Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CIA
Data firma: 23 luglio 2020
Validità: 01.10.2020 - 31.12.2021
Parti: Coop Centro Italia e Coordinamento Sindacale Aziendale/Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Coop Centro Italia
Fonte: fisascat.it


Sommario:

 

Premessa
Titolo I
Art. 1 Finalità dell’Accordo
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 1 Finalità e principi
Art. 2 Sistema delle relazioni
Art. 3 Comportamenti e riservatezza 
Art. 4 Organismi rappresentativi dei lavoratori
Art. 5 Strumenti di comunicazione
Art. 6 Spazi
Titolo III Pari opportunità, etica e cultura del valore
Art. 1 Pari opportunità
Art. 2 Etica e cultura del valore
Titolo IV Sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio
Art. 1 Applicazione D.Lgs. 81/08
Art. 2 Impianti di controllo a distanza
Titolo V Organizzazione del lavoro
Art. 1 Premessa
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 1 Disciplina comune dell’orario di lavoro
Art. 2 Rilevazione delle presenze
Art. 3 Lavoro a turni
Art. 4 Riposo giornaliero
Art. 5 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti di supermercati ed ipermercati
Art. 6 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti del magazzino
Art. 7 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti della Sede
Art. 8 Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 9 Straordinario e Conto Recupero
Art. 10 Proroga termine liquidazione dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro
Art. 11 Sperimentazione programmazione dell’orario di lavoro su base bi-settimanale
Titolo VII Lavoro a tempo parziale
Premessa
Art. 1 Disciplina comune
Art. 2 Variazioni contrattuali
Art. 3 Clausole flessibili
Titolo VIII Politiche attive per l’occupazione
Art. 1 Mercato del lavoro e indirizzi occupazionali
Art. 2 Contratti a tempo determinato
Art. 3 Diritto di precedenza
Art. 4 Stabilizzazione occupazionale
Art. 5 Appalti, merchandiser, promoter

 

Titolo IX Periodi feriali
Art. 1 Determinazione dei periodi feriali
Titolo X Lavoro domenicale e festivo
Premessa
Art. 1 Trattamento economico
Art. 2 Organizzazione del lavoro
Art. 3 Festività
Art. 5 Aree di riferimento
Titolo XI Brevi trasferte e missioni
Art. 1 Regolamentazione
Art. 2 Mobilità e trasferimenti dei lavoratori delle Sedi 
Titolo XII Mobilità del Capo negozio
Art. 1 Mobilità del Capo negozio
Art. 2 Convenzione
Titolo XIII Assetto retributivo
Art. 1 Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (ex Premio Aziendale)
Art. 2 Assetto retributivo
Art. 3 Salario variabile
Art. 4 Servizio assistenza
Art. 5 Orario di lavoro per le figure di responsabilità
Art. 6 Mensilità supplementari
Titolo XIV Welfare - Socialità, Solidarietà e Benessere in Cooperativa
Premessa
Art. 1 Aspettativa non retribuita
Art. 2 Permessi non retribuiti
Art. 3 Indennità per infortunio
Art. 4 Diritto allo studio
Art. 5 Permessi per fecondazione assistita
Art. 6 Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro
Art. 7 Anticipo TFR
Art. 8 Lavoro Agile (Smart Working)
Art. 9 Donazione ore di ferie e permessi
Art. 10 Sottoscrizioni
Art. 11 Acquisti rateali
Art. 12 Acconti sulla retribuzione
Art. 13 Convenzioni
Art. 14 Mensa
Art. 15 Fondo Comune
Titolo XV Figure professionali
Art. 1 Inquadramenti
Titolo XVI Vigenza contrattuale
Art. 1 Decorrenza e scadenza
Allegati


Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale

Il giorno 23 luglio 2020 presso la Sede della Cooperativa Coop Centro Italia sita in Castiglione del Lago (PG), si sono incontrati: la Coop Centro Italia […] e il Coordinamento Sindacale Aziendale […], assistito dalle Strutture Sindacali Nazionali e Territoriali […] Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […] ed hanno sottoscritto il presente Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale a valere per i dipendenti di Coop Centro Italia per complessivi XVI Titoli.

Titolo I
Art. 1 Finalità dell’Accordo

Con il presente Accordo Coop Centro Italia intende realizzare una contrattazione di secondo livello nel quadro delle finalità, degli obiettivi di sviluppo e del sistema di relazioni condiviso.
La stesura del presente Contratto Integrativo interviene in un contesto socio economico e normativo in evoluzione, nel quale l’impegno congiunto della Cooperativa, delle Organizzazioni Sindacali e dei lavoratori si mantiene e si conferma quale elemento centrale nella promozione di azioni e valori volti al miglioramento delle condizioni di vita interna ed allo sviluppo della Cooperativa, preservandone adeguati livelli di efficienza e competitività, nei territori ove è presente.
Con questo presupposto le parti convengono che lo sviluppo di relazioni sindacali ispirate a modelli di tipo concertativo e partecipativo rappresenti una condizione fondamentale per perseguire gli obiettivi di sviluppo, competitività e valorizzazione delle risorse umane.

Titolo II Relazioni sindacali
Le parti, nella stesura del presente titolo, hanno fatto riferimento al protocollo di Gruppo sulle relazioni sindacali ed hanno, per quanto oggetto di CC1, sviluppato titoli ed argomenti coerentemente con quanto previsto.
Ulteriore riferimento rimane il Protocollo sul Piano Industriale del 28 settembre 2018.

Art. 1 Finalità e principi
In coerenza con la premessa le parti condividono che la missione di Coop Centro Italia di tutela della salute e convenienza dei soci e di qualità del lavoro, rappresenta il principio di riferimento sui cui basare il sistema delle relazioni ed attiveranno momenti di confronto a vari livelli per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
■ il consolidamento e lo sviluppo sul territorio della rete di vendita della Cooperativa;
■ la ristrutturazione e l’innovazione della rete esistente;
■ il miglioramento della qualità del servizio verso i soci e i clienti;
■ la salvaguardia dell’occupazione;
■ il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e delle condizioni del lavoro.
Le parti concordano che il mantenimento e lo sviluppo di quote di mercato, da conseguire attraverso l’attuazione del Piano Industriale, rimane la condizione necessaria per preservare la competitività della Cooperativa e condividono che la partecipazione reale dei lavoratori sia una condizione indispensabile per il raggiungimento delle finalità della Cooperativa da realizzarsi attraverso momenti di confronto con i lavoratori e le Rappresentanze Sindacali.

Art. 2 Sistema delle relazioni
Le parti intendono articolare e rafforzare il sistema delle relazioni sindacali nella reciproca valorizzazione c riconoscimento, in armonia con le previsioni di legge e del CCNL.
Le parti concordano che la stipula del Contratto Integrativo e la condivisione di un sistema di relazioni rappresenta occasione di convergenza politica e reale sullo sviluppo della Cooperativa e che il coinvolgimento e la partecipazione delle OO.SS. e dei lavoratori rappresenta un elemento imprescindibile.
A fronte di questa condivisione le parti intendono strutturare il sistema delle relazioni affinché si realizzi un confronto nei momenti più significativi della vita della Cooperativa e per consentire un contributo delle rappresentanze dei lavoratori sia sugli indirizzi strategici che sulle politiche di Coop Centro Italia.
Le parti inoltre, con la stesura del presente articolo, intendono favorire momenti e strumenti di informazione e confronto per semplificare processi ed ottimizzare tempi nei rapporti sia tra le parti che tra le stesse rappresentanze dei lavoratori.
In tal senso le parti convengono che il sistema di relazioni sindacali è necessario al fine di sostenere un impegno congiunto che tenga conto delle evoluzioni in atto nella grande distribuzione e della necessità e disponibilità delle parti a confrontarsi sulla complessità del mercato, nel comune intento di valorizzare la competitività e la distintività della Cooperativa.
Al riguardo le parli condividono di articolare il sistema delle relazioni come di seguito specificato: „
a. Confronto Strategico
Le parti, nella comune consapevolezza dell’importante ruolo svolto dalla Cooperativa in tema di socialità, solidarietà, politiche occupazionali e di sviluppo economico del territorio concordano che quanto condiviso nel “Protocollo sulle relazioni sindacali del 23 luglio 2020” rappresenta il riferimento e l’occasione per un preventivo e tempestivo confronto tra le parti sui programmi strategici e sulle politiche aziendali più rilevanti.
Le occasioni stabilite dal protocollo comportano una vista di Gruppo completa sulle problematiche connesse a quanto sopra riportato c se conseguito possa rafforzare il legame tra la Cooperativa, il territorio ed il mondo del lavoro e le sue Rappresentanze sindacali Nazionali, Territoriali ed Aziendali.
In particolare, fermo restando l’autonomia delle parti, esse condividono pertanto che su tematiche ritenute strategiche per la vita dell’impresa e delle imprese nonché del ruolo e contributo che le OO.SS. possono apportare, di previlegiare il confronto a livello di Gruppo su contenuti e con le modalità previste nel Protocollo stesso.
Si condivide comunque che, se ritenuto necessario, sulle tematiche introdotte affrontate come Gruppo e ritenute strategiche, potranno essere richiesti ed attivati momenti specifici di confronto che per la loro complessità c specificità sono essenzialmente riconducibili alla CCI.
Su tali problematiche può essere richiesto il contributo sia delle stesse OO.SS Nazionali che degli enti datoriali di rappresentanza (ANCC, Lega delle Cooperative).
b. Argomenti di informazione e confronto a livello aziendale
Coop Centro Italia comunicherà alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori e alle OO.SS. Provinciali firmatarie del presente Accordo, in un apposito incontro da tenersi di norma entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni previste dal CCNL che saranno a loro volta integrale dalle materie di seguito riportate:
[…]
3. situazione, articolazione e sviluppi dell’occupazione unitamente alle specifiche degli istituti contrattuali utilizzati per migliorare l’orario di lavoro dei lavoratori con contratto part - time;
4. principi e piani di formazione del personale;
[…]
6. funzionigramma ed organigramma aziendale;
7. periodi di applicazione della flessibilità oraria;
[…]
9. lavoro agile (Smart Working);
10. informazioni sulla sicurezza dei lavoratori;
[…]
In armonia con le previsioni del CCNL e sulle materie di cui sopra inerenti ai diritti di informazione, in presenza di necessità di approfondimento le parti si impegnano ad attivare l’apertura di fasi di confronto.
c. Argomenti di informazione e confronto a livello di unità produttiva
Per implementare una concreta organizzazione partecipata da tutti i dipendenti diviene necessario lo sviluppo di un costante e positivo confronto con le Rappresentanze dei lavoratori, anche a livello di singola unità produttiva.
Coerentemente con i principi sopra espressi, su richiesta delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori e comunque ogni sei mesi, in modo propedeutico a sviluppare i necessari approfondimenti, saranno fornite informazioni sull’andamento dell’unità produttiva ed in particolare su:
1. andamento dell’unità produttiva;
2. problematiche connesse all’organizzazione del lavoro, distribuzione degli orari di lavoro, rotazione delle mansioni, orari ed applicazione dell’accordo sulla flessibilità oraria;
3. ricorso al lavoro supplementare e straordinario;
[…]
5. situazione occupazionale e tipologie contrattuali;
[…]
10. piani di sicurezza sul lavoro;
11. sorveglianza patrimonio e sicurezza interna.
[…]
Gli argomenti sopra descritti a livello d’ogni singola unità produttiva saranno oggetto di informazione e confronto.
Si conviene che tali momenti, sostenuti da un adeguato e preventivo livello di informazione, dovranno divenire l’occasione per dirimere e prevenire eventuali momenti di criticità, ed altresì dovranno essere propedeutici per la ricerca di soluzioni condivise; potranno inoltre rappresentare un iniziale approfondimento per un’eventuale ed ulteriore fase di confronto da tenersi a livello aziendale.

Art. 4 Organismi rappresentativi dei lavoratori
Le parti, al fine di facilitare il sistema di relazioni sindacali, condividono e confermano la costituzione del Coordinamento Sindacale Aziendale come espressione delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori che opererà unitamente alle OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del CCNL. Il Coordinamento, composto da un numero massimo di 16 RSU, provvederà a nominare, al suo interno, il proprio Coordinatore.
Le parti convengono che, per consentire la necessaria agibilità all’organismo costituito, saranno riconosciute ore, sotto forma di permesso retribuito aggiuntivo ai normali permessi sindacali previsti dalle normative di legge e contrattuali in vigore. Potrà essere invitata alle riunioni, previo accordo tra le parti, una rappresentanza dei RLS, qualora all’ordine del giorno del Coordinamento si siano temi inerenti la sicurezza sul lavoro.

Art. 6 Spazi
In armonia con le previsioni di legge e di contratto, nonché per consentire alle Rappresentanze dei lavoratori la necessaria agibilità nell’esercizio delle proprie funzioni, nelle unità produttive con almeno 180 dipendenti le Rappresentanze Sindacali usufruiranno di un idoneo locale comune.

Titolo III Pari opportunità, etica e cultura del valore
Art. 1 Pari opportunità

Le parti dichiarano la disponibilità reciproca ad analizzare congiuntamente le eventuali elaborazioni e proposte della sezione della Commissione Paritetica Nazionale, prevista dall’Art. 12 del CCNL, relativa ad azioni positive volte a concretizzare le Pari Opportunità. Convengono altresì, per cogliere gli obiettivi della Legge 125 del 1991, di mantenere la Commissione Aziendale Paritetica per le Pari Opportunità, composta da sei (6) rappresentanti nominati 3 (tre) da Coop Centro Italia e 3 (tre) nominati fra i Rappresentanti Sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente Accordo. La commissione avrà fra l'altro i seguenti compiti:
1. promuovere iniziative a favore della crescita professionale delle lavoratrici dipendenti, da realizzare senza pregiudiziale alcuna con riferimento al sesso, all’ orientamento sessuale o religioso.
2. esaminare progetti di formazione tendenti a favorire un riequilibrio della presenza delle lavoratrici nei livelli medio alti all'interno dei vari settori aziendali.

Art. 2 Etica e cultura del valore
Le parti si impegnano a promuovere momenti di confronto finalizzati alla volontaria trattazione dei temi legati alle questioni etiche e di comportamento in ambito lavorativo.
Con la comune volontà di portare un reale contributo alla diffusione di una cultura del valore e allo sviluppo di una politica attiva contro le azioni lesive della dignità della persona, fra cui le molestie nei luoghi di lavoro e la discriminazione razziale o di genere, i confronti tenderanno all’individuazione delle linee guida atte a promuovere possibili azioni positive in tema di condotta interna e di salvaguardia della sfera individuale della persona.

Titolo IV Sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio
Art. 1 Applicazione D.Lgs. 81/08

Premesso che la sicurezza sul lavoro rappresenta un valore indissolubile di riferimento ed un obiettivo da perseguire con costanza, le parti si danno reciproco atto dell’impegno a proseguire nella predisposizione di strumenti, agibilità ed atti che consentano l’applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in materia di nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (in seguito nominati RLS) di cui si conferma la differenza di ruolo e di modalità operative rispetto alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori.
In considerazione della distribuzione territoriale e della dimensione dei punti di vendita di Coop Centro Italia le parti confermano che i RLS saranno così dislocati:
N. Rappresentanti         Punti vendita/zona
1. n. 1 RLS                     Chianciano/Chiusi/Sarteano/Acquaviva
2. n. 1 RLS                     Iper Collestrada
3. n. 1 RLS                     Sinalunga/Torrita
4. n. 1 RLS                     Castiglion F.no/Camucia/Monte San Savino/Bibbiena/Terranuova/Subbiano/Foiano
5. n. 1 RLS                     Bastia/S.Maria degli Angeli/Ponte S. Giovanni
6. n. 1 RLS                     Foligno/Spoleto/S. Giovanni di Baiano
7. n. 1 RLS                     Taverne/Monteroni/Buonconvento/Asciano
8. n. 1 RLS                     Serre/Rapolano/Montalcino/San Quirico/Torrenieri
9. n. 1 RLS                     San Miniato/Rosia/San Rocco
10. n. 1 RLS                    Castellina in Chianti/Castellina Scalo/Radda/San Gimignano
11. n. 1 RLS                    Orvieto
12. n. 1 RLS                    Marsciano/Todi
13. n. 1 RLS                    Sede
14. n. 1 RLS                    Città di Castello/Umbertide
15. n. 1 RLS                    Magazzino Generi Vari
16. n. 1 RLS                    Gubbio/Gualdo Tadino
17. n. 1 RLS                    Cortonese/Elce/Fontivegge/Le Delizie/San Sisto/Madonna Alta
18. n. 1 RLS                    Rieti Futura/Rieti I Cubi/Passo Corese/Montopoli
19. n. 1 RLS                    Scoppito/Bazzano/Torrione/Sulmona
20. n. 1 RLS                    Castiglione del Lago/Magione/Ellera
21. n. 1 RLS                    Iper, Terni/Terni Fontana di Polo
1. Le parti si danno reciprocamente atto che l’individuazione operata, per punti vendita distinti così come sopra indicati, non costituisce individuazione di altrettante unità produttive e che i RLS a nessun effetto sono paragonabili ai Rappresentanti territoriali e/o di sito produttivo previsti per le aziende di piccole dimensioni c di comparto.
2. In caso di necessità di sostituzione o integrazione di RLS le OO.SS. e le Rappresentanze Sindacali dei lavoratori si impegnano a comunicarlo al Delegato del Datore di lavoro di Coop Centro Italia ed a provvedere tempestivamente alla sostituzione.
3. Ai RLS per svolgere le funzioni strettamente attinenti al ruolo saranno riconosciuti permessi retribuiti così come previsto dal punto 5.2 dell’Accordo Interconfederale del 5/10/1995.
4. Con riferimento alle attribuzioni del RLS si rimanda alla disciplina legale contenuta nell’art. 50 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.
5. Gli eventuali spostamenti per le visite tra punto vendita c punto vendita delle zone di competenza, saranno a carico della Cooperativa con le modalità previste dall’Accordo vigente riguardante brevi trasferte e missioni.
Nota a verbale
Si conviene che la dotazione dei lavoratori di idoneo vestiario protettivo per lo svolgimento dell’attività lavorativa sia materia di definizione nel confronto tra la Cooperativa ed i RLS.
Con riferimento all’art. 18 comma 1 lett. D del D.Lgs. 81/08, si precisa che l’abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale (DPI) verranno consegnati “a consumo”.

Titolo V Organizzazione del lavoro
Art. 1 Premessa

Le parti, nella comune consapevolezza che il processo di sviluppo di Coop Centro Italia, per la complessità legata alla sua evoluzione, comporterà la necessaria applicazione o la sperimentazione di nuovi moduli organizzativi che siano coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa, convengono che l’evoluzione dei modelli di organizzazione del lavoro potrà raggiungere importanti risultati attraverso il positivo contributo di tutti i lavoratori e delle loro rappresentanze, attuando quanto previsto dal presente integrativo ai diversi livelli di informazione e confronto sindacale.
In armonia con quanto sopra, le parti hanno pertanto inteso con la definizione contrattuale del presente Accordo stabilire i principi, gli indirizzi e le modalità per attuare moduli organizzativi coerenti agli obiettivi definiti dalla Direzione Aziendale e concordano che l’obiettivo di migliorare il servizio al consumatore e garantirne la sua tutela può essere raggiunto e migliorato mantenendo elevato il livello di efficienza, flessibilità e competitività della Cooperativa. In quest'ambito, diviene insostituibile il ruolo dei dipendenti ed il loro reale coinvolgimento nel processo produttivo.
Viene altresì condiviso il principio che l’organizzazione del lavoro dovrà ricercare il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro che consentano, nell’espletamento delle mansioni assegnate ai lavoratori, equità negli impieghi, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive oltre che la possibilità per i dipendenti di accrescere le proprie conoscenze e capacità professionali.
Per sviluppare una concreta organizzazione del lavoro “condivisa” c partecipata da tutti i dipendenti, diviene necessario lo sviluppo di un costante e positivo confronto con le Rappresentanze Sindacali dei lavoratori, anche a livello di singola unità produttiva, come definito dal precedente punto in materia di sistema di relazioni sindacali a punto di vendita, per favorire momenti di partecipazione dei lavoratori, finalizzati alla sperimentazione di innovazioni organizzative e produttive.
Coerentemente con quanto sopra c per favorire il raggiungimento degli obiettivi concordati, le parti manifestano l’impegno reciproco ad operare a livello di unità produttiva per lo sviluppo di un sistema di relazioni sindacali basato sulla informazione c sulla preventiva consultazione, per attivare un confronto che sia propedeutico ad attuare moduli organizzatavi compatibili con i servizi e le tipologie di vendita della Cooperativa. 
Le parti concordano che i momenti di lavoro congiunto, per problematiche connesse all’organizzazione del lavoro di cui sopra, devono divenire l’occasione per dirimere e prevenire momenti di criticità, nonché la ricerca di soluzioni coerenti agli scopi aziendali e ai principi contrattuali e/o che siano altresì preventivo approfondimento dell’eventuale confronto da tenersi in sede aziendale.

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 1 Disciplina comune dell’orario di lavoro

La distribuzione degli orari di lavoro sarà fissata in relazione alle necessità tecnico-organizzative e produttive, tenendo conto delle peculiarità nelle diverse unità di vendita, nella sede e nel magazzino, in armonia con il CCNL e secondo i criteri definiti c condivisi nel presente titolo.
La Cooperativa, previo confronto con le RSU, si impegna a ricercare soluzioni organizzative che consentano:
■ il contenimento del numero dei turni di lavoro “spezzati”;
■ il contenimento della fascia oraria giornaliera;
■ l’applicazione di fasce orarie differenziate;
■ forme compensative di orario di lavoro;
■ l’utilizzo di riposi e permessi individuali.
L’orario contrattuale di lavoro è fissato per la generalità dei lavoratori occupati a tempo pieno in:
■ 38 ore settimanali;
■ 40 ore settimanali per i lavoratori assunti successivamente al 22/12/2011, come previsto dal CCNL in vigore.
Il lavoro straordinario, con eccezione dei periodi di flessibilità oraria, decorrerà dal superamento dell’orario contrattuale di lavoro precisato nel comma precedente.
[…]
La fascia oraria giornaliera massima viene fissata in 12 ore.
L’orario giornaliero sarà attuato con elasticità al fine di consentire a tutti i lavoratori di usufruire di una pausa lavorativa volontaria di 15 minuti consecutivi da recuperare nella giornata.
Tale pausa sarà programmata compatibilmente con le esigenze organizzative dell’unità operativa ove il lavoratore è impiegato; di norma la pausa non sarà goduta alla prima o all’ultima ora del turno di lavoro.
La pausa di 15 minuti si intende giornaliera anche in presenza di turno “spezzato”.
I lavoratori che non sono interessati al godimento della pausa dovranno comunicarlo alla Cooperativa per iscritto entro il 31 dicembre, con validità dall’annualità successiva, fatto salvo il caso di rientro al lavoro in corso d’anno per maternità, congedo straordinario, malattia e infortunio superiore a 90 giorni.
Nel caso di turno unico giornaliero superiore alle 6 ore la pausa non retribuita di 10 minuti è obbligatoria e quindi non rinunciabile.
Per il Magazzino la modalità di fruizione della pausa sarà oggetto di verifica con le RSU.

Art. 3 Lavoro a turni
In attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n.66/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell’Art. 116 del CCNL le parti convengono che le finalità espresse a livello normativo e contrattuale, e qui integralmente richiamate, costituiscano il quadro dei principi di riferimento nella definizione delle diverse articolazioni legate agli orari di lavoro.
Si conviene che l’orario di lavoro per le unità operative dei punti vendita e del magazzino, nel rispetto delle previsioni atte a salvaguardare la sicurezza e la salute psico-fisica dei lavoratori, possa essere organizzato in turni di servizio unici o “spezzati” articolati su fasce differenziate (mattina, sera c notte).
I turni di lavoro avranno carattere giornaliero e potranno succedersi in modo non necessariamente continuo e/o rotativo.
A questo proposito le parti convengono che ogni avvicendamento di diversa articolazione giornaliera dell’orario, anche all’interno della stessa settimana lavorativa, fra la conclusione del lavoro serale e la ripresa del lavoro il giorno successivo, configuri un cambio del turno di lavoro.
La Cooperativa definisce i turni di lavoro in modo rispondente alle specifiche necessità di organizzazione del lavoro in ogni unità operativa.
Le parti convengono che l’applicazione dei contenuti di cui al presente articolo avvenga nella comune determinazione di garantire al lavoratore un periodo di riposo adeguato, destinato al recupero psico-fisico, nel pieno rispetto delle previsioni dell’Art. 130 del CCNL.

Art. 4 Riposo giornaliero
Fermo restando quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dall’art. 41, comma 4, del D.l. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, le parti convengono che il riposo giornaliero frazionato previsto dall’art. 130, comma 3, del vigente CCNL in presenza di prestazioni lavorative svolte in caso di cambio turno, non sia comunque inferiore alle 9 ore consecutive.
Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003 e dell’art. 130, comma 2, del vigente CCNL, le parti concordano che per eventi straordinari e/o non prevedibili, per i quali sarà comunque assicurata la tempestiva informazione alla RSU, riguardanti attività non gravose e/o reiterate, il termine di 9 ore potrà essere eccezionalmente derogato, in presenza, ad esempio di:
a) inventari;
b) assemblee con il personale svolte al di fuori dell’orario di esercizio delle unità produttive;
c) allestimenti in fase di avvio di nuove attività;
d) ristrutturazioni presso unità operative;
e) interventi straordinari di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti c attrezzature;
f) attività straordinarie finalizzate alla sicurezza
Resta convenuto che in tutte le ipotesi di cui sopra saranno ricercate soluzioni organizzative che mantengano carichi di lavoro equilibrati.
Fermo restando il diritto del lavoratore ad un periodo di riposo di almeno 24 ore ogni 7 giorni, le parti convengono che tale riposo debba essere concesso comunque non oltre 10 giorni di attività lavorativa consecutiva.

Art. 5 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti di supermercati ed ipermercati
Fermo restando le determinazioni di cui all'Art. 1, nel rispetto delle caratteristiche delle attività nei punti vendita, le parti convengono di fissare i seguenti indirizzi:
1. La distribuzione dell’orario di lavoro contrattuale nelle unità di vendita sarà programmata con previsione settimanale dal Capo Negozio o loro delegati, valutate anche le eventuali necessità individuali presentate, e sarà comunicata di norma il venerdì antecedente la settimana di riferimento, possibilmente entro le ore 16,00.
2. Nell’ambito dell’orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto, l’orario giornaliero ordinario a seguito di imprevedibili e non programmabili necessità tecnico organizzative e produttive e/o sulla base di specifiche e motivate necessità individuali dei dipendenti, potrà essere articolato con forme di superamento e/o minore prestazione con la previsione di forme compensative e/o di recupero dell’orario di lavoro, nell’ambito della settimana ed entro i limiti complessivi delle ore contrattuali settimanali.
3. Nella distribuzione degli orari di lavoro saranno assicurate di norma tre mezze giornate di riposo con eccezione di particolari esigenze organizzative, che saranno oggetto di confronto con le RSU, nonché con eccezione delle settimane in cui si registrano giorni di chiusura per festività infrasettimanale.
4. I turni di lavoro unici non potranno essere superiori alle sette ore e quindici minuti (comprensivi della pausa non retribuita) ed inferiori alle quattro ore c quindici minuti (comprensivi di pausa non retribuita) salvo nei supermercati ove l’orario di apertura pomeridiano sia inferiore; in tal caso il turno minimo pomeridiano potrà essere pari all’orario di apertura.
Eventuali deroghe al presente punto potranno essere effettuate previo accordo tra le parti.
5. La fascia oraria giornaliera non potrà essere superiore alle dodici ore salvo i casi di impegno lavorativo in presenza di:
■ inventari semestrali,
■ ristrutturazioni,
■ nuove aperture,
■ assemblee con il personale svolte al di fuori dell’orario di esercizio delle unità produttive
6. In caso di turno spezzato la prestazione lavorativa giornaliera complessiva non potrà superare le nove ore e quindici minuti (comprensiva di pausa non retribuita), con eccezione di eventi straordinari elencati al punto 5, per i quali sarà assicurata preventiva informazione alle RSU. L’orario minimo non sarà inferiore alle tre ore e quindici minuti (comprensivo di pausa non retribuita). In presenza di particolari situazioni organizzative e ove ciò sia funzionale al regolare svolgimento delle attività produttive, o su richiesta del lavoratore, si potranno stabilire turni minimi di 2 ore e quindici minuti (comprensivi di pausa non retribuita).
7. In occasione della pianificazione degli orari di lavoro settimanali dei lavoratori a tempo pieno e dei Part Time flessibili ed in presenza di festività infrasettimanali e/o assenze già programmate per l’intera giornata, il peso orario di tali giornate sarà calcolato dividendo le ore contrattuali per i giorni teorici lavorabili nella settimana di riferimento.

Art. 6 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti del magazzino
Fermo restando le determinazioni di cui all’Art. 1, nel rispetto delle caratteristiche delle attività del magazzino e ai fini di un corretto servizio ai punti di vendita e alle Cooperative associate, le parti convengono di fissare i seguenti indirizzi:
1. La distribuzione dell’orario di lavoro contrattuale sarà programmata dal Responsabile o suo delegato, valutate anche le necessità individuali presentate, con previsione settimanale e sarà comunicata di norma il venerdì antecedente la settimana di riferimento. 
2. Nell’ambito dell’orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto, l’orario giornaliero ordinario, a seguito di imprevedibili necessità tecnico organizzative e produttive e/o sulla base di specifiche c motivate necessità individuali dei dipendenti, sarà articolato con forme di superamento e/o minore prestazione con la previsione di forme compensative e/o di recupero dell’orario di lavoro, nell’ambito della settimana ed entro i limiti complessivi delle ore contrattuali settimanali.
3. In caso di turno spezzato la prestazione lavorativa giornaliera di nonna non potrà superare le nove ore con eccezione di eventi straordinari (es. inventari semestrali, ristrutturazioni, nuove aperture) per i quali sarà assicurata la preventiva informazione alle RSU.
4. In occasione della pianificazione degli orari di lavoro settimanali dei lavoratori a tempo pieno e dei Part Time flessibili ed in presenza di festività infrasettimanali e/o assenze già programmate per l’intera giornata, il peso orario di tali giornate sarà calcolato dividendo le ore contrattuali per i giorni teorici lavorabili nella settimana di riferimento.

Art. 7 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti della Sede
Fermo restando le determinazioni di cui all’Art. 1, nel rispetto delle caratteristiche delle attività della Sede, le parti individuano nell’applicazione di forme di elasticità e compensative degli orari di lavoro nell’arco della settimana, gli strumenti che consentono sia il contenimento della fascia oraria che l’articolazione di orari per il presidio degli uffici, rispondenti alle necessità tecniche ed organizzative della Cooperativa.
Per la distribuzione degli orari di lavoro si conviene quanto segue:
1. L’orario settimanale di lavoro, comprensivo della pausa obbligatoria da recuperare a fine giornata, per la generalità dei lavoratori della Sede è così fissato:
Lavoratori a 38 ore […]
Lavoratori a 40 ore […]
2. Fermo restando l’orario giornaliero stabilito, la Cooperativa, sulla base di rilevate esigenze potrà attivare una articolazione degli orari che prevedano, attraverso l’applicazione di forme di elasticità oraria, il prolungamento di una ora della fascia oraria prevista per la generalità dei lavoratori.
5. In occasione della pianificazione degli orari di lavoro settimanali dei lavoratori a tempo pieno e dei Part Time flessibili ed in presenza di festività infrasettimanali e/o assenze già programmate per l’intera giornata, il peso orario di tali giornate sarà calcolato dividendo le ore contrattuali per i giorni teorici lavorabili nella settimana di riferimento. 

Art. 8 Flessibilità dell’orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dal CCNL all’Art. 117, in ogni esercizio ciascun dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno di ogni unità operativa della Cooperativa potrà prestare attività lavorativa ordinaria con superamento dell’orario contrattuale settimanale di lavoro per un numero massimo di 22 settimane e per un totale di n. 44 ore complessive.
Pertanto durante le settimane in cui è prevista la flessibilità potranno essere prestate ore lavorative ordinarie in eccedenza al normale orario di lavoro sino a 2 ore settimanali.
La programmazione del superamento dell’orario contrattuale settimanale di lavoro sarà attuata in armonia con quanto previsto dalla normativa del CCNL sulla materia e dal presente accordo aziendale.
Per ogni mese di applicazione del programma di flessibilità, le prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro programmate nelle modalità stabilite, dovranno essere articolate in modo da evitare che ogni lavoratore svolga le prestazioni in flessibilità oraria in modo continuativo per oltre tre settimane.
Le ore prestate in eccedenza nei periodi e nei limiti stabiliti non costituiscono lavoro straordinario e saranno recuperate dai lavoratori attraverso il godimento di permessi aggiuntivi di riduzione dell’orario di lavoro che verranno usufruiti con le modalità previste dal CCNL sulla materia.
[…]
In considerazione delle particolarità organizzative del magazzino e dell’ipermercato, dei flussi produttivi e delle vendite, fermo restando le opportunità stabilite dal sopra citato accordo, previo confronto con le RSU potranno essere previste modalità di applicazione della flessibilità rispondenti alle esigenze di tali tipologie.
Le ore di flessibilità residue e non recuperate saranno retribuite a tutti gli effetti come orario straordinario, con la maggiorazione del 20% di cui all’art. 126 del CCNL. […]

Art. 9 Straordinario e Conto Recupero
Sulla base delle previsioni dell’art. 125 del vigente CCNL, su richiesta dei lavoratori e per agevolare il corretto recupero psico-fisico degli stessi, le ore di straordinario e lavoro supplementare dei part-time potranno essere recuperate con riposi compensativi, fermo restando il pagamento della prevista maggiorazione.
Il trattamento potrà essere esteso anche alle ore di lavoro festivo previsto dall’art. 132 comma 1 del vigente CCNL

Art. 11 Sperimentazione programmazione dell’orario di lavoro su base bi-settimanale
Le parti concordano che la Cooperativa, entro 6 mesi dalla firma del presente Accordo, attiverà in 3 punti vendita una sperimentazione di programmazione dell’orario di lavoro su base bi-settimanale della durata di 4 mesi.
Nell’ambito della sperimentazione si opererà per rendere disponibili ai lavoratori gli orari del periodo entro il venerdì precedente alla prima settimana di riferimento, con cadenza bi-settimanale.
Contestualmente verrà istituita una Commissione Paritetica con il compito di valutare e confrontarsi sui risultati conseguiti dalla sperimentazione e con l’obiettivo di estendere, eventualmente, tale metodologia di programmazione dell’orario ad altri punti vendita.

Titolo VIII Politiche attive per l’occupazione
Art. 1 Mercato del lavoro e indirizzi occupazionali

[…]
Si conviene che, ferma restando la necessità di cogliere per la Cooperativa le opportunità previste dalle vigenti normative di legge e contrattuali e nel contempo di mantenere adeguati livelli aziendali di produttività e flessibilità organizzativa, in ragione degli obiettivi qualitativi ed economici, la Cooperativa si impegna a contenere il ricorso a forme occupazionali che rendano precario il rapporto di lavoro.
La Cooperativa, inoltre, per dare pratica attuazione agli indirizzi della vigente normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), opererà per l’attribuzione di responsabilità e compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza ricercando, altresì, per il personale in forza, nell’ambito delle possibilità organizzative, la valorizzazione del patrimonio professionale conseguito.
Le parti firmatarie del presente accordo convengono su un comune impegno per lo sviluppo di momenti collaborativi ai fini di favorire forme di emancipazione e pari opportunità per tutti i lavoratori ed in particolare per quelli non comunitari e per aumentare la responsabilità sociale delle imprese sul mercato.
Le parti condividono infine che il tema dell’occupazione diviene centrale nei rapporti tra la Cooperativa e le Rappresentanze dei lavoratori, e conseguentemente Coop Centro Italia, confermando il proprio impegno ad attivarsi per il miglioramento della stabile occupazione, si impegna a fornire nelle occasioni periodiche di incontro le informazioni di diritto su:
■ situazione occupazionale;
■ quantità e tipologie di assunzioni che prevede di effettuare;
■ politiche attivate in tema di salvaguardia delle categorie di lavoratori più deboli.
Inoltre, in un comune spirito di sviluppo negoziale dei temi ed impegni condivisi nonché sugli indirizzi e normative del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le parti hanno affrontato e condiviso nel presente accordo i criteri di gestione di alcuni istituti contrattuali.
Con il comune intento di favorire il senso di appartenenza dei lavoratori alla vita della Cooperativa hanno convenuto e sviluppato forme pattuite degli orari di lavoro con lo scopo di migliorare complessivamente le condizioni di lavoro ed i livelli occupazionali.

Art. 5 Appalti, merchandiser, promoter
La Cooperativa si impegna ad adottare nei confronti dei fornitori che utilizzano i lavoratori atipici (a titolo meramente esemplificativo pulizie, centralino, ecc...), azioni di controllo, anche contrattualmente previste, finalizzate al rispetto delle norme legislative vigenti e/o delle condizioni economico normative loro riservate.
Resta inteso che Coop Centro Italia non eserciterà alcun potere direttivo e/o disciplinare nei confronti dei lavoratori suddetti.
La Cooperativa si impegna inoltre, nell’ambito delle informazioni che riguardano le attività dei punti di vendita o unità produttive, cosi come indicate al titolo Relazioni Sindacali, a fornire alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori le informazioni sui lavori atipici circa l’utilizzo e le mansioni svolte nell’ambito delle singole unità produttive.
Per quanto oggetto degli appalti la Cooperativa opererà nel rispetto delle previsioni del CCNL Titolo VII Art. 34 e si impegna a rispettare i diritti di informazione ivi previsti.
La Cooperativa si impegna a gestire direttamente e a non terziarizzare gli attuali occupati del Magazzino (ricevimento, preparazione, caricamento merci) e a salvaguardare i servizi misti ed integrativi ad oggi gestiti da aziende, esterne che interessano parzialmente l’attività di cui sopra. In presenza di eventuali sviluppi organizzativi, di servizio e dimensionali la Cooperativa è impegnata ad attivare un preventivo confronto con le OO.SS.

Titolo X Lavoro domenicale e festivo
Art. 2 Organizzazione del lavoro

La programmazione del lavoro domenicale e la presentazione del relativo piano avverrà con periodicità quadrimestrale.
Dopo aver determinato i presidi necessari per la copertura dei turni, sarà preventivamente richiesta la disponibilità ai lavoratori del punto vendita interessato in base al reparto di appartenenza e/o altri punti vendita limitrofi dell’Area.
Qualora non si riescano a coprire tutti i presidi necessari, la parte rimanente verrà definita coinvolgendo i restanti lavoratori dell’unità operativa/Area sulla base delle indicazioni contenute nei successivi articoli, ricercando soluzioni per garantire un’equa ripartizione dei carichi di lavoro domenicale tra i lavoratori dell’Area.

Titolo XIII Assetto retributivo
Art. 4 Servizio assistenza

Ai lavoratori che, espressamente incaricati, svolgano mansioni di Servizio Assistenza Sistemi, garantendone l’articolazione su tutta la settimana lavorativa oltre il normale orario di lavoro attraverso reperibilità telefonica, è riconosciuta una indennità mensile aggiuntiva […]

Titolo XIV Welfare - Socialità, Solidarietà e Benessere in Cooperativa
Premessa

Le parti intendono impegnarsi nella ricerca di soluzioni distintive che permettano di bilanciare e conciliare nel miglior modo possibile i tempi di vita e di lavoro e di venire incontro alle esigenze di carattere famigliare, organizzativo ed economico dei lavoratori.

Art. 6 Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro
I lavoratori con figli entro il 13esimo anno di età o che attestino gravi motivi di salute per sé stessi, famigliari entro il 2° grado di parentela e 1° grado di affinità, coniuge o convivente (risultante da certificazione anagrafica o unione civile), potranno richiedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o la riduzione del tempo parziale, per un termine di 12 mesi rinnovabile annualmente, compatibilmente con le esigenze organizzative del punto vendita di assegnazione.

Art. 8 Lavoro Agile (Smart Working)
Le parti valutano positivamente l’esperienza dello Smart Working intrapresa in occasione dell’emergenza legata al Covid-19 e riconoscono l’importanza del lavoro “agile” come modalità di prestazione lavorativa in grado di rispondere alle esigenze dei lavoratori in relazione al bilanciamento dei tempi di vita professionale e personale.
La Cooperativa si impegna quindi a disciplinare lo “Smart Working”, in tutti quei contesti dove tale forma di lavoro possa essere attuabile e sostenibile, per perseguire i seguenti obiettivi:
• conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
• introduzione di innovazioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura lavorativa e gestionale orientata al "lavoro per obiettivi e risultati" e, al tempo stesso, orientata ad un incremento di produttività;
• utilizzo delle nuove modalità di lavoro supportate dall’introduzione di nuove tecnologie, capaci anche di realizzare economie di scala;
• azioni di tutela dell’ambiente e mobilità sostenibile, diminuendo gli spostamenti casa - Sede di lavoro - casa, in ottica di diminuzione dei volumi del traffico urbano e, conseguentemente, dell’inquinamento atmosferico.
La Cooperativa presenterà alle OO.SS., entro 6 mesi dalla firma del presente Accordo le modalità di regolamentazione dello Smart Working; in questo periodo è comunque impegnata a proseguire, compatibilmente con le esigenze organizzative, con l’esperienza in corso.

Art. 14 Mensa
È istituito in Castiglione del Lago il servizio di mensa per il pranzo dei lavoratori.
[…]