Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE SANITÀ

Prot. 850/A.P1-3255  

Roma, 8 maggio 2020

                                                                                         

OGGETTO: Misure e procedure da adottare per il contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e nei servizi della Polizia di Stato.

A …omissis…


Con l’auspicabile e progressivo ritorno alle ordinarie attività, si rende necessario rimodulare e armonizzare tutte le misure adottabili per ridurre al minimo il rischio di contagio da SARS-CoV-2 per il personale della Polizia di Stato.
La presente circolare, in ottemperanza alle direttive emanate dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con nota n. 333-A/5918 del 30 aprile u.s., prende in esame la problematica della Valutazione del Rischio che, nella fase emergenziale iniziale, è stata necessariamente gestita con le direttive centrali impartite dall’Amministrazione, in conformità con le previsioni del D.M. 127/2019¹ e con il parere dell’ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota del 13 marzo scorso.
Le disposizioni individuate dal Legislatore per contrastare il contagio da SARS-CoV-2, al fine di far fronte allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio scorso, per un periodo di sei mesi, rivestono infatti carattere di natura eccezionale, derivandone come le stesse operino sempre in deroga alle disposizioni preesistenti, siano esse “ordinarie” o “speciali”.
Il sistema derivante dal D.Lgs 81/2008 continua invece ad applicarsi per i profili che non vengono incisi dalle misure in oggetto quali, ad esempio, gli obblighi di informazione che devono essere adempiuti nei riguardi del personale, tenendo conto delle previsioni del D.M. 127/2019.
Tuttavia, con il passaggio progressivo ad una fase tendente al ripristino delle ordinarie attività, è necessario che tutte le indicazioni di carattere generale per la tutela della salute del personale e della collettività siano ancor più partecipate ed inclusive, e che gli interventi integrativi, da attuarsi in rapporto alle specifiche realtà operative, alla peculiarità delle infrastrutture e ad ogni altra variabile locale, poggino sulla piattaforma naturale rappresentata dal D.Lgs 81/2008.
La concreta applicazione delle misure indicate per la prevenzione ed il contenimento del contagio deve essere infatti modulata da interventi territoriali, con opportuni adeguamenti ed eccezioni, in rapporto alla specifica realtà, al fine di individuare la migliore modalità di prevenzione, e all’esigenza di garantire nel contempo l’attività istituzionale.
A tal fine il sistema rappresentato dal D.Lgs 81/2008, coinvolgendo tutte le figure previste (datore di lavoro, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), garantisce, qualora correttamente interpretato, rimpianto attraverso il quale è più vantaggioso raggiungere tale obiettivo.
In termini generali, la valutazione del rischio in ambito lavorativo si basa essenzialmente su tre aspetti, rappresentati:
a) dalla probabilità di venire in contatto con fonti di contagio;
b) dalla possibilità che l’attività lavorativa consenta, pur nelle sue diverse estrinsecazioni modali e temporali, un sufficiente distanziamento sociale;
c) dalle occasioni di aggregazione (sia con colleghi di lavoro che con terzi).
Nella nuova fase, per quel che attiene l’attività di polizia, questi tre aspetti presentano variazioni divergenti: se è diminuita, per il mutare degli indici epidemiologici, la diffusione del virus, il termine del lockdown ci consegnerà inevitabilmente situazioni meno vantaggiose per il distanziamento sociale ed interpersonale e per limitare le occasioni di aggregazione.
Perciò, la risultante delle variabili induce a ritenere il servizio di polizia meritevole di una particolare attenzione, per quel che riguarda l’adozione di tutte le misure di prevenzione e di protezione, anche in questa nuova fase.
Il suddetto contesto, peraltro, è caratterizzato principalmente dalla potenzialità e molteplicità dei fattori di rischio, piuttosto che dalla presenza sistematica degli stessi durante il turno di lavoro e l’attività routinaria globalmente considerata.
Potrebbe definirsi, in sostanza, una persistente condizione di pericolo che, in qualche caso, può essere tale da realizzare un’esposizione a veri e propri rischi.
Anche questo ulteriore aspetto deve essere tenuto in debito conto nella individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, in un non sempre facile equilibrio che consenta di coniugare le esigenze di contrasto ad un determinato agente lesivo senza aumentarne la vulnerabilità per altri, soprattutto in caso di servizi esterni operativi.
Per quel che attiene l’approccio metodologico, si precisa che le linee guida e le raccomandazioni generali riportate nel presente documento sono state predisposte nel rispetto del principio di massima precauzione, e sono state quindi modulate, quale modello di base, sullo sfondo delle situazioni territoriali maggiormente interessate dal fenomeno.
Il documento allegato², che rappresenta la base utilizzabile per la valutazione del rischio del contagio da SARS-CoV-2, riporta:
- nella prima colonna, la tipologia delle misure da adottare;
- nella seconda colonna, le singole indicazioni per tipologia;
- nella terza colonna, l’adeguamento o meno in sede locale alle stesse;
- nella quarta colonna, le disposizioni emanate e le linee-guida di riferimento sull’argomento.
In particolare, nella terza colonna, ogni datore di lavoro, dovrà indicare se è stato possibile adeguarsi agli interventi suggeriti, gli eventuali discostamenti e le misure alternative, complementari e/o integrative necessarie per la specifica realtà.
Nella quarta colonna sono reperibili tutte le norme, le direttive, le linee-guida, le indicazioni tecniche relative alle specifiche misure. Il collegamento ipertestuale consentirà di aver disponibili nell’immediatezza i documenti di riferimento e di sostituirli agevolmente con gli aggiornamenti che seguiranno, mantenendo al tempo stesso la memoria temporale delle variazioni.
Il documento che ne deriverà, espletate le procedure usuali di cui agli art. 28 e 29 del D.Lgs 81/08, costituirà il protocollo da integrare al Documento di Valutazione dei Rischi e potrà essere aggiornato e implementato sulla base delle indicazioni fomite e di ogni altra circostanza che lo richieda.
Ogni datore di lavoro, verificata la rispondenza agli interventi da attuare e/o attuabili, provvederà, come detto, ad indicare nell’apposita colonna le eventuali, ulteriori e/o alternative, misure adottate per il raggiungimento dell’obiettivo di contenere il rischio di contagio, che può essere conseguito con percorsi a bilanciamento diverso tra tutte le misure disponibili, applicando la metodologia generale della valutazione dei rischi, con priorità assoluta di quelle che incidono in termini di prevenzione primaria.
Fatte salve le peculiarità di specifici contesti, andrà quindi perseguita in prima linea la scelta di misure a carattere organizzativo, tese ad evitare o limitare condizioni di sovraffollamento degli uffici o gli spostamenti promiscui di gruppi di dipendenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Particolare attenzione e ponderatezza dovranno continuare ad essere poste nella valutazione della effettiva necessità di servizi, iniziative e progetti che richiedano misure organizzative eccessivamente dispendiose ed impegno non bilanciato, in rapporto ad altri inderogabili o prioritari compiti istituzionali, di risorse e personale di più settori.
Ove vi sia necessità di interventi alternativi ed integrativi, che comportino esposizione di spesa o l’adozione di procedure non contemplate nelle linee generali di intervento, questi andranno preventivamente posti all’attenzione degli uffici centrali per gli aspetti di competenza.
In tal senso, all’interno del Servizio Affari Generali della Direzione Centrale di Sanità, il recente decreto di riorganizzazione degli uffici del Dipartimento di P.S. ha previsto l’istituzione di una terza divisione che, ereditati e ampliati i compiti dell’Osservatorio Centrale per la tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, fungerà da subito quale collettore di tutte le istanze e le problematiche afferenti (tel. 0646535133 - 0646535124 - 0646535116; PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), fornendo tutte le indicazioni necessarie, con la collaborazione degli altri uffici dipartimentali competenti per le specifiche tematiche³.
Per quanto concerne le indicazioni all’utilizzo dei D.P.I., va preliminarmente garantito che ogni operatore abbia a disposizione ed in pronta disponibilità la mascherina chirurgica, il filtrante facciale ed i guanti a perdere. Camici protettivi, occhiali di protezione, ulteriori dispositivi devono essere nella disponibilità di quei reparti impegnati su strada che possono trovarsi a svolgere interventi in cui è inevitabile il contatto fisico (soccorso a feriti, presenza di materiale biologico, ecc.). Il distanziamento interpersonale deve essere di almeno un metro.
Nella tabella che segue vengono riportate le indicazioni sui D.P.I. nelle varie e consuete attività di servizio. Resta inteso che in situazioni particolari, che delineino un livello di rischio maggiore, tali indicazioni andranno opportunamente implementate con il contributo del medico competente. Così come sarà opportuno garantire un adeguamento alle eventuali disposizioni delle ordinanze regionali in contesti esterni, al fine di evitare comportamenti emulativi e non consoni della popolazione.

 

Servizio in ufficio

Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento

Spazi indoor comuni

Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento

Sportelli front-office

Se non presenti barriere di separazione e non possibile il distanziamento sociale mascherina chirurgica e guanti

Attività di sala operativa

Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento

Attività di vigilanza interna

Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento

Attività di vigilanza esterna

Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento

Servizio automontato

Mascherina chirurgica ad ambedue gli occupanti

Servizio motomontato

Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento

Servizio a cavallo

Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento

Attività di polizia giudiziaria esterna

Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento

Servizio di Polizia Stradale

Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento. Mascherina FFP2/3 e guanti se si effettua alcol-test

Servizio di Polizia Ferroviaria a bordo di treni

Mascherina FFP2/3, guanti, occhiali

Servizio di Polizia Ferroviaria nelle stazioni

Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento

Servizi di ordine pubblico

Durante il trasporto sul mezzo mascherina chirurgica a tutti gli occupanti. Nel corso del servizio mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento

Servizio in elicottero

Mascherina chirurgica

Servizio cinofili

Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento

Servizi di scorta e di rimpatrio a bordo di aeromobili

Mascherina FFP2/3, guanti chirurgici

Attività di fotosegnalamento

Mascherina FFP2/3, guanti chirurgici, camice/tuta, occhiali o visiera protettiva

Attività di polizia scientifica outdoor

Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica se non si rispetta il distanziamento

Attività in laboratorio biomedico e di polizia scientifica

Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica se non si rispetta il distanziamento

Attività medica ed infermieristica presso uffici sanitari

Mascherina chirurgica e guanti. Dispositivi ulteriori sanitari (camice, FFP2/3, calzari, cuffie) in rapporto a manovre diagnostiche a rischio

Attività addestrativa tecniche operative

Mascherina chirurgica e guanti

Attività esercitativa di tiro

Mascherina chirurgica

Attività di istruttore di tiro

Mascherina FFP2/3

Attività su natanti

Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento

Attività aeroportuali esterne

Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento

Attività di docenza presso gli Istituti di Istruzione

Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento

Servizio in autorimessa/offìcina

Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento

Attività di artificiere

Oltre i comuni equipaggiamenti mascherina chirurgica se non si rispetta il distanziamento

Atleti FF.OO.

Adeguarsi alle indicazioni fornite dalle Federazioni Sportive di riferimento

Attività di orchestrale

Limitazione attività strumentisti a fiato, possibile in spazi aperti ed estesi e con adeguato distanziamento (almeno 2 metri). Distanziamento di almeno un metro e mascherina chirurgica per altri strumentisti

Interventi per i quali necessitino azione coercitive nei riguardi di soggetti con sospetta infezione

Mascherina facciale FFP2/3, guanti chirurgici, guanti di servizio e casco operativo con visiera

Interventi in situazioni di assembramenti (Reparto Mobile, Reparto Prevenzione Crimine, volanti)

Mascherina facciale FFP2/3, guanti, occhiali

 

IL DIRETTORE CENTRALE
F. CIPRANI

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¹ Il DM 127/19 ha stabilito le modalità di applicazione delle disposizioni generali del D.Lgs 81/2008 agli Uffici e ai Reparti della Polizia di Stato.
² Scaricabile all’indirizzo: https://ncloud.sicurezza.interno.it/s/cWNF5SnwMCWpCKp. Password: Polizia-123. La cartella compressa (.zip) va estratta per consentire il collegamento.
³ In particolare, la 3ª Divisione: “provvede alle attività di studio, consulenza e di indirizzo in materia di applicazione della normativa concernente la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro; cura l’elaborazione di protocolli operativi e linee guida per l’omogenea e uniforme attuazione delle attività di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (…)”.

 

Allegati


fonte: siulp.it