Cassazione Penale, Sez. 4, 25 giugno 2021, n. 24820 - Incidente stradale mortale con un trattore: dispositivi di protezione dei mezzi agricoli


 

Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
Data Udienza: 10/03/2021
 

Fatto
 



1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Sciacca, con la quale P.G. era stato condannato, ad esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni due di reclusione per il reato di omicidio stradale ai danni di R.P..

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, c. 7, cod. pen., in relazione alle condizioni del trattore condotto dal vittima, privo dei sistemi di protezione e ritenzione del conducente per il caso di ribaltamento del mezzo. Sul punto, la difesa rileva che i giudici del merito hanno omesso di applicare l'art. 106 CdS, in combinato disposto con l'art. 271 del reg. di esecuzione e attuazione del CdS, in base al quale le macchine agricole devono essere dotate di tali requisiti di sicurezza, essendo stato il trattore immatricolato nel 1978, allorché era già in vigore la previsione dell'obbligo di montaggio di detti dispositivi per tutte le macchine agricole immatricolate a far data dal 1974. Sul punto, la Corte d'appello, espressamente investita con motivo di gravame, si è limitata a rinviare alle conclusioni rassegnate dalla parte civile, in base alle quali tale obbligo di aggiornamento decorrerebbe dal 31 dicembre 2018.
Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione in relazione al medesimo profilo, avendo giudici rinviato alle conclusioni della parte civile, in cui erroneamente si è indicata la data del 31/12/2018, relativa alla revisione generale delle macchine agricole di vecchia immatricolazione, ma non anche alla dotazione di tali mezzi, già operativa sin dal 1974.


3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta Marinelli, ha rassegnato conclusioni scritte a norma dell'art. 23 c. 8, decreto legge n. 137 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di P.G..

4. Il difensore delle parti civili ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il suo rigetto, con condanna dell'imputato e del responsabile civile al pagamento delle spese e dei compensi di parte civile come da allegata nota.

 

Diritto


1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte d'appello di Palermo, investita della questione che forma oggetto dei motivi di ricorso (sia pur limitatamente alla circostanza che il trattore, di vecchia immatricolazione, non era dotato dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, ha ritenuto che il richiamo alla normativa in materia di obbligatorietà per i mezzi agricoli di tali dispositivi non fosse applicabile nella specie, in cui la vittima si era trovata alla guida di un trattore immatricolato nel 1978. Eventuali aggiornamenti tecnici (neppure richiamati nella consulenza disposta dal pubblico ministero, a dimostrazione, secondo i giudici d'appello, che il mezzo agricolo in questione era stato considerato regolarmente equipaggiato), sarebbero divenuti obbligatori solo a partire dal 31/12/2018, rimandando sul punto a quanto affermato dalla difesa di parte civile nella sua memoria conclusionale, con riferimento al decreto ministeriale del 20/5/2015.

3. I motivi sono infondati.

3.1. È intanto necessaria una premessa generale sull'attenuante invocata dalla difesa, con specifico riferimento alla mancata dotazione di dispositivi di protezione del conducente del trattore, per il caso di capovolgimento dello stesso: il settimo comma dell'art. 589-bis cod. pen. prevede una diminuzione di pena («fino alla metà») nel caso in cui l'evento «non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole» (analogamente il settimo comma dell'art. 590-bis in tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime). Tali norme sono state così modificate dal Senato nella seduta del 10 dicembre 2015 (il diverso testo approvato dalla Camera prevedeva infatti una riduzione di pena solo qualora l'evento fosse «conseguenza anche di una condotta colposa della vittima»).
E' del tutto evidente che la ratio della modifica risiede nella necessità di spostare l'attenzione dalla condotta interferente della vittima al piano generale dell'interferenza causale, a chiunque riferibile e di valutare detta interferenza a prescindere dall'elemento psicologico che la sorregge (dolo, colpa o addirittura assenza di suitas), risultando irragionevole un giudizio di meritevolezza del più lieve trattamento sanzionatorio ancorato ai connotati soggettivi dell'interferenza stessa (si pensi per esempio ad una condotta della vittima che sia conseguenza del caso fortuito o della forza maggiore, in cui neppure potrebbe parlarsi di condotta cosciente e volontaria o alle interferenze di terzi e non della vittima, casi che sarebbero rimasti irragionevolmente esclusi dal raggio di operatività della norma nella originaria versione, esponendola a dubbi di legittimità costituzionale).
Il che pone la previsione normativa in esame nel solco delineato dall'art. 41 cod. pen. e colloca esattamente il fattore esterno considerato sul piano della gravità della condotta e fuori dall'ambito della responsabilità (cfr., sul punto, in motivazione, sez. 4, n. 13587 del 26/2/2019, Mendoza Vivanco Babbio Alexander, Rv. 275873, in cui la Corte ha ritenuto non ricorrere la circostanza attenuante a effetto speciale di cui trattasi nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo, confermando la sentenza di merito che aveva escluso l'attenuante in relazione a un tamponamento violento che aveva causato la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un'autovettura ferma al semaforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima - d'epoca e priva di airbag, con telaio leggero e assetto estremamente basso - dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare).

3.2. Ne deriva, quale logico corollario, stante la più ampia portata della norma (rispetto al testo originario), che il comportamento della vittima che rientra nel paradigma considerato non può mai consistere in una condotta perfettamente lecita. La norma, in altri termini, per quanto attiene al comportamento della persona offesa, fa riferimento a quelle condotte esse stesse colpose, oppure anomale rispetto all'ordinario svolgersi degli eventi, che possono quindi correttamente refluire sul grado di colpevolezza dell'agente.

3.3. La difesa ha contestato che la condotta del R.P. nell'occorso fosse stata del tutto regolare e lo ha fatto proponendo una lettura delle norme primarie e secondarie che riguardano la dotazione delle macchine agricole immatricolate prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada che tuttavia non trova conforto nella lettera della legge, né riscontro negli elementi fattuali emersi nel giudizio di merito.
Quanto alla cornice normativa applicabile con riferimento alle dotazioni e all'equipaggiamento delle macchine agricole, infatti, l'art. 106 del d. lgs. n. 285 del 1990, nuovo codice della strada, prevede - tra le altre dotazioni delle macchine agricole di cui all'art. 57 lett. a) [vale a dire quelle semoventi a motore] - anche i dispositivi di protezione del conducente descritti nell'art. 271 del regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso CdS, per il caso di capovolgimento, dispositivi cioè previsti dai decreti emanati per il recepimento delle direttive comunitarie o dell'OCSE, seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocità sviluppata dalle trattrici stesse. Proprio alla stregua di tale ultimo richiamo, la difesa assume che il mezzo condotto dalla vittima, immatricolato nel 1978, aveva tutte le caratteristiche previste dalle circolari nn. 201 e 209 del 1973 dell'allora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (rinviando sul punto alla pag. 13 dell'elaborato del consulente del pubblico ministero, vedi pag.
5 del ricorso) che riguardavano l'obbligo di installazione dei telai di protezione sui trattori di nuova immissione sul mercato alla data del 1° gennaio 1974 e che detta dotazione era obbligatoria a prescindere da quanto successivamente previsto dalla normazione primaria e secondaria sugli obblighi di revisione delle macchine di vecchia immatricolazione.
Tuttavia, proprio con riferimento ai veicoli di vecchia immatricolazione, il decreto adottato il 20 maggio 2015 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con quello delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, cui rinviano i giudici d'appello, fa espresso riferimento alle macchine agricole e, tra queste, ai trattori così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 1, lett. a).
L'art. 6 del decreto disciplina i tempi a partire dai quali si dà corso alla revisione periodica di tali mezzi (per i trattori indicando la data del 31 dicembre 2015 per la revisione generale e per quella periodica, un intervallo quinquennale entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto stesso). In tale allegato è espressamente previsto che - per i trattori agricoli immatricolati tra il 1° gennaio 1974 e il 31 dicembre 1990 - la revisione avvenga entro il 31 dicembre 2018 .

3.4. Le conclusioni della difesa, secondo cui l'adeguamento previsto dal decreto interministeriale del 2015, richiamato dai giudici d'appello per dimostrare l'insussistenza, al momento dell'incidente, di un obbligo di dotazione del mezzo incidentato con dispositivi di protezione del conducente per il caso di capovolgimento, non opererebbe rispetto alle dotazioni di sicurezza previste da precedenti norme, non appare condivisibile. Intanto le circolari nn. 201 e 209 del 1973 cui fa rinvio la difesa sono dettate in materia di sicurezza del lavoro; inoltre, le argomentazioni difensive prescindono da un effettivo confronto con il ragionamento dei giudici del merito, articolato anche sulla scorta delle verifiche effettuate nell'immediatezza dall'organo accertatore e della consulenza disposta dal pubblico ministero, alla quale la stessa difesa ha fatto rinvio nel ricorso.
Se quella sopra delineata è la corretta cornice giuridica nella quale l'attenuante speciale in esame viene a collocarsi, del tutto eccentrica rispetto alla sua ratio, oltre che avulsa da qualsiasi, necessaria conferma di tipo fattuale in ordine all'ipotetico, diverso esito dell'impatto, è la valorizzazione di una condotta del R.P. che è risultata però perfettamente regolare. Nella specie, gli organi accertatori non hanno rilevato alcuna violazione delle norme della circolazione stradale da parte del conducente del mezzo agricolo, l'unica accertata concernendo la mancata copertura assicurativa del trattore che, peraltro, riguardava anche l'auto dell'imputato (cfr. 3 della sentenza impugnata); il consulente del P.M. ha escluso comportamenti irregolari da parte della vittima (cfr. pag. 4 della sentenza appellata) o irregolarità del trattore, dotato di impianto di illuminazione anteriore e posteriore e di relativi catarifrangenti (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). L'unica violazione accertata, dunque, è completamente estranea al decorso causale dell'evento, che è stato conseguenza di una collisione tra veicoli aventi diverse caratteristiche di fabbricazione, determinata dalla eccessiva velocità impressa al proprio mezzo dal P., il quale ha tamponato il mezzo antecedente, pur visibile in relazione alle condizioni di luogo e tempo, così determinando un violento impatto e il successivo incendio dei mezzi coinvolti, con conseguente morte del trattorista.
Non appare neppure rilevante il richiamo che la difesa opera a un precedente di questa sezione (cfr. sez. 4, n. 19152 del 2016), posto che, in quel caso, il giudice di legittimità ha rilevato che la Corte d'appello aveva omesso di prendere in considerazione l'incidenza sulla causazione dell'evento letale della mancanza degli anzidetti sistemi di protezione sul trattore agricolo sul quale viaggiava la vittima, ma non è emerso se, nella specie, si trattasse di una macchina agricola di vecchia immatricolazione, per la quale trova applicazione il decreto interministeriale del 2015, richiamato espressamente nella sentenza in questa sede censurata.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili che si liquidano da dispositivo, come integrato in data 11 marzo 2021 dal presidente, trattandosi di mero errore materiale relativo a statuizione di natura accessoria, obbligatoria e consequenziale (cfr. sez. 5, n. 30743 del 26/3/2019, Loconsole, Rv. 277152; sez. 2, n. 6809 del 13/1/2009, p.c. in proc. Gottuso, Rv. 243422; sez. 5, n. 46349 del 15/11/2007, P.C. in proc. Maiala, Rv. 238885; sez. 2, n. 17326 del 24/1/2013, Ciarrapico e altro, Rv. 255534).
 

P.Q.M.
 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in complessivi euro 4.200,00, oltre accessori come per legge (dispositivo integrato dal presidente in data 11 marzo 2021 da "nonché" a "per legge").