Tipologia: Ipotesi accordo CIA
Data firma: 11 dicembre 2018
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2021
Parti: Gft Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, RSA
Settori: Commercio-Servizi, Gft Italia
Fonte: fisascat.it


Sommario:

  1. Perimetro di applicazione
2. Diritti di informazione
3. Diritti sindacali
4. Assenze
5. Formazione
6. Permessi Solidali
  7. Tutele di genere
8. Smart Working
9. Previdenza Integrativa
10. Premio di Produttività
11. Parte conclusiva
Allegati

Ipotesi di accordo Contratto Integrativo Aziendale Gft Italia srl

Il giorno 11 Dicembre 2018, in Firenze, presso la sede Gft Italia srl via Pratese, 213, tra la società Gft Italia srl […], e […] la Filcams Cgil Nazionale […], […] la Fisascat Cisl Nazionale […], le strutture sindacale territoriali […] della Filcams Cgil di Firenze, […] Fisascat Cisl di Firenze e Prato, […] Filcams Cgil di Siena e […] Fisascat Cisl di Siena; le RSA […], visto gli attuali assetti contrattuali degli accordi nazionali sottoscritti, nonché il vigente CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, che costituiscono il quadro di riferimento, le Parti, condividendo lo spirito e la valenza dell’assoluta opportunità che una Contrattazione Integrativa potrà loro dargli, si accordano su quanto segue:

1. Perimetro di applicazione
Il presente Contratto Integrativo si applica a tutti i dipendenti della Gft Italia srl e controllate che non svolgono attività produttive e di ricerca in Progetti assegnati con Bandi di gara della Comunità Europea, nelle sedi operative di: Milano, Montecatini (PT), Firenze, Siena, Torino, Padova, Genova e Piacenza.
L’accordo si applicherà alla totalità del personale dipendente dell’azienda aventi qualifica di apprendista, impiegato e impiegato quadro.
Si applicherà anche ai dipendenti ed alle sedi delle società che potranno eventualmente essere acquisite da GFT Italia (controllante) in data successiva alla sottoscrizione del presente accordo. 

2. Diritti di informazione
2.1. Verso le rappresentanze sindacali
Con lo scopo di promuovere una proficua ed efficace gestione delle relazioni tra l’Azienda e le OO.SS. le Parti convengono nella necessità di stabilire momenti di consultazione e informazione con cadenza semestrale (entro il mese di Aprile ed il mese di Ottobre).
In occasione di tali incontri l’Azienda fornirà le informazioni relative a:
• Piano industriale
• Organigramma aziendale completo ed aggiornato suddiviso per tipologie contrattuali di rapporto, per figure professionali interne, per sede di lavoro e sesso.
o Numero di trasferimenti effettuati divisi per sede di lavoro.
• Personale rendicontato in commesse non produttive.
• Numero ore straordinario eseguite nell’ultimo anno su ciascuna unità operativa.
2.2. Verso i dipendenti
Al fine di garantire la corretta diffusione delle informazioni relative agli obiettivi, delle singole sedi e dell’Azienda, i responsabili delle rispettive aree di appartenenza hanno il compito di indire riunioni con la partecipazione di tutti i lavoratori della propria area. La cadenza di tali riunioni sarà almeno annuale e in orario di lavoro.
2.3. Strumenti di comunicazione delle rappresentanze sindacale verso i dipendenti
Con lo scopo di rendere fruibile a tutti i dipendenti le comunicazioni delle rappresentanze dei dipendenti l’Azienda mette a disposizione:
• una bacheca sindacale fisica ed esclusiva per sede di lavoro in luogo accessibile, a norma ex L.300/70
• una bacheca elettronica sul portale informatico aziendale. In tale bacheca hanno accesso in lettura tutti i dipendenti ed in modifica solamente i rappresentanti sindacali, conformemente con le normative di legge, contrattuali e le politiche aziendali in essere.
• Una casella di posta elettronica specifica (***) per le rappresentanze sindacale dei dipendenti (accessibile solamente ai rispettivi aventi diritto - RSA/RSU); da tale casella le rappresentanze posso inviare comunicazioni di tipo sindacale a tutti i lavoratori iscritti alla mailing list.
• Per iscriversi alla mailing list sarà necessario contattare le RSA/RSU all’indirizzo sopra riportato che provvederanno all’iscrizione.

3. Diritti sindacali
3.1. Scorporo permessi […]
3.2. Linee guida alle assemblee sindacali

Le Parti convengono che, compatibilmente con le reciproche esigenze contingenti, le assemblee saranno convocate o il lunedì mattina o il venerdì pomeriggio, garantendo l’utilizzo delle strumentazioni Aziendali in caso di partecipazione da remoto da parte dei dipendenti fuori sede. 

7. Tutele di genere
Le parti sostengono fermamente campagne contro la violenza sulle donne e contro la violenza sull’orientamento sessuale in genere. Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking, allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso e all’orientamento sessuale.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo.
Le Parti firmatarie il presente CIA condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro, anche attivate dai clienti e quindi personale esterno.
ermo restando quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 80/2015 ed eventuali future modifiche normative, le Parti introducono le seguenti misure di miglior favore per le vittime di violenza di genere:
1. La Società aggiungerà, a proprio carico, un mese alla durata del congedo retribuito di 3 mesi, già previsto ad oggi dalla normativa vigente. I/Le lavoratori/lavoratrici per usufruire del periodo aggiuntivo, dovranno aver fruito interamente delle proprie ferie e permessi maturati al momento della presentazione della richiesta scritta e dovranno documentare di essere inseriti in un percorso certificato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri anti violenza o dalle Case Rifugio;
2. Qualora un lavoratore/lavoratrice vittima di violenza di genere, per tutelare la propria sicurezza personale o quella dei figli, manifestasse la richiesta di essere trasferito (anche temporaneamente), questa sarà valutata dalla Società in modo prioritario;
3. La Società accoglierà, laddove possibile in base alle disponibilità organizzative, eventuali richieste pervenute dalle risorse vittime di violenza di genere, in merito alla modifica anche temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da orizzontale a verticale;
4. Le Parti riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dall'informazione, si impegnano ad individuare entro il primo trimestre di vigenza del CIA almeno un’Associazione rivolta all'assistenza delle vittime di Violenza di genere, e a far sì che la stessa sia a disposizione delle risorse eventualmente interessate.

8. Smart Working
Le Parti ritengono che la prestazione lavorativa svolta in regime dì Smart Working possa contribuire ad un aumento della produttività, agevolando l'esigenza della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e favorendo la responsabilizzazione, l'autonomia e l'orientamento ai risultati da parte del Lavoratore coinvolto. L’Azienda, pertanto, si rende parte attiva nelle tematiche di CSR (Corporate Social Responsibility) al fine di facilitare, agevolare e incrementare il valore del work-life balance.
Definizione
Vista la legge 81 del 22 maggio 2017, e la circolare Inail del 2 novembre 2017, per Smart Working si intende una modalità di articolazione della prestazione lavorativa consistente nella possibilità di svolgere la propria attività, normalmente svolta presso gli uffici della sede, anche al di fuori dei locali aziendali secondo i criteri e le condizioni disciplinate dal presente Accordo.
Riferimenti Normativi e Contrattuali
La prestazione lavorativa in regime di Smart Working è disciplinata dal presente articolato e, per quanto in esso non disposto, dalla normativa contrattuale e di Legge di riferimento.
Vengono applicati integralmente il CCNL Terziario distribuzione e servizi ed il Contratto Integrativo Aziendale di cui questo articolo fa parte.
Le Parti si danno atto che la modalità di lavoro in Smart Working consiste meramente in una variazione del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa e, pertanto, l'adozione di tale tipologia di lavoro non comporta alcuna modifica degli elementi costitutivi del contratto in essere quali inquadramento, mansioni, livello retributivo, ecc.
Rimarrà altresì invariato il ruolo ricoperto dal Lavoratore nell'organizzazione aziendale così come il potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro sulla prestazione resa dal Lavoratore fuori dai locali aziendali, nel rispetto della normativa legale e contrattuale di riferimento.
In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza, il Lavoratore è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione previsti dalle policy aziendali e dalla normativa applicabile.
Personale coinvolto
Lo Smart Working coinvolgerà, in maniera volontaria, tutto il Personale in forza che:
• abbia manifestato al proprio Responsabile ed HR, tramite e-mail, la volontà di poter svolgere la propria prestazione lavorativa secondo tale particolare modalità;
• la richiesta stessa non presenti caratteri di incompatibilità di natura organizzativa e/o soggettiva (in maniera puramente esemplificativa e non esaustiva le Receptionists);
• abbia ricevuto formale autorizzazione a procedere.
• faccia richiesta, attraverso l’apposito form presente sul portale aziendale;
• sia stato sottoscritto l’accordo individuale allegato al presente CIA (all.2);
Modalità di applicazione dello Smart Working
1. nel corso del primo trimestre ed in via sperimentale per i successivi 12 mesi (con una verifica sull'andamento del progetto da effettuarsi tra le Parti entro il 30.09.2019), il Lavoratore potrà eseguire la propria prestazione in un luogo diverso da quello assegnato dall'Azienda come sede di lavoro;
2. tale luogo di lavoro sarà scelto a propria discrezione purché consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa rispettando i criteri di riservatezza e sicurezza sui luoghi di lavoro (anche secondo quanto previsto dall'art. 2087 c.c.);
3. la possibilità di accedere allo Smart Working è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo individuale di cui sopra, fra il Lavoratore e l'Azienda, del quale il presente articolo costituisce parte integrante;
4. la facoltà di accedere allo Smart Working è riconosciuta fino ad un massimo di due giornate lavorative settimanali, per un totale massimo di 60 giorni lavorativi per ogni anno solare;
5. le giornate di Smart Working potranno essere programmate settimanalmente e dovranno essere sempre preventivamente autorizzate dal proprio Responsabile o Line Manager o Project Manager. A tal fine, il Lavoratore dovrà presentare la propria richiesta, via e-mail al Responsabile e attraverso i sistemi aziendali ad HR.
6. È consentita una pianificazione delle giornate da svolgersi in regime di Smart Working anche su periodi plurisettimanali, previa approvazione del Responsabile. Il Responsabile, potrà rifiutare la richiesta, comunicando la propria decisione al Lavoratore richiedente. In caso di rigetto della domanda, Il Lavoratore potrà chiedere chiarimenti coinvolgendo la Direzione HR (HRBP di riferimento); in caso di accettazione, la pianificazione potrà comunque essere rimodulata tra le Parti, in base ad esigenze organizzative.
7. Nella giornata di Smart Working, il Lavoratore dovrà rispettare la durata dell'orario di lavoro ordinario giornaliero stabilito dal proprio contratto individuale. Tale giornata dovrà essere inserita nel sistema di rilevazione presenze aziendale (Cardinis / Kimble) utilizzando l'apposito giustificativo e le ore lavorate, nello stesso tempo, dovranno essere registrate sul progetto.
8. Nella giornata di prestazione lavorativa in Smart Working sarà possibile prestare lavoro straordinario o accessorio solo se preventivamente autorizzato;
9. In fase di svolgimento della prestazione di lavoro, il Lavoratore deve rendersi rintracciabile tramite gli strumenti forniti dall'Azienda (laptop e cuffie telefoniche attraverso Skype oppure telefono mobile aziendale).
10. L'Azienda garantisce la sicurezza ed il buon funzionamento di tali strumenti ed il Lavoratore si impegna ad utilizzarli secondo quanto previsto specificatamente dalle policy aziendali;
11. in caso di problemi tecnici (es. guasto o malfunzionamento della rete anche “privata” o degli strumenti informatici forniti dall'Azienda, inclusa VPN) che impediscano o ritardino significativamente lo svolgimento dell'attività lavorativa, il Lavoratore è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio Responsabile. Qualora il guasto o malfunzionamento non sia risolvibile in tempi ragionevoli (indicativamente entro 1 ora dalla segnalazione) l'Azienda potrà disporre il rientro del Lavoratore presso la sede di lavoro più vicina.
12. Al di fuori dell'erario di lavoro, il Lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche in dotazione.
Prevenzione e Sicurezza
Il Lavoratore è tenuto a custodire con accuratezza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dall'Azienda ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l'uso di tali strumenti.
Il lavoratore dovrà svolgere la prestazione di Smart Working in un luogo sicuro e idoneo a garantire la sua incolumità e integrità psico-fisica, secondo le indicazioni specificate nel documento relativo alla salute e sicurezza, che sarà consegnato al lavoratore contestestualmente all’accordo individuale di Smart Working.
Nell'eventualità di un infortunio durante la prestazione in Smart Working il Lavoratore dovrà fornire tempestiva e dettagliata comunicazione all’Azienda e agli Enti preposti.
Riservatezza
Il Lavoratore è tenuto ad adottare tutti i comportamenti utili a preservare la massima riservatezza delle informazioni così come previsto dalle policy aziendali in vigore e dalla legge. E così, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Lavoratore che svolge attività lavorativa (anche in regime di Smart Working):
12. non deve lasciare gli strumenti aziendali incustoditi ed accessibili a terzi. In caso di allontanamento, anche temporaneo, dalla postazione di lavoro, il Lavoratore è tenuto a bloccare il computer (premendo contemporaneamente i tasti Ctrl+Alt+Canc e cliccando su "blocca computer");
13. deve evitare telefonate o colloqui ad alta voce aventi ad oggetto dati o informazioni inerenti l'attività lavorativa in presenza di terzi;
14. deve accertarsi che altre persone non autorizzate non siano portate, anche involontariamente, a conoscenza di informazioni e processi aziendali attinenti l'attività lavorativa;
15. per quanto concerne eventuali documenti cartacei prelevati dagli archivi aziendali, il Lavoratore deve utilizzarli solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle sue mansioni e a non lasciarli mai incustoditi. In caso di allontanamento, anche temporaneo, dalla postazione di lavoro, Il Lavoratore è tenuto a riporli in un luogo sicuro.
Recesso
In questa prima fase di sperimentazione di Smart Working, la durata dell'accordo individuale con il Lavoratore sarà coerente con la sperimentazione stessa. Ciascuna parte può recedere con un preavviso minimo di 15 giorni da manifestare In forma scritta.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuna parte può recedere senza preavviso.
L'accordo individuale di Smart Working potrà essere in ogni caso modificato con reciproco consenso.
Qualora dovessero intervenire nuove disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva nazionale in tema di Smart Working, le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare la necessità di adeguare le disposizioni contenute nel presente Accordo.