Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Legge Provinciale 21 giugno 2021, n. 4
Prevenzione e gestione del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro
B.U.R. 24 giugno 2021, n. 25 – s. n. 4

Il Consiglio provinciale
ha approvato
il Presidente della Provincia
promulga

la seguente legge:
 

Art. 1
Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove e sostiene misure per la prevenzione e il contrasto del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro, con l’obiettivo di:
a) favorire il benessere sul posto di lavoro, una migliore organizzazione del lavoro nonché la salvaguardia dell’integrità psicofisica dei lavoratori/delle lavoratrici;
b) definire azioni volte a prevenire, a contrastare e in generale a far fronte ad azioni ostili reiterate sul posto di lavoro, rientranti nelle fattispecie del “mobbing” e dello “straining”, come definite negli allegati 1 e 2 alla presente legge;
c) prevenire ogni forma di violenza psichica e fisica sul posto di lavoro perpetrata dal datore o dalla datrice di lavoro e/o da dipendenti, che può arrecare danni alla salute, alla professionalità o alla dignità personale di chi la subisce.
 

Art. 2
Misure di prevenzione

1. La Consigliera/Il Consigliere di parità insediata/insediato presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano attua, in collaborazione con le parti sociali, le seguenti misure per la prevenzione, la formazione, l’informazione nonché per
l’assistenza e il supporto alle vittime di mobbing, straining e violenza sul posto di lavoro:
a) elaborazione, nei limiti del budget assegnato alla Consigliera/al Consigliere di parità dal Consiglio provinciale, di un piano di misure e, con cadenza annuale, di un piano di lavoro relativi ad azioni nel campo della prevenzione dei fenomeni di mobbing, straining e violenza sul posto di lavoro, da presentare ogni anno entro il 31 marzo all’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale;
b) promozione, in collaborazione con associazioni e istituzioni, di azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro;
c) sostegno ad azioni di informazione e formazione, in collaborazione con le agenzie di educazione permanente locali, rivolte a datori/datrici di lavoro e lavoratori/lavoratrici;
d) organizzazione di conferenze e convegni in collaborazione con associazioni e istituzioni;
e) attuazione di ogni altro tipo di iniziativa volta alla diffusione delle conoscenze relative ai fenomeni del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro;
f) previsione di una rete di strutture e di esperti/esperte nell’ambito del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro su tutto il territorio provinciale, allo scopo di fornire un aiuto mirato alle persone coinvolte;
g) promozione della creazione di sinergie tra i diversi soggetti che a vario titolo si occupano di mobbing, straining e violenza sul posto di lavoro.
 

Art. 3
Servizio antimobbing

1. Per l’attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge è istituito il servizio antimobbing.
2. Il servizio antimobbing è insediato presso la Consigliera/il Consigliere di parità, che a tale scopo si avvale delle risorse messe a disposizione della sua struttura.
3. Il servizio antimobbing svolge inoltre attività di consulenza, informazione e mediazione per lavoratori/lavoratrici e datori/datrici di lavoro in situazioni di mobbing, straining e violenza sul posto di lavoro.
4. Possono rivolgersi gratuitamente al servizio antimobbing tutti i cittadini e le cittadine.
5. Va garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria madrelingua.
6. Il servizio antimobbing può inoltre:
a) acquisire dall’amministrazione provinciale e dall’istituto provinciale di statistica ogni tipo di informazione sulla situazione relativa ai fenomeni del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro;
b) avvalersi di esperte ed esperti esterni nei vari ambiti di competenza.
7. Il servizio antimobbing garantisce lo svolgimento di attività di informazione, consulenza e mediazione su tutto il territorio provinciale.
8. Il servizio antimobbing crea una rete di esperte ed esperti (in diritto del lavoro e in ambito psicoterapeutico), a cui le persone interessate possono rivolgersi. La rete di esperte ed esperti offre assistenza e consulenza a livello locale ai lavoratori/alle lavoratrici e ai datori/alle datrici di lavoro.
 

Art. 4
Informazione

1. La Consigliera/Il Consigliere di parità informa le parti sociali almeno due volte nel corso dell’anno sulle iniziative intraprese e sulle attività svolte dal servizio antimobbing.
2. Le attività del servizio antimobbing confluiscono nella relazione sull’attività della Consigliera/del Consigliere di parità e vengono portate a conoscenza del Consiglio provinciale.
 

Art. 5
Disposizioni attuative

1. L’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, quale struttura competente in merito alla Consigliera/al Consigliere di parità e al servizio antimobbing, ha facoltà, con proprie deliberazioni, di emanare disposizioni attuative.
 

Art. 6
Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 0,00 per l’anno 2021, in 71.333,62 euro per l’anno 2022 e in 65.333,62 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.
 

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 21 giugno 2021
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dr. Arno Kompatscher


ALLEGATO 1

Definizione di mobbing
 

1. Per mobbing si intendono comportamenti sul posto di lavoro:
a) caratterizzati da una conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso;
b) mediante i quali una o più persone vengono fatte oggetto di azioni persecutorie da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità;
c) con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.
La persona vittima di mobbing è impossibilitata o incontra gravi difficoltà a reagire al comportamento vessatorio con effetti lesivi della salute e dell’equilibrio psicofisico, delle relazioni sociali, della sua reputazione e professionalità.
2. Una situazione di mobbing vede la contestuale presenza delle seguenti condizioni:
a) la situazione di conflittualità si svolge in un contesto lavorativo;
b) vengono messe in atto azioni ostili quali ad esempio interferenze nelle relazioni interpersonali, isolamento sistematico, assegnazione ad altre mansioni, atti lesivi della reputazione, violenza o minacce di violenza;
c) le azioni ostili si ripetono più volte al mese;
d) le azioni ostili sono in corso da almeno sei mesi;
e) la situazione conflittuale tende ad acutizzarsi gradualmente;
f) è riscontrabile uno squilibrio tra gli antagonisti;
g) è presente un intento persecutorio.
3. Possono essere atti di mobbing:
a) restrizioni alla libertà di espressione (ad esempio, quando il datore/la datrice di lavoro limita la possibilità di esprimersi attraverso continue interruzioni, urla o rimproveri ad alta voce, minacce orali o per iscritto, continue critiche su fatti attinenti alla vita privata, rifiuto del contatto visivo o gesti volti a svalutare la persona);
b) attacchi alle relazioni sociali (ad esempio, trasferimento del/della dipendente in un altro locale lontano da colleghe e colleghi, divieto a colleghe e colleghi di parlare con la persona in questione, esclusione dalla comunicazione in generale);
c) atti lesivi della reputazione (ad esempio, diffusione di notizie false, allusioni riguardo alla salute mentale della vittima, commenti sprezzanti o derisori, anche in relazione a un’eventuale disabilità, offese con riferimento alle convinzioni politiche o religiose, avance sessuali rivolte con atti o parole, offese con parole oscene o altri termini degradanti);
d) attacchi alla qualità della vita professionale e privata (ad esempio, mancata attribuzione di compiti, attribuzione di compiti inutili, continui cambi di mansioni o assegnazione di incarichi degradanti);
e) attacchi alla salute (ad esempio, quando la lavoratrice o il lavoratore venga obbligato a svolgere mansioni nocive alla salute o venga sottoposto o minacciato di violenza fisica).

ALLEGATO 2

Definizione di straining
 

1. Per straining si intende una situazione di stress indotto sul posto di lavoro in cui la vittima subisce almeno un’azione che ha come conseguenza un effetto negativo duraturo sull’ambiente di lavoro.
2. A mero titolo esemplificativo l’effetto negativo duraturo può consistere in un demansionamento, uno svuotamento di mansioni, una marginalizzazione, un’esclusione da informazioni fondamentali per un buon espletamento del lavoro o in analoghe azioni volte a ostacolare o compromettere il sereno e dignitoso svolgimento del proprio lavoro e a sminuire la professionalità del/della dipendente.