Tipologia: Accordo sistema di congruità della manodopera
Data firma: 10 settembre 2020
Parti: Ance, Legacoop Produzione & Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa, Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Confapi Aniem e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil
Settori: Edilizia
Fonte: ispettorato.gov.it


Addì, 10 settembre 2020, in Roma, Ance, Legacoop Produzione & Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa, Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Confapi Aniem e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil
Le parti concordano che il presente Accordo, che recepisce l’Avviso Comune del 28 ottobre 2010, come di seguito integrato e modificato, sia inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero del Lavoro per il suo recepimento, affinché divenga parte integrante della normativa per l’effettuazione dell'attività edile, sia pubblica che privata.
Le parti concordano altresì che l’attuazione del sistema di congruità della manodopera rappresenta un’opportunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell'edilizia, a danno della regolare concorrenza tra le imprese e delle tutele in materia di equa retribuzione, di formazione e sicurezza a favore dei lavoratori.
Le parti concordano quindi sulla necessità che:
• l’istituto della congruità sia accompagnato, al livello normativo, da disposizioni rigorose sull’obbligo della corretta applicazione, per tutti i lavori edili, della contrattazione collettiva dell'edilizia, in linea con quanto chiarito con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9803/2020;
• sia introdotta una norma in base alla quale l’incidenza minima della manodopera di cui alla tabella allegata non dovrà essere soggetta a ribasso d’asta (in analogia con quanto previsto per gli oneri della sicurezza);
• sia ripristinata la riduzione dell’11,50% ai fini Inail per le imprese che versano i contributi sull’orario contrattuale settimanale di 40 ore e che autocertifichino di aver ottenuto dalla Cassa Edile/Edilcassa, per i lavori conclusi nell'anno precedente, le relative attestazioni di congruità.
Quanto sopra premesso, fermo restando quanto previsto dagli accordi e dalle norme per i lavori del Sisma del centro Italia e dalle legislazioni regionali già vigenti in materia, le parti concordano quanto segue.
a) La tabella allegato A - relativa agli indici minimi di congruità - è parte integrante del presente Accordo;
b) nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e di quanto versato alle Casse Edili/Edilcasse ragguagliate all’opera complessiva, attraverso l’imputazione della manodopera di tutte le imprese edili e dei lavoratori autonomi che concorrono alla stessa;
c) gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera ivi contenuti costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa;
d) nelle percentuali debbono essere ricomprese anche le ore impiegate per gli apprestamenti del cantiere e per gli obblighi relativi alla sicurezza, nonché le ore di lavoro apportate dal titolare artigiano e dai suoi collaboratori familiari, adottando un valore convenzionale da determinarsi entro il …….;
e) in considerazione della rilevante variabilità delle lavorazioni edili e della diversa organizzazione produttiva delle imprese di costruzioni, tali indici saranno oggetto di un periodo di sperimentazione di nove mesi, con decorrenza dal 1° ottobre 2020 e termine al 30 giugno 2021;
f) entro il 31 maggio 2021 sarà effettuata una verifica sull’andamento della sperimentazione da parte delle organizzazioni firmatarie del presente accordo da riportare, per le eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni, al Comitato della bilateralità;
g) tale sperimentazione coinvolgerà esclusivamente i lavori pubblici aggiudicati e i lavori privati iniziati dal 1 ° ottobre 2020;
h) per ciò che concerne i lavori privati, per i quali si prenderanno a riferimento, per analogia, le percentuali indicate nell’allegata tabella, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell’opera pari o superiore a € 70.000, entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori;
i) le parti sociali danno incarico alla CNCE di individuare ed emanare le modalità operative opportune e necessarie per l’applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse appartenenti al circuito della CNCE: le Casse Edili/Edilcasse dovranno dotarsi di un sistema informatico che permetta alle imprese di monitorare l'andamento della congruità contestualmente alle denunce mensili presentate sul singolo appalto, permettendo così un "dialogo" con il loro sistema operativo. Nell’ottica della semplificazione, l’emissione dell'attestazione dovrà avvenire per via informatica, senza comportare ulteriori aggravi burocratici per le imprese, mediante un’integrazione del MUT o di altro applicativo utilizzato dalle Casse Edili/Edilcasse in cui inserire mensilmente le ore impiegate per ogni cantiere e dovrà prevedere un sistema di alert nell’ipotesi di probabile non raggiungimento della congruità;
j) le parti convengono che durante il periodo della sperimentazione eventuali irregolarità sulla congruità dell'incidenza della manodopera sui lavori non comporteranno il versamento della differenza di costo del lavoro in Cassa Edile/Edilcassa né determinano effetti sulla regolarità del DOL; 
k) le parti si danno atto che al termine del periodo di sperimentazione, ovvero dal 1° luglio 2021, il sistema della verifica della congruità dell'incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera andrà in vigore a regime per tutti i lavori, per i quali venga richiesta, a decorrere dalla suddetta data, la certificazione di congruità, apportando le eventuali modifiche che dovessero emergere nell’ambito delle riunioni di cui alla lettera f);
l) i suddetti indici sono da ritenersi validi esclusivamente allo scopo di avviare una prima e graduale azione di emersione della manodopera edile e, pertanto, non dovranno essere utilizzati ad altri fini o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti;
m) l'attestazione di congruità deve essere effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente ai fini del rilascio del DOL, quale unico Ente che possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere, con la procedura di rilascio individuata alla lettera i);
n) è fatto obbligo per l’impresa principale di dichiarare alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente il valore dell'opera complessiva, la committenza, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;
o) laddove i lavori oggetto di congruità subissero variazioni da parte del committente, l'impresa dovrà dimostrare la propria congruità in considerazione delle varianti apportate;
p) l’impresa principale risultante non congrua dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile/Edilcassa e potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile/Edilcassa quali quelli afferenti i lavoratori autonomi, i noli a caldo, il distacco di personale edile e lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile/Edilcassa;
q) nella dimostrazione di cui ai punti precedenti l’impresa potrà avvalersi dell’assistenza di un rappresentante dell’Associazione datoriale a cui aderisce;
r) nell’ipotesi di uno scostamento inferiore o pari al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l'impresa risulterà comunque regolare laddove presenti in Cassa Edile/Edilcassa una attestazione del Direttore dei lavori che giustifichi detto scostamento;
s) nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata in occasione dell’ultimo stato di avanzamento, prevedendo un meccanismo di intervento sostitutivo, nell’ipotesi di non raggiungimento della congruità, a copertura del valore della congruità in Cassa Edile/Edilcassa;
t) per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata al completamento dell’opera, come risultante alla Cassa Edile/Edilcassa: a tal l fine, la congruità dovrà essere rapportata al valore dell’appalto di nuova costruzione o ristrutturazione come indicato dal contratto e risultante dalla fatturazione;
u) le parti sociali sottoscritte provvederanno, comunque, a monitorare la procedura di congruità e i relativi indici, anche attraverso il Comitato della Bilateralità, al quale demandare eventuali controversie non risolvibili con la procedura di cui sopra, in ciò avvalendosi del supporto tecnico della CNCE; 
v) dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione di una attestazione di irregolarità sino alla regolarizzazione con apposito versamento in Cassa Edile/Edilcassa equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata;
w) l’attestazione di irregolarità ai fini della congruità esplica i propri effetti sulla singola opera, pubblica o privata, e incide sulla regolarità dei successivi DOL (Dure On Line) laddove, esperita e terminata la procedura di invito alla regolarizzazione, l'impresa non adempia e la Cassa Edile/Edilcassa iscriva la stessa in BNI;
x) le parti concordano che, durante il periodo della sperimentazione, la Commissione paritetica congruità elaborerà gli indici di congruità delle categorie specialistiche edili OS da sottoporre all’approvazione delle Parti Sociali sottoscritte;
y) le parti concordano che, anche alla luce dei processi di innovazione tecnologica, gli indici di congruità della tabella allegata potranno essere aggiornati dalla Commissione paritetica congruità;
z) si conferma che la materia è riservata alla competenza delle parti sociali nazionali al fine di garantirne l’uniformità su tutto il territorio nazionale.
 

Allegata tabella indici di congruità

       CATEGORIE

Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera

1   OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture

14,28%

2   OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti

5,36%

3   ristrutturazione di edifici civili

22,00%

4   ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti

6,69%

5   OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelali

30,00%

6   OG3 - opere stradali, ponti, etc..

13,77%

7   OG4 - opere d'arte nel sottosuolo

10,82%

8   OG5 - dighe

16,07%

9   OG6 - acquedotti e fognature

14,63%

10   OG6 - gasdotti

13,66%

11   OG6 - oleodotti

13,66%

12   OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione

12,48%

13   OG7 - opere marittime

12,16%

14   OG8 - opere fluviali

13,31%

15   OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica

14,23%

16  OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione

5,36%

17  OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale

16,47%