuità con le precedenti Linee guida, delle quali è stata mantenuta l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, anche in un'ottica di semplificazione. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.
4. Il presente documento recepisce inoltre le osservazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'O.C.D.P.C. n. 751 del 2021, riportate nel verbale n. 28 del 16 giugno 2021.
5. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing. Rientra nelle prerogative della Delegazione G20 redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi sulla base delle location dove si svolgeranno i diversi incontri nella cornice della Presidenza italiana del G20.
6. Per tutte le attività di cui al presente documento devono essere usati da parte dei lavoratori dispositivi di protezione delle vie aeree finalizzati alla protezione dal contagio e deve essere obbligatoria la frequente pulizia e igienizzazione delle mani. Resta inteso che devono essere usati, da parte dei lavoratori, i dispositivi di protezione individuale previsti in base ai rischi specifici della mansione, in adempimento agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.
7. Resta inteso, infine, che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
8. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale, nelle quale la campagna vaccinale è in corso e non risulta ancora raggiunta una copertura adeguata della popolazione, in considerazione delle indicazioni scientifiche internazionali che non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, si ritiene che allo stato attuale il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali non sostituisca il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali ad esempio il distanziamento interpersonale, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione della mani e delle superfici.
Ingresso ed uscita dall'Italia
La permanenza in Italia dei componenti delle delegazioni ufficiali partecipanti alle riunioni ministeriali o al vertice finale della Presidenza italiana G20 è di regola inferiore a centoventi ore, il che esenta molti di essi dagli obblighi di tampone e quarantena.
Si richiederà tuttavia di effettuare un tampone antigenico o molecolare entro le quarantotto ore prima dell'imbarco e presentare il risultato negativo del test all'arrivo. Saranno inoltre effettuati tamponi rapidi ad intervalli di tempo non superiori alle quarantotto ore.
Onde assicurare a tutti i Paesi la possibilità di viaggiare in Italia e partecipare ai lavori G20 dovrà essere concessa una deroga a coloro che provengono da Paesi per i quali sono ancora vigenti gli obblighi di quarantena. Sarà chiesta altresì una deroga all'obbligo di compilare l'autodichiarazione per l'ingresso in Italia, in ragione del fatto che gli spostamenti dei componenti delle delegazioni sono registrati nel quadro del programma delle riunioni ministeriali.
Dispositivi di protezione (DPI) respiratori
Principale ed inderogabile misura di protezione nei confronti del rischio da COVID-19 è l'utilizzo di mezzi o dispositivi di protezione di naso e bocca. In base alla normativa vigente al momento in Italia è obbligatorio, sia all'aperto che nei locali al chiuso pubblici che privati tranne le abitazioni private, l'utilizzo di mezzi barriera che proteggano naso e bocca. Vi sono solide evidenze scientifiche sull'utilità della mascherina nel contenimento dell'infezione. Le mascherine, in quanto mezzo barriera, non soltanto riducono il rischio di trasmettere l'infezione agli altri, ma, in caso di infezione, sembrerebbero anche ridurre la quantità di virus ricevuto da chi la indossa con il risultato di avere infezioni meno pesanti o addirittura asintomatiche.
L'OMS raccomanda l'utilizzo delle mascherine come parte di un insieme di misure per limitare la diffusione del rischio, insieme all'igiene delle mani, al distanziamento fisico, all'astenersi dal toccarsi la faccia, all'etichetta respiratoria, all'adeguata ventilazione negli ambienti al chiuso, ed all'attività di test, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi positivi e quarantena dei contatti stretti. I CDC hanno recentemente pubblicato nuovi dati che dimostrano come l'utilizzo delle mascherine possa ridurre significativamente la trasmissione del virus, sino a oltre il 95%, se correttamente indossate da tutti.
Le mascherine facciali filtranti (FFP) sono dispositivi ad alta protezione sono suddivise nelle tre classi di protezione FFP1, FFP2 e FPP3 in funzione della loro efficacia filtrante. Le maschere FFP1 filtrano almeno l'80% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 µm. Una singola particella virale è circa cinque volte più piccola perciò non sono idonee per la protezione da agenti patogeni che si trasmettono per via aerea. Le maschere FFP2 sono invece adatte a proteggere da patogeni virali in quanto filtrano almeno il 94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 µm. Le maschere FFP3 offrono la massima protezione possibile, con una capacità filtrante di almeno il 99% dalle particelle con dimensioni fino a 0,6 µm.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno indicare per tutti i partecipanti agli eventi del G20 e per il personale di supporto l'utilizzo esclusivamente di dispositivi di protezione respiratorie del tipo FFP2 in quanto unici in grado di garantire un livello di protezione adeguato sia di chi le indossa che di tutti gli altri.
Area Evento - Sale dei lavori
Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili
definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita. Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale. Nel caso in cui l'evento sia frazionato su più sedi, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede dell'evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi;
riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli ospiti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di quattordici giorni.
la postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati;
potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti;
rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.);
nelle sale convegno, i posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra un partecipante e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno due metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina;
i dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico;
tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti;
nelle aree di attesa o di sosta prolungata, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti;
eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali;
nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli spazi. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali;
dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna;
per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
Catering e servizi ristorativi
laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro;
assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo;
utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto secondo le disposizioni vigenti;
è possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet;
il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo;
nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, si dovrà mantenere per un periodo di tempo adeguato la registrazione dei partecipanti alle colazioni di lavoro/cene che comprenda, per ogni partecipante: nome, cognome, numero di telefono, data, ora, identificazione del tavolo; inoltre, per ciascun tavolo mantenere la registrazione del personale di servizio. La durata del periodo di conservazione delle registrazioni, ai fini di un eventuale contact tracing, deve tener conto della durata dell'incubazione di COVID-19, dei tempi di attesa per l'eventuale effettuazione del tampone, nonché di quelli necessari per la conferma diagnostica e l'avvio dell'indagine epidemiologica e non dovrebbe essere, pertanto, inferiore a quattordici giorni ed estendersi, possibilmente, fino a trenta giorni.
In sintesi, al fine di garantire la maggior tutela della salute dei partecipanti e di tutto il personale di supporto, le indicazioni per la prevenzione e gestione del rischio correlato a Covid-19 nell'ambito alla realizzazione degli eventi del G20 organizzato dall'Italia sono:
scelta accurata dei luoghi in cui si terranno gli eventi privilegiando locali di grandi dimensioni che consentano un costante distanziamento interpersonale, una superficie per partecipante di 4 m² ed una elevata cubatura pro-capite;
screening con test antigenico o molecolare nelle quarantotto ore prima dell'evento o direttamente all'arrivo (non obbligatorio ma consigliato);
procedure di accesso regolamentate (accesso solo al personale autorizzato e individuato in appositi elenchi, controllo temperatura all'ingresso, schede di valutazione del rischio, igienizzazione delle mani);
utilizzo costante e corretto di dispositivi di protezione respiratoria durante tutti gli eventi con mascherina FFP2;
estrema attenzione alla qualità dell'aria negli eventi indoor (verifica del rispetto del numero minimo di ricambi d'aria per VMC e/o areazione naturale);
accurata pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle superfici e delle attrezzature di lavoro tramite appalto a ditta specializzata in sanificazioni. Pulizie e sanificazioni periodiche dei servizi igienici (almeno due volte al giorno o anche più volte in base agli affollamenti previsti). Tempestiva sanificazione degli ambienti frequentati nel caso di segnalazione di positività e di insorgenza di sintomatologia sospetta in chiunque abbia avuto accesso ai lavori;
scelta di arredi e soprattutto sedute di materiali sanificabili;
adozione di idonei sistemi di sanificazione e purificazione dell'aria negli ambienti indoor ad elevata presenza utilizzabili in presenza (tramite ionizzazione);
attenzione alle fasi maggiormente critiche per il rischio da contagio quali consumazione pasti, coffee break (scelta dei luoghi, procedure per accesso e mobilità all'interno dei luoghi, ristorazione, tracciamenti, ecc.);
scelta di spazio outdoor ove possibile per le fasi maggiormente a rischio.
Interventi di disinfezione e sanificazione
Per gli interventi di disinfezione e sanificazione, ci si riferirà ai seguenti rapporti dell'Istituto superiore di sanità:
(i) rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021;
(ii) rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Aggiornamento del rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 rev. 2. Versione del 18 aprile 2021.
Certificazione verde
Sono in corso di valutazione le modalità per impiegare - nei limiti in cui ciò è consentito dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei lavoratori - personale in possesso dei titoli che danno accesso alla certificazione verde prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.