Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2021, n. 24898 - Caduta del cassero sul lavoratore durante le operazioni di pulizia. Responsabilità del legale rappresentante dell'impresa fornitrice delle macchine. Annullamento con rinvio


 

 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 18/05/2021
 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Venezia, con la pronuncia in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 29 aprile 2015 dal Tribunale di Verona dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di lesioni personali colpose per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e riducendo la pena inflitta a B.S. per il reato di omicidio colposo ad un anno di reclusione. B.S. era imputato del delitto previsto dagli artt.113 e 589 cod. pen., unitamente ad altri, per avere cagionato la morte di G.C. per negligenza, imprudenza, imperizia nonché per violazione della disciplina specifica sulla sicurezza sul lavoro in quanto, nella sua veste di legale rappresentante della ditta B.S. Costruzioni, che aveva in appalto la costruzione di un albergo, nel corso della realizzazione dello scantinato della costruzione aveva omesso di disporre che le lavorazioni, il transito e la sosta avvenissero lontano da carichi sospesi (art. 71, comma 3, d. lgs. 9 aprile 2008, n.81) e aveva omesso di adottare misure per impedire che i lavoratori sostassero sotto i carichi sospesi, consentendo invece di far transitare i carichi al di sopra dei luoghi di lavoro non protetti, abitualmente occupati da lavoratori, senza definire né applicare alcuna procedura idonea; aveva inoltre omesso di disporre che le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi fossero stabilmente installate, quali la gru, in modo tale da ridurre il rischio che i carichi urtassero le persone, ovvero in modo involontario deviassero pericolosamente o precipitassero in caduta libera ovvero si sganciassero involontariamente, disponendo anzi che il lavoratore G.C. effettuasse operazioni di pulizia del cassero, senza alcuna protezione o cautela, sotto il medesimo cosicché, mentre V.M. azionava la pulsantiera della gru che teneva un cassero delle dimensioni di metri 3 x 5 e peso di 5 quintali circa, sospeso a circa 45 gradi, e gli operai F. e G.C. sotto il medesimo pulivano i pannelloni con del disarmante, il cassero cadeva sganciandosi dalla gru e determinava la morte del G.C. ed ferimento dell'altro lavoratore. All'imputato era anche contestato, come per tutti i coimputati, di aver omesso di individuare nel piano di sicurezza in fase di realizzazione dell'opera le problematiche relative alla movimentazione dei carichi, nonché di aver affidato la gru per l'utilizzo in difformità da quanto dichiarato dalla stessa ditta in data 11 luglio 2008, non figurando il V.M. tra i lavoratori da adibire alla medesima (art. 71, comma 7, d. lgs. N.81/2008). Fatto commesso in Lazise, località Pacengo il 4 settembre 2008.

2. Ricorre per cassazione B.S. deducendo, con un primo motivo, violazione dell'art.2 d. lgs. n.81/2008 nonché vizio della motivazione nella parte in cui ha obliterato le risultanze processuali che dimostrano l'insussistenza del ruolo di datore di lavoro in capo al ricorrente. Si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia omesso ogni considerazione in ordine al rilevante dato che la B.S. Costruzioni aveva provveduto a subappaltare le lavorazioni ad un autonomo consorzio di imprese denominato Edil 2001 s.c.a r.l. il quale, a sua volta, aveva assegnato l'esecuzione dei lavori ad autonome ditte consorziate. Tale circostanza era stata sottoposta con i motivi di appello all'esame della Corte, evidenziando non solo la sussistenza dell'originario appalto a favore della B.S. e del susseguente subappalto a favore del consorzio Edil 2001 ma anche che il menzionato subappalto, differentemente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado (poi richiamato nella sentenza di appello), era pienamente valido, effettivo e soprattutto privo di vizi sotto il profilo dell'asserita interposizione illecita di manodopera. Era stato, infatti, depositato il verbale della Direzione Regionale del Lavoro di Venezia, dal quale emergeva che il lavoratore F. era da ritenersi dipendente subordinato della Cooperativa Impresa Artigiana e non della B.S. Costruzioni, così evidenziando rapporti di subappalto tra quest'ultima società e il Consorzio Edil 2001, a sostegno della tesi per cui B.S. non è mai stato datore di lavoro delle vittime interessate dall'evento.
2.1. Con un secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 40 e 43 cod. pen. e dell'art. 71, comma 7, d. lgs. n.81/2008, nonché vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto la responsabilità di B.S. nonostante V.M. avesse l'abilitazione all'utilizzo del macchinario impiegato. Secondo il ricorrente, l'oggetto della previsione cautelare di cui all'art.71, comma 7, d. lgs. n.81/2008 è stato puntualmente rispettato in quanto il V.M. era soggetto abilitato all'utilizzo della gru, formato e dotato di adeguate competenze per la conduzione e la manovra della gru in questione, dovendosi escludere che l'evento verificatosi ricadesse nell'obiettivo cautelare della disposizione prevenzionistica, peraltro rispettata. Anche a voler esaminare il dato per cui la gru era a noleggio, si tratta di questione di natura meramente contrattuale di esclusivo rilievo per il soggetto concedente il noleggio del macchinario, del tutto irrilevante ai fini della rimproverabilità colposa dell'evento. Peraltro, tale statuizione è in aperta contraddizione con quanto risultante dall'istruttoria dibattimentale, dalla quale è inequivocabilmente emerso che la pulsantiera, come tutti i radiocomandi delle gru presenti in cantiere, era conservata in cassaforte e che il V.M. era dotato dei requisiti di abilitazione necessari per accedervi, oltre che essere legale rappresentante della Cooperativa Omnia, esecutrice dei lavori, in quanto tale avente accesso alla cassaforte.

Secondo il ricorrente, la sentenza è intrinsecamente contraddittoria, avendo affermato la responsabilità del B.S. pur avendo escluso che l'evento rientrasse nel rischio interferenziale, e pur avendo ritenuto sia che la vicenda fosse attinente all'attività affidata alle imprese subappaltatrici senza il coinvolgimento di soggetti terzi, sia che le norme cautelari approntate con il piano di sicurezza e coordinamento in ordine alle lavorazioni con carichi sospesi fossero di per sé idonee ad evitare il rischio connesso all'evento lesivo.
2.2. Con un terzo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza e manifesta contraddittorietà della motivazione. Nel corpo del motivo si tratta del fatto che la Corte territoriale ha omesso di valutare se la condotta posta in essere dal V.M. fosse esorbitante, ossia, pur rientrando nell'area di rischio tutelata, fuoriuscisse dall'ambito delle mansioni, degli ordini e delle disposizioni impartite dal datore di lavoro o di chi ne faceva le veci nell'ambito del contesto lavorativo.
 




Diritto




1. La sentenza impugnata, dopo aver escluso la responsabilità del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ritenendo che l'evento occorso non rientrasse nell'ambito del rischio interferenziale nè fosse evento conseguente ad una sfera di garanzia rientrante nell'alta vigilanza dei coordinatori, ha invece ritenuto sussistente la responsabilità di B.S. quale legale rappresentante dell'impresa fornitrice delle macchine e attrezzature impiegate dai lavoratori; la Corte ha, dunque, sussunto la fattispecie nell'ambito della previsione normativa dell'art.71, comma 7, d. lgs. n.81/2008, valorizzando la fornitura da parte della B.S. Costruzioni s.p.A . della gru con la quale era stata effettuata l'operazione di sollevamento del cassero e desumendo che ciò comportasse oneri di vigilanza e controllo a carico del concedente il noleggio in ordine al suo corretto utilizzo da parte di personale qualificato, mentre nel caso in esame la gru era stata azionata da V.M., persona non autorizzata allo svolgimento del relativo compito eppure avente accesso alla pulsantiera per eseguire il lavoro, sul mero presupposto che il soggetto autorizzato quel giorno era assente. Secondo la Corte, non poteva assumere rilievo la circostanza che il V.M. fosse soggetto munito di patentino, essendo previsto l'utilizzo in cantiere della gru solo da parte di personale abilitato e formato e di riconosciuta esperienza, gravando sulla società fornitrice un onere di vigilanza e custodia dei comandi della gru, da gestire mediante apposita regolamentazione e in condizioni di inaccessibilità da parte dei soggetti non abilitati. La Corte ha anche escluso che il comportamento di V.M. si potesse qualificare come abnorme, ritenendo prevedibile ed evitabile il rischio, nell'ambito di un cantiere con la frenesia dell'espletamento e dell'ultimazione del lavoro, che la movimentazione della gru venisse realizzata da figure professionali affini se la pulsantiera di fatto si trovava nell'agevole disponibilità dei lavoratori.

2. La disposizione che si assume violata (art.71, comma 7, d. lgs. n.81/2008) recita:« Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati. ».
2.1. Il giudice di merito avrebbe dovuto, pertanto, in primo luogo, qualificare la posizione di garanzia dell'imputato B.S., nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa che aveva in appalto la costruzione dell'immobile, in relazione alla condotta di V.M., datore di lavoro del G.C. e legale rappresentante della Cooperativa Omnia alla quale parte dell'opera era stata subappaltata dalla Cooperativa Consorzio Edil 2001, a sua volta subappaltatrice della B.S. delle opere di carpenteria.
2.2. Il tribunale aveva ricondotto all'appaltatore principale la posizione di garanzia derivante dalla direzione e coordinamento dell'opera con attrezzature e macchine proprie, ritenendo che le ditte subappaltatrici difettassero di organizzazione tecnica ed amministrativa, ed individuando in B.S. l'effettivo datore di lavoro dei due operai infortunati (pag.4 sentenza di appello).
2.3. Ai rilievi difensivi per cui le imprese facenti parte del Consorzio Edil 2001 fossero dotate di personale e di attrezzatura propri, nonché di organizzazione idonea allo svolgimento del lavoro; il cassero e le pinze interessati dall'infortunio fossero attrezzature di proprietà della Cooperativa Omnia (consorziata con Edil 2001); fosse rimasta indimostrata la posizione di datore di lavoro di fatto dei due infortunati in capo a B.S.; dal canto suo B.S. aveva ottemperato alle disposizioni dell'art.26 d. lgs. n.81/2008; l'imponenza dell'opera aveva reso necessario stipulare i contratti di subappalto e l'indicazione dei soggetti autorizzati all'uso della gru non fosse giustificata da norme antinfortunistiche ma dal fatto che si trattava di macchinario concesso a noleggio, la Corte territoriale ha replicato escludendo che, nel caso in esame, si trattasse di rischio interferenziale, ritenendo che l'infortunio fosse avvenuto nell'ambito di una specifica lavorazione.
2.4. Partendo da tale assunto, che escludeva evidentemente la posizione di garanzia dell'appaltatore in relazione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro, la Corte di Appello ha poi fondato la conferma del giudizio di responsabilità del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice sul presupposto che la B.S. Costruzioni s.p.a. fosse il soggetto giuridico fornitore delle macchine ed attrezzature impiegate dai lavoratori, desumendone «oneri di vigilanza e controllo del titolare in ordine al loro corretto utilizzo da parte di personale qualificato» nonché «un onere di vigilanza e custodia dei comandi della gru che avrebbe dovuto gestire mediante apposita regolamentazione e con condizione di inaccessibilità da parte di soggetti privi dei requisiti di abilitazione richiesti».

3. La motivazione offerta dalla Corte di Appello risulta viziata. Per un primo profilo, il giudice di secondo grado non offre replica satisfattiva alle deduzioni difensive circa l'infondatezza delle ragioni poste dal tribunale a sostegno dell'affermazione di responsabilità di B.S. quale datore di lavoro di fatto dei lavoratori infortunati; per altro verso, la Corte territoriale ha contraddittoriamente escluso la sussumibilità del fatto nell'ambito del rischio interferenziale e, ciononostante, ha ravvisato in capo al legale rappresentante dell'impresa appaltatrice la posizione di garanzia relativa alla custodia dei comandi della gru onde impedirne l'uso da parte del datore di lavoro dell'impresa alla quale la macchina era stata noleggiata; infine, ha attribuito senza adeguata motivazione al B.S., quale legale rappresentante dell'impresa fornitrice della gru, la posizione di garanzia che l'art.71, comma 7, d. lgs. n.81/2008 (specificamente contestato nel capo d'imputazione) riserva al datore di lavoro.

4. Tali sono le ragioni per le quali la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo esame sul punto.

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso il 18 maggio 2021