Tipologia: CPL
Data firma: 15 giugno 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Uila-Uil, Fai-Cisl, Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Reggio Calabria
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Parte Introduttiva
Premessa
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Sistema di Bilateralità
Art. 4 Contribuzione ad EBAT - obblighi datori di lavoro
Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro
Art. 5 Assunzione e fase lavorativa
Art. 6 Riassunzione
Art. 7 Lavoratori migranti
Art. 7 -bis Appalti
Art. 8 Indennità chilometrica
Classificazione del personale
Art. 9 Classificazione
Organizzazione aziendale del lavoro
Art. 10 Orario di lavoro
Art. 11 Lavoro straordinario, festivo, notturno (CPL)
Art. 12 Interruzioni e Recuperi

 

Art. 13 Ferie e permessi
Art. 14 Corsi addestramento professionale
Art. 15 Permessi corsi di recupero scolastico
Trattamento economico
Art. 16 Retribuzione
Art. 17 Salario per obiettivi o premio di risultato/produttività
Art. 18 Rimborso spese e trasporti
Art. 19 Indennità mensa
Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 20 Contributi extra - legem e contrattuali
Art. 21 Lavori pesanti e nocivi
Art. 22 Tutela della salute dei lavoratori
Art. 23 Quote Sindacali per delega
Risoluzione del rapporto di lavoro e provvedimenti disciplinari
Art. 24 Norme disciplinari
Disposizioni finali
Art. 25 Condizioni di miglior favore
Art. 26 Esclusività di stampa
Tabelle salariali


Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della città metropolitana di Reggio Calabria

Martedì 15 giugno, dell’anno 2021, presso la sede di Confagricoltura Reggio Calabria, via Cardinale Tripepi, 7 - Reggio Calabria, tra la Confagricoltura di Reggio Calabria […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Reggio Calabria […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Reggio Calabria […] e la Uila - Uil […], la Fai - Cisl […], la Flai - Cgil comprensorio Piana di Gioia Tauro […], Flai - Cgil comprensorio Reggio - Locri […], viene stipulato il Contratto Collettivo di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, da valere per tutto il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Gli articoli concordati, i cui testi sono allegati al presente verbale per complessive n. … pagine, riguardano le seguenti materie: parte introduttiva; relazioni sindacali; costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro; classificazione del personale; organizzazione aziendale del lavoro; trattamento economico; previdenza, assistenza e tutela della salute; sospensione, risoluzione del rapporto di lavoro e provvedimenti disciplinari; disposizioni finali.

Parte Introduttiva
Premessa

Il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti dell'Area Metropolitana di Reggio Calabria si pone l’obiettivo di attenuare le complesse problematiche che sta vivendo il settore primario per l’emergenza Covid - 19 che ha ancora di più accentuato la crisi nei comparti maggiormente rappresentativi del sistema agricolo territoriale e regionale. La pandemia in corso ha determinato: l’azzeramento del canale Horeca (hotel, ristoranti e catering) e delle mense scolastiche e universitarie, la chiusura di agriturismi, enoturismi, mercati storici e rionali, nonché di quelli dell’agricoltore e del pescatore, l’azzeramento della domanda di cibo da parte dei turisti, la difficoltà lungo tutta la filiera alimentare, in termini di approvvigionamento di materie prime e di spedizione e consegna dei prodotti, il ridotto funzionamento dei servizi di logistica, che hanno già messo in difficoltà le imprese agricole per il reperimento di materiali di consumo, di servizi e i pezzi di ricambio dei macchinari. Situazione ancora più grave per il settore florovivaistico che, trattando un prodotto no food, ha registrato un azzeramento totale delle commesse e del fatturato, anche a seguito della chiusura di negozi e mercati, nonché della sospensione di cerimonie civili e religiose. Filiere importanti come la vitivinicoltura, il settore florovivaistico, dell’ospitalità rurale (Agriturismi), lattiero caseario sono le più colpite. A queste si aggiungono le crisi, oramai strutturali e di mercato, della filiera olivicola e agrumicola. Rispetto a questo panorama di evidenti difficoltà, si aggiunge un sempre maggiore taglio degli aiuti comunitari ed una riforma della politica agricola comunitaria che non lascia spazio a margini di crescita del reddito delle imprese, tenuto conto che oramai gli aiuti comunitari hanno un peso fondamentale nel bilancio delle imprese agricole. Appare evidente, in un quadro così complesso e di difficile gestione, la necessità di un consolidamento delle relazioni sindacali territoriali, una forte alleanza tra impresa e lavoro, una rinnovata capacità di individuare obiettivi comuni sui quali occorre fare sistema. Siamo fortemente convinti, pertanto, che il rilancio ed il consolidamento delle relazioni sindacali passano attraverso l’affermazione di una nuova cultura che riconosca condizioni di lavoro rispettose della dignità delle persone, della loro sicurezza sui luoghi di lavoro, del loro riconoscimento economico e professionale, di difesa della legalità, di sviluppo delle attività economiche, insomma di un lavoro di qualità ed ETICO. Allo stesso tempo siamo convinti che l'impresa deve trovare il giusto ed equo profitto nello svolgimento dell’attività economica. In materia di mercato del lavoro bisogna costruire insieme, parte datoriale e parte sindacale, percorsi tendenti a far emergere il sommerso, contrastare il lavoro nero, le evasioni contributive e le elusioni, per affermare dinamiche di sviluppo corrette, trasparenti e di sana competitività, escludendo le aziende illegali dalla fiscalizzazione contributiva e da ogni forma di incentivo e sostegno economico. L’impegno profuso da tutte le parti che hanno sottoscritto il presente contratto è quello di dare un quadro di regole condivise e responsabili al mondo dell’impresa e del lavoro in agricoltura.
Il presente CPL si rinnova su ciò che è demandato dagli artt. 92 e 93 del CCNL.

Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro in agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche, e gli operai agricoli, che operano nella provincia di Reggio Calabria, secondo le specifiche norme indicate nel CCNL del 19 giugno 2018.
Si applica, altresì, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti quali, a titolo esemplificativo:
Aziende agricole
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende olivicole,
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende casearie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- fattorie didattiche;
- fattorie sociali;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
Aziende florovivaistiche
- vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
- produttrici di piante ornamentali da serra;
- produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
- produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
Le parti contraenti si danno atto che la struttura contrattuale è articolata su due livelli: nazionale e provinciale.

Art. 3 Sistema di Bilateralità
La bilateralità si esplica esclusivamente attraverso l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale, denominato (EBAT) Reggio Calabria.
L’EBAT Reggio Calabria, svolge i compiti e le attività assegnate all’osservatorio provinciale (art. 9 del CCNL), le attività previste dall'art. 12 del CCNL in materia di mercato del lavoro, le attività previste dall’art. 28 del CCNL in materia di convenzioni con riguardo alle peculiarità e caratteristiche del mercato del lavoro locale, nonché dei processi produttivi in agricoltura e nel settore florovivaistico.
L'EBAT Reggio Calabria realizza i seguenti scopi:
[…]
• osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo e florovivaistico della provincia di Reggio Calabria, anche con riferimento alle pari opportunità;
• promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria;
• promuovere e incentivare misure atte a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nel territorio dell’Area Metropolitana in adempimento a quanto previsto dal D.L.vo 81/2008 ss.mm.ii;
• effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
[…]
• esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
• realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività;
• promuovere ed aiutare la semplificazione amministrativa e gli adempimenti burocratici per tutti i lavoratori del settore agricolo, anche quelli extracomunitari, e i produttori agricoli;
• promuovere e svolgere attività di conciliazione e di mediazione;
[…]
• promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva;

Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro
Art. 5 Assunzione e fase lavorativa

Fermo restando a quanto già previsto all'art. 13 del CCNL, l’assunzione di manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
Essa può avvenire a tempo determinato o a tempo indeterminato.
L’assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa e in ottemperanza alle disposizioni delle norme di legge vigenti, con l’obbligo per il datore di lavoro di eseguire le comunicazioni prescritte all’atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
L’assunzione a tempo determinato può avvenire:
• per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionale o a carattere saltuario, per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
• per l’esecuzione di lavori stagionali e/o per più fasi lavorative con garanzia occupazionale di almeno 102 gg. annue, nell’arco dei 12 mesi dalla data di assunzione;
• di durata superiore a 180 gg. di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.
Per fase lavorativa si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale, delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti ecc.).
Per le principali colture agrarie dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, come di seguito elencate, possono indicativamente essere individuate le seguenti fasi lavorative:
• Olivicoltura: potatura secca e ricaccio di legno, potatura verde, aratura, lavorazione e sistemazione del terreno, concimazione, trattamenti fitosanitari, irrigazione, rullatura terreni, raccolta e trasformazione olive;
• Agrumicoltura: concimazione di base, potatura secca e ricaccio legno, lavorazione e sistemazione del terreno, trattamenti fitosanitari, irrigazione, potatura verde, diradamento dei frutti, raccolta e selezione dei prodotti, incassettamento;
• Viticoltura: potatura secca e verde, legatura verde e secca, lavorazione e sistemazione del terreno, trattamenti fitosanitari, raccolta uva, concimazione, selezione, incassettamento, trasformazione del prodotto;
• frutticoltura: potatura, lavorazione e sistemazione del terreno, concimazione, trattamenti fitosanitari, irrigazione, raccolta e sistemazione dei prodotti;
• Orticoltura: lavorazione e preparazione del terreno, semina o trapianto, erpicatura, raccolta e trasformazione dei prodotti, trattamenti fitosanitari e irrigazione;
• Coltivazioni florovivaistiche: lavorazione e preparazione del terreno, cimatura delle talee, invasatura, raccolta, concimazione, innestatura, potatura; 
• Lavori generici: preparazione del terreno, concimazione, semina e/o trapianto delle piante ornamentali, estirpazione e/o potatura delle piante, trattamenti fitosanitari, manutenzione del territorio rurale, salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, cura e manutenzione dell’assetto idrogeologico;
• Zootecnia: preparazione dei pascoli, lavori di stalla, lavorazione e trasformazione dei prodotti;
• Agriturismo: pulizia delle stanze e dei locali di ristorazione, predisposizione del menù, preparazione dei pasti e servizio in sala, predisposizione attività di intrattenimento e ricreative;
• Acquacoltura: sistemazione e pulizia degli impianti di allevamento, introduzione avannotti, trattamenti sanitari, fase di alimentazione, pesca e confezionamento del pesce;
• Attività agricole connesse: lavorazione conto terzi con macchinari e mezzi prevalentemente aziendali, trasformazione e manipolazione dei prodotti dell’agricoltura, fissati con decreto ministeriale, mansione di pulizia degli impianti agro energetici;
• cerealicoltura: aratura e preparazione del terreno, concimazione, semina, concimazione di copertura, diserbo, mietitrebbiatura;
• Serricoltura: preparazione impianto, sistemazione del terreno, irrigazione, trattamenti fitosanitari, raccolta e lavorazione prodotti;
• Castagneto - Noccioleto: Potatura, pulizia e raccolta;
• Attività faunistica venatoria.
Limitatamente alle “fasi lavorative” sopra individuate, le assunzioni degli operai a tempo determinato si effettuano con garanzia di occupazione per tutta la durata di ogni singola fase lavorativa.
[…]
Il contratto individuale di lavoro deve essere redatto in forma scritta, secondo le disposizioni indicate all’art. 14 del CCNL.
Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a contrastare qualsiasi forma di discriminazione, affermando il principio delle pari opportunità e conseguente parità di trattamento uomo e donna, richiamando quando previsto dall’art. 27 del CCNL, nonché dall’accordo del 19 giugno 2018 (Allegato 12 CCNL)

Art. 7 Lavoratori migranti
Si considerano "migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione.
Agli stessi, deve essere assicurato il rispetto del presente contratto e quanto stabilito dall'art. 25 del CCNL.

Art. 7 -bis Appalti
In coerenza con l’art. 30 del vigente CCNL, le parti ribadiscono l’obbligo per le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo di verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le opere o servizi nella propria azienda possiedano adeguati requisiti. L’appaltatore deve essere in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata, deve esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e assumersi il rischio d’impresa. Le parti, considerato come in taluni casi il ricorso al contratto di appalto di opere o servizi possa dissimulare la fornitura illegittima di mere prestazioni di manodopera, allo scopo di contrastare la possibile diffusione di un fenomeno dannoso per la concorrenza tra le imprese agricole oltre che lesivo dei diritti dei lavoratori, convengono quanto segue:
• L’affidamento in appalto di alcune fasi del processo produttivo è legittimo qualora l’azienda committente abbia verificato che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale consona ed eserciti il potere (organizzativo e direttivo) nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il relativo rischio d'impresa, in via generale essere appaltate le attività per le quali occorrono professionalità, competenze, dotazioni e macchinari non presenti aziendalmente;
• La mera somministrazione di manodopera è ammessa unicamente nei limiti e nei casi previsti dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva in agricoltura.
• A fronte del rischio di un impiego irregolare e/o fraudolento di questi strumenti contrattuali, ovvero ai fini della distinzione concreta tra appalto genuino ed interposizione illecita di lavoro, le parti si adopereranno affinché le aziende applichino correttamente le procedure previste;
• Le parti promuoveranno l’attivazione di un tavolo di confronto con l’ispettorato territoriale del lavoro anche al fine di organizzare delle sessioni formativo-informative per promuovere la conoscenza della normativa vigente sugli appalti;
• Contratto di lavoro: ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltartici devono essere applicati integralmente il CCNL Operai Agricoli ed il Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti “Area Metropolitana di Reggio Calabria”
Fermo restando quanto previsto dalla legge, dal presente testo sono escluse le aziende applicanti il CCNL per le attività di contoterzismo. 

Organizzazione aziendale del lavoro
Art. 10 Orario di lavoro

L’orario di lavoro è stabilito mediamente nell’anno in 39 ore settimanali ed in 6.30 giornaliere.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
L'orario normale di lavoro settimanale può essere superato, oltre che per le inderogabili necessità previste dalle leggi vigenti, anche per particolari esigenze di lavori stagionali per un periodo non superiore a 90 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 46 ore, e comunque non oltre i limiti di legge, dando luogo allo strumento della banca delle ore.
La necessità di utilizzo dello strumento della flessibilità va comunicato, da parte del datore di lavoro, preventivamente alle OO.SS. firmatarie del presente contratto specificando che lo stesso assume carattere eccezionale.
La giornata di sabato sarà considerata lavorativa ai fini previdenziali, secondo quanto disposto dall’art. 5 della legge 16 febbraio 1977 n. 37.
Il riposo settimanale deve essere di 24 ore consecutive e di norma deve coincidere con la domenica.

Art. 11 Lavoro straordinario, festivo, notturno (CPL)
Il lavoro straordinario, festivo, notturno previsto dal presente CPL viene così definito:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro previsto dall’art. 10;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui agli articoli 41,42 e 43 del CCNL;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità e la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione in atto.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
Per il comparto agrituristico, fermo l’orario di lavoro stabilito in 39 ore settimanali, non sono considerati orari notturni e festivi le ore di lavoro svolte fino alle 22:00 e nei giorni festivi per il settore ristorativo-agrituristico, applicando una modulazione dell’orario di lavoro in funzione dell’esigenza aziendale.

Art. 12 Interruzioni e Recuperi
[…]
Per l’operaio a tempo indeterminato il datore di lavoro potrà recuperare le ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore.
Tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e per non più di 12 ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 14 Corsi addestramento professionale
[…]
Le ore impiegate dal lavoratore per frequentare corsi di formazione, ove fosse necessario favorite anche con apposite traduzioni, per l’apprendimento delle nozioni più importanti fra i lavoratori extracomunitari, o di riqualificazione professionale, concordati con l’azienda, che si svolgono durante l’orario di lavoro, saranno retribuite come orario effettivo di lavoro.

Trattamento economico
Art. 19 Indennità mensa

Qualora nell’azienda con oltre 15 dipendenti, non esista un servizio di mensa, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta al salario e per ogni giorno di effettiva presenza in azienda, un’indennità, avente natura di rimborso spese forfettario, nella misura giornaliera di euro 5,00 in caso di superamento di 6,5 ore lavorative.

Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 21 Lavori pesanti e nocivi

Si individuano quali lavori pesanti le attività che richiedono un notevole sforzo fisico, ad esempio:
• il trasporto a spalla o in testa di pesi;
• lo scarico e il carico di automezzi senza l'ausilio di mezzi meccanici;
• lo scavo in profondità per la costruzione di pozzi;
• lo scavo di profondi canali di irrigazione e di bonifica;
• l’abbattimento con mezzi tradizionali di alberi di alto fusto.
Si individuano quali lavori nocivi le attività che possono pregiudicare la salute del lavoratore quali:
• lo svuotamento con mezzi tradizionali di pozzi neri;
• la pulizia di canali di scolo dai residui di prodotti di lavorazione di olive e di agrumi;
• i lavori eseguiti in acqua il cui livello sia superiore a 15 cm;
• la pulizia di cisterne di raccolta del mosto;
• l’uso di presidi sanitari appartenenti alla categoria dei tossici, molto tossici e nocivi.
Si concorda che la maggiorazione salariale da corrispondere ai lavoratori che effettuano lavori pesanti è pari al 20% della retribuzione, mentre per i lavoratori che effettuano lavori nocivi è pari al 30% della retribuzione.

Art. 22 Tutela della salute dei lavoratori
Oltre a quanto già previsto dal D.L.vo. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, D.L. 139/06, Regolamento CEE 1907/06 e Legge 123/07, nonché dall’art. 68 del CCNL in materia di salute e sicurezza, le parti stabiliscono che i lavoratori a contatto con sostanze nocive, avranno diritto ad essere sottoposti a visita medica periodica, così come stabilito dal documento di valutazione dei rischi predisposto dall’azienda, con corresponsione della retribuzione durante il periodo di assenza.
In quelle aziende dove trova impiego manodopera extracomunitaria è necessario tradurre in lingua le informazioni essenziali sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Resta l’esclusione dai lavori pesanti e nocivi per le donne in maternità, alle quali, nel periodo di gravidanza, va garantita la possibilità di cambiare mansione.
Ai lavoratori che effettuano lavori pesanti, a parità di retribuzione, è riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro pari a 2 ore.
I lavoratori addetti a lavori nocivi limiteranno la prestazione a 4 ore giornaliere, effettueranno due ore e trenta minuti di riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione e di qualifica, e saranno adibiti per il resto delle ore in altre attività aziendali.
Per i lavori nocivi da effettuare in serra, verranno stabiliti eventuali riduzioni dell’orario di lavoro da definire in sede aziendale.
I lavoratori che debbono svolgere il lavoro in ambienti refrigerati, limiteranno tale prestazione a 2 ore, per il resto dell’orario lavorativo saranno adibiti ad altre attività aziendali.
I lavoratori addetti a lavori nocivi avranno diritto ad essere sottoposti a visita medica, con corresponsione della retribuzione durante il periodo di assenza.
Saranno utilizzati idonei sistemi di sicurezza per proteggere il lavoratore da possibili intossicazioni dermali o per inalazione. Tali sistemi individuali di protezione saranno fomiti dall’azienda.
Le aziende, nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e ss.ii.mm., forniranno ai lavoratori attrezzature e vestiari idonei a garantire la sicurezza sul posto di lavoro.
In attuazione a quanto previsto dall’accordo sottoscritto il 19 giugno 2018 a livello nazionale (Allegato n. 17 al CCNL) nel caso in cui non sia stato designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in ambito aziendale, l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Reggio Calabri procederà alla designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Risoluzione del rapporto di lavoro e provvedimenti disciplinari
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi 604/66 e 300/70, come modificate dalla legge 108/90 o altre possibili modifiche a seguito del dibattito sulla riforma del mercato del lavoro.

Art. 24 Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono seguire con diligenza il lavoro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate in base alla loro gravità e alla loro recidività con:
• ammonizione verbale;
• ammonizione scritta;
• multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro;
• licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere: a), b), c), d) ed e) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Disposizioni finali
Art. 25 Condizioni di miglior favore

[…]
Per quanto non previsto nel presente CPL si rimanda al CCNL vigente.