Regione Sicilia
Ordinanza contingibile e urgente 7 luglio 2021, n. 75
Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Il Presidente della Regione Siciliana

Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 ed al 31 gennaio 2021, al 30 aprile 2021 e, da ultimo al 31 luglio 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell’ambito dell’esercizio dei poteri delegati dall’autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
Visto l’articolo 3, comma 6-bis e l’articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all’articolo 1, comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, sull’intero territorio nazionale, nonché l’ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia, con l’incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell’8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell’11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021 e n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021, n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021, n. 18 del 4 marzo 2021, n. 19 del 4 marzo 2021, n. 20 del 10 marzo 2021, n. 21 del 15 marzo 2021, n. 22 del 16 marzo 2021, n. 23 del 17 marzo 2021, n. 24 del 23 marzo 2021, n. 25 del 24 marzo 2021, n. 26 del 26 marzo 2021, n. 27 del 29 marzo 2021, n. 28 del 30 marzo 2021, n. 29 del 31 marzo 2021, n. 30 dell’1 aprile 2021, n. 31 del 2 aprile 2021, n. 32 del 3 aprile 2021, n. 33, n. 34 e n. 35 del 6 aprile 2021, n. 36 del 7 aprile 2021, n. 37 e n. 38 del 9 aprile 2021, n. 39 del 12 aprile 2021, n. 40 del 13 aprile 2021, n. 41 del 14 aprile 2021, n. 42 del 15 aprile 2021, n. 43 del 16 aprile 2021, n. 44 del 17 aprile 2021, n. 45 del 19 aprile 2021, n. 46 del 22 aprile 2021, n. 47 del 26 aprile 2021, n. 48 del 27 aprile 2021, n. 49 del 28 aprile 2021, n. 50 del 30 aprile 2021, n. 51 del 3 maggio 2021, n. 52 del 5 maggio 2021, n. 53 dell’8 maggio 2021, n. 54 del 10 maggio 2021, n. 55 del 12 maggio 2021, n. 56 del 13 maggio 2021, n. 57 del 14 maggio 2021, n. 58 del 18 maggio 2021, n. 59 del 20 maggio 2021, n. 60 del 21 maggio 2021, n. 61 del 25 maggio 2021, n. 62 del 26 maggio 2021, n. 63 e n. 64 del 27 maggio 2021, n. 65 del 31 maggio 2021, n. 66 dell’1 giugno 2021, n. 67 del 9 giugno 2021, n. 68 del 10 giugno 2021, n. 69 del 13 giugno 2021, n. 70 del 18 giugno 2021, n. 71 del 21 giugno 2021, n. 72 del 24 giugno 2021, n. 73 del 30 giugno 2021 e n. 74 dell’1 luglio 2021 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);
Visto l’art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell’8 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante “Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020”;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e, in particolare, la successiva Ordinanza del 27 novembre 2020;
Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
Vista la Circolare dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l’intera classe che venisse posta in isolamento dalle autorità sanitarie;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera “a”, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, a modificazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui “per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. ... La Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e la successiva Ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021 che colloca la Regione Siciliana tra quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, con conseguente applicazione delle misure di contenimento di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” e del decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia id spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19””, pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021;
Visto il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44;
Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, in merito all’adozione di misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica in aggiunta e a parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
Visto il decreto legge del 18 maggio 2021, n. 65;
Viste le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;
Vista la nota prot. n. 71512 del 5 luglio 2021 del Commissario ad acta per l’emergenza Covid-19 dell’Area metropolitana di Palermo;
Vista l’ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l’ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato “prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”;
 

ORDINA

Art. 1
Campagna regionale di vaccinazione di prossimità

1. Al fine di conseguire celermente nel territorio della Regione Siciliana uno standard di vaccinazione non inferiore alla quota percentuale dell’80% per tutti i target anagrafici individuati a livello nazionale, le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R., di concerto - ove istituite - con le strutture commissariali per la gestione dell’emergenza da Covid-19, curano presso tutti i Comuni dell’Isola l’avvio di una campagna regionale di vaccinazione di prossimità.
2. Per la migliore realizzazione della predetta campagna e segnatamente per l’individuazione dei fabbisogni logistici, strutturali e di personale, le Aziende tengono conto delle risultanze della tabella di progressione della campagna vaccinale elaborata per ciascun Comune alla data del 29 giugno 2021 dalla competente Task force regionale. Conseguentemente, instaurano tutte le iniziative finalizzate all’istituzione in loco, mediante strutture mobili e/o presidi territoriali già esistenti, di un punto vaccinale temporaneo in ciascuno dei Comuni dell’Isola o, in caso di territori viciniori recanti nel complesso una popolazione inferiore a 1.000 abitanti, in gruppi di Comuni appositamente costituiti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, le AA.SS.PP. instaurano il preventivo raccordo operativo con tutte le Amministrazioni locali di riferimento, che in applicazione del principio di sussidiarietà partecipano paritariamente all’organizzazione della campagna vaccinale di prossimità e supportano il S.S.R. nella adeguata diffusione della campagna con il più ampio coinvolgimento di tutti i cittadini interessati.
4. Il personale coinvolto nell’effettuazione della campagna vaccinale di prossimità è selezionato prioritariamente nell’ambito delle figure professionali già in servizio per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. In particolare, le AA.SS.PP. individuano i medici delle UU.SS.C.A. in sovrannumero, quelli già impegnati nell’effettuazione delle vaccinazioni domiciliari nonché i Medici di Medicina Generale aderenti alle attività vaccinali e, infine, anche il personale non medico (odontoiatri, farmacisti, biologi etc.) già reclutato o le cui organizzazioni di categoria abbiano nel corso dell’emergenza sottoscritto appositi accordi convenzionali con il S.S.R.
 

Art. 2
Vaccinazione sui luoghi di lavoro

1. Le AA.SS.PP. del S.S.R. garantiscono, anche mediante la convenzione già attiva con l’Associazione Italiana Ospedalità Privata e, ove occorra, mediante la stipula di appositi accordi con organizzazioni datoriali rappresentative, l’effettuazione, su domanda, delle attività di vaccinazione direttamente sul posto di lavoro.
2. Tenuto conto dell’intervenuto avvio della stagione estiva e dell’aumento della popolazione domiciliata nel territorio regionale e del conseguente rischio di diffusione del virus nella variante comunemente nota come “Delta”, le Aziende Sanitarie Provinciali avviano nei Comuni formalmente attributari dello status di località turistica una campagna speciale di vaccinazione a favore del personale della grande e media distribuzione (centri commerciali, supermercati etc.).
 

Art. 3
Ricognizione del personale non vaccinato operante nelle Pubbliche Amministrazioni e preposto ai servizi di pubblica utilità e ai servizi essenziali di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990

1. Le AA.SS.PP. provvedono, mediante apposito interpello a tutti gli Enti pubblici operanti nel territorio della Regione Siciliana, alla ricognizione aggiornata del numero dei dipendenti che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione. Analoga attività ricognitiva viene condotta con riferimento al personale preposto ai servizi di pubblica utilità e ai servizi essenziali di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990, nonché agli autotrasportatori e al personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria e agli equipaggi dei mezzi di trasporto.
2. All’esito della ricognizione di cui al comma precedente, tenuto conto del rischio di diffusione del virus nella variante comunemente nota come “Delta”, tutti coloro che nell’esercizio dei propri compiti d’ufficio si trovino ad instaurare contatti diretti con il pubblico vengono formalmente invitati, per il tramite dei datori di lavoro, a ricevere la vaccinazione. Per l’ipotesi di indisponibilità o di rifiuto di sottoposizione a vaccinazione, il datore di lavoro pubblico provvede, nei modi e termini previsti dal CCNL di categoria, ad individuare per l’interessato una differente assegnazione lavorativa, ove possibile, che non implichi il contatto diretto del lavoratore con l’utenza esterna.
 

Art. 4
Ulteriori misure straordinarie per le vaccinazioni nei luoghi turistici e della movida

1. Ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale, di concerto - ove istituite - con le strutture commissariali per la gestione dell’emergenza da Covid-19, adotta apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori turistici stagionali che intendano sottoscrivere, per il periodo che va dal 8 luglio 2021 all’1 settembre 2021, speciali ed apposite convenzioni per l’istituzione a carico del S.S.R. di appositi punti vaccinali da realizzarsi, anche in modalità drive, direttamente presso la struttura imprenditoriale interessata.
2. Le AA.SS.PP. operano altresì una accurata ricognizione delle condizioni strutturali delle cc.dd. Guardie Mediche turistiche provvedendo all’adozione di tutti gli accorgimenti utili all’adeguato decoro e alla funzionalità delle medesime in previsione dell’aumento degli avventori e dei turisti non residenti né domiciliati nei territori di riferimento.
 

Art. 5
Disposizioni ulteriori per i presidi sanitari presso porti ed aeroporti

1. Le misure di prevenzione di cui all’articolo 1, comma 2, della Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 71 del 21 giugno 2021 hanno applicazione anche per i soggetti provenienti in Sicilia dalla Spagna e dal Portogallo, compresi tutti coloro che abbiano soggiornato e/o transitato in detti Paesi nei 14 giorni precedenti all’arrivo nel territorio siciliano.
 

Art. 6
Disposizioni finali

1. L’inosservanza o l’inadempimento, anche parziale, di una o più delle disposizioni di cui alla presente ordinanza integra a carico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. l’ipotesi di grave violazione ai sensi dell’art. 20, co. 5 e 7, della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii.
2. La presente Ordinanza, con efficacia dall’8 luglio 2021 fino all’1 settembre 2021 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente
MUSUMECI

 

Allegato