PROTOCOLLO D’INTESA
PER IL CONTRASTO A FENOMENI DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E
INTERMEDIAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA
NEL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

tra
PREFETTURA DELLA SPEZIA
e
CONFINDUSTRIA LA SPEZIA
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
A.S.L. n. 5 SPEZZINO
C.G.I.L
C.I.S.L.
U.I.L.
 

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di luglio, presso la Prefettura della Spezia,
 

PREMESSO

1. che le esperienze che si sono sviluppate nella provincia della Spezia nell’ambito del settore nautico hanno evidenziato come l’appalto possa rappresentare un importante volano per l’incremento dell’occupazione e un’opportunità di trasferimento di competenze e tecnologie;
2. che l’appalto, nel contempo, può costituire, ove strumentalmente e illecitamente utilizzato, una prassi ove possono annidarsi forme di lavoro illegale e/o di sfruttamento, a discapito della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché dell’economia legale;
3. che l’appalto deve costituire, invece, uno strumento per favorire e sostenere il pieno rispetto delle norme legali e contrattuali, che regolano il rapporto di lavoro, la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. che dal Tavolo prefettizio convocato il 23 novembre 2020 è emersa la necessità di rafforzare le verifiche e di sperimentare nuove “policy” basate sulla trasparenza e sulla condivisione fra le diverse parti sociali;
5. che particolare rilievo assume il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli Ispettori
territoriali, che ne sono articolazione, nell’ambito non solo delle verifiche in materia giuslavoristica, ma anche nell’ambito della formazione, prevenzione e promozione della legalità (aspetto quest’ultimo al quale è stato dato particolare risalto nel Documento di Programmazione della Vigilanza anche per l’anno 2021);
6. che l’INL (Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, che integra i servizi ispettivi di Ministero del Lavoro, INPS e INAIL) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
7. che l’INL, nell’ambito del Tavolo operativo finalizzato al contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo e del cd. Piano Triennale di contrasto al caporalato, ha maturato grande esperienza, avendo conseguito risultati rilevanti in occasione delle verifiche effettuate a livello nazionale, in task-forces straordinarie organizzate in attuazione di due progetti finanziati con fondi comunitari e nazionali (S.U.P.R.E.M.E. ed Alt Caporalato!), nelle quali il personale ispettivo è stato affiancato da mediatori culturali dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM);
8. che Confindustria La Spezia ha ricevuto mandato dalle proprie aziende associate operanti nel settore della nautica da diporto di farsi promotrice di iniziative volte a contrastare fenomeni di concorrenza sleale ed a valorizzare i datori di lavoro che operino quotidianamente nella legalità;
9. che Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha integrato la disciplina del regime concessorio in essere nell’ambito del demanio marittimo di cui all’art. 36 T.U. Navigazione e ss. con specifico riferimento al contrasto dello sfruttamento lavorativo e dell’intermediazione illecita di manodopera nei cantieri della nautica.
 

CONSIDERATO

I. che i firmatari del presente Protocollo concordano sulla prioritaria necessità di promuovere e garantire il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di regolarità contributiva ed assicurativa nell’ambito del settore della nautica da diporto, nonché la puntuale applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
II. che i firmatari manifestano, altresì, la volontà di applicare, a titolo di sperimentazione, misure innovative a tutela del lavoro e delle maestranze di tutte le aziende operanti nel settore per contrastare lo sfruttamento lavorativo e l’intermediazione illecita di manodopera.
 

RITENUTA

1. l’esigenza di rafforzare ed incentivare l’attività di promozione e di valorizzazione delle sinergie, nonché la massima collaborazione fra le parti sottoscrittrici del presente protocollo al fine di garantire la massima diffusione della cultura della legalità a tutela e garanzia dei lavoratori, nonché del corretto esplicarsi della libera concorrenza fra gli operatori economici del settore della nautica da diporto;
2. l’esigenza di continuare nell’opera di contrasto del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato attraverso più incisivi strumenti di prevenzione di comportamenti illeciti, derivanti da appositi accordi tra tutte le parti interessate;
3. la comune volontà dei firmatari di contrastare i citati fenomeni anche attraverso l’adozione di iniziative rivolte a favorire l’informazione e la formazione sia delle imprese che dei lavoratori, in particolare di quelli stranieri, che risultano essere la categoria più fragile all’interno del sistema;
 

VISTI

- gli artt. 600, 601, 602, 603 bis, 610, 611, 612, 629 del codice penale;
- il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- l’art. 2 “Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro” del D.L. 12 luglio 2018 nr. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, in particolare laddove introduce l’art. 38 bis “Somministrazione fraudolenta” nel D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”;
- gli artt. 18 (permesso per protezione sociale) e 22, commi 12-12 sexies del T.U. Immigrazione D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii;
- l’art. 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016 recante “Codice degli appalti”;
- gli artt. 1655 e ss. del codice civile, che disciplinano il contratto di appalto;
- le disposizioni contenute nel Libro V° - titolo II - del codice civile, che disciplinano il lavoro nell’ambito dell’impresa;
- gli artt. 36-55, 68 e 81 del Codice della Navigazione;
- la Legge 28 gennaio 1994, n.84, “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017, recante “Direttiva sui comparti delle specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di Polizia”;
- il D.Lgs. n. 231/2001, “Responsabilità amministrativa delle società e degli enti derivante da reato”;
- il D.Lgs. n. 124/2004, “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- il D.Lgs. n. 149/2015, “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5 del 28 febbraio 2019, “Art. 603 bis c.p. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Attività di vigilanza - Linee guida”;
 

RICHIAMATO

l’art. 603 bis del codice penale, così come modificato dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199, che punisce chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Tutto ciò premesso,
 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
(IMPEGNI DELLE PARTI)

Le parti concordano di adottare ogni iniziativa utile:
1. a favorire il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di rapporti di lavoro e di regolarità contributiva, assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte delle aziende del settore della nautica da diporto;
2. a continuare l’opera di contrasto del lavoro sommerso e di diffusione della cultura della legalità, dando adeguato sostegno alle imprese del settore anche attraverso un’attività di prevenzione e di promozione a favore delle imprese e dei lavoratori;
3. a garantire la più ampia informazione sui diritti dei lavoratori attraverso la realizzazione di apposite campagne informative con il coinvolgimento di tutti i soggetti sottoscrittori del Protocollo;
4. a favorire la formazione dei lavoratori, in particolare di quelli stranieri;
5. a rafforzare l’azione di contrasto del fenomeno dello sfruttamento lavorativo,
dell’intermediazione illegittima per il reclutamento di manodopera in ogni sua forma, degli appalti illeciti e della somministrazione fraudolenta del lavoro;
6. a informare gli associati del contenuto del presente protocollo.
 

ARTICOLO 2
(ATTIVITA’ CANTIERISTICA DELLA NAUTICA DA DIPORTO - IMPEGNI)

Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in tema di adempimenti di verifica e controllo posti a carico dei Committenti nell’ambito dei contratti di appalto, il Concessionario/Appaltante, nei limiti delle proprie prerogative, ferme restando le competenze istituzionali degli Organismi di vigilanza, si impegna:
- a verificare in via continuativa e su tutta la filiera di imprese, esercitate anche in forma cooperativa (appaltatori e subappaltatori) - prioritariamente per gli appalti ad “alta intensità di manodopera” così come definiti dall’art. 50 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed avvalendosi anche di sistemi di “business intelligence” - la sussistenza dei requisiti tecnico professionali, assicurativi e la regolarità dei rapporti di lavoro sia in riferimento alla loro costituzione, che al loro svolgimento, con particolare attenzione alle disposizioni in ambito di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- a richiedere l’applicazione da parte delle aziende appaltatrici/sub-appaltatrici alle proprie maestranze di trattamenti in linea con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o comunque, proporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché il regolare adempimento agli obblighi contributivi, assicurativi e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- ad impiegare un sistema di operazioni di pagamento trasparenti delle retribuzioni dei lavoratori attraverso la corresponsione a mezzo di bonifici bancari, ovvero di assegni non trasferibili;
- a denunciare all’Autorità Giudiziaria ogni episodio di sfruttamento lavorativo, di intermediazione illecita di manodopera, o di violazione degli artt. 18 e 22 del T.U. Immigrazione per quanto attiene l’impiego di lavoratori stranieri, di cui abbia circostanziate notizie, a danno di coloro che operano nell’esecuzione dell’appalto;
- a verificare che le aziende che svolgono attività produttive all’interno del cantiere rilascino ai propri dipendenti un apposito cartellino di riconoscimento, che consentirà l’ingresso nelle aree soggette a vigilanza dell’Autorità di Sistema Portuale ed oggetto di concessione ai cantieri nautici.
Le aziende in possesso di certificazioni ISO 9001 per la qualità o ISO 45001 per la sicurezza potranno avvalersi delle misure di controllo dei fornitori già adottate nell’ambito delle suddette procedure di certificazione.
Fatto salvo quanto previsto al punto 9 delle premesse, si conferma che il definitivo accertamento da parte degli Enti preposti all'attività di vigilanza di episodi di sfruttamento lavorativo nell’ambito delle attività in area concessoria, potrà comportare per il trasgressore la cancellazione dal registro, di cui all’articolo 68, comma 2, del Codice della Navigazione da parte dell’Autorità di Sistema Portuale.
 

ARTICOLO 3
(ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI)

Con cadenza semestrale, le aziende concessionarie/appaltanti informeranno le proprie R.S.U. e/o le Organizzazioni provinciali di categoria sul numero delle ditte appaltanti/subappaltanti, la tipologia di attività appaltate ed il numero dei lavoratori coinvolti.
 

ARTICOLO 4
(ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI)

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’ambito del proprio ruolo istituzionale volto a contribuire allo sviluppo della cultura della legalità e della consapevolezza dei diritti e delle tutele riconosciute ai lavoratori, assicura un costante impegno nell’attività di prevenzione e di promozione, presso i datori di lavoro e presso i vari soggetti interessati, finalizzata al rispetto della normativa in materia, lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale.
Confindustria La Spezia, dal canto suo, si impegna a promuovere uno specifico percorso formativo/informativo sul tema della contrattualistica e della normativa in tema di tutela del lavoro rivolto a tutti i lavoratori delle aziende dell’appalto e del subappalto (anche appartenenti ad aziende non associate), tenuti da enti formativi accreditati da Regione Liguria, anche con il supporto di mediatori culturali per i lavoratori stranieri.
Analoghi percorsi formativi saranno promossi dalle Organizzazioni sindacali a favore dei loro iscritti.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano, altresì, a svolgere opera di informazione dei lavoratori e di sostegno a percorsi di denuncia anche, per quanto attiene ai lavoratori stranieri irregolari, avvalendosi del sistema di protezione delle vittime di tratta e grave sfruttamento degli esseri umani, che vede al centro le Associazioni e gli Enti che svolgono attività in favore degli immigrati, iscritti nell’apposito Registro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I pacchetti formativi promossi ai sensi del presente Protocollo saranno condivisi in via preventiva fra i soggetti sottoscrittori.
 

ARTICOLO 5
(ATTIVITA’ DI CONSULENZA E DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE)

Le aziende appaltanti e appaltatrici, anche con il supporto di Confindustria La Spezia, si impegnano a favorire l’avvio di percorsi formativi specifici rivolti alle figure responsabili della gestione degli appalti, diretti a fornire gli strumenti di supporto all’attività di verifica di cui all’articolo 2, con particolare riguardo al rispetto delle normative in materia di salute, sicurezza, regolarità e tutela del rapporto lavorativo.
Confindustria La Spezia si impegna a costituire al proprio interno uno Sportello Informativo per le aziende della filiera, che necessitino di maggiori informazioni o di assistenza per l’avvio dei percorsi formativi.
I percorsi formativi e lo Sportello Informativo dovranno essere aperti anche ai non associati a Confindustria.
 

ARTICOLO 6
(PREVENZIONE E VIGILANZA)

Confindustria e le Parti Sindacali confermano la propria collaborazione nei confronti degli Organismi istituzionalmente competenti all’attività di vigilanza, nonché verso l’Autorità di Sistema Portuale nell’ambito delle attività di cui all’art. 68, comma 1, del Codice della Navigazione con l’obiettivo di contrastare il verificarsi di possibili episodi di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita di manodopera.
A tal fine le Parti sociali, nell’ambito dei lavori del Tavolo di cui all’articolo 7, nel caso ravvisino situazioni di rischio per il possibile verificarsi dei su descritti fenomeni, potranno condividere con gli organi ispettivi sottoscrittori del presente Protocollo le informazioni ricevute.
 

ARTICOLO 7
(IMPEGNI DELLA PREFETTURA)

La Prefettura si impegna a promuovere, con cadenza almeno semestrale, una mirata attività valutativa delle attività svolte in applicazione del presente Protocollo da parte delle aziende aderenti, nonché dei risultati conseguiti, anche al fine di verificare eventuali ulteriori iniziative da adottare o di rimodulare quelli in essere, convocando il “Tavolo Interistituzionale” costituito da rappresentanti degli organi firmatari del presente protocollo.
Al Tavolo potranno essere chiamati a partecipare anche i soggetti - pubblici e privati - con competenze in materia, anche se non sottoscrittori del presente Protocollo.
Il Tavolo potrà essere convocato anche su richiesta di una delle parti sottoscrittrici.
Sarà onere della Prefettura verificare i requisiti di onorabilità dei soggetti mediatori che assisteranno gli organi amministrativi di controllo nell’attività di intermediazione culturale e linguistica.
 

ARTICOLO 8
(DURATA)

Il presente protocollo entra in vigore a partire dalla data della sottoscrizione ed avrà durata biennale.
Nel corso del secondo semestre 2021 le aziende appaltanti e appaltatrici daranno avvio alla fase di adeguamento e implementazione necessaria per l’applicazione del presente Protocollo, che dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2021.
 

ARTICOLO 9
(MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato, in forma scritta e in termini non sostanziali, a seguito di accordo tra le parti sottoscriventi.


La Spezia, 26 luglio 2021

Letto e sottoscritto
Il Prefetto della Spezia
Il Presidente di Confindustria La Spezia
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
Il Direttore Generale dell’A.S.L. n. 5 Spezzino
Il Direttore dell’I.N.P.S. Sede Provinciale
Il Direttore della Direzione territoriale INAIL
Il Segretario Provinciale CGIL Spezia
Il Segretario Provinciale CISL Spezia
Il Segretario Provinciale UIL Spezia
Alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando


Fonte: inail.it