Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 22 giugno 2021, n. 549
Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 503 del 08.06.2021
B.U.R. 23 giugno 2021, n. 24 - s.s. n. 3
 

La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante "Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività", disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.
Le misure di sicurezza per lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture sono contenute nell'Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
b) misure specifiche per le attività economiche e le altre attività, che hanno validità nei rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il comma 6 dell'articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell'andamento epidemiologico.
L'allegato A è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 503 dell’8 giugno 2021.
Vista l'esigenza di aggiornare le regole vigenti, sì ritiene necessario approvare le modifiche all'allegato A indicate nell'allegato alla presente delibera.
Ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera

a voti unanimi legalmente espressi
l'approvazione delle accluse modifiche all’Allegato A “Regole e misure” della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.
 

Allegato

Modifiche all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 503 dell'08.06.2021.


I. Misure generali
Il punto 2 è così sostituito:
2. È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e, in tutti i luoghi all'aperto, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale, e comunque in caso di assembramento.

II. Misure specifiche per le attività economiche e le altre attività qui menzionate
Viene inserito il seguente punto 5:
5. Nei locali pubblici, In quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;

II.E. Misure specifiche per i servizi di cura alla persona
Il punto 2 è cosi sostituito:
2. Il personale e i clienti devono indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2. È sufficiente una mascherina chirurgica per coloro (personale o clienti) che siano in grado di esibire la certificazione verde di cui al capo II.C.

II.H. Misure specifiche per i trasporti
Il punto 2 è cosi sostituite
2. Per gli impianti a fune valgono le seguenti condizioni:
- gli impianti a fune con veicoli chiusi possono essere utilizzati fino all'80% della capienza ordinaria, mentre quelli con veicoli aperti possono essere utilizzati fino al 100% della loro capacità;
- rispetto delle distanze minime nelle aree di attesa;
- aerazione dei veicoli/delle cabine tramite apertura delle finestre;
- messa a disposizione di sistemi per la disinfezione delle mani nell’area della stazione: agli ingressi, agli sportelli e all'accesso ai veicoli/alle cabine;
- disinfezione periodica dei veicoli/delle cabine.
- Si applicano inoltre le prescrizioni della linea guida UNI/PdR 95.1:2020.
Il punto 4 è cosi sostituito:
4. nell’ambito del trasporto pubblico locale i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino all'80% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni e nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore;

II.K Misure specifiche per spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo
Il punto 3 è così sostituito:
3. Qualora l'ingresso agli spettacoli di cui al punto precedente sia condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C. da parte di tutti gli spettatori, non si applicano le limitazioni del 50% della capienza massima, della preassegnazione dei posti a sedere e della distanza interpersonale di 1 metro.

II.L. Misure specifiche per eventi e manifestazioni, nonché per assemblee e riunioni
Il punto 6 è così sostituito:
6. Gli eventi organizzati aperti al pubblico- tra cui anche sagre e feste di paese - possono svolgersi all'aperto in aree delimitate e previa presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C.
L’entrata e l'uscita delle persone sono regolate con l'ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione, in modo da garantire in ogni momento il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone.
Il punto 7 è cosi sostituito:
7. L'eventuale somministrazione di cibo e bevande negli eventi aperti al pubblico avviene nel rispetto delle regole previste per il settore della ristorazione.
È aggiunto il seguente punto 8:
8. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste per le diverse attività ammesse.
È aggiunto il seguente punto 9:
9. Sono ammessi gli spettacoli viaggianti, anche indipendentemente dalla loro collocazione all'interno di una festa o di un evento, a condizione che le attrazioni ad uso singolo vengano igienizzate dopo ogni utilizzo e che le attrazioni usate invece contemporaneamente da più persone vengano igienizzate ogni 30 minuti.
Nell’ambito degli spettacoli viaggianti sono inoltre da rispettare le misure di sicurezza generali di cui al capo I.

II.O. Misure specifiche per sale giochi e discoteche
Il punto 1 è cosi sostituito:
1. Le presenti disposizioni si applicano a sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. L’ingresso a questi locali è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C. Si applicano inoltre, salvo quanto di seguito diversamente specificato, le misure generali di cui ai capi I e II.