Categoria: Normativa regionale
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Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale, 5 luglio 2021, n. 34
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l’articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Vista l’ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19”;
Vista la legge 159 del 27 novembre 2020 la quale stabilisce che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19; Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, sempre ispirando le determinazioni a principi di doverosa precauzione, in base al mutamento del quadro epidemiologico ed alle indicazioni della Sanità regionale e del parere CTS;
Dato atto dell’ordinanza emanata il 21 maggio 2021 dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale è stato approvato il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito con legge 29 gennaio 2021, n. 6;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito con legge 12 marzo 2021, n. 29;
Considerata la legge n. 87 del 17 giugno 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da covid -19”;
Viste le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate il 28 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, che ha adottato, ai sensi dell’art 12 del decreto legge 65/2021, le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, con la quale è stata disposta, fra l’altro, l’applicazione delle misure della cd “zona bianca” al territorio dell’Umbria secondo il documento recante indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle zone bianche del 26 maggio 2021, monitorate dal tavolo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
Preso atto della nota a firma del Dr. Massimo D’Angelo Commissario Emergenza Covid - Regione Umbria - pervenuta in data 2 luglio 2021;
 

ORDINA

Art. 1

1. A decorrere dalla data della presente ordinanza sono abrogati il comma 2 dell’articolo 1 e l’articolo 4 della ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 29 del 23 aprile 2021.
 

Art. 2

1. Su tutto il territorio regionale è fatto obbligo del rigoroso rispetto delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali proposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2021 approvate dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e recepite dal Ministro della Salute con ordinanza del 29 maggio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2021 (Allegato 1).
 

Art. 3

1. È consentito l’esercizio delle attività di sagre, fiere locali, ivi comprese le mostre mercato, nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’articolo 2. Le sagre di cui alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2, sono consentite per la durata massima di 6 giorni consecutivi.
2. Per le finalità di cui al presente articolo i termini previsti dal comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2, sono derogati per le sagre la cui effettuazione inizia entro il sessantesimo giorno dalla data della presente ordinanza.
 

Art. 4

1. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 35/2020. 
 

Art. 5

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria, al Comando regionale dei Carabinieri forestali, al CONI Umbria e al Presidente della Camera di Commercio.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 05/07/2021

Presidente Donatella Tesei

 

Ministero della Salute, ordinanza 29 maggio 2021 - Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"