Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 28 giugno 2021, n. 76
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 luglio 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento” (G.U. n. del n. 139 del 12-6-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 14 giugno 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e 18 maggio 2021, n. 65;
CONSIDERATO l’ultimo report settimanale disponibile (n. 57), effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 7 giugno 2021 - 13 giugno 2021 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 07/6/2021-13/6/2021: 114 | Incidenza: 20.93 per 100000 - Rt: 0.8 (CI: 0.59-1.05) [medio 14gg];
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 

Utilizzo della mascherina negli spazi all’aperto

VISTO quanto previsto dall’art. 1 del Dpcm 2 marzo 2021;
VISTO quanto disposto dal punto 2) dell’Ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021 in materia di “Utilizzo della mascherina”;
VISTO quanto previsto dall’art. 1 dell’ordinanza del Ministro della Salute di data 22 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»” (G.U. n. 148 del 23 giugno 2021), secondo cui “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l’altro, l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle zone bianche cessa l’obbligo di indossare dispositivi a protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”;
 

Accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale

VISTO quanto previsto dal punto 24) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021, così come confermata al punto 4) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 75 del 14 giugno 2021;
CONSIDERATO che nella attuale fase emergenziale, caratterizzata da un progressivo miglioramento tale da consentire alla Provincia Autonoma di Trento di essere classificata quale zona bianca a partire dal giorno 14 giugno 2021, è possibile un graduale ritorno alle modalità ordinarie di fruizione dei servizi offerti dagli uffici aperti al pubblico, dagli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale;
RITENUTO opportuno superare, in base a quanto sopra riportato e sentita sul punto l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, la previsione per cui è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale solamente previo appuntamento;
 

Spettacoli in luoghi all’aperto senza sedute fisiche

VISTO il protocollo “Cinema e spettacoli dal vivo”, di cui alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociale”, allegate all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 74 del 31 maggio 2021;
CONSIDERATO che, laddove non siano collocate vere e proprie sedute fisiche per scelta o per impossibilità oggettiva (si pensi, a titolo esemplificativo, agli spettacoli che hanno luogo in ambienti montani o in altre aree naturali, in parchi ecc.), occorre tuttavia garantire che venga rispettato il distanziamento interpersonale tra le persone presenti che assistono allo spettacolo;
RITENUTO perciò necessario, a declinazione di quanto riportato nel protocollo sopracitato e sentita sul punto l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, disporre che gli organizzatori dell’evento prevedano, nei casi di cui sopra, la presenza di addetti con il compito di assegnare i posti in maniera tale da consentire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
 

Manifestazioni pubbliche

CONSIDERATO che, in zona bianca, il combinato disposto degli articoli 7 e 10 del Dpcm 2 marzo 2021 consente lo svolgimento di manifestazioni pubbliche non solo in forma statica, ma anche in forma dinamica (ad es. processioni religiose, cortei e qualunque manifestazione a carattere itinerante); restano comunque sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o all'aperto;
RITENUTO opportuno evidenziare come, anche in zona bianca, nel corso di tutte le manifestazioni pubbliche, svolte sia in forma statica che dinamica, è sempre necessario osservare le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio 3
decreto 18 giugno 1931 n. 773, nonché delle misure previste da eventuali circolari ministeriali in materia (si veda, ad es., in materia di "processioni religiose" la circolare del Ministero dell'Interno 11 giugno 2020 recante "Applicazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Esigenze determinate dall'esercizio del diritto alla libertà di culto. Modalità di svolgimento delle processioni religiose" ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE

Utilizzo della mascherina all’aperto

1) fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del Dpcm 2 marzo 2021, che prevede, tra l’altro, l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal giorno 28 giugno 2021 cessa l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario;
2) resta confermato che, per i trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l’obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d’età 3-6 anni;
 

Accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale

3) a partire dal giorno di adozione della presente ordinanza, si dispone la cessazione di efficacia del punto 24) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021, così come confermata al punto 4) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 75 del 14 giugno 2021, e, pertanto, da tale data non è più necessario un previo appuntamento per accedere agli uffici aperti al pubblico, agli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale; rimane salvo l’obbligo di esporre, all’esterno degli uffici e degli ambulatori, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alla dimensione dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale;
 

Spettacoli in luoghi all’aperto senza sedute fisiche

4) fermo restando quant’altro previsto nel protocollo “Cinema e spettacoli dal vivo” di cui alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociale”, allegate all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 74 del 31 maggio 2021, in occasione dello svolgimento di spettacoli in luoghi all’aperto (es. spettacoli in ambiente montano o in altri ambienti naturali, in parchi ecc.), per i quali non si siano state posizionate sedute fisiche vere e proprie per scelta o per oggettiva impossibilità (ad es. sedie, panche ecc.), l’assegnazione dei posti a sedere agli spettatori viene gestita tramite addetti all’organizzazione dell’evento, in maniera tale da garantire che sia rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 

Manifestazioni pubbliche

5) si prende atto che, in zona bianca, in virtù del combinato disposto degli articoli 7 e 10 del Dpcm 2 marzo 2021 è consentito lo svolgimento di manifestazioni pubbliche non solo in forma statica, ma anche in forma dinamica (ad es. processioni religiose, cortei e qualunque manifestazione a carattere itinerante); restano comunque sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o all'aperto;
6) si prende atto che, anche in zona bianca, nel corso di tutte le manifestazioni pubbliche, svolte sia in forma statica che dinamica, è sempre necessario osservare le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, nonché delle misure previste da eventuali circolari ministeriali in materia (si veda, ad es., in materia di "processioni religiose" la circolare del Ministero dell'Interno di data 11 giugno 2020 recante "Applicazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Esigenze determinate dall'esercizio del diritto alla libertà di culto. Modalità di svolgimento delle processioni religiose" ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni);
 

Disposizioni finali

7) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della stessa e sono valide fino al 31 luglio 2021, salvo ove eventualmente indicati termini diversi; restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti