Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 6 luglio 2021, n. 78
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, interpretativa dell’ordinanza n. 77 del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 2 luglio 2021 prot. n. 477337 in materia di partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli in impianti e strutture sia al chiuso che all’aperto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RICHIAMATE integralmente le premesse dell’ordinanza n. 77 del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 2 luglio 2021 prot. n. 477337 in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, comprensive del riferimento alle norme, agli atti e ai documenti citati, nonché alle motivazioni ivi espresse;
VISTA la clausola di compatibilità di cui ai punti 1. (“Impianti e strutture al chiuso”) e 2. (“Impianti e strutture all’aperto”) del dispositivo della predetta ordinanza n. 77 (ossia,“ ... Viene fatto salvo quant’altro previsto dai protocolli di prevenzione Covid-19 per lo svolgimento degli eventi/competizioni sportive e spettacoli di cui ai periodi precedenti, nella misura in cui questi protocolli siano compatibili con quanto disposto dalla presente ordinanza”), detta clausola va intesa nel senso che le misure dettate nei predetti punti non si sostituiscono alle misure in materia previste nei protocolli/linee guida attualmente vigenti a livello nazionale, ma sono alternative alle stesse;
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE

Partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli
Impianti e strutture al chiuso

1) gli organizzatori/gestori di eventi/competizioni sportive in impianti e strutture al chiuso, in merito alla partecipazione del pubblico, hanno la facoltà di organizzare l’evento/competizione rispettando alternativamente una delle due seguenti opzioni:
a) rispettare in toto quanto previsto nelle “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle sport (aggiornate al 1 giugno 2021 e allegate all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 75 del 14 giugno 2021), compresa la misura della capienza consentita non superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 500;
b) rispettare quanto previsto nelle “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle sport (aggiornate al 1 giugno 2021 e allegate all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 75 del 14 giugno 2021), con in aggiunta/modifica di quant’altro previsto al punto 1) del dispositivo dell’ordinanza n. 77 del Presidente della Provincia del 2 luglio 2021, che consente di portare la capienza consentita al 50 per cento di quella massima autorizzata, senza il numero massimo di 500 spettatori;
2) gli organizzatori/gestori di spettacoli di qualsiasi genere in impianti e strutture al chiuso, in merito alla partecipazione del pubblico, hanno la facoltà di organizzare lo spettacolo rispettando alternativamente una delle due seguenti opzioni:
a) rispettare quanto previsto nella scheda “Cinema e spettacoli dal vivo” di cui alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche” della Conferenza delle Regioni e Province autonome (aggiornate al 28 maggio 2021 e allegate all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 74 del 31 maggio 2021), integrate (fintantoché non intervenga per il settore uno specifico protocollo/linea guida/scheda ad hoc per la “zona bianca”) da quanto previsto dall’art. 5 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 , come convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 879, ove si prevede una capienza consentita non superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 500;
b) rispettare quanto previsto nella scheda “Cinema e spettacoli dal vivo” di cui alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche” della Conferenza delle Regioni e Province autonome (aggiornate al 28 maggio 2021 e allegate all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 74 del 31 maggio 2021), con in aggiunta/modifica di quant’altro previsto al punto 1) del dispositivo dell’ordinanza n. 77 del Presidente della Provincia del 2 luglio 2021, che consente di portare la capienza consentita al 50 per cento di quella massima autorizzata, senza il numero massimo di 500 spettatori;
 

Impianti e strutture all’aperto

3) gli organizzatori/gestori di eventi/competizioni sportive in impianti e strutture all’aperto, in merito alla partecipazione del pubblico, hanno la facoltà di organizzare l’evento/competizione rispettando alternativamente una delle due seguenti opzioni:
a) rispettare in toto quanto previsto nelle “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle sport (aggiornate al 1 giugno 2021 e allegate all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 75 del 14 giugno 2021), compresa la misura della capienza consentita non superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1000;
b) rispettare quanto previsto nelle “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle sport (aggiornate al 1 giugno 2021 e allegate all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 75 del 14 giugno 2021), con in aggiunta/modifica di quant’altro previsto al punto 2) del dispositivo dell’ordinanza n. 77 del Presidente della Provincia del 2 luglio 2021, che consente di portare la capienza consentita al 50 per cento di quella massima autorizzata, senza il numero massimo di 1000 spettatori;
4) gli organizzatori/gestori di spettacoli di qualsiasi genere in impianti e strutture all’aperto, in merito alla partecipazione del pubblico, hanno la facoltà di organizzare lo spettacolo rispettando alternativamente una delle due seguenti opzioni:
a) rispettare quanto previsto nella scheda “Cinema e spettacoli dal vivo” di cui alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche” della Conferenza delle Regioni e Province autonome (aggiornate al 28 maggio 2021 e allegate all'ordinanza del Presidente della
Provincia n. 74 del 31 maggio 2021), integrate (fintantoché non intervenga per il settore uno specifico protocollo/linea guida/scheda ad hoc per la “zona bianca”) da quanto previsto dall’art. 5 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, come convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 879, ove si prevede una capienza consentita non superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1000;
b) rispettare quanto previsto nella scheda “Cinema e spettacoli dal vivo” di cui alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche” della Conferenza delle Regioni e Province autonome (aggiornate al 28 maggio 2021 e allegate all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 74 del 31 maggio 2021), con in aggiunta/modifica di quant’altro previsto al punto 2) del dispositivo dell’ordinanza n. 77 del Presidente della Provincia del 2 luglio 2021, che consente di portare la capienza consentita al 50 per cento di quella massima autorizzata, senza il numero massimo di 1000 spettatori;
5) resta inteso che rimane salva l’immediata efficacia di eventuali nuovi protocolli/linee guida/schede in materia di eventi/competizioni sportive e spettacoli di qualsiasi genere approvate a livello nazionale per la “zona bianca” e che vadano a sostituire quelli citati nei punti precedenti, fermo restando sempre l’alternativa per gli organizzatori/gestori di rispettare le misure della predetta ordinanza n. 77 qualora ritenute più convenienti;
6) restano altresì confermate le ulteriori misure previste dall’ordinanza n. 77 del Presidente della Provincia del 2 luglio 2021 in materia di “Luoghi all’aperto non all’interno di impianti e strutture dedicate”, “Pernottamento nei rifugi alpini, escursionistici ed ostelli” e “Mini club”;
 

Disposizioni finali

7) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della stessa e sono valide fino al 31 luglio 2021, salvo ove eventualmente indicati termini diversi; restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti