Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo territoriale straordinario
Data firma: 4 novembre 2020
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, Emilia Romagna
Fonte: cnel.it


Accordo territoriale straordinario regionale per il sostegno al reddito, il welfare ed il rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro del commercio e del turismo in Emilia Romagna
(Risorse di EBTER e cofinanziamento di EBN e EBN.Ter)

Il giorno 4 novembre 2020, in Bologna tra, Confesercenti Emilia Romagna […], e la Filcams Cgil Emilia Romagna […], la Fisascat Cisl Emilia Romagna […], la Uiltucs Emilia Romagna […]

Premesso che
a) I provvedimenti nazionali e regionali legati alle ripercussioni indotte dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica hanno comportato e continuano a comportare ricadute negative sulle attività economiche del territorio;
b) Ciò ha determinato e potrà determinare di conseguenza anche la necessità dei lavoratori dì assentarsi per indotte necessità genitoriali;
c) Il mantenimento dell'occupazione e la salvaguardia delle aziende è la finalità che le Parti sociali hanno sempre posto a fondamento degli accordi sul sostegno al reddito già sottoscritti;
d) Le parti si sono incontrate al fine di effettuare una verifica sugli effetti dei precedenti accordi e dare seguito all' accordo nazionale;
premesso altresì che
I. tra le parti sociali a livello nazionale sono stati sottoscritti rispettivamente in data 20 maggio 2020 un Accordo quadro per il contenimento del contagio da COVID ed il 30 luglio 2020 un accordo per la bilateralità del terziario, distribuzione e servizi e del Turismo nell'emergenza sanitaria Covid che prevede il cofinanziamento di specifiche misure adottate dagli enti bilaterali territoriali;
II. l'accordo nazionale è stato poi recepito da EBN.Ter (Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, Distribuzione e Servizi) ed EBN (Ente Bilaterale Nazionale del Turismo) i quali in data 30 luglio 2020 hanno emanato un apposito regolamento;
III. in data 2 marzo 2020 e 11 aprile 2020 le parti in epigrafe hanno sottoscritto due Accordi Regionali Straordinari per il sostegno al reddito e welfare nel terziario e nel turismo per contrastare e introdurre misure di contrasto al contagio da Coronavirus;
IV. le parti in epigrafe intendono dar corso a quanta definito a livello nazionale recependo anche livello regionale per la Regione Emilia Romagna tutti gli accordi che, a vario titolo, incentivano e/o agevolano intese per l'introduzione ed il rafforzamento di forme diffuse di Fondo Sostegno al Reddito e Welfare Contrattuale Territoriale, dando al contempo risposte concrete ai lavoratori e alle aziende colpiti fortemente dall'emergenza epidemiologica;
Tutto ciò premesso con espresso riferimento alle aziende operanti nella Regione Emilia Romagna, che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario o del Turismo (con riferimento allo specifico comparto), ivi compresa la parte obbligatoria, e che siano in siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale e che abbiano subito oggettivamente gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, le Parti convengono che, a decorrere dal 1° marzo 2020, fino al 31 dicembre 2020, siano previste le seguenti prestazioni straordinarie di sostegno ai reddito e di welfare a carico di EBTER compatibilmente alle risorse finanziarie dallo stesso stanziate. Ebter, nel Regolamento attuativo, fisserà le scadenze di presentazione delle domande nei termini congrui alla registrazione delle risorse impegnate ed alla scrittura del consuntivo 2020 per la conseguente approvazione del bilancio nei termini statutari.

A) Interventi straordinari per il mantenimento occupazionale e di sostegno al reddito
1 - Contributo Solidaristico […]
2- Contributo Straordinario per la Serenità Abitativa […]


B) Interventi straordinari di Welfare
1- Assistenza genitoriale al figlio minore
Ai lavoratori assoggettati alla prestazione lavorativa o che non abbiano in atto sospensioni dell'attività lavorative dovute ad applicazioni di ammortizzatori sociali, che non abbiano residui di ferie e permessi retribuiti maturati e residui al 31/12/2019, che non abbiano diritto a prestazioni di carattere pubblico e che abbiano la necessità di assentarsi dall'attività lavorativa, usufruendo di permessi non retribuiti, per occuparsi (in quanto l'altro genitore non se ne possa occupare) del figlio minore naturale/affidato/adottato di età non superiore ai 14 anni compiuti nell'anno in corso o comunque non oltre il 31/03/2021, a causa di:
a) chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado
b) Impossibilità di frequenza delle lezioni a causa di provvedimenti comprovati legati al Covid-19
verrà erogato un contributo pari al 50% della normale retribuzione da CCNL lorda persa per un periodo massimo di 30 giorni lavorativi, da usufruire dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021.
Potranno accedere a tale prestazione i lavoratori che si troveranno nelle seguenti condizioni:
Genitori di figlio minore naturale/affidato/adottato di età superiore a 12 anni e comunque entro i 14 anni compiuti nell'anno in corso o comunque non oltre il 31/03/2021.
Genitori di figlio minore naturale/affidato/adottato di età fino ai 12 anni che abbiano esaurito eventuali prestazioni pubbliche e abbiano necessità di un ulteriore periodo di astensione per cura del figlio.
Tale Importo sarà corrisposto tramite EBTER ai lavoratori.
Il contributo di cui al presente articolo non potrà essere cumulato con eventuale richiesta, per il medesimo periodo, di contributo per iscrizione ai centri estivi.

C) Misure di rafforzamento della prevenzione
In via straordinaria e temporanea, in presenza di iniziative adottate in applicazione del "Protocollo di regolamentazione delle misure perii contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid19 negli ambienti di lavoro" sono previsti, a fronte di sottoscrizione di accordo sindacale aziendale (vedi allegato 2), contributi bilaterali volti a sostenere Interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione del Protocolli e dei suddetti accordi.
Il contributo EBTER, non inferiore alla quota di finanziamento aggiuntivo disposta da EBN.Ter EBN sarà erogato in favore:
1- delle spese aziendali, elencate nell'Allegato 1)
il contributo di cui al presente punto sarà erogato alle aziende che ne faranno richiesta, operanti in Emilia Romagna, che applicano Integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del commercio o del turismo sopra richiamati, ivi compresa la parte obbligatoria, e che siano iscritte ad Ebter in data antecedente al 2 marzo 2020 o comunque da quando il territorio è stato interessato dai diversi DPCM siano in regola con il versamento dei contributi previsti per EBTER .
Per accedere a tale contributo le aziende dovranno presentate la documentazione allegata al presente accordo:
a) Presentazione e rendicontazione delle fatture di pagamento delle spese sostenute;
b) Presentazione della documentazione necessaria ad evidenziare precedenti ed attuali buone prassi promozionali c comunicative da cui emergano azioni in favore dei lavoratori tese a favorire la conoscenza e l'utilizzo dell'Ente Bilaterale;
c) Tramite l'accordo di cui alla bozza di cui all'allegato 2, si dichiarino disponibili al confronto con la parte sindacale nei casi in cui si manifestassero situazioni dì crisi al fine del mantenimento occupazionale anche in momenti di contrazione economica;
d) convengono che le OOSS, su loro richiesta, possano tenere, anche in presenza dell'Azienda o di suoi rappresentanti, un incontro informativo con i lavoratori presso l'Azienda stessa sul Protocollo sulla sicurezza sul lavoro e sulla costituzione del comitato per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Saranno ammesse a contribuzione le spese aziendali, sostenute dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, elencate nell'Allegato 1), per un Importo pari al 40% e comunque non superiore ai 600 euro al netto dell'IVA della spesa complessiva sostenuta e debitamente documentata. Per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti non si applica II parametro percentuale fino a 200 euro della spesa complessiva ammissibile al contributo EBTER, da richiedersi entro il 31/03/2021
2- Delle spese di gestione ed operative dei Comitati Territoriali, elencate nell'allegato 1)
Le spese sostenute dalla costituzione del Comitato Territoriale in ambito del CST/OPT e per il relativo funzionamento, debitamente rendicontate ad EBTER, saranno sostenute con le risorse destinate a titolo di misure dì rafforzamento della prevenzione.
3- Visite mediche per lavoratori fragili
L'Ente valuterà convenzioni con medici specialisti in medicina del lavoro per garantire a lavoratori fragili prestazioni specifiche per salvaguardarne la salute.

D) Accesso alle prestazioni
1. L’accesso alle prestazioni, di cui ai punti A, B e C del presente accordo sarà previsto per tutti i dipendenti di aziende (escluse le multilocalizzate del turismo) aderenti ad EBTER alla data antecedente il 23 febbraio 2020 e con anzianità di iscrizione ad EBTER non inferiore ai tre mesi, È riconosciuta la continuità di anzianità di iscrizione all'Ente al lavoratori per i quali non è pagata l'adesione a causa della sospensione della retribuzione aziendale riconducibile alle misure anti Covid.
2. Nel caso dì aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad EBTER e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda di un contributo di Ingresso pari allo 0,50% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti In forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBTER. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo.
3. Nel caso di aziende che, In applicazione di quanto previsto dai CCNL, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell'azienda, ad EBTER corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari allo 0,30% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBTER.
4. I contributi di cui alla lettera C1) saranno erogati alle aziende che formalizzeranno la dichiarazione (Allegato 2) di non aver percepito per tale titolo un importo corrispondenti da altre fonti pubbliche ovvero di chiedere il contributo per le sole spese residue non coperte dalle fonti suddette.
Il presente accordo verrà trasmesso a EBTER per il suo recepimento e per la sua applicazione. Il Consiglio Direttivo di EBTER stabilirà la misura delle risorse disponibili destinate alla sua applicazione e predisporrà il relativo regolamento, secondo i criteri di riparto previsti dall'accordo nazionale del 30 luglio 2020
A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale inerenti al presente accordo straordinario, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguarne i contenuti.
Le Parti convengono altresì di incontrarsi periodicamente al fine di effettuare una verifica del presente accordo e del sostegno al reddito dei lavoratori di settore per il mantenimento occupazionale in caso di assenza di ulteriori ammortizzatori sociali.
Il presente accordo verrà trasmesso ad EBTER per il suo recepimento e per la sua applicazione. Il Consiglio Direttivo di EBTER stabilirà la misura delle risorse disponibili e la ripartizione per CST e Comparto, destinate alla sua applicazione

Allegato 1) punti C1) e C2) - Accordo del 4 novembre '20 Contributo per rafforzare la prevenzione e la sicurezza sul luoghi dì lavoro
1) Spese aziendali

Alle aziende di cui alla lettera C), punto 1) aderenti a EBTER ed in regola all'adesione di EBTER che ne facciano domanda allegando la relativa fattura, le saranno rimborsate una quota delle spese finalizzate a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure concordate tra le parti sociali con gli accordi del 20 maggio 2020 e del 30 luglio 2020.
Potranno essere oggetto di rimborso le spese sostenute per la prevenzione da contagio da COVID attuata sul luogo di lavoro:
- Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3
- Guanti di lattice in vinile e in nitrile
- Dispositivi per protezione oculare
- Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea
- Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici
- Barriere antibatteriche
- Dispositivi conta persone per contingentare o bloccare l'accesso al raggiungimento di determinate soglie
- formazione COVID aggiuntiva alla formazione obbligatoria ex D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- altro rientrante nei materiali straordinari per contrastare il Covld che non sia classificabile bene strumentale aziendale
- aggiornamento del DVR per motivo Covid che sarà allegato alla domanda di richiesta di finanziamento in aggiunta alla fattura
2) Spese per il comitato
Al comitato territoriale sono riconosciute, per i costi gestionali e per sostenere i costi relativi alle attività da svolgere per contrastare il contagio da COVID nei luoghi di lavoro le seguenti spese;
- per ricerche, studi e seminari aperti
a- ggiornamenti componenti, RLST e parti sociali;
- divulgazione delle informazioni;
- rimborso convocazioni componenti, riunioni con RLST e PS, valutazione di conformità;
- ricorso a consulenze tecnico scientifiche;
- favorire percorsi formativi per aziende e lavoratori;
- altro rientrante nei costi straordinari finalizzati a contrastare il Covid nei luoghi di lavoro.

Allegato 2) punto C1) - Accordo del 4 novembre '20
BOZZA DI ACCORDO
Addi _________, in _____________________, presso _____________ si sono incontrati;
la società _____________rappresentata da ____________ con sede legale in __________Via ___________codice fiscale/partita IVA _________________.
FILCAMS CGIL rappresentata da _____________________
FISASCAT CISL rappresentata da _____________________
UILTuCS rappresentata da ___________________________

Premesso che:
I. a partire del 21 febbraio 2020; Il Paese è stato colpito dall'emergenza sanitaria (COVID19). Il Governo e la Regione Emilia Romagna hanno emanato provvedimenti che hanno limitato la circolazione e/o l'attività in alcune aree geografiche, con pesanti ripercussioni nei settori del Terziario e del Turismo.
II. Il 14 marzo 2020 le Parti Sociali hanno sottoscritto alla presenza del Governo il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid19 negli ambienti di lavoro";
III. la Regione Emilia Romagna ha emanato indicazioni comuni per la prevenzione e protezione in materia definendo apposite informative;
IV. successivamente sono state emanate le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative da parte delle Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, richiamate nell’art. 1, commi 14-15-16, del D.L n. 33/2020 e recepite nell'Allegato n. 17 del DPCM del 17 maggio 2020.
V. che l'azienda operante nel settore ………………..con un organico complessivo di n. …. unità lavorative, di cui ..... Part-time, alle quali applica il CCNL dichiara di aver sostenuto interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dei Protocolli e dei suddetti accordi.
VI. in data ………………. '20 è stato sottoscritto tra le parti sodali dell'Emilia Romagna un accordo regionale che preveda alla lettera c) un contributo di EBTER a sostegno di misure di rafforzamento della prevenzione
VII. L'azienda dichiara che perla parte delle spese (di cui richiederà rimborso ad EBTER) sostenute per rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure concordate tra le parti sociali con gli accordi dei 20 maggio 2020 e 30 luglio 2020, non ha ottenuto finanziamento pubblico e/o privato, neanche sotto forma di credito di Imposta;
Tutto ciò premesso, preso atto della dichiarazione aziendale dì cui al punto VII), l'azienda potrà richiedere il contributo di cui alla lettera C) dell'accordo regionale trasmettendo le relative fatture di pagamento delle spese sostenute.
L'Azienda, qualora si manifestassero situazioni di crisi anche In momenti di contrazione economica con possibili Impatti occupazionali negativi, si Impegna a comunicare alle OOSS in epigrafe tale situazione anche per avviare, su richiesta sindacale, un confronto con le stesse al fine del mantenimento occupazionale.
Inoltre, le parti concordano che le OO.SS., su loro richiesta, possano tenere, anche In presenza dell’Azienda o di suoi rappresentanti, un Incontro Informativo con i lavoratori presso l'Azienda stessa sul Protocollo sulla sicurezza sul lavoro e sulla costituzione del comitato per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro nonché sulle prestazioni e le attività della bilateralità di settore.

Azienda                                                               OO.SS.


*la richiesta di incontro e proposta di accordo deve essere inviata dall'azienda preventivamente a tutte e tre le OO.SS. La sottoscrizione dell’accordo può avvenire anche a firma di una delle tre sigle sindacali. L'accordo una volta sottoscritto deve essere inviato dall'azienda ad EBTER allegato alla domanda e per conoscenza a Filcams Cgil, Flsascat Clsl, Uiltucs Uil ed alla Confesercenti Territoriale.