Categoria: Giurisprudenza penale di merito
Visite: 3494

Corte di Appello di Bologna, Sez. 1 Penale, 28 gennaio 2020, n. 7950 - Pedone investito dal carrellista all'interno dell'area di lavoro. Mancanza di segnaletica


 

SENTENZA

nella causa penale avverso la sentenza emessa dal Tribunale /GIP di Bologna in data 18.1.2016 n. 147

 


COME DA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALLEGATA IN ESTRATTO

Tribunale di Bologna

IMPUTATO


Delitto p. e p. dall'art. 590 c.1, 2 e 4 e 583 comma 1 n.1) c.p. perché, nella sua qualità di legale rappresentante della Omissis con sede in Casalecchio di Reno (Bo), in Omissis per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme sulla prevenzione per infortuni sul lavoro ( art. 63 comma 1, in combinato disposto con l'art. 64 comma 1 e con i punti 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5, e 1.8.5 del Al. IV del D.Lgs. 81/08) , ometteva di curare che nell'area cortiliva dell'azienda venisse posta apposita segnaletica - orizzontale o verticale - che identificasse i percorsi pedonali separatamente dai flussi veicolari, per una fruizione ordinata e più sicura del cortile da parte di tutta l'utenza;
in tal modo, per effetto del citato comportamento colposo, cagionava a Omissis, dipendente della Omissis, con sede in Faenza (Ra), delle lesioni personali consistenti in " frattura esposta di gamba e piede dx" tali da comportare un'impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 90; in particolare, mentre il Omissis, giunto presso lo stabilimento della Omissis su richiesta della società stessa, in relazione ad alcuni chiarimenti, relativi ad un'applicazione su di una macchina utensile stava attraversando il piazzale, veniva investito da un carrello trasportatore guidato da Omissis dipendente della Omissis che stava uscendo dal reparto magazzino e veniva
scaraventato a terra mentre il carrello elevatore gli passava con le ruote sulle gambe, cagionandogli le lesioni indicate.
In Casalecchio di Reno (Bo) il 03.10.2012
 

Visti gli artt. 533, 535 cpp, 62 bis e 69 cp

 

DICHIARA

Omissis colpevole del reato ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo

CONDANNA

alla pena di 200€ di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 175 cp

DISPONE

la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale dell'imputato.
visto l'art. 544 co.3 cpp
Indica in giorni 45 il termine per la redazione della motivazione.
Bologna 18.1.2016



  Corte di Appello di Bologna

 

Fatto


Con sentenza in data 18/1/2016 il Tribunale di Bologna, all'esito del giudizio dibattimentale, dichiarava il Omissis colpevole del reato p. e p. dall'art. 590 c.p. in epigrafe indicato e lo condannava, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti alle aggravanti, alla pena, con il beneficio della non menzione, di Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
La vittima si era recata presso lo stabilimento della società il cui legale rappresentante è l'imputato per motivi di lavoro e mentre attraversava il piazzale è stato investito da un carrello trasportatore condotto da un dipendente.
Dalle indagini svolte, è emersa la totale assenza di segnaletica nell'area di transito idonea ad identificare i percorsi pedonali in modo separato dai flussi veicolari e tale omissione, che incombeva all'imputato stante la sua indiscussa posizione di garanzia, secondo il primo giudice ha contribuito a cagionare il sinistro, con conseguente giudizio di colpevolezza.
 

MOTIVI DI APPELLO
 

Avverso la predetta decisione ha proposto tempestivo appello il difensore di fiducia dell'imputato chiedendo:
1) l'assoluzione in quanto il sinistro era da addebitare in via esclusiva al conducente del carrello, che ha tenuto una condotta di guida così pericolosa, imprevedibile ed inevitabile che neppure la segnaletica richiesta in sentenza avrebbe evitato l'investimento;
2) l'assoluzione per assenza dell'elemento soggettivo perché l'area cortiliva era talmente ampia che pedoni e mezzi potevano circolare in assoluta sicurezza, considerata altresi l'imprevedibilità della condotta di guida del carrellista;
3) una pena più mite pari al minimo edittale per l'incensuratezza e l'avvenuto risarcimento del danno.
 

Diritto

All'esito dell'odierna udienza, osserva la Corte come i motivi d'appello non siano condivisibili e debbano essere respinti.
Deve premettersi che la sentenza impugnata dà conto, in modo completo e dettagliato, della ricostruzione del fatto e delle risultanze processuali consentendo a questa Corte di richiamarla integralmente, in aderenza all'ammissibilità, in appello, della motivazione per relationem, ammissibilità sancita più volte dalla Suprema Corte di Cassazione ed al principio che vuole la sentenza di primo grado e quella di appello costituenti un unicum decisionale (giurisprudenza pacifica e costante).
In questa sede è, quindi, sufficiente valutare quegli elementi che, secondo i motivi di gravame, indebolirebbero il quadro probatorio a carico dell'imputato o indurrebbero ad adottare un più mite trattamento sanzionatorio senza ripetere le considerazioni già svolte dal primo Giudice, che si intendono comunque integralmente richiamate.
Ciò chiarito, quanto al primo e al secondo motivo di gravame va osservato, innanzi tutto, come le modalità dell'infortunio siano state appurate con assoluta certezza poichè non è in contestazione il fatto che, in assenza di qualsivoglia segnaletica prevista non solo dalle norme generiche di prudenza, ma anche da specifiche disposizioni normative tutte specificamente indicate nel capo di imputazione e nella sentenza, il carrellista ha investito il pedone all'interno dell'area di lavoro la cui sicurezza incombeva all'imputato.
Come è noto, la responsabilità di colui che ha la posizione di garanzia con riferimento alla sicurezza dei dipendenti e dei terzi che operano nell'area di lavoro può essere esclusa nel solo caso in cui vi sia un comportamento anomalo, abnorme ed estraneo all'attività lavorativa da parte del dipendente (da ultimo Cass. Sez. 4, 5 marzo 2015 n. 16397) poiché: " In tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell' obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore.
Nel caso si specie non solo non sussiste alcun comportamento anomalo assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite da parte del lavoratore che ha investito il pedone, ma si è in presenza di una manovra prevedibilissima, già eseguita ed addirittura richiesta dai preposti dell'imputato, vale a dire eseguire trasporti all'interno dell'area circolando nella stessa a bordo del carrello trasportatore.
Inoltre è del tutto evidente che se fosse stata collocata la prevista, necessaria ed idonea segnaletica, SIA il carrellista, SIA il pedone avrebbero non solo dovuto, ma anche potuto seguire tale segnaletica, evitando così qualsivoglia impatto.
Infine è altrettanto evidente che l'assenza della prevista, necessaria ed idonea segnaletica costituiva un pericolo per la circolazione perché ogni giorno e continuamente nell'area circolavano mezzi e pedoni e dunque il titolare della posizione di garanzia era perfettamente consapevole della fatto che poteva avvenire in ogni momento un incidente simile a quello poi concretamente avvenuto.
In conclusione, deve confermarsi il giudizio di responsabilità espresso dal primo giudice sussistendone tutti i presupposti.
Quanto al trattamento sanzionatorio (terzo motivo di gravame), la gravità della colpa e della lesioni cagionate consentono di condividere la modestissima pena inflitta in primo grado in quanto adeguata e congrua al fatto commesso ed alla personalità dell'imputato.
 

P.Q.M.
 

Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p., conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante Omissis al pagamento delle spese processuali di questo grado. Indica in giorni 45 il termine di deposito della sentenza.
Bologna, 20.12.2019