Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 8 febbraio 2010 (Intesa 22 dicembre 2009)
Parti: Delegazione di parte pubblica, RSU, OO.SS. (Cgil, Cisl, Uil)
Comparti: Sanità, Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche
Fonte: CNEL
Sommario:
1. Incremento fondi contrattuali a seguito dell'aumento della dotazione organica finalizzata alla stabilizzazione del personale. | 10. Posizioni organizzative e coordinamenti |
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche
Accordo integrativo aziendale (personale del comparto)
In data 8 febbraio 2010 si è pervenuti alla sottoscrizione definitiva del presente accordo inerente l'applicazione di istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa aziendale del personale del comparto.
il presente accordo segue il verbale di preintesa del 22.12.2009, con il quale sono state definite, le risorse dei fondi contrattuali del personale del comparto per l'anno 2009, concordando altresì le modalità di corresponsione della produttività collettiva riferita al medesimo anno. Sono state altresì concordate altre materie oggetto di contrattazione integrativa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 1, D.lgs. 165/2001 e dall'art. 4, comma 3, CCNL del 19.04.2004, il verbale di preintesa, unitamente alla relazione tecnico finanziaria ed illustrativa, è stato regolarmente trasmesso al Collegio dei Revisori con nota prot. 19968/A del 30.12.2009; il Collegio dei Revisori - vedi verbale del 14.01.2010 - ha esaminato la documentazione trasmessa ed ha espresso parere favorevole, autorizzando la sottoscrizione definitiva.
2. Definizione fondo per i compensi del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno (art. 7 del CCNL del 31.07.2009 - biennio economico 2008-2009)di cui alla tabella A allegata al presente verbale.
[...]
Relativamente all'avanzo dell'anno 2009, le parti concordano che una quota del suddetto venga destinata a compensare le prestazioni svolte dal personale tecnico addetto all'attività di necroscopia che ha svolto la stessa presso siti esterni all'Istituto. La somma sarà ripartita sulla base delle schede di sopralluogo agli atti; in ogni caso verrà corrisposta una indennità massima
12. Mensa
In argomento la Direzione si impegna ad individuare locali idonei per il consumo di pasti.
13. Condizioni di lavoro disagiato.
Le parti concordano che, nell'ambito del processo di riorganizzazione, saranno valutate le condizioni lavorative di particolare disagio o pericolo e prevedere per esse modalità di remunerazione accessoria adeguate.
14. Rapporti di lavoro atipici.
Le parti concordano che, all'atto dell'attivazione di contratti di lavoro non a tempo indeterminato (tempo determinato, co.co.co., contratti di formazione lavoro, ecc.), la Direzione fornirà informazioni in ordine all'oggetto, alla durata, al compenso previsto. Le parti concordano sulla opportunità di programmare - quando possibile - l'attivazione di tali contratti in relazione ad esigenze specifiche e provvisorie, anche per evitare il formarsi di situazioni di precariato.