Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2021, n. 24915 - Crollo del solaio durante la ristrutturazione di un immobile e morte del titolare della ditta incaricata dei lavori. Limiti della posizione di garanzia del CSE


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 10/06/2021




Fatto

 


1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente G.P., con sentenza del 16/7/2019 confermava la sentenza emessa in data 22/10/2018 dal Tribunale di Grosseto all'esito di giudizio ordinario, con la quale G.P. era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, e con la continuazione tra i due reati, alla pena condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione in quanto ritenuto colpevole dei reati di omicidio colposo con violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di crollo colposo di edificio ed era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, condizionalmente sospesa.
Nello specifico l'imputazione faceva riferimento ai reati p. e p. dagli artt. 113, 434, 449, 589 c.p. perché, in cooperazione colposa tra loro, il C. [per il quale si è proceduto separatamente] quale proprietario e committente delle opere di appalto per la ristrutturazione dell'immobile, il G.P. quale coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il B. [per il quale pure si è proceduto separatamente] quale direttore dei lavori, per imprudenza, negligenza e imperizia, e in particolare:
- il C. [per il quale si è proceduto separatamente] in violazione degli artt. 90 e 93 D. L.vo 81/2008, non prendendo in considerazione e non verificando i documenti di cui all'art. 91 co. 1 lett. a) e b) stesso D. L.vo;
- il G.P. in violazione degli artt. 91 co. 1 lett. a) e 92 comma 2 lett b) D. L.vo 81/2008, non valutando correttamente nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento) i rischi per la sicurezza delle lavorazioni previste in cantiere, le relative misure di prevenzione e non verificando il POS (piano operativo di sicurezza) della ditta Edil Vatra s.r.l. - piano complementare e di dettaglio del PSC - assicurandone la coerenza con quest'ultimo in relazione all'evoluzione dei lavoratori e alle eventuali modifiche intervenute;
- il B. [per il quale si è proceduto procede separatamente] omettendo di vigilare sull'andamento dei lavori, sulle tecniche utilizzate e sugli adempimenti posti in essere in fase realizzativa, accertando che le lavorazioni fossero eseguite a regola d'arte;
cagionavano il crollo del solaio della stanza dell'immobile "a cavallo" tra il vano destinato a camera ed il vano destinato a soggiorno e ciò perché, a causa delle inadempienze sopra descritte, non veniva posizionata una idonea puntellatura al solaio da demolire, collocando i "cristi" di sostegno in adiacenza al solaio crollato e non sotto di esso, inoltre errando completamente nella tecnica di smantella­ mento del solaio, mediante demolizione di tutte le pignatte, poi con demolizione parziale dei travetti e creazione di una alternanza di pieni e vuoti, quindi incidendo l'acciaio di armatura di tre travetti - determinavano una sollecitazione e trazione e rotazione del cordolo in calcestruzzo armato posto sul muro perimetrale, e conseguentemente una spinta verso l'esterno del muro di spina, che cagionava il crollo del solaio che coinvolgeva V.J., che cadeva al piano sottostante con conseguente immediato decesso.
In Follonica, angolo via Isola di Pianosa -via Isola di Caprera, il 29/3/2012.


2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il G.P., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
Con un primo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla fattispecie normativa ex art. 90, 91 e 92 del D.lgs 81/08, omessa valutazione del rischio interferenziale e della relativa posizione di garanzia.
Premessi brevi cenni in fatto sulla vicenda, il ricorrente evidenzia che l'intera parte motiva della sentenza impugnata (e della sentenza di primo grado) si appunta, nei rilievi critici diretti all'imputato sia in termini di omessa verifica, coordinamento con il PSC e adeguamento del POS del datore di lavoro Edil Vatra s.r.l., che si assume carente nel disciplinare i rischi connessi alla specifica lavorazione di totale demolizione del solaio di sottotetto (non prevista da progetto e non autorizzata in via amministrativa), sia in termini di carente vigilanza sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in un momento topico delle lavorazioni, che si assume essere avvenuta in maniera gravemente scorretta da parte delle maestranze.
La Corte territoriale -prosegue il ricorso- riporta ampi stralci della sentenza di questa Corte (Sez. 4, n. 27165/2016) per delineare il contenuto della posizione di garanzia del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, evidenziando le caratteristiche del dovere di alta vigilanza ricadente su quest'ultimo. Tuttavia, in nessun passaggio viene fatto riferimento al c.d. rischio interferenziale, nonostante la specifica censura sul punto articolata dalla difesa in sede di appello (il richiamo è al terzo motivo di appello) ed il richiamo costante a tale elemento caratterizzante rinvenibile nella più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Tanto più che proprio la richiamata sentenza n. 27165/2016 è lapidaria nello statuire che "il coordinatore per l'esecuzione non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale".
Al fine di meglio evidenziare tale profilo di criticità il ricorrente illustra il quadro normativo e giurisprudenziale che delinea la posizione di garanzia ed i compiti propri della figura del coordinatore per la sicurezza che si incentrano, appunto, sul rischio interferenziale.
L'art.90, co. 3, del D.lgs 81/08 - si ricorda- prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Il successivo comma 4 prevede che nel caso previsto nel comma precedente, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 successivo.
Il rischio in oggetto deriva essenzialmente da possibili interferenze tra le attività di diverse imprese coinvolte nel corso delle lavorazioni. Il rischio interferenziale viene, infatti, definito in giurisprudenza come "rischio derivante dalla convergenza di articolazioni di aziende diverse verso il compimento di un'opera unitaria" (così questa Sez. 4 n. 14167/2015) che ricorre nel caso si riscontri la "presenza di lavoratori appartenenti a più aziende, autonome tra loro, ma che operano nell'ambito di un medesimo rapporto contrattuale" (il richiamo è a Sez. 4 n. 9571/2016, n. 9571).
L'art. 26, comma 2, lett. b) del D.lgs 81/08 lo descrive come rischio "ulteriore" generato da interferenza tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il rischio interferenziale si configura, dunque, come rischio ulteriore e diverso rispetto a quello "specifico proprio" che è il rischio tipico connesso alla singola lavorazione svolta da ciascuna impresa.
L'area di rischio governata dal coordinatore in fase di esecuzione attiene alla configurazione generale delle lavorazioni, si occupa cioè dell'infrastruttura entro la quale si colloca ogni singola lavorazione affidata all'impresa esecutrice. Esula, invece, dall'operato del coordinatore il rischio specifico, che attiene strettamente alla singola lavorazione.
La figura del coordinatore per la sicurezza - ricorda il ricorrente- trova presupposto indefettibile nella sussistenza di un rischio interferenziale che giustifica la presenza di una ulteriore posizione di garanzia in fase di esecuzione, che si affianca in modo autonomo alle posizioni del committente, del datore di lavoro e del preposto, ai quali compete la responsabilità per il rischio specifico connesso alle singole lavorazioni.
La definizione dell'ambito di intervento e di controllo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può, dunque, prescindere dalla sussistenza di un rischio di interferenza tra ditte, laddove è questa l'ipotesi ove risulta accresciuto il pericolo di eventi infortunistici che necessita la presenza di una posizione di garanzia ulteriore e specifica in fase di esecuzione. Al contempo tale piano non deve essere confuso con le responsabilità riconducibili tanto al committente quanto al datore di lavoro o al preposto alle lavorazioni, i cui rispettivi compiti non possono essere gestiti dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In questa prospettiva la posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e l'esecuzione è solo quella dell'alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale, e non già a sovraintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche di lavorazione, le quali rientrano nell'ambito di gestione del rischio specifico proprio.
Orbene, il ricorrente lamenta che nel caso in specie il giudicante non ha considerato in alcun modo il rischio interferenziale, presupposto per richiamare la disciplina di riferimento e pretendere dal coordinatore per la sicurezza l'adempimento degli obblighi di garanzia sullo stesso gravanti, limitandosi a considerare un unico specifico segmento della lavorazione, peraltro non previsto nell'originario progetto, non comunicato al coordinatore per la sicurezza e non autorizzato in via amministrativa, in cui risultavano impegnati i lavoratori dell'impresa Edil Vatra s.r.l, affidataria ed esecutrice in via esclusiva di tutte le opere murarie e di demolizione.
Invero - è la tesi proposta- se non si definiscono l'ambito ed i presupposti dell'opera richiesta al coordinatore della sicurezza, che risiede appunto nell' esigenza di coordinare e dirigere i pericoli nelle lavorazioni che nascono dalla interferenza di una pluralità di imprese, risulta errato, sotto il profilo logico giuridico, imporre al Coordinatore per la sicurezza, come fa la Corte territoriale nell' impugnata sentenza, di "essere presente, o comunque vigilante, affinché l'intervento venisse eseguito senza rischi" (pag. 5), poiché in tale modo si opera una indebita sovrapposizione di distinti piani operativi, confondendo la posizione di garanzia del coordinatore per la sicurezza nella esecuzione con quella del datore di lavoro, tenuto primariamente al rispetto di obblighi di vigilanza sui lavoratori e di prevenzione dei rischi connessi alla prestazione lavorativa.
In assenza di una verifica della sussistenza di un rischio derivante dalla interferenza di lavorazioni riconducibili a ditte diverse - e si deduce che nel caso di specie tale interferenza non viene considerata e verificata dal giudice di prime cure e dalla Corte territoriale- deve affermarsi che la sentenza impugnata finisce per ampliare oltremodo il ruolo e le funzioni del coordinatore per la sicurezza, in particolare quelle connesse alla generale vigilanza sulla configurazione ed esecuzione delle lavorazioni, laddove a questa figura non risultano attribuiti né compiti relativi al rapporto diretto con le maestranze, né una minuziosa ingerenza nella gestione giornaliera del cantiere.
Può ritenersi, quindi, che la Corte territoriale sia incorsa in quel "cedimento" al quale si riferisce altra significativa pronuncia della Suprema Corte (Sez. 4, n. 3288/2017), finendo per rimproverare al coordinatore in fase di esecuzione quel mancato controllo continuo e puntuale sulle lavorazioni che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità riconosce di non potersi pretendere, nel momento in cui si delinea con chiarezza il contenuto del principio di alta vigilanza e cioè che il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.
Apparirebbe sintomatico dell'errore concettuale in cui è incorso il giudicante dell'appello il laconico passaggio conclusivo della motivazione nel quale viene rimproverato al coordinatore di "essersi limitato a fidarsi dell'impresa esecutrice", in ciò condensando la colpa in vigilando.
In conclusione, operate le suddette distinzioni, non parrebbe esservi dubbio per il ricorrente che la sentenza impugnata, in quanto rimprovera al coordinatore l'omissione di puntuale e specifica vigilanza, in presenza di una lavorazione non prevista progettualmente, non comunicata al coordinatore e non autorizzata in via amministrativa, che vedeva impegnata un'unica impresa mediante le proprie maestranze, quindi in una situazione di assenza di rischio interferenziale, finisce per omettere la necessaria distinzione dei campi rispettivamente presidiati da differenti figure di garanzia, attribuendo impropriamente responsabilità al coordinatore nel contesto di vigenza di un obbligo di presenza e di controllo in capo al committente, al datore di lavoro e al preposto alle lavorazioni.
In definitiva, si chiede di annullare la sentenza impugnata essendone viziata la motivazione quanto alla specifica lavorazione causa del sinistro, alla sussistenza del rischio interferenziale e all'ambito di intervento rispetto alle altre figure di garanzia operanti in cantiere.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 41, co. 2 e 3 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., travisamento della prova ed errata ricostruzione del nesso eziologico.
Si ricorda in ricorso che è stato ripetutamente affermato da questa Suprema Corte che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. (il richiamo, ex multis, è a Sez. 4, n. 24462/2015 e n. 5404/2015).

Evidenzia il ricorrente come sia dato acquisito al processo, sia in primo grado che in appello, che la demolizione dell'intero solaio di sottotetto (per una superficie complessiva di circa 100 mq) non risultava prevista dal progetto, né comunicata e/o autorizzata in via amministrativa mediante deposito di variante al Comune e all'Ufficio del Genio Civile competenti.
Risulterebbe accertata, altresì, la grave imperizia nell'esecuzione delle opere di demolizione in oggetto, che hanno avuto luogo in un regime di estrema speditezza, se non ad un ritmo forsennato - e se ne intuisce il motivo data la illegittimità delle stesse - sotto la direzione di colui il quale, in qualità di titolare dell'impresa, datore di lavoro, preposto alle lavorazioni e responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'impresa appaltatrice, era tenuto in prima persona, in quanto titolare di posizione di garanzia afferente ai rischi specifici dell'attività, al rispetto delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro, alla vigilanza sui lavoratori ed alla valutazione e prevenzione dei rischi connessi alla specifica prestazione lavorativa. In relazione al motivo di impugnazione qui trattato l'accertata grave imperizia nell'esecuzione delle opere di demolizione assumerebbe per il ricorrente rilievo decisivo. Il dato -si sottolinea- è evidenziato dal giudice di prime cure, e poi ripreso dal giudice dell'appello, allorquando afferma in parte motiva che la demolizione del solaio avveniva "con modalità tecnicamente erronee ed assolutamente inadeguate a garantire la sicurezza degli operatori". La consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica di Grosseto descrive le modalità di demolizione del solaio crollato poste in essere come "erronee, tecnicamente scorrette e non idonee a garantire l'incolumità degli operatori".
Ancora più significativa - si evidenzia- sarebbe la testimonianza resa all'udienza del 18/4/2016 dal teste dell'accusa P.G., sentito in qualità di addetto al servizio di prevenzione per gli infortuni sul lavoro, della Asl Sud Est Toscana, intervenuto sul luogo di infortunio, le cui dichiarazioni vengono riportate in ricorso e i verbali allegati.
Tenuto presente il perimetro della posizione di garanzia propria del coordina­ tore per la sicurezza in fase di esecuzione, specificamente imperniata sulla pre­ venzione del rischio interferenziale, risulterebbe evidente che il dato probatorio emerso nel corso del dibattimento, relativo al contributo causale della condotta del datore di lavoro, sarebbe stato completamente trascurato dal giudice di primo grado e dalla Corte territoriale.
Tali circostanze, oggetto di prova acquisita al processo, risulterebbero univoche e decisive al fine della corretta e rigorosa ricostruzione del nesso eziologico, ma non troverebbero alcun riscontro e considerazione nella motivazione della sentenza impugnata. La fretta nell'esecuzione della demolizione "abusiva" (quindi illecita, poiché non prevista da progetto assentito e non autorizzata in via amministrativa), unita all'accertata gravissima imperizia di esecuzione, condotta con tecniche scorrette ed imprevedibilmente anomale impartite dal datore di lavoro ed eseguite sotto sua direzione e sorveglianza, anche in qualità di preposto, in modo eccentrico rispetto al piano delle demolizioni allegato al PSC ed in violazione delle più elementari norme di sicurezza di cui all'art. 151 del D.lgs 81/08, avrebbero determinato, quale causa efficiente esclusiva ai sensi dell'art. 41, co. 2 e 3 cod. pen., il verificarsi dell'evento crollo e del conseguente infortunio mortale.
A fronte di simile metodologia di lavorazione, del tutto anomala ed imprevedibile, che si ribadisce essere stata impartita direttamente dal datore di lavoro e da questi condotta e supervisionata, la previsione nel POS di cautele specifiche per la demolizione dell'intero solaio, ulteriori rispetto a quanto già previsto per la demolizione di porzione dello stesso e nel piano delle demolizioni allegato al PSC, non avrebbe potuto in alcun modo evitare il verificarsi del crollo.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
 

Diritto

 

1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

2. Il procedimento trae origine dall'infortunio con esito mortale occorso in data 29/3/2012 a V.J., il quale, incaricato con la propria ditta "Edil Vatra srl", di cui era titolare e preposto alle lavorazioni, all'effettuazione di lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Follonica, angolo Via Isola di Pianosa-Via Isola di Caprera, durante l'attività di cantiere, a seguito del crollo del solaio pertinente al sottotetto dello stabile, veniva travolto e schiacciato da un trave in cemento, cui seguiva immediatamente il decesso dell'uomo (sul punto, come fa notare il ricorrente, si rileva incidentalmente l'erronea descrizione della dinamica del sinistro che caratterizza l'imputazione, riportata anche nella sentenza oggetto di impugnazione, laddove si descrive in termini di caduta della vittima dall'alto, anziché caduta di macerie e detriti dall'alto).
All'imputato G.P., quale coordinatore per la progettazione e la fase di esecuzione, vengono ascritti - in cooperazione colposa con il committente ed il progettista-direttore dei lavori, per i quali si è proceduto separatamente con giudizio abbreviato, all'esito del quale sono stati entrambi assolti con la formula "perché il fatto non costituisce reato" - i reati di cui agli artt. 434-449 e 589 cod. pen. per avere cagionato il crollo, con le fatali conseguenze per il V.J., avendo omesso la corretta valutazione dei rischi per gli operatori di cantiere nel Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione alla totale demolizione del solaio di sottotetto, opera non prevista da progetto e non autorizzata in via amministrativa, non monitorando la concreta evoluzione dei lavori e le modalità tecniche adottate, in violazione degli artt. 91 e 92 del D.lgs 81/2008.
Nel ricostruire i fatti il giudice di prime cure e la Corte territoriale danno atto che il progetto di ristrutturazione assentito prevedeva originariamente, oltre alla demolizione dell'intero manto di copertura, l'alloggiamento di una scala a chiocciola di collegamento tra il primo piano ed il sottotetto, previa foratura e conseguente demolizione di una limitata porzione del solaio di sottotetto. Tale opera era prevista progettualmente e correttamente inserita nei documenti afferenti alla sicurezza PSC e POS.
In corso d'opera, invece, senza che vi fosse deposito di variante amministrativa e strutturale, veniva demolito l'intero solaio di sottotetto (circa 100 mq), oggetto di crollo nelle ultime fasi di lavorazione, con modalità tecniche erronee ed assolutamente inadeguate a garantire la sicurezza degli operatori.
Pur dando atto del corretto operato dell'imputato quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per avere previsto nel PSC misure precauzionali idonee ed adeguate all'opera di inserimento della scala nel solaio di sottotetto come da progetto, il giudice di prime cure e poi la Corte territoriale ne hanno ritenuta acclarata la responsabilità quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per avere colposamente omesso di adempiere agli obblighi di vigilanza di cui agli artt. 91 e 92 D.lgs 81/2008 in relazione al sopravvenuto intervento di demolizione totale del solaio di sottotetto. In particolare, per l'omessa vigilanza in ordine alla idoneità e correttezza tecnica delle modalità operative delle demolizioni sul rilievo che il G.P. non avrebbe "vigilato che le concrete modalità operative di demolizione del solaio fossero tecnicamente corrette e idonee ad impedire il verificarsi di incidenti". In particolare, il giudice di primo grado osservava che l'imputato era frequentemente presente in cantiere e che la demolizione del solaio era iniziata già alcuni giorni prima del crollo, ma ciononostante non dispose la sospensione dei lavori fino all'avvenuto adeguamento del cantiere alla normativa di sicurezza.
Gli originari coimputati Francesco C. (proprietario dell'immobile e committente dei lavori) e a Marco B. (direttore dei lavori), come detto, per quanto emerge dalle produzioni in atti, in udienza preliminare hanno chiesto il giudizio abbreviato e sono stati successivamente assolti per difetto dell'elemento psicologico del reato.

Nel corso del giudizio di primo grado a carico di G.P. le parti civili (prossimi congiunti del deceduto) hanno revocato la costituzione, con la conseguenza che il Tribunale ha deciso soltanto sulla responsabilità penale dell'imputato.
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Grosseto, con motivazione sintetica, dapprima ricostruisce le cause del crollo, individuate nelle non corrette modalità di demolizione totale del solaio del piano sottotetto, effettuata oltretutto senza che fosse stata prevista nel progetto di ristrutturazione: infatti non solo al piano inferiore non venivano posizionati puntelli in numero sufficiente, ma si demolivano tutte le cd. pignatte (elementi per assicurare e stabilizzare le travi in latero cemento) e si incideva l'armatura di tre travetti, cosicché la muratura non era più in grado di trattenere il solaio, che crollava.

3. La fondatezza dei proposti motivi deriva da due considerazioni.
La prima è che occorre partire dal profilo di colpa specifica di cui all'imputazione, che non fa alcun riferimento -il che è decisivo in relazione a quanto si andrà a specificare- alla lettera f) di cui all'art. 92 del D.lgs. 81/08.
La seconda considerazione, strettamente connessa alla prima, deve avere come riferimento il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità sui compiti, e le conseguenti responsabilità, del coordinatore per l'esecuzione compendiati nell'arresto costituito da Sez. 4, n. 27165 dei 24/5/2016, Battisti, Rv. 267735 (a cui si sono conformate le successive Sez. 4, n. 45853 del 13/9/2017, Revello, Rv. 270991 che ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la responsabilità del coordinatore per la sicurezza dei lavori in relazione alle lesioni patite da un operaio intento allo smontaggio di una rete metallica con l'ausilio di una scala inidonea per dimensioni e struttura, rilevando la puntuale verifica dell'adeguatezza delle prescrizioni previste nel piano di sicurezza e della loro messa in opera, rispetto ai lavori previsti dal capitolato d'appalto, tra le quali non rientrava l'attività svolta dal lavoratore; e, soprattutto, Sez. 4, n. 2293 del 19/11/2020 dep. 2021, Vasa, Rv. 280695 in un caso che appare avere molte similitudini con quello che ci occupa, in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna del coordinatore per l'esecuzione in relazione al decesso di un operaio avvenuto all'interno di un cantiere nel corso di lavori eseguiti clandestinamente a seguito della scadenza della concessione edilizia, non essendo provata la consapevolezza della intervenuta estemporanea ripresa dell'attività da parte dell'imputato).
Dunque, in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori - è stato più volte precisato- oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto dall'art. 92, lett. f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare i! piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.
A tale figura, pertanto, fa carico, fatto eccezione che per il caso limite di cui alla lettera f) dell'art. 92 d.lgs. 81/08, che tuttavia nel caso che ci occupa non è mai stato contestato, la sola gestione del rischio interferenziale.
Già prima degli arresti sopra ricordati, peraltro, questa Corte di legittimità, con una serie di sentenze concordanti (17631/2009, 38002/2008, 24010/2004, 39869/2004) aveva stabilito una responsabilità del coordinatore per l'esecuzione in quanto garante della sicurezza dei lavoratori nel cantiere ed aveva specificato che si tratta di una posizione di garanzia che si affianca, in modo autonomo e indipendente, a quella del datore di lavoro e del committente.
Tuttavia, è stato poi ulteriormente precisato che il coordinatore per l'esecuzione non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale.
Importante snodo, ad avviso del Collegio, era stata già la sentenza n. 18149 del 21/4/2010, Celli e altro, Rv. 247536, pur se relativa ad un fatto commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2008 e del d.lgs. n. 106 del 2009, ove si ribadiva che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 d.lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).
Una riprova verrebbe -secondo il condivisibile dictum di quella sentenza- dal fatto che il coordinatore procede per atti formali: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate e segnalazione al committente di dette irregolarità. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato gli è consentito di sospendere immediatamente i lavori. Pertanto, il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Solo qualora l'infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali di immediata percettibilità sarà dunque configurabile anche la responsabilità del coordinatore; la conseguenza è che non è richiesta la sua continua presenza ne! cantiere con ruolo di controllo.

Il caso della sentenza 18149/2010 riguardava un lavoratore che era caduto nel vuoto. Questa Corte ha rilevato come il rischio dì caduta implicasse l'uso delle cinture di sicurezza, ma l'obbligo di vigilanza da parte del coordinatore comportava solo il controllo sulla esistenza in cantiere delle cinture di sicurezza e sulla previsione della loro utilizzazione in quella lavorazione. E non sul fatto che il singolo lavoratore se ne servisse realmente in quella specifica situazione.

4. La sentenza impugnata, dunque, amplia oltremodo il ruolo e le funzioni del CSE e richiama la previsione di chiusura di cui alla lettera f) dell'art. 92 D.l.vo 81/2008 la cui violazione non era stata contestata.
Come si diceva in precedenza, la norma di riferimento circa il ruolo e i compiti del CSE è l'art. 92 del d.lgs 81/08 e succ. modif. (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) secondo cui: "1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano compiementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui a/l'artico/o 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi; la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
Dunque, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (così Sez. 4, n. 27165 del 24/5/2016, Battisti, Rv. 267735 e prima ancora Sez. 4, n. 44977 del 12/6/2013, Lorenzi ed altro, Rv. 257167).
In particolare, si era già condivisibilmente sottolineato (Sez. 4, n. 37597 del 5/6/2015, Giambertone, non mass.) che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo mo­ dalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni.
Essenziale è che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione, che compete alle imprese esecutrici. Attività di verifica che tuttavia non può significare presenza quotidiana nel cantiere ma, appunto, presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo.
L'alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di questa Corte, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto lo ha solo quando constati direttamente gravi pericoli (art. 92, co. 1 lett. f) dlgs. n.81/2008).
L'obbligo di cui alla lettera f) è particolarmente importante, perché è norma di chiusura che, eccezionalmente, individua ia posizione di garanzia del CSE nel potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose, il che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose.

Per il resto, il coordinatore per l'esecuzione, identifica momenti topici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse l'attuazione dei piani 'attraverso la mediazione dei datori esecutori'. Certo non può esimersi dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto esplicato e previsto; ma anche queste azioni di verifica non possono essere quotidiane ed hanno una periodicità significativa e non burocratica (cioè dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie). Parallelamente, l'accertamento giudiziale non dovrà ricercare i segni di una presenza diuturna, ma le tracce di azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale.

6. Il problema interpretativo è dunque quello di comprendere se la verifica che si fosse deciso di procedere, diversamente da quanto progettato, all'abbattimento dell'intero solaio e non alla realizzazione della scala di collegamento potesse essere controllo esigibile dal G.P..
La sentenza impugnata è meramente assertiva in ordine ai profili di responsabilità del G.P. limitandosi a rilevare che:
"- ciò che viene richiesto al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è una "alta vigilanza" per individuare i "momenti topici" delle lavorazioni, cioè quelli più pericolosi;
- lo stesso appellante afferma che l'ing. G.P. non era a conoscenza del fatto che la demolizione del solaio del piano sottotetto fosse totale e non parziale;
- è evidente che, in un intervento di ristrutturazione edilizia, la parte di demolizione costituisce un "momento topico" dell'intervento, in quanto è certamente una delle fasi più pericolose, se non la più pericolosa in assoluto;
- non è quindi giustificato il coordinatore per i'esecuzione dei lavori che affermi di non essere stato di recente in cantiere, perché era proprio nella fase di demolizione che egli doveva essere presente, o comunque vigilante, affinché l'intervento venisse eseguito senza rischi;
- anzi, proprio in tale fase, per la complessità tecnica delle operazioni ( comunque anche solo per la demolizione parziale di una estesa porzione del solaio del vecchio edificio - cfr. dichiarazione B.) e la elevata pericolosità delle stesse, poteva venire in questione il potere dovere di sospendere le lavorazioni, come previsto dall'art. 92 lett. f) D. L.vo 81/2008" (così a pag. 5 della sentenza impugnata).
La conclusione della scarna motivazione della sentenza impugnata è che "...nel caso in esame sembra proprio - stando alla stessa difesa dell'appellante - che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori si sia limitato a fidarsi dell'impresa esecutrice, anche in una fase di per se stessa delicatissima e molto pericolosa" (così ancora a pag. 5 della sentenza impugnata).

In realtà, ancorché ne richiami talune massime, seppur datate, la sentenza impugnata non pare fare buon governo dei principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità nella complessa materia del diritto penale del lavoro.
In particolare, non pare tener conto dei profili di colpa specifica contestati e della peculiarità del caso concreto.
Non spiega la sentenza impugnata come avrebbe potuto il G.P. valutare correttamente nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento) come gli viene imputato le misure di prevenzione per un'attività che non era per nulla prevista.
Non dà conto nemmeno di come si pervenga ad un'affermazione di responsabilità per non avere verificato il POS (piano operativo di sicurezza della ditta Edil Vatra s.r.l. -piano complementare e di dettaglio del PSC- assicurandone la coerenza con quest'ultimo in relazione all'evoluzione dei lavoratori e alle eventuali modifiche intervenute sempre rispetto ad un'attività sostanzialmente abusiva.
Rispetto a quest'ultima, peraltro, i giudici di merito non rispondono alle obiezioni difensive proposte nell'articolato atto di appello del 27/2/2019 a firma dell'Avv. Katia R. che, peraltro, faceva seguito alla scarna motivazione del tribunale grossetano.
E' vero che i lavori in questione erano stati improvvisi ed erano cominciati il giorno che aveva preceduto l'incidente? Come si spiegano le contraddizioni nelle dichiarazioni testimoniali cui si fa cenno nelle pagg. 4 e ss. dell'atto di gravame nel merito?
Manca poi nella sentenza impugnata qualunque riferimento al giudizio contro-fattuale e -anche qui ha ragione il ricorrente- la sentenza impugnata sembra ignorare la necessità di motivazione in punto di nesso eziologico.
La motivazione del giudice del rinvio dovrà confrontarsi, sul punto, con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto (Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015, Portera ed altri, Rv. 265661, fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in relazione al crollo di un'impalcatura).

7. Tuttavia la gestione di tali rischi - va ribadito- non va confusa con quelli che sono propri e specifici del committente e del datore di lavoro, che non sono e non possono essere gestiti dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, fatte salve quelle violazioni così macroscopiche che vadano a ricadere nella ipotesi sub f) del citato art. 92 d.lgs 81/08.

In altri termini, in tutti gli altri casi estranei a tale ultima previsione normativa, da considerarsi di chiusura, l'alta vigilanza dei coordinatore per l'esecuzione viene in rilievo laddove si sia in presenza di un rischio interferenziale, sia cioè in atto una lavorazione che vede contemporaneamente al lavoro più imprese, con un aumentato rischio antinfortunistico reciproco.
Egli assume la funzione più generale di garante sulle situazioni di pericolo nel cantiere, indipendentemente dalle lavorazioni in corso, solo nei casi di macroscopiche carenze organizzative o di attuazione della normativa antinfortunistica, di­ rettamente riscontrate, che, ai sensi dell'art. 92 lett. f) determinino una situazione di pericolo grave ed imminente, che gli impone di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate
Occorre avere riferimento ai contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, il cui controllo è demandato a figure professionali quale l'odierna ricorrente, previsti dall'allegato XV del D.gs. 81/2008 (in particolare al punto 2.3. ove, in relazione ai contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento si legge: " 2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. 2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. 2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica").
Pare evidente, ad avviso del Collegio, che la norma in questione delimiti l'area "ordinaria" di garanzia del coordinatore per l'esecuzione alle fasi in cui si concretizzi un rischio interferenziale. Ma ha ragione il ricorrente nel rilevare che di tale rischio -nelle sentenze dei giudici di merito fiorentini- non c'è menzione alcuna.
Fatto salvo che non ci si trovasse di fronte ad una situazione di quelle, come più volte detto, riconducibili alla lettera f dell'art. 92 d.lgs 81/08. Ma tale profilo di colpa non risulta essere mai stato contestato all'odierno ricorrente).

8. In conclusione il giudice del rinvio, muovendosi nel solco dell'imputazione, dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui il coordinatore per l'esecuzione ha una posizione di garanzia che non va confusa con quella del datore di lavoro.

Egli ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale con­ figurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). L'unica eccezione è costituita dalla previsione di cui all'art. 92 lett. f D.lgs 81/08 secondo cui) egli, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, ed evidentemente immediatamente percettibile, è tenuto a sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il coordinatore per l'esecuzione, in altri termini, non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale.
Una volta correttamente inquadrata la figura del G.P. in tale ruolo, il giudice del rinvio, unico a poter rivalutare gli elementi di fatto del caso concreto, dovrà fornire con motivazione congrua e logica, il che nel provvedimento oggi impugnato non è avvenuto, una risposta a vari quesiti. A cominciare da quello del se doveva e poteva essere G.P., nella qualità ricoperta, competendogli una mera "alta vigilanza" sul rischio interferenziale, essere a conoscenza della totale demolizione del solaio, in contrasto con quanto progettato.

 

P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d' Appello di Firenze, altra sezione.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2021