Categoria: Giurisprudenza penale di merito
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Tribunale di Bologna, 04 gennaio 2021, n. 2868 - Investimento con muletto del lavoratore a piedi: Assolto il datore di lavoro


 

 


10403/2015 R. G. Notizie di reato
N° 5061/18 R. G. Dibattimento





TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


SENTENZA



Nei confronti di:
IMPUTATO
Del delitto p.p. dall'art. 590 co 3 e 583 co 1 nr 1 c.p., perché in qualità di legale rappresentante dell'impresa Omissis spa, con colpa generica consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nonché specifica, consistita nella mancata predisposizione di una adeguata valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro (dall'art. 28 co 2 lett a) D.L. 81/2008), cagionava al dipendente Omissis una lesione personale consistita in: "trauma con frattura TE sx- frattura biossea alla caviglia sx- avulsione unflueale IV dito piede sx" per la quale seguiva una malattia della durata di gg 40 s.c..
In ... il 03.01.2015

In esito all'odierna udienza, sentiti: il P.M. che ha concluso come in atti.

Il difensore dell'imputato che ha concluso come in atti.
 




FattoDiritto



Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 21.06.2016 C. era tratto avanti all'intestato Tribunale per rispondere del reato di cui agli artt. 590 co. 3, 583 co I n. l c.p., come descritto nell'imputazione.
All'udienza del 10.10.2018 veniva dichiarata l'assenza dell'imputato ex art. 420 bis c.p.p. e, dichiarata l'apertura del dibattimento, veniva ammesse le prove richieste dalle parti.
All'udienza del 26.02.2019 il processo veniva rinviato dal G.O.P. avanti al giudice titolare.
All'udienza del 05.06.2019, visto il mutamento della persona fisica del giudice, veniva rinnovata la dichiarazione di apertura del dibattimento e venivano nuovamente adottati i provvedimenti istruttori.
L'udienza del 16.03.2020 in applicazione dell'art. 1 del d.l. 8 marzo 2020 n.11 veniva rinviata d'ufficio.
All'udienza del 20.07.2020 veniva escusso il teste S , in servizio presso l'Area Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro dell'ADSL di Bologna. Le parti ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p. concordavano l'acquisizione e l'utilizzabilità mediante lettura della c.n.r. con relativi allegati, compresi i verbali di S.I.T. (all. 7, 8, 9) rese in sede predibattimentale da V. (p.o. dal reato), da P. e da I. ; veniva inoltre esaminato il C.T. della difesa, dott. A.
Il C.T. depositava la propria relazione scritta. Il P.M. rinunciava all'esame dei residui testi, che venivano revocati.
All'udienza del 19.10.2020, sull'accordo delle parti si davano per letti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e quelli ad esso legittimamente acquisiti. Si dichiaravano tali atti utilizzabili per la decisione. Le parti concludevano come da verbale e il giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e fissando termine per il deposito della motivazione.
 

***
 

In base all'istruttoria compiuta ed ai documenti acquisiti i fatti possono essere ricostruiti nel modo che segue.
Dai verbali di s.i.t. di V., di P. e di I. , nonché dal rapporto del funzionario dell'ASL Bologna, S. , è emerso che in data 03.01.2015 presso il magazzino situato in della spa - di cui C. è legale rappresentante - V. e I. dipendenti della predetta azienda, stavano effettuando in coppia controlli di inventario a piedi su merce esposta a terra nei bancali sotto le scaffalature.
Solitamente tali operazioni si svolgono mediante controllo incrociato: mentre uno dei magazzinieri verifica la presenza della merce, l'altro trascrive i dati sul data logger portatile.
L'inventario viene eseguito una volta all'anno e richiede qualche giorno di lavoro. E' proprio durante uno di questi controlli che si è verificato l'infortunio.
Quel giorno, durante tali operazioni, I. si era inginocchiato all'interno del bancale a terra ed aveva iniziato le verifiche; poiché alcuni conti riguardanti delle matasse di materiale elettrico non tornavano, V. - che era incaricato di stare in piedi fuori dal bancale per prendere nota del materiale, si introduceva a sua volta all'interno dello scaffale; in questo modo la gamba sinistra rimaneva distesa, fuori dalla scaffalatura, e nessun dipendente rimaneva fuori per segnalare la presenza di operatori a piedi.
In quel momento sopraggiungeva un carrello elevatore, condotto ad un altro dipendente magazziniere, P. che stava trasportando alcune confezioni di merce posizionate sulle forche.
Avanzando lungo la stessa corsia, non si accorgeva della presenza dei colleghi I. e V. e inavvertitamente con il carrello passava sopra al piede di V. cagionandogli la frattura della caviglia sinistra e del piede, con prognosi di giorni 40.

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'infortunio sarebbe avvenuto per colpa generica del datore di lavoro, consistita nella mancata predisposizione di una adeguata valutazione dei rischi in violazione dell'art. 28 co. 2 lett. a) d.lvo 81/2008.
In particolare, in base alla relazione del dott. S., il D.V.R. redatto in data 18.11.2014 e vigente all'epoca dell'infortunio per il magazzino non conteneva alcuna specifica valutazione del rischio correlato alla compresenza di uomini e mezzi e alla circolazione in sicurezza dei carrelli elevatori, specialmente durante le operazioni di inventario.
 

***
 

Sulla base dei risultati dell'istruttoria compiuta non è emersa prova sufficiente della penale responsabilità di C. per il reato ascrittogli.
Il C.T. della difesa, dott. A. confutava in modo convincente l'assunto accusatorio.
In primo luogo chiariva che i carrelli, come indicato dalla segnaletica sugli scaffali, dovevano rispettare il senso unico di marcia. Anche per i pedoni era apposta segnaletica orizzontale. Era quindi prevista una separazione antinfortunio tra il percorso dei carrelli e quello pedonale.
Il C.T. riferendosi all'organigramma della sicurezza della s.p.a. sottolineava che tutte le figure nominate dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro erano previste; inoltre, tutti i magazzinieri risultavano adeguatamente formati (e ciò non era in contestazione); gli ambienti di lavoro erano dotati di segnaletica di sicurezza.
Quanto al contenuto del D.V.R., non poteva non rilevarsene la completezza; inoltre, detto documento, in merito alla valutazione dei rischi da movimentazione con i carrelli, non era carente poiché rimandava ai contenuti operativi del libretto d'uso e manutenzione dei carrelli stessi. Nessuna incompletezza poteva, dunque, essere addebitata al datore di lavoro.
Ebbene, tali osservazioni appaiono condivisibili.
Dall'esame dei documenti acquisiti emergono la completezza del D.V.R. redatto per i magazzini della spa e la corretta osservanza delle norme in tema di prevenzione degli infortuni.
Nel D.V.R. del 18.11.2014, qui in esame, si prevedeva espressamente il divieto di azioni non autorizzate nel libretto d'uso e manutenzione dei mezzi in uso. Ebbene, come rilevato dal C.T. nel libretto d'uso ed istruzioni del muletto guidato da P. il giorno dell'infortunio, alla voce "guida e condotta di guida" era specificato chiaramente che, nel caso in cui la visibilità risulti limitata, la guida deve essere effettuata in retromarcia o mediante l'ausilio di un collega che impartisca direttive.
Tale disposizione era sicuramente nota al carrellista, in quanto dipendente regolarmente formato.
Nel D.V.R., attraverso il richiamo recettizio al libretto d'uso del carrello, era pertanto espressamente valutato il rischio di investimento con muletto di lavoratore a piedi quando il carico sulle forche fosse tale da impedire al conducente la visuale. In questo caso, per fronteggiare il rischio valutato, era prescritto di procedere in retromarcia.
Tali indicazioni, pur espressamente previste nel D.V.R., non sono state rispettate dal conducente del carrello che, per via del carico poggiato sulle forche, non si è avveduto della presenza del magazziniere a terra.
Dunque, nessun rimprovero colposo può essere riconosciuto in capo all'odierno imputato, che va assolto con la formula di cui in dispositivo.
 

P.Q.M.
 


Visto l'art. 530 co.2 c.p.p.,
ASSOLVE C. dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.
FISSA in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 19.10.2020