Tipologia: CPL
Data firma: 5 luglio 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai Agricoli e Florovivaisti, Benevento
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

1. EBAT- Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
2. Rete del lavoro agricolo di qualità
3. Mercato del lavoro: Azioni Bilaterali
4. Retribuzione
5. Lavoro straordinario, festivo, notturno
6. Tabelle salariali
7. Salario di risultato/Produttività
8. Orario di lavoro
9. Lavori pesanti e nocivi
10. Classificazione del personale
11. Sicurezza sul lavoro
12. Formazione

 

13. Contributo contrattuale e integrazione malattia ed infortuni
14. Prestazioni aggiuntive
15. Carenza malattia/infortunio
16. Tutele sociali
17. Pari opportunità
18. Trasporto
19. Appalti
20. Permessi sindacali
21. Trattenute sindacali - Quote Sindacali
22. Condizioni miglior favore
23. Stesura e stampa CPL


Verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Benevento

Il giorno 05 del mese di Luglio dell'anno 2021 in Benevento, presso la Sede della Confagricoltura di Benevento, in Viale dei Rettori, nr. 38 per la parte datoriale Confagricoltura Benevento […], Coldiretti Benevento […], Cia Benevento […] e per la parte sindacale Fai-Cisl IrpiniaSannio […], Flai-Cgil Benevento […], Uila-Uil Avellino-Benevento […], stipulano con decorrenza 01/01/2020 e scadenza al 31/12/2023, fatte salve le singole decorrenze espressamente previste per la parte economica, il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Benevento, confermando gli ambiti di applicazione di cui all'art. 1 del CCNL 01_01_2018 – 31_12_2021.

1. EBAT- Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
L’Ente Bilaterale Territoriale, costituito il 18 novembre 2019 (come da Atto costitutivo e Statuto e allegato al CPL), secondo le linee guida definite con l’accordo del 30 luglio 2012 tra le Associazioni Datoriali e le Federazioni Nazionali di categoria firmatarie del presente accordo, il quale assorbe i ruoli e funzioni affidati all’Osservatorio Provinciale, i compiti dell’organismo di cui all’art. 12 del CCNL (Mercato del lavoro: azioni bilaterali), i centri di formazione agricola, i comitati Provinciali della sicurezza e altri eventuali enti, che organizzano e gestiscano le attività e i servizi demandati al fondo di assistenza Extra Legem territoriale, che riscuota la contribuzione per le attività e i servizi del Fondo Extra Legem, e quella per il contributo di Assistenza Contrattuale prevista dal vigente CPL.
Il compito di svolgere iniziative per organizzare l’incontro domanda-offerta, incoraggiando lo sviluppo di convenzioni di cui all’art. 12 del CCNL, per favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera, per la promozione della formazione professionale, delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale.

2. Rete del lavoro agricolo di qualità
Le parti si impegnano alla stipula del presente CPL, alla costituzione della sezione territoriale della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, compartecipato dal sindacato e dalle rappresentanze datoriali agricole e istituzioni preposte, con cui monitorare il fenomeno del caporalato e lavoro nero e formulare proposte per un efficace contrasto anche prevedendo misure premiali per le aziende che aderiscono alla Rete del lavoro di qualità e che rispettano la legislazione e la contrattazione sul lavoro.

3. Mercato del lavoro: Azioni Bilaterali
L'EBAT ente bilaterale territoriale ha il compito di svolgere iniziative per organizzare l'incontro domanda - offerta di lavoro, per incoraggiare lo sviluppo di convenzioni di cui all'art. 12 del CCNL finalizzate alla soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale, della manodopera e per la promozione della formazione professionale nonché delle politiche attive del lavoro e della sicurezza sui posti di lavoro.

5. Lavoro straordinario, festivo, notturno
L'orario di lavoro è pari a 39 ore settimanali da articolarsi in cinque o sei giornate.
In caso di eventi particolari ed eccezionali al lavoratore che viene richiesta una prestazione lavorativa al di fuori delle normali ed ordinarie attività alle quali lo stesso è adibito, in luogo di quelle previste dal CCNL, vengono riconosciute […] maggiorazioni […]

8. Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. In considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, l’orario, ai sensi dell’art. 3 comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell'orario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 100 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 48 ore.
In presenza di lavoro a tempo determinato, le ore di flessibilità devono essere recuperate entro la fine dello stesso rapporto di lavoro; qualora non fosse possibile le ore saranno retribuite con l'ultima busta paga. È riconosciuta al lavoratore la maggiorazione di cui all'art. 5 ultimo comma sulle ore effettivamente prestate.

9. Lavori pesanti e nocivi
Si riconduce alla normativa del CCNL e CPL precedente, confermando la sosta di 15 (quindici) minuti per ora e una maggiorazione di salario del 6%.

11. Sicurezza sul lavoro
Allo scopo di assicurare ai lavoratori agricoli e florovivaisti il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le parti si impegnano a porre in essere iniziative idonee affinché le aziende e i lavoratori mettano in pratica integralmente e tangibilmente le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla legge (Dlgs. 81/08 e s.m.i.) e dal vigente CCNL.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si intende regolamentare:
1. Modalità di elezione RLST;
2. Prevedere la possibilità della designazione di un rappresentante unico a livello territoriale per le aziende con meno di 3 dipendenti la cui gestione viene demandata all'Ente Bilaterale Territoriale.

16. Tutele sociali
A. La prevalenza dei rapporti di lavoro a tempo determinato causa, in questo settore, la mancanza del riconoscimento di diritti inalienabili, quindi si rende necessario prevedere forme di tutela più ragguardevoli con la possibilità di usufruire permessi per madri o padri per l'assistenza dei propri figli (congedi parentali) Si concorda la concessione di n. 02 (due) giornate di permesso retribuito al padre per il giorno del parto ovvero di ingresso in famiglia per coinvolgerlo nella cura dei figli fin dalla nascita ovvero adozione e l'estensione di tale concessione anche nei casi di assistenza a minore bisognoso di cure, con comprovata documentazione.

17. Pari opportunità
Si rimanda all'art. 27 del CCNL attualmente in vigore.

19. Appalti
Le parti convengono di demandare all'EBAT di Benevento, di stabilire modalità e tempi, fermo restando quanto già stabilito dal CCNL