Regione Sicilia
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
D.A. 7 luglio 2021, n. 26/Gab
Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici anno 2021
Aggiornamento prezzi paragrafo 26.8


L’ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE ED ALLA MOBILITÀ

VISTO lo statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.”;
VISTA la legge regionale 3 agosto 2010, n. 16 ed in particolare l'articolo 5;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo 4, comma 3, lettera b), secondo cui il Dipartimento Regionale Tecnico “... redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale ...”;
VISTO ancora, l’articolo 10, comma 1, della richiamata legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, secondo cui “Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è adottato il Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all’articolo 2”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”, ed in particolare l’articolo 24, con il quale sono esplicitate le procedure per la definizione dei prezzi delle voci di capitolato, e specificatamente il comma 3, il quale dispone che “...il prezzario è esitato dal Dipartimento regionale tecnico a seguito dell’approvazione da parte della Commissione consultiva ex articolo 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 ...”;
VISTO l’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 ed in ultimo modificato dall’articolo 5 della legge regionale 03 agosto 2010, n.16 come sopra richiamato, con il quale, preso atto del parere protocollo n. 15714 del 23 luglio 2014 reso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, si dispone che “L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi a mezzo del Dipartimento Regionale Tecnico, sentita una commissione, nominata con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,...”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 535 del 9 luglio 2012 in seno al quale sono individuati i “Criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici”;
VISTA la legge regionale 16 maggio 2016, n. 8 ed in particolare l'articolo 24 con il quale è disposta nel territorio della Regione Siciliana l'applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 23 comma 16 che così dispone “ ... Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente…”
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità 16 gennaio 2019 n. 04, pubblicato su S.O. n. 1 della GURS 01 febbraio 2019, n. 05, con il quale è stato adottato il “Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici 2019”, con validità alla data 31 dicembre 2019;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 10/Gab. del 06 marzo 2019, recante sostituzioni, modifiche ed integrazioni del “Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici 2019”, pubblicato su GURS 15 marzo 2019, n. 12;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità dell'8 gennaio 2020 n. 01, pubblicato sulla parte prima della GURS 17 gennaio 2020, n. 03, con il quale è stata aggiornata al 31 dicembre 2020 la validità del Prezzario unico regionale adottato con D.A. n. 04/GAB del 16 gennaio 2019 ed integrato con D.A. n.10/GAB del 06 marzo 2019;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 32/Gab. del 07 luglio 2020, con il quale ad integrazione del vigente Prezzario regionale è stato approvato l'inserimento di nuovi prezzi nel capitolo 26 - Opere provvisionali di sicurezza - "Covid 19 punto 26.8, che ne costituisce parte integrante;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità del 14 gennaio 2021 n. 01, con il quale è stata è ulteriormente aggiornata al 31 dicembre 2021 la validità del Prezzario unico regionale adottato con Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 04/GAB del 16/01/2019 e prorogato con il Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità del 08 gennaio 2020, n. 1, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell’articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13;
VISTO i Decreti dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità del 08 febbraio 2021, n. 6/Gab e del 12 marzo 2021 n. 11/Gab, con i quali è stata nominata la Commissione consultiva ex articolo 2 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 richiamato dall'articolo 4 comma 3 lettera b) della legge regionale del 12 luglio 2011, n. 12, con validità alla data 31 dicembre 2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 14 giugno 2016 che attribuisce all'Area 5 del Dipartimento Regionale Tecnico la competenza a redigere il Prezzario Unico Regionale, ed a coordinare la Commissione consultiva per la redazione del Prezzario;
VISTO in particolare il verbale della seduta del 23 giugno 2021 della Commissione consultiva ex articolo 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, in cui viene espresso parere favorevole all’approvazione dei prezzi aggiornati e modificati relativi al paragrafo 26.8 - rischi epidemiologici Covid - del capitolo 26 - Opere provvisionali di sicurezza, approvati con il precedente Decreto n. 32/Gab del 07/07/20;
CONSIDERATO il perdurare dello stato di emergenza per il rischio epidemiologico da Covid 19, per il quale si rende opportuno mantenere i prezzi delle opere provvisionali contro il rischio Covid-19 nei cantieri delle OO.PP, già inseriti nel paragrafo 26.8 del capitolo 26 del vigente Prezzario Unico Regionale;
CONSIDERATO che i suddetti prezzi Covid-19 approvati del Prezzario Unico Regionale hanno subito una drastica e significativa riduzione di prezzo per la loro diversa e attuale disponibilità di mercato rispetto alla prima fase emergenziale, nella quale avevano subito un considerevole aumento dei prezzi di mercato, a causa delle difficoltà di reperire le forniture e le opere provvisionali contro tale rischio epidemiologico;
RITENUTO di dover procedere al mantenimento ed all’immediato inserimento nel Prezzario Unico Regionale vigente dei suddetti prezzi inerenti il paragrafo 26.8 del capitolo 26 - Opere provvisionali di sicurezza, così come modificati dalla Commissione Prezzario nella seduta di cui sopra e all’adozione del provvedimento assessoriale consequenziale.
 

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a modifica e sostituzione dei prezzi del vigente Prezzario Regionale relativi al paragrafo 26.8, approvati con il precedente Decreto assessoriale n. 32/Gab. del 07 luglio 2020, sono approvati i prezzi del paragrafo 26.8 - rischi epidemiologici Covid del Capitolo 26 - Opere provvisionali di sicurezza, così come modificati nel testo allegato al presente Decreto e che ne costituisce parte integrante.
 

Articolo 2

Il presente decreto sarà pubblicato sui siti istituzionali dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e del Dipartimento Regionale Tecnico, e sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la successiva pubblicazione.

Palermo, lì 7 luglio 2021

Allegato