Tipologia: CCNL
Data firma: 12 luglio 2021
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Agenzia delle Entrate - Riscossione, Equitalia Giustizia e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Falcri-Silcea-Sinfub-Snalec-Confsal
Settori: Credito Assicurazioni, Agenzia delle Entrate - Riscossione, Equitalia Giustizia, Dirigenti
Fonte: fabi.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Area contrattuale
Art. 2 - Distacco
Art. 3 - Definizione posizioni dirigenziali e criteri di attribuzione delle responsabilità
Art. 4 - Prova
Art. 5 - Doveri e diritti
Art. 6 - Dirigenti sottoposti a procedimento penale
Art. 7 - Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni
Art. 8 - Responsabilità civile verso terzi
Art. 9 - Struttura della retribuzione
Art. 10 - Stipendio
Art. 11 - Scatti di anzianità
Art. 12 - Tredicesima mensilità
Art. 13 - Premio aziendale
Art. 14 - Sistema incentivante
Art. 15 - Premio Variabile di risultato sostitutivo del Premio Aziendale e del
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Festività e semifestività
Art. 18 - Permessi per ex festività
Art. 19 - Congedi per motivi personali
Art. 20 - Malattie e infortuni

Art. 21 - Maternità
Art. 22 - Richiamo alle armi
Art. 23 - Missioni e trasferimenti

Art. 24 - Formazione e aggiornamento professionale
Art. 25 - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
Art. 26 - Assistenza sanitaria
Art. 27 - Long term care
Art. 28 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 29 - Risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'Ente/Azienda
Art. 30 - Preavviso
Art. 31 - Trattamento di fine rapporto
Art. 32 - Collegio arbitrale
Art. 33 - Outplacement
Art. 34 - Procedura di rinnovo
Art. 35 - Apposito elemento della retribuzione
Art. 36 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti
Art. 37 - Decorrenze e scadenze
Art. 38 - Work Life Balance - cessione ferie solidali
Art. 39 - Pari Opportunità
Allegati
Allegato 1
Appendice 1
Appendice 2
Appendice 3 Protocollo di intesa in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro del 7 marzo 2019
Appendice 4 Accordo cessione ferie solidali del 4 aprile 2019
Appendice 5
Riferimenti contrattuali e legislativi


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Dirigenti dipendenti da Agenzia delle entrate Riscossione ed Equitalia Giustizia spa.


Il giorno 12 luglio 2021 in Roma, tra Agenzia delle Entrate - Riscossione […], Equitalia Giustizia spa […] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Federazione Italiana Reti e Servizi del Terziario (First - Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac Cgil) […], la Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni (Uilca) […], l’Unità Sindacale (Falcri Silcea Sinfub Snalec Confsal) […], si è convenuto di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i Dirigenti dipendenti da Agenzia delle entrate Riscossione ed Equitalia Giustizia spa.

Art. 1 - Area contrattuale
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dirigenti dell’Ente Agenzia dell’Entrate - Riscossione.
Nello specifico, il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del dirigente espressamente assunto e adibito a servizi o a gestioni aventi una diretta relazione con la funzione di riscossione, svolta ai sensi dell’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Il presente contratto si applica inoltre ai dirigenti di Equitalia Giustizia spa, collocata sotto il diretto controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n. 225/2016.
2. Si fa riferimento, altresì, in quanto compatibili con la figura del dirigente, alle previsioni di cui al Cap. I del CCNL 28 marzo 2018 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a).
3. È escluso dall'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
a) il dirigente espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni non aventi una diretta relazione con la funzione di riscossione svolta ai sensi dell’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005 n. 248.
Nota a verbale
Per servizi o gestioni speciali, ai sensi di quanto previsto alla lett. a) del presente articolo, devono intendersi attività o nuclei distinti quali, ad esempio: le mense, le colonie, ecc.

Art. 5 - Doveri e diritti
1. Il dirigente ha il dovere di dare all’ Ente/Azienda, nell'esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa per la realizzazione dei fini dell’Ente/Azienda, secondo le proprie direttive e le norme del presente contratto.
2. Il dirigente ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità nell'espletamento della propria attività lavorativa.
[…]
4. I dirigenti, la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori, possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione all’Ente/Azienda, fornendo indicazioni per la loro reperibilità. Solo in caso di urgenti necessità possono prescindere da tale preventiva segnalazione, dando all’Ente/Azienda stessa, non appena possibile, motivato avviso della loro assenza.
5. I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l’estrazione dei valori all’apertura dello sportello.
[…]

Art. 21 - Maternità
1. Durante il congedo di maternità per gravidanza e puerperio al dirigente compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.
[…]
4. I dirigenti che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti a forme di aggiornamento professionale che - nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa e ne salvaguardino la professionalità.

Art. 38 - Work Life Balance - cessione ferie solidali
Le Parti concordano che, in analogia a quanto previsto nel CCNL delle aree professionali e dei quadri direttivi, allo scopo di fornire alle lavoratrici/lavoratori strumenti di flessibilità per fronteggiare esigenze di assistenza ai familiari che necessitano di cure costanti, convengono l’introduzione dell’istituto della c.d. “cessione delle ferie solidali”.

Art. 39 - Pari Opportunità
1. In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla legislazione in materia, l’Ente/Azienda e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti confermano il proprio impegno affinché sia rimosso ogni ostacolo che impedisca la piena realizzazione del principio di parità del trattamento economico, di benefit e percorso di carriera in funzione del ruolo e sia incrementata la proporzionalità di genere nella categoria dirigenziale. In particolare le Parti si propongono di:
- stimolare la cultura delle pari opportunità anche acquisendo le più significative esperienze maturate, promuovendo iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;
- sviluppare momenti di confronto e monitoraggio anche rispetto all’evoluzione del quadro normativo nonché alle esperienze maturate nel mondo del lavoro;
- elaborare piani formativi rivolti specificamente alle lavoratrici anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali;
- garantire un quadro di pari opportunità nello sviluppo professionale per il personale femminile;
- realizzare politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro utilizzando a tal fine tutti gli strumenti previsti dalla legge.
Nell’ambito delle politiche per le pari opportunità, sarà inserita nella valutazione delle capacità manageriali l’abilità di favorire la crescita professionale del genere meno rappresentato.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti convengono che l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità per il personale dirigente è demandata alla Commissione nazionale sulle pari opportunità costituita ai sensi dell’art. 13 del vigente CCNL 28 marzo 2018 per i quadri direttivi e le aree professionali.