Tipologia: CPL
Data firma: 17 maggio 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Ravenna
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Oggetto ed efficacia del contratto provinciale
Art. 2 Decorrenza e rinnovo
Art. 3 Sistema di bilateralità - Relazioni sindacali
Art. 4 - Bilateralità
Art. 5 Osservatorio provinciale di Ravenna e del Comitato Paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro definizione dei principi di funzionamento
Art. 6 Appalti - Mercato del lavoro e legalità
Art. 7 Clausola di salvaguardia dell’occupazione in crisi di mercato per le produzioni ortofrutticole
Art. 8 For.agri
Art. 9 Azioni positive e pari opportunità
Art. 10 Assunzione e contratto individuale
Art. 11 Previdenza integrativa
Art. 12 Periodo di prova
Art. 13 Convenzioni
Art. 14 Riassunzione
Art. 15 Classificazione degli operai
Art. 16 Trasformazione del rapporto
Art. 17
Art. 18 Riconoscimento della qualifica, cambiamento di mansione, passaggio di qualifica e modalità retribuzione avventizi
Art. 19 Orario di lavoro
Art. 20 Riposo settimanale
Art. 21 Ferie
Art. 22 Permessi per formazione continua
Art. 23 Permessi straordinari
Art. 24 Portatori di handicap lavoratori e/o familiari
Art. 25 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 26 Giorni festivi - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 27 Lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc.

 

Art. 28 Soste, interruzioni, sospensioni anticipate del lavoro
Art. 29 Attrezzi e utensili
Art. 30 Rimborso spese - Trasferte e diarie
Art. 31 Trattamenti economici integrativi provinciali mensili
Art. 32 13° e 14° mensilità
Art. 33 Modalità di pagamento delle retribuzioni
Art. 34 Trattamento di fine rapporto
Art. 35 Anticipazione TFR
Art. 36 Contribuzione per il finanziamento della bilateralità
Art. 37 Malattia o infortunio
Art. 38 Welfare
Art. 39 Coperture fase sperimentale ex artt. 9, 23 e 38
Art. 40 Anticipazione trattamenti assistenziali
Art. 41
Art. 42 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 43 Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 44 Norme disciplinari
Art. 45 Delegato di azienda
Art. 46 Permessi sindacali
Art. 47 Riunioni in azienda
Art. 48 Quote sindacali per delega
Art. 50 Formazione professionale
Allegati al CPL
Allegato 1)
Allegato 2)
Allegato 3 Linee guida per la definizione del Regolamento FIMAV -EBAT
Allegato 4 Linee guida per la disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Allegato n. 5 Classificazione e norma sperimentale
Allegato 6 Statuto dell’impresa agrituristica - Protocollo provinciale


Contratto collettivo di lavoro Operai agricoli e Florovivaisti della Provincia di Ravenna

Il giorno 17 maggio 2021 presso la sede di Confagricoltura Ravenna, tra la Confagricoltura Ravenna […], la Federazione Provinciale Coldiretti Ravenna […], la Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Ravenna […], la Flai-Cgil Provinciale […], la Fai-Cisl Romagna […], la Uila-Uil Territoriale […], è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Ravenna, scaduto il 31/12/2019.

Premessa
[…]
Le parti condividono sulla necessarietà della elaborazione di strumenti e politiche, anche contrattuali, di sistema e intersettoriali onde contrastare adeguatamente i fenomeni distorsivi che si affacciano sul mercato del lavoro e delle produzioni agroalimentari ed agroindustriali del territorio.
In linea con tale visione strategica, che è nel contempo etica, sociale ed economica, le parti intendono valorizzare apporti negoziali in tema di tutela del lavoro e della sicurezza, igiene e salute, legalità e controllo del lavoro irregolare.
Le parti, inoltre, si danno atto delle necessità di assicurare un Sistema di Relazioni Sindacali che consolidi e dia ulteriore sviluppo al metodo di confronto, sempre fermi i rispettivi ambiti di autonomia decisionale, al fine di promuovere lo sviluppo delle attività produttive e dello sviluppo dell’impresa e dell’occupazione, puntando sulla bilateralità.
Le parti convengono, inoltre, di perseguire nell’ambito del sistema delle Relazioni Sindacali, un ruolo attivo ed idoneo, finalizzato a contrastare le distorsioni del Mercato del Lavoro. In particolare, le parti intendono a precisare che, nel quadro normativo che si va delineando, la contrattazione collettiva può svolgere, sempre di più, un ruolo fondamentale come presidio della legalità, avuto particolare riguardo al tema degli appalti e dei servizi.
In tale contesto, le parti convengono di approfondire nel prosieguo tutte le tematiche negoziali legate alla bilateralità, condividendo linee guida specifiche, in una prospettiva di sviluppo e con l’obiettivo di accentuare le tutele dei lavoratori e la corretta capacità gestionale delle aziende, negli ambiti propri dalle parti individuati, valutando ulteriori possibili interventi, sussidiari e complementari alle normative vigenti, in specie in tema di salute, assistenza, tutela del lavoro, formazione e informazione, antiinfortunistica. perseguimento dei citati obiettivi ed alla diffusione dei valori culturali dell’etica del lavoro.
In particolare le parti stipulanti si impegnano a verificare ed approfondire la possibilità di adottare linee operative e di indirizzo ed avvisi comuni ad esempio in tema di somministrazione ed appalto di servizi, da concordare, medio tempore, con l’apporto essenziale anche del sistema della cooperazione agricola (agroalimentare ed agroindustriale) presente sul territorio.

Art. 1 Oggetto ed efficacia del contratto provinciale
Il presente contratto collettivo provinciale definisce i salari contrattuali, tratta le materie demandate dal CCNL del 19 giugno 2018 e regola, su tutto il territorio della Provincia di Ravenna, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento ittico e acquacoltura, molluschicoltura, mitilicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche ed enoturistiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende agricole a vocazione energetica;
- le aziende di coltivazione idroponiche;
- le aziende vocate all’agricoltura sociale.
Le norme del presente contratto diventano operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le organizzazioni contraenti.
La stesura del presente CPL compendia e aggiorna i Contratti Integrativi provinciali di lavoro: del 21 maggio 1980, del 2 agosto 1984, del 19 settembre 1988, del 7 marzo 1994, del 12 maggio 1997, del 4 luglio 2000, del 30 Luglio 2004, del 25 maggio 2010 e del 7 giugno 2013 e del 22 maggio 2017. Sono fatte salve le condizioni individuali di migliore favore.

Art. 3 Sistema di bilateralità - Relazioni sindacali
Osservatorio
Le parti convengono che un corretto sistema di relazioni sindacali si fonda sul pieno riconoscimento dei rispettivi ruoli di rappresentanza e nell’impegno reciprocamente profuso nei confronti dei propri associati, nonché di tutti gli altri soggetti operanti nel settore agricolo privato della provincia di Ravenna.
In particolare le parti si riportano a quanto stabilito dagli artt. 6, 7, 8 e 9 del CCNL 19 giugno 2018, uniformando il sistema delle relazioni alle indicazioni ivi contenute.
In particolare le parti sociali si impegnano e si adopereranno, in specie in sede di Osservatorio, a promuovere tra tutti gli operatori, la consapevolezza del sistema normativo e contrattuale definendo linee guida ed avvisi comuni.
Con l’intento di rafforzare le relazioni sindacali, le OO.SS. e le Associazioni Agricole riconfermano l’Osservatorio territoriale quale strumento per il monitoraggio, il confronto e l’analisi del settore agricolo e si impegnano per la sua continuità attribuendo allo stesso il compito di prendere in esame, oltre a quanto previsto dall’art. 9 del CCNL 19 giugno 2018, anche:
•Stato e prospettive del settore.
•Mercato del lavoro, andamenti occupazionali, fabbisogno della manodopera.
•Professionalità e fabbisogni formativi.
•Analisi e studio dei flussi migratori anche in relazione alle richieste da presentare agli enti preposti per l’anno successivo.
•Analisi dei fabbisogni abitativi dei migranti occupati in agricoltura, monitorando adeguate politiche contrattuali idonee alla risoluzione del problema.
•Integrazione dei lavoratori immigrati.
•Politiche e progetti di settore, effetti delle politiche comunitarie.
•Assetti produttivi (prendendo a riferimento i piani colturali e gli andamenti a consuntivo).
•Valutazione in merito alla corretta applicazione delle norme contrattuali anche avuto riguardo (in vista della revisione di cui all’art. 13 del presente CPL- Impegno tra le parti) il monitoraggio dei profili classificatori.
•Pari opportunità.
•Analisi, valutazioni e proposte in tema di formazione continua in agricoltura.
•Analisi e studio delle problematiche relative alla sicurezza dei lavori in agricoltura.
•Protocolli operativi relativi ai contratti di appalto e servizi.
In merito al tema della formazione continua, s’impegneranno a valutare le condizioni per effettuare corsi di formazione specifica affinché venga acquisita maggiore professionalità.
Si riterrà di fondamentale rilevanza la conoscenza della lingua italiana ed a tale scopo verranno organizzati specifici corsi per un corretto rapporto di lavoro e che permetteranno una maggiore informazione e formazione limitando in tal modo i rischi infortunio e agevolando i rapporti interpersonali.
In merito alle problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro, oltre alla continua campagna informativa e formativa, verranno attivate iniziative, anche presso le aziende, indispensabili ad un corretto approccio lavorativo. Per tali iniziative le parti convengono di valorizzare gli interventi sul territorio attraverso l’utilizzo delle risorse accantonate nel Fondo Sicurezza previsto all’art. 40 del previgente contratto provinciale, il cui utilizzo è finalizzato in particolare a qualificare e migliorare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltreché a qualificare su questo tema la rappresentanza dei lavoratori agricoli sul nostro territorio.
Le parti si danno atto e riconoscono nell’Osservatorio la sede propria di elaborazione e definizione di politiche attive, azioni congiunte e di concertazione relativamente all’incrocio domanda offerta di lavoro ai fini del raccordo di tali tematiche con l’azione pubblica ed istituzionale.
Relativamente a quanto già convenuto in sede di rinnovo del precedente CPL, le parti convengono di adeguare, concertando necessariamente il testo con tutte e componenti del fondo, lo Statuto FIMAV come appresso e ciò entro il 31 dicembre 2021. Le parti convengono nell’aggiornamento dei componenti dell’Osservatorio e sul fatto che tale organismo si incontri almeno due volte all’anno, una entro il mese di marzo, la seconda entro ottobre. Le Associazioni imprenditoriali si impegnano a fornire all’Osservatorio i dati relativi a:
- Occupati (stagionali e OTI) suddivise per le tre aree territoriali (Faenza, Lugo, Ravenna), per tipologia di lavorazione e di genere (maschile e femminile).
- Lavoratori stranieri.
- Andamenti economici divisi per settore.
- Numero di aziende e lavoratori in somministrazione e appalto.

Art. 4 - Bilateralità
Al fine di garantire e qualificare la rappresentanza dei lavoratori agricoli della nostra Provincia, oltre ad accrescerne l’attenzione e la sensibilità sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, le parti convengono di istituire la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, come prevista dall’Art. 68 del CCNL e rispettivi allegati. (vedi allegato 4)
Il Fondo, sulla base di quanto convenuto in sede di rinnovo del CPL operai agricoli e florovivaisti del 22 maggio 2017, provvede, con decorrenza dalla sottoscrizione del CPL operai agricoli e florovivaisti, attraverso l’utilizzo del fondo per la sicurezza di cui all’art. 36, ad implementare misure ed interventi in favore di lavoratori ed aziende, relativi a:
a) visita medica preventiva di cui all’art. 78 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 ed al DM 27 marzo 2013 in favore di tutti i lavoratori iscritti negli elenchi nell’anno precedente;
b) sorveglianza sanitaria;
c) interventi in materia di sicurezza del lavoro, formazione ed informazione ex DM 27/7/2013;
d) elementi negoziati di welfare ed interventi per l’integrazione al reddito quando sancito da appositi accordi sindacali provinciali o raggiunti in sede di CPL; incentivi per le aziende che incrementano l’occupazione, interventi ex art. 3 CPL vigente;
e) Osservatorio unico
f) Attività di gestione e supporto nell’ambito dell’attività istituzionale del Comitato Paritetico, di cui ai verbali di accordo 19 giugno 2018, allegati n. 6 e n. 17 al CCNL, anche eventualmente per i soli aspetti amministrativi, contabili e finanziari e per garantire in concreto le funzioni già del Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, anche alla luce di quanto disposto al punto 6) del protocollo allegato 17 al CCNL 19 giugno 2018.

Art. 5 Osservatorio provinciale di Ravenna e del Comitato Paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro definizione dei principi di funzionamento
Per le iniziative inerenti la bilateralità ed in specie per le materie inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro le Organizzazioni firmatarie si danno atto che con accordo del 17 gennaio 2019 sono stati trasferiti e devoluti alla Cassa FIMAV - EBAT i fondi già versati in derivazione della previsione di cui all’art. 40 del previgente contratto provinciale di lavoro.
Le parti si impegnano a recepire le eventuali modifiche legislative.
Le parti convengono di disciplinare i lavori dell’Osservatorio/Comitato come appresso stabilito nelle linee guida allegate al presente CPL.
Le parti convengono di recepire l’Accordo 19 giugno 2018, in materia di RLST, e l’Accordo 19 giugno 2018, in materia di RLS, nella formulazione allegata al CCNL 19 giugno 2018, impegnandosi al pieno recepimento operativo dei suddetti accordi e concordano di definire, entro il 31 dicembre 2020 un accordo sindacale e/o protocollo provinciale di recepimento e promozione delle funzioni delegate, come stigmatizzate negli accordi citati, al fine di fornire all’Osservatorio appropriate linee guida ed operative per la concreta attuazione di due istituti contrattuali, anche per favorire l’operatività, nell’alveo della bilateralità, delle iniziative tese al rafforzamento e la promozione del lavoro sicuro, della tutela in azienda della sicurezza del lavoro e dei lavoratori .
Nello svolgimento delle funzioni dell’Osservatorio le parti potranno avvalersi di elaborazioni dati e statistiche prodotti da uffici ed enti pubblici, dalle istituzioni, nonché frutto di analisi e ricerche delle singole Associazioni e Organizzazioni.
Si concorda inoltre che l’Osservatorio sia un momento di elaborazione per un’azione congiunta nei confronti delle Istituzioni sulle seguenti tematiche:
• Mercato del lavoro, incontro domanda - offerta e contrasto al lavoro irregolare; appalti di servizi in raccordo con i competenti uffici e/o comitati, istituiti od istituendi, deputati alla valutazione delle problematiche concernenti l’emersione del lavoro sommerso ed alla gestione complessiva, a livello territoriale, della Legge n. 199/2016;
• Formazione professionale e formazione continua.
• Fabbisogni dei migranti occupati in agricoltura.
Le parti convengono di incontrarsi ed intervenire ogni qualvolta siano prospettate dalle parti controversie ex art. 88 CCNL 22 ottobre 2014.

Art. 6 Appalti - Mercato del lavoro e legalità
Le parti sociali si impegnano e si adopereranno, specie in sede di Osservatorio, a promuovere tra tutti gli operatori la consapevolezza del sistema normativo e contrattuale definendo linee guida ed avvisi comuni tesi a definire, sulla base del dettato di cui all’art. 30 del vigente CCNL protocolli operativi affinché, qualora se ne ravvisi la necessità, le imprese agricole che intendano esternalizzare - mediante appalti o somministrazione - alcune fasi del processo produttivo, con esclusione dei lavori affidati a contoterzisti, siano tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le opere o servizi nella propria azienda posseggano, oltre a quelli previsti dalla normativa di legge, adeguati requisiti. L’appaltatore:
•deve essere in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata;
•deve esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e assumersi il rischio di impresa;
•recepire i medesimi CCNL, i contratti territoriali e gli accordi di settore firmati con le parti sociali comparativamente più rappresentative;
•favorire la stabilità occupazionale del personale precedentemente occupato.
Le parti considerato come in taluni casi, il ricorso al contratto di appalto di opere o servizi possa dissimulare la fornitura illegittima di mere prestazioni di manodopera, allo scopo di contrastare la possibile diffusione di un fenomeno dannoso per la concorrenza tra le imprese agricole oltre che lesivo dei diritti dei lavoratori, convengono di individuare con un necessitato successivo raccordo con le organizzazioni del settore cooperativo agricolo, lo strumento dell’avviso comune, giusto veicolo per diffondere i valori della legalità.
Tale strumento dovrà fondare la propria costruzione sui seguenti principi:
- l’affidamento in appalto di alcune fasi del processo produttivo presuppone che l’azienda committente abbia verificato che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale consona ed eserciti il potere (organizzativo e direttivo) nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il relativo rischio di impresa;
- la mera somministrazione di manodopera è ammessa unicamente nei limiti e nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e dalla contrattazione collettiva in agricoltura del settore privato e del settore cooperativo;
- a fronte del rischio di un impiego irregolare e/o fraudolento di questi strumenti contrattuali, ovvero ai fini della distinzione concreta tra appalto genuino ed interposizione illecita di lavoro, le Parti riconoscono l’importanza ed a tale proposito si adopereranno, affinché le aziende riconducano la verifica di congruità di certificazione in seno al sistema della bilateralità.
Le parti convengono, inoltre, nella logica testé delineata, sull’opportunità di valorizzare, in sede di Osservatorio, il monitoraggio dei contratti di somministrazione di lavoro e di appalto (con esclusione di quelli aventi ad oggetto lavorazioni meccaniche agricole - c.d. contoterzismo) attivati nel territorio provinciale, per i quali si farà riferimento alla relativa contrattazione collettiva.
Le aziende che attiveranno i suddetti contratti dovranno dare comunicazione preventiva in forma scritta e comunque entro e non oltre i 7 gg lavorativi successivi dall’inizio dei lavori, al sistema della Bilateralità (Osservatorio), fornendo i seguenti dati:
•ragione sociale delle parti contraenti;
•luogo della lavorazione;
•periodo della lavorazione;
•tipo di lavorazione,
•numero dei lavoratori,
•inquadramento dei lavoratori,
•CCNL applicato, eventuali altri contratti collettivi applicati (di secondo livello).
Le parti ritengono che è ruolo fondamentale della contrattazione collettiva nel contesto socio - economico attuale, definire politiche di contrasto alla illegalità, esplicando la propria dinamica sul sistema normativo e di organizzazione del lavoro. In ogni caso il contratto di contoterzismo in agricoltura è escluso dalla presente normativa.

Art. 8 For.agri
Le Parti convengono che un sistema di formazione professionale e continua sia basato sulla crescita professionale degli addetti, e finalizzato alla stabilizzazione dell’occupazione.
Nello svolgimento di attività formative per i lavoratori agricoli, in particolare si dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
[…]
- formazione volta alla valorizzazione del lavoro femminile
- progetti formativi sulla sicurezza del lavoro
[...]
Le Parti convengono di sviluppare l’adesione al For.agri di cui all’art. 10 del vigente CCNL.
Le Parti valuteranno inoltre, nell’ambito degli strumenti operativi individuati in seno alla implementanda bilateralità, azioni a livello territoriale, anche di carattere organizzativo e di raccordo con For.agri nazionale, idonee allo sviluppo della formazione dei lavoratori, in specie avuto riguardo ai temi della sicurezza del lavoro.

Art. 9 Azioni positive e pari opportunità
Formazione professionale femminile
Con l’obiettivo di contrastare ogni forma di discriminazione basata sul genere, per favorire eguali condizioni economico normative sostanziali ed eliminare possibili differenze di retribuzione a scapito della componente femminile e nella consapevolezza che le politiche di pari opportunità devono agire sull’organizzazione del lavoro, favorendo un equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, alle lavoratrici sarà garantita, la possibilità di intraprendere percorsi formativi coerenti e sinergici con gli orientamenti dell’Osservatorio di cui all’art. .. del presente CPL .
Tali percorsi, oltre che essere correttamente retribuiti, saranno mirati all’acquisizione dei livelli qualificati e professionalizzati, in specie correlati e pertinenti rispetto alle figure di cui all’Area 1 e 2 del presente CPL, con l’obiettivo di ricoprire mansioni che determinino sia la crescita professionale che economica del personale femminile.
Estensione delle tutele per donne vittime di violenza di genere
Allo scopo di sostenere le donne lavoratrici vittime di violenza nel loro percorso di reinserimento nella vita lavorativa e sociale, che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 24 del D.lgs. 80/2015, viene inoltre riconosciuto alle lavoratrici inserite in percorsi di protezione debitamente certificati, oltre il periodo di congedo retribuito di tre mesi, ulteriori nove mesi di garanzia di mantenimento del posto di lavoro da un anno dall’evento.
Nell’ambito delle politiche di Welfare contrattuale, si prevede, con effetto dal 1 gennaio 2022, il riconoscimento di un periodo di congedo retribuito, attraverso il riconoscimento di un indennizzo pari a 26 giornate lavorative in aggiunta a quanto già previsto per legge.
L’indennizzo sarà riconosciuto dal Fimav su richiesta e presentazione dell’apposita documentazione da parte della lavoratrice o di un soggetto delegato e corrisponderà al salario medio convenzionale provinciale 2021)
Inoltre, al termine del percorso di protezione, alla lavoratrice sarà garantito il diritto di riassunzione, nei termini di cui all’art. 12 del vigente CPL e salvi diversi avviamenti in sostituzione.

Art. 10 Assunzione e contratto individuale
I lavoratori agricoli il cui rapporto di lavoro, a differenza di quello a tempo indeterminato, è caratterizzato dalla esecuzione di lavori di breve durata o di carattere stagionale, che in seguito saranno chiamati avventizi, sono retribuiti con paga oraria, e secondo quanto disposto dall’art. 13 del vigente CCNL. Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
Più in generale si definisce fase lavorativa il periodo necessario allo svolgimento di una determinata operazione colturale.
Agli assunti per fase lavorativa o per più fasi lavorative il datore di lavoro garantirà l’occupazione per tutta la durata della fase per l’orario contrattualmente previsto, ad eccezione delle giornate nelle quali l’attività produttiva non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche, da altre ragioni non imputabili al datore di lavoro. La fase lavorativa si considera comunque conclusa quando l’attività lavorativa produttiva aziendale sia sospesa per più di cinque giornate lavorative consecutive per cause diverse da quelle previste al capoverso precedente.
Gli operai avventizi verranno assunti per il periodo prevedibile di effettiva occupazione; pertanto agli stessi viene garantita la piena occupazione e retribuzione salvo i casi di forza maggiore per i quali si fa riferimento all’art. 13 del vigente CCNL e all’art. 12 del presente CPL, ultimo comma, quali, in via esemplificativa, cause non imputabili al datore di lavoro, esigenze di mercato, tecnico produttive tali da non consentire l’esaurimento della fase come programmata od usuale, calo negli ordinativi di consegna, avversità atmosferiche, carenza di lavoro per calamità, assenza per malattia, infortunio, maternità, rientro di unità attive, scambio di manodopera.
[…]

Art. 17
Le parti considerato l’attuale livello tecnico e professionale raggiunto dall’agricoltura provinciale e la plastica inadeguatezza della norma previgente (vedi art. 15 CPL 22 maggio 2017) si impegnano a rivedere l’articolato entro il 31 dicembre 2021.
Le parti stante quanto sopra riproducono il testo previgente.
Indennità per lavori disagiati e pesanti
Ai lavoratori assunti a tempo determinato verrà riconosciuta una indennità di 0,32 € orarie in aggiunta alla normale retribuzione per le ore prestate nello svolgimento di lavori disagiati e/o pesanti, come previsto dall’art. 64 del CCNL del 6 luglio 2006. Resta in vigore quanto già previsto dal CIPL del 19-9-88 circa i regimi di orario da riconoscere ai lavoratori addetti a tali mansioni. I lavori per i quali viene corrisposta l’indennità sono i seguenti:
Disagiati
Campo: - Lavori di svallo e spostamento di manufatti, tubature e condutture - Lavori forestali: aperture buche in terreno breccioso o roccioso; - Zappatura pesante su polloni - Lavori manuali di carico, scarico, stivaggio e accatastamento di prodotti vari - Sboccatura manuale dei fossi e scoline, lavori di paletto e badile - Mietitura a mano e manipolazione cereali e semenzine in campo - Estrazione e carico manuali bietole - Svallo a mano, per messa a dimora a mano palloni di cemento per armatura primaria, filari e vigneti - Capitozzatura e potatura tutori - Semina a mano - macchina con planet o cariolina - Zappatura manuale sotto tunnel o serre Impalatura viti e pomodori.
Allevamenti zootecnici - Scarico manuale sacchi farine e mangimi arrivo azienda - Carico e accatastamento letame - Essiccamento pollina - Disinfestazione manuale dei locali di allevamento anche con pulizia e lavaggio.
Cantine aziendali - Scarico a mano uve - Carico a mano vinacce - Carico e scarico cestelli di bottiglie piene e damigiane - Solforazione vino - Stasature - Lavaggio vasche.
Frigor ortofrutticoli - Stivaggio in vagone o autofrigor della merce confezionata - Conduzione dei carrelli a mano - Lavori di carico e scarico con esclusione dei “platò”.
Disidratatori erba medica - Prelievo sacchi farina dalla catasta - Carico e stivaggio sul veicolo - Accatastamento sacchi.

Art. 19 Orario di lavoro
Il presente articolo regolamenta l’orario di lavoro come previsto dall’Art. 34 del CCNL, per tutti i comparti ad esclusione degli agriturismi, per i quali si applica quanto previsto dall’Art. 18 del presente CPL, e quanto previsto dal punto relativo alla banca ore di cui al presente articolato. Eventuali diverse formulazioni dell’orario di lavoro aziendale, visto l’articolo 34 secondo comma del CCNL vigente, formeranno oggetto di convenzione aziendale da stipularsi con le OOSS.
L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali ed è così distribuito: 7 ore giornaliere dal lunedì al venerdì compreso, mentre nella giornata del sabato è limitato a 4 ore da effettuarsi nella mattinata entro le ore 12.
Il lavoro eventualmente eseguito dopo la quarta ora del sabato, sia prima che dopo le ore 12, sarà considerato straordinario e retribuito con la maggiorazione del 35%.
Per i lavoratori avventizi (non d’azienda) l’orario di cui sopra è valido per tutto il periodo dell’anno.
Per i salariati fissi e gli avventizi d’azienda l’orario di lavoro sarà di 44 ore settimanali dal 1° giugno al 30 settembre, con un massimo di un’ora al giorno per 56 giornate nell’ambito della flessibilità di cui all’art. 34 del CCNL
Il recupero totale delle ore effettuate oltre le 39 settimanali nel periodo 1° giugno - 30 settembre viene effettuato dal 1° novembre al 31 gennaio con un orario di 35 ore settimanali così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì. Ai fini previdenziali e salariali per i salariati fissi saranno considerati 6 giorni. Per gli avventizi d’azienda invece, la copertura previdenziale per la sesta giornata, si avrà solamente quando l’ordinario orario di lavoro settimanale (39 ore) viene effettuato su 5 giorni.
Per i salariati fissi, in caso non sia possibile effettuare totalmente il recupero delle ore lavorate in più (ferie, malattie, ecc.) o in meno, le parti interessate potranno definirlo con un orario settimanale diverso o altre modalità. Per quanto riguarda il recupero delle ore di flessibilità da parte degli avventizi d’azienda, se a fine rapporto questo non fosse stato interamente possibile, l’azienda e il lavoratore concorderanno le modalità del recupero stesso. Nelle aziende in cui si effettua la settimana corta l’orario di lavoro è distribuito nel modo seguente: dal lunedì al giovedì ore 8 giornaliere; al venerdì ore 7 giornaliere.
Banca ore
Per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato di cui all’art. 21 lett. B) e c) del vigente CCNL, sarà istituita la “Banca ore”.
Nei casi di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale od a carattere collettivo, in alternativa alla remunerazione come straordinario delle ore prestate, nonché in regime di maggiorazione di orario, il lavoratore può optare mediante richiesta scritta e nell’ambito del calendario annuo, per l’accantonamento delle ore medesime in una “Banca ore” individuale, dalla quale attingere per fruire di riposi supplementari, anche cumulativi, da collocare temporalmente a sua scelta.
Le ore che, alla data del 31 dicembre, non fossero state usufruite, verranno monetizzate applicando, per le sole ore di lavoro accantonate in relazione a prestazioni straordinarie, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Il totale delle ore accantonate e di quelle usufruite dovrà essere specificato mensilmente nel prospetto paga LUL.
Resto inteso che le ore accantonate, fatte salve le condizioni di miglior favore, daranno diritto alla maggiorazione prevista dal CCNL e del presente CPL.
Norma transitoria
La normativa di cui sopra, ad esclusione della flessibilità vale anche per il personale degli allevamenti zootecnici.
In ogni caso quando il lavoro di stalla impegni l’operaio addetto per meno di 39 ore settimanali, il datore di lavoro potrà adibire l’operaio stesso ad altre attività aziendali fino al compimento dell’orario. Per i lavoratori studenti valgono le norme di cui all’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Gli operai sono tenuti a presentarsi al posto di lavoro nell’ora indicata dall’azienda.
L’inizio, il termine, le eventuali interruzioni intermedie del lavoro, vengono stabiliti in accordo tra aziende e lavoratori.
La definizione della settimana lavorativa su 5 o 6 giorni sarà stabilita dall’azienda di comune accordo con i lavoratori interessati e sarà soggetta alle seguenti limitazioni: - esclusione dalla settimana corta degli OTI addetti alla custodia e/o allevamenti di animali in genere.
Nei periodi di effettuazione della settimana corta, qualora per particolari inderogabili esigenze aziendali fosse necessario lavorare il sabato, nelle prime 4 ore sarà corrisposto lo straordinario del 25%.
Nota a verbale
a) negli allevamenti zootecnici, quando non fosse eventualmente possibile ultimare il lavoro di stalla nelle 4 ore del sabato entro le 12 e il datore di lavoro si trovasse, quindi, nell’inderogabile necessità di utilizzare il personale fisso anche nel pomeriggio, sarà corrisposta, oltre la retribuzione mensile, un’ulteriore retribuzione per le ore effettuate dopo le 12, maggiorata del 35%. Il lavoro effettuabile nel pomeriggio del sabato dopo le 12 non potrà superare le ore 2;
b)al fine di assicurare il godimento del riposo settimanale, del sabato pomeriggio, delle festività ed il rispetto dell’orario di lavoro nelle stalle con più dipendenti, nei frigor, nei disidratatori ed attività analoghe, si riconosce la necessità di stabilire turni tra gli operai a tempo indeterminato o con idonee sostituzioni con operai avventizi, nella salvaguardia del minimo necessario di funzionalità dell’attività.
Le parti assumono altresì l’impegno di ricercare soluzioni atte a consentire anche all’addetto unico negli allevamenti e simili, il godimento del sabato pomeriggio, delle festività e del riposo settimanale.

Art. 20 Riposo settimanale
Ad integrazione dell’art. 35 del CCNL, si stabilisce quanto segue:
1) Operaio a tempo indeterminato:
a) riposo goduto di domenica: nessuna corresponsione aggiuntiva;
b) riposo goduto in altra giornata: corresponsione aggiuntiva prevista per il lavoro festivo.
2) Operai avventizi:
a) riposo goduto di domenica: nessuna corresponsione;
b) lavoro prestato di domenica: corresponsione della normale retribuzione per le ore di lavoro effettuato, con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo, salvo quanto previsto all’art. 18 del presente CPL.

Art. 21 Ferie
[…]
Ai lavoratori immigrati con assunzione a tempo indeterminato è concessa la possibilità di cumulare il periodo di ferie fino a due mesi consecutivi per necessità legate al rientro nel paese d’origine. Tale casistica si applica per i lavoratori che provengono da paesi esteri e se concordato con l’azienda può prevedere anche l’utilizzo di ferie non ancora maturate.
Per gli operai agricoli a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dal CCNL.

Art. 24 Portatori di handicap lavoratori e/o familiari
Le aziende concederanno permessi non retribuiti ai lavoratori che si trovino nella necessità di assistere familiari colpiti da handicap. La durata dei permessi verrà definita caso per caso in accordo fra le parti (lavoratori e azienda).
Ai lavoratori agricoli (OTI e OTD), riconosciuti dall’AUSL, di competenza, si applicano le norme di cui alla legge 104/92 e s.m.i.. Le aziende anticiperanno i permessi retribuiti previsti dalla legge ai lavoratori a tempo determinato che fanno parte di organici aziendali e/o convenzioni.

Art. 27 Lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc.
Il lavoro straordinario ha carattere eccezionale, non deve essere quindi sistematico e pertanto è effettuabile soltanto nei casi di inderogabile necessità o di mancanza di mano d’opera, ovvero quando la mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Conseguentemente il lavoro straordinario, nei giorni in cui ricorrono le circostanze di cui sopra, non potrà superare 3 (tre) ore giornaliere e 18 (diciotto) settimanali, con un massimo di 300 ore annue.
In tutti i casi prevedibili l’azienda esaminerà con i lavoratori quanto attiene allo svolgimento del lavoro straordinario, festivo, notturno, in turni, ecc.
Il lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc., dovrà essere registrato giornalmente e retribuito, con annotazioni distinte dalla retribuzione, ad ogni periodo di paga.
Si considera:
a) Lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto aziendalmente ovvero sulla base dall’art. 16 del CPL;
b) Lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato, di cui all’art. 25 del CPL;
c) Lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale, salvo quanto previsto all’art. 18 del presente CPL, in materia di agriturismo.
[…]

Art. 28 Soste, interruzioni, sospensioni anticipate del lavoro
In caso di prestazione lavorativa di carattere continuativo richiesta dal datore di lavoro, che si protragga imprevedibilmente per più di 5 ore, agli operai è dovuta una sosta di riposo e ristoro retribuita di 20 minuti, da effettuarsi dopo la quinta ora.
Quando la suddetta continuità sia prevista dall’azienda fin dall’inizio dell’orario di lavoro, la sosta sarà effettuata durante le cinque ore.
[…]
Le ore di lavoro non prestate dagli OTI per maltempo, in condizioni e in quantità tali da non prevedere il ricorso alla Cassa Integrazione, verranno recuperate nei periodi di maggiore lavoro. L’azienda ne darà comunicazione ai lavoratori interessati con l’anticipo possibile.
Le disposizioni di cui ai commi 5 e 8 del presente articolo non si applicano ai lavori di trebbiatura.

Art. 29 Attrezzi e utensili
Il datore di lavoro consegnerà agli operai a tempo indeterminato gli attrezzi necessari al lavoro in cui sono chiamati. L’operaio è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e il cui ammontare gli verrà trattenuto sulle sue competenze.
Gli operai avventizi dovranno recarsi al lavoro con gli attrezzi adeguati alla natura della prestazione da compiere, come da consuetudine; dovranno inoltre avere la massima cura degli attrezzi, macchine, animali, materiali e cose che loro venissero affidati per la esecuzione del lavoro.

Art. 36 Contribuzione per il finanziamento della bilateralità
(compendia ex artt. 37,40 e 49)
FIMAV / EBAT
[…]
Visite Mediche - Tutti i salariati fissi di cui al 7° comma lettera b) dell’art. 39 del presente CPL, ai fini della salvaguardia fisica e della salute, hanno diritto di sottoporsi a visite ed esami clinici preventivi, i costi degli eventuali ticket saranno a carico del FIMAV.
Premio di maternità […]
Fondo per la sicurezza
Premesso che le Direttive Comunitarie recepite da D.lgs. 626/94 hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Visto il Verbale di Accordo Nazionale del 18/12/1996 e il Verbale di Accordo per la Costituzione ed il funzionamento del comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Le parti concordano che, dal 1 luglio 2004, tutte le imprese agricole attraverso un contributo di € 0,07 per giornata di lavoro finanzino il Comitato paritetico al fine di garantire una fattiva operatività.
Il fondo attualmente costituito presso il FIMAV, previa intesa specifica tra le parti, verrà devoluto, mediante la costituzione di un apposito fondo denominato “Fondo per la sicurezza”, alla cassa FIMAV per i fini istituzionali di cui al primo comma del presente articolo; le parti entro il 30 giugno 2017 provvederanno ad individuare le modalità tecnico-contabili onde valorizzare il fondo all’interno della bilateralità di cui all’art. 3 del presente CPL.
Contributo assistenza contrattuale […]

Art. 41
Le parti considerato l’attuale livello tecnico e professionale raggiunto dall’agricoltura provinciale e la attuale inadeguatezza della norma previgente (vedi art. 39 del CPL 22 maggio 2017) si impegnano a rivedere l’articolato entro il 31 dicembre 2021, in integrale attuazione recettizia del D.Lgs n. 81/ 2008, sulla base dell’art. 68 del CCNL 19 giugno 2018 e dell’allegato 16 al CCNL “Protocollo d’Intesa sulla Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”
Le parti stante quanto sopra riproducono il testo previgente.
Sicurezza sul lavoro
Le parti ribadiscono l’impegno nella piena applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Allegato 10 del CCNL e da quanto stabilito nel verbale del 15/12/98 Comitato Paritetico Provinciale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Allegato 5).
Per salvaguardare la salute e l’incolumità dei lavoratori è riconosciuta la necessità di una efficace azione preventiva.
Pertanto:
1) Gli operai non dovranno essere adibiti, con continuità ed esclusività, a lavori pesanti, disagiati.
A tal fine, fermo restando quanto previsto all’art. 27, in azienda verranno assicurate rotazioni, anche nella giornata, degli operai stessi in lavori di diversi pesantezza, disagio.
2)Le prestazioni di lavoro in condizioni ambientali che risultino potenzialmente dannose alla salute dei lavoratori, non dovranno essere effettuate; dovranno eventualmente essere anticipate o posticipate e, nel caso si dovessero verificare interruzioni del lavoro per i suddetti motivi, sarà applicato quanto previsto all’art. 27 CPL.
A tal fine il Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro promuoverà studi con l’intento di ricercare i relativi limiti ove non fossero previsti da norme di legge vigenti.
3) Gli ambienti, l’organizzazione, le condizioni di lavoro dovranno corrispondere ai requisiti di legge e, ogni qualvolta si ravvisi la necessità, saranno fatti controllare dai Centri di medicina preventiva e dagli Enti tecnici e sanitari idonei per legge, per iniziativa del RLS o dell’azienda.
Conseguentemente le aziende aventi scarichi fermentanti o chimici, inquinanti, dovranno provvedere alla depurazione degli stessi secondo le norme di legge.
È pure riconosciuta la necessità che gli Enti locali, i Pubblici poteri, gli Enti e i Servizi tecnici-sanitari idonei per legge e gli agricoltori, per quanto di loro competenza, promuovono:
• una lotta antiparassitaria con sostanze, metodi e mezzi che salvaguardino l’ambiente e l’uomo;
• una produzione e l’impiego di mezzi meccanici, impianti e attrezzature agricole più sicuri;
• un’adeguata, seria, costante informazione.
• Le aziende forniranno informazioni ai lavoratori addetti alla manipolazione e alla preparazione dei prodotti antiparassitari e anticrittogamici relative agli elementi conoscitivi attinenti al grado di pericolosità e nocività dei prodotti stessi.
• Le aziende al fine di salvaguardare la salute e la integrità fisica dei lavoratori addetti alle irrorazioni di sostanze nocive (anticrittogamici e antiparassitari) si impegnano a fornire ai lavoratori stessi trattici con cabine pressurizzate e/o altri mezzi protettivi collaudati ed omologati dagli Enti preposti alla sicurezza del lavoro.
Inoltre, fermo restando le prescrizioni di legge per la difesa fisica del lavoratore, si precisa: nel caso di irrorazioni antiparassitarie con prodotti nocivi e cioè prodotti fosforati organici e prodotti clorurati organici, il datore di lavoro dovrà ridurre l’orario giornaliero di lavoro di 2 ore e venti minuti, senza riduzione di salario.
Le aziende che nell’arco di 7 ore organizzeranno in dette operazioni l’avvicendamento di due operai, potranno, per le restanti 3 ore e 30 minuti, impiegare il lavoratore in lavori non nocivi fuori dall’ambiente nocivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
• La preparazione dei prodotti fosforati organici e clorurati organici subirà la stessa limitazione di orario prevista per le irrorazioni, così come per gli operai addetti a lavori che presentano fattori di nocività analoga. Nel caso invece che queste irrorazioni siano eseguite con mezzi meccanici provvisti di cabina pressurizzata, non ha luogo la limitazione di orario sopra richiamata.
a) La distribuzione a mano della calciocianamide, la solforazione del vino e la stasatura delle cantine, sono considerati nocivi ai soli effetti dell’art. 22.
b)Ai lavoratori che di norma svolgono prestazioni nelle condizioni di nocività di cui ai punti precedenti e ai lavoratori che effettuano trattamenti alle coltivazioni, ai prodotti, agli animali e agli stabili con prodotti chimici di sospetta nocività diversi da quelli già citati dal presente articolo (esclusi in ogni caso i concimi chimici organici), a coloro che sono comunque a contatto con tali sostanze, a quelli che svolgono la loro prestazione in ambienti polverosi, refrigerati e rumorosi, vengono concessi tre permessi annui retribuiti della durata massima di 4 ore per visite mediche e di controllo a scopo di accertamento preventivo della insorgenza di malattia.
c) Ai lavoratori in genere, colti da malore sul lavoro, viene concesso un permesso di 4 ore per la visita medica di accertamento.
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
I permessi di cui sopra saranno retribuiti secondo quanto stabilito all’art. 22.
Anche ai fini della difesa fisica dei lavoratori sono rivolti gli apprestamenti dei servizi di cui all’art. 41.
•Le parti si riuniranno per individuare le aziende, fino a 5 per comprensorio, a diverso indirizzo produttivo, per realizzare visite nell’ambiente di lavoro da parte delle AUSL tramite i Centri di Medicina del Lavoro, i quali accerteranno l’idoneità delle condizioni ambientali di lavoro, le condizioni di salute dei lavoratori e le eventuali misure di tutela da adottare.
l risultati di tali indagini saranno messi a disposizione del Comitato Paritetico Provinciale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e andranno tenuti presenti per la definizione della mappa di rischio.
Il Comitato FIMAV stipulerà apposite convenzioni con le AUSL per la copertura finanziaria degli interventi.
•Le ore utilizzate per le visite mediche e gli esami clinici dei lavoratori richieste e prescritte dalle AUSL saranno retribuite dall’azienda.
Si conviene di definire una mappa dei prodotti nocivi usati per effettuare i trattamenti anticrittogamici e antiparassitari alle varie colture, con indicazioni del tempo che dovrebbe trascorrere prima di poter riprendere l’attività lavorativa.
In caso di estrema necessità (calamità naturali o situazioni analoghe), la ripresa dei lavori potrà essere effettuata solo con idonee forme di prevenzione.
Le parti si impegnano a fronte di eventuali modifiche legislative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro a verificare ed adeguare le norme contrattuali provinciali.

Art. 42 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge n. 604/1966 e s.m.i. e n. 300/1970 e s.m.i. come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108 e s.m.i.
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
[…]
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal CCNL o dal presente CPL;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni, agli allevamenti ed agli stabili;
[…]108


B) Giustificato motivo […]

Art. 44 Norme disciplinari
In conformità agli artt.75 e 76 del CCNL, si precisa che qualsiasi infrazione (salvo lavori pericolosi), alle disposizioni del datore di lavoro o chi per esso, da parte dell’operaio, potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, previa contestazione dell’addebito e dopo aver sentito l’interessato a sua difesa, nel modo seguente:
1) Ammonizione o richiamo nei seguenti casi:
a) negligenze o lievi mancanze in servizio.
2) Multa fino ad un massimo di tre ore nei seguenti casi:
a) recidiva nelle mancanze di cui al punto primo;
b) quando, senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione.
3) Sospensione fino ad un massimo di dieci giorni con conseguente trattenuta sul salario:
a) danneggiamenti colposi ai macchinari, alle coltivazioni, al bestiame, agli stabili;
b) insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda;
c) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi;
d) ripetuta recidiva nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2-b, che abbiano già dato luogo a più di una multa.
[…]

Art. 45 Delegato di azienda
Nelle aziende che occupano più di 5 lavoratori dipendenti sarà eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto; in quelle con più di 30 lavoratori dipendenti, di cui almeno la metà a tempo indeterminato, sarà eletto un altro delegato per ognuna delle predette Organizzazioni.
Agli effetti della determinazione dei 5 o dei 30 lavoratori dipendenti si considera una unità ogni operaio a tempo indeterminato e ogni 200 giornate lavorative di avventizio effettuate nell’annata.

Art. 47 Riunioni in azienda
A fronte di problemi di particolare importanza sindacale, su richiesta specifica delle OO.SS. i lavoratori di aziende distribuite in più corpi possono partecipare ad Assemblee retribuite anche fuori dalla normale sede lavorativa ma comunque presso una sede aziendale.
Sarà cura delle OO.SS. comunicare alle Aziende i nominativi dei lavoratori che hanno partecipato alle Assemblee stesse.

Allegati al CPL
Allegato 1)

Sulla base di quanto convenuto all’art. _del presente CPL si procede ad indicare, di seguito, le modifiche principali da apportare alla cassa extralegem
Statuto FIMAV Vigente modifiche
Art. 1
NB sono da adeguare tutte le sotto richiamate fonti contrattuali
In applicazione dell’art. 62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli stipulato il 19/06/2018 e degli art. 36 e 37del Contratto Collettivo Integrativo Provinciale stipulato il 22/05/2017; ed in applicazione dell’art. … del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Cooperative e Consorzi Agricoli, stipulato il …., tenuto conto di quanto disposto dall’art. 38 della Costituzione e dall’art. 46 della Legge numero 833/1978 è costituita, per iniziativa delle Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali:
- Unione Provinciale Agricoltori della Provincia di Ravenna;
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;
- Confederazione Italiana Agricoltori Cia;
- Flai (Federazione Lavoratori Agroindustria aderente alla Cgil);
- Fai Cisl (Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana aderente alla Cisl);
- Uila (Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari aderente alla Uil);
- Confcooperative Unione Provinciale di Ravenna;
- Legacoop Romagna;
- Associazione Generale Cooperative Italiane Agci Interprovinciale Ravenna-Ferrara;
ed al fine di integrare le prestazioni assistenziali in favore dei lavoratori agricoli della Provincia di Ravenna, una Associazione mutualistica senza fini di lucro, avente per oggetto l’attuazione di forme di assistenza a favore denominata Fondo Integrazione Malattie ed Assistenze Varie - FIMAV-EBAT.
Art. 3
Il FIMAV EBAT ha per scopo di integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia e infortunio ed in genere di integrare l’assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell’ambito del settore agricolo della provincia di Ravenna. Potrà inoltre adempiere ad altri compiti assistenziali o sociali previsti dalla contrattazione collettiva, a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti all’art. 8, gestire il fondo sicurezza di cui all’art. 40 del contratto collettivo di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Ravenna; il fondo ha inoltre sulla base della contrattazione provinciale, vigente medio tempore, compiti sussidiari in materia di welfare, tutela infortunistica e della salute, compiti informativi e formativi. Presso la Cassa è istituito l’Osservatorio di cui all’art. 3 del CPL operai agricoli e florovivaisti vigente, così come il Comitato Paritetico di cui agli allegati n. 6 e 17 del CCNL 19 giugno 2018.
Possono fruire dell’assistenza solo quei lavoratori dipendenti le cui aziende agricole e cooperative siano in regola con i dettati contrattuali, statutari e regolamentari.
Art. 4
Il FIMAV-EBAT si propone di:
a) erogare integrazioni salariali per i casi di malattia e infortunio come definito dai vigenti accordi sindacali;
b) svolgere, nei limiti delle disponibilità finanziaria, ulteriori attività assistenziali nei confronti dei lavoratori del settore agricolo nell’ambito della Provincia;
c) promuovere e sostenere ogni iniziativa ed azione per l’integrazione dell’assistenza pubblica nei confronti dei lavoratori del settore agricolo, sia da parte delle Organizzazioni Sindacali, sia da parte degli altri organismi, associazioni, Comitati e simili e da quanto previsto dall’art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti di Ravenna;
d) rendere disponibile per le Organizzazioni associate e per Enti ed uffici preposti al settore, mediante raccolta ed elaborazioni di dati privati e pubblici e pubblicazione degli stessi, dati e notizie sulle condizioni del settore agricolo, sui piani colturali, sulle condizioni di lavoro ed occupazionali, sulle prospettive e quant’altro afferente ed utile all’agricoltura ravennate.
Il FIMAV -EBAT potrà inoltre stipulare convenzioni con Associazioni, Enti ed uffici al fine della raccolta di tutti i dati e notizie utili ed effettuare per conto delle OO.SS. firmatarie dei Contratti Collettivi di lavoro la riscossione dei CAC (Contributi Assistenza Contrattuale) eventualmente previsti in sede negoziale.
Alla Cassa sono altresì attribuiti i seguenti compiti e ambiti di azione e competenza, anche di supporto gestorio, amministrativo e finanziario, sulla base del dettato di cui all’art. 3 del CPL operai agricoli e florovovaisti e dell’art. 4 del presente CPL;
e) visita medica preventiva di cui al DM 27 marzo 2013 e art. 78 del D.L. n. 18/2020 convertiti in legge n. 27 /2020 in favore di tutti i lavoratori iscritti negli elenchi nell’anno precedente;
f) sorveglianza sanitaria;
g) interventi in materia di sicurezza del lavoro, formazione ed informazione ex DM 27/3/2013 e art. 78 del D.L. n. 18/2020 convertiti in legge n. 27 /2020;
h) elementi negoziati di welfare ed interventi per l’integrazione al reddito quando sancito da appositi accordi sindacali provinciali o raggiunti in sede di CPL; incentivi per le aziende che incrementano l’occupazione;
i) Osservatorio e funzioni del Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (allegati n. 6 e 17 al CCNL 19 giugno 2018).
Altri articoli dello statuto Modifiche: tutte le volte che si nomina FIMAV occorre aggiungere Di Seguito la locuzione EBAT.

Allegato 2)
Sulla base di quanto convenuto all’art. _del presente CPL si procede ad indicare, di seguito, le principali linee di indirizzo programmatico da sviluppare a cura dell’Osservatorio e del Comitato Paritetico
Linee guida per il funzionamento dell’Osservatorio Provinciale di Ravenna e del Comitato Paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
L'Osservatore Provinciale di cui all’art. 3 del presente CPL / IL Comitato Paritetico è composto da 8 componenti effettivi designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori le quali nominano i propri rappresentanti come appresso:
Unione Prov.le Agricoltori di Ravenna _______________due componenti
Federazione Prov.le Coltivatori Diretti di Ravenna _____________un componente
Confederazione Italiana Agricoltori di Ravenna ___________un componente
Flai - Cgil di Ravenna ____________due componenti
Fai - Cisl di Ravenna _______________un componente
Uila - Uil di Ravenna ______________un componente
Le parti si danno atto che qualora si addivenisse alla definizione di un Osservatorio Unico, comprensivo della componente cooperativa, la componente datoriale sarà incrementata di ulteriori (tre) membri, uno per ogni centrale cooperativa provinciale se aderente alla FIMAV- EBAT, così come specularmente sarà rivista la componente sindacale.
Analogamente si procederà per quanto attiene il Comitato paritetico.
Per la funzionalità dell'Osservatorio Provinciale le parti concordano di adottare il riportato regolamento, secondo le linee guida appresso convenute; le presenti linee guida sono immediatamente applicabili e sino alla eventuale diversa regolamentazione se convenuta tra le odierne parti stipulanti il CPL.
Le parti recepiscono in toto l’Accordo 19 giugno 2018, in materia di RLST, e l’Accordo 19 giugno 2018, in materia di RLS, nella formulazione allegata al CCNL 19 giugno 2018, impegnandosi al pieno recepimento operativo dei suddetti accordi e concordano di definire, entro il 31 dicembre 2021, un protocollo provinciale di recepimento e promozione delle funzioni delegate, come stigmatizzate negli accordi citati, al fine di fornire al Comitato paritetico appropriate linee guida ed operative per la concreta attuazione di due istituti contrattuali, anche per favorire l’operatività, nell’alveo della bilateralità, delle iniziative tese al rafforzamento della tutela della sicurezza del lavoro e dei lavoratori.
Analogamente si procederà per quanto attiene il Comitato paritetico.
Il presente regolamento tipo viene convenuto tra le parti al fine di consentire le funzionalità dell'Osservatorio Provinciale di Ravenna e del Comitato Paritetico che provvederanno a redigere la propria regolamentazione sulle basi delle presenti linee guida.
1) Presidenza
La Presidenza dell’Osservatorio / Comitato è assunta alternativamente, ogni quattro anni, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori; la carica è elettiva e risulterà eletto il rappresentante che avrà riportato l’unanimità delle indicazioni di voto. In caso di mancata indicazione si procede in regime di prorogatio. Spetta al Presidente la convocazione dell’Osservatorio, anche su richiesta di una delle parti; in mancanza di convocazione è facoltà dei componenti di indire le riunioni dell’osservatorio con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i componenti e sottoscritta da almeno due membri, uno per la parte datoriale e uno per la parte sindacale.
2) Segreteria
La Segreteria dell’Osservatorio/Comitato sarà assunta a turno da un rappresentante dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.
3) Sede
L’Osservatorio/Comitato ha sede presso la FIMAV - EBAT di Ravenna.
4) Riunioni dell'Osservatorio/Comitato
I lavori dell’Osservatorio/Comitato saranno verbalizzati a cura del Segretario.
Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti dell’Osservatorio/Comitato.
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire entro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
I lavori e le eventuali deliberazioni, od indicazioni operative, sono valide ed impegnative solo se raggiunte con voto unanime dei presenti.
I pareri, e le indicazioni, raggiunti con l’assenso unanime di tutte le parti costituenti sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell’Osservatorio/Comitato e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere adottate.
Gli atti dell’Osservatorio/Comitato sono conservati presso la sede dell’Osservatorio medesimo.
Di norma l’Osservatorio/Comitato si riunisce almeno due volte all’anno, una entro il mese di marzo, la seconda entro ottobre.
5) Rappresentanti
I componenti dell’Osservatorio/Comitato sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell’Organizzazione che l’ha nominato.
In casi di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o più membri dell’Osservatorio/Comitato, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
6) Compiti dell'Osservatorio/Comitato
I compiti dell’Osservatorio sono quelli indicati all’art. 4 del previgente Contratto Provinciale di Lavoro in materia di appalti di servizi; sono altresì assegnati all’Osservatorio i compiti previsti dall’art. 3 del citato CPL; i compiti gestionali propri del Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro saranno da definirsi secondo le linee guida di cui al presente CPL.
7) Operatività dell'Osservatorio/Comitato
Le spese per il funzionamento dell’Osservatorio/Comitato sono a carico dalla FIMAV- EBAT ed in particolare potranno essere utilizzati i fondi di cui al previgente art. 40 del CPL 22 maggio 2017; appositi accordi provinciali potranno disciplinare la ripartizione delle spese, la periodicità delle riunioni, la funzionalità in genere dell’Osservatorio/Comitato.
Le parti convengono altresì, sulla base di quanto sopra previsto di disciplinare, mediante la stesura di un nuovo Regolamento le funzioni deputate alla bilateralità ed in specie le attribuzioni ed i compiti assegnati contrattualmente alla FIMAAV -EBAT come appresso stabilito nelle accluse linee guida; tali linee guida verranno prospettate alle organizzazioni del settore cooperativo per l’opportuno raccordo contrattuale.

Allegato 4 Linee guida per la disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Osservatorio ex art. 3 CPL/ Comitato Paritetico
Le parti, dato atto delle funzioni assegnate contrattualmente all’Osservatorio provinciale di cui all’art. 3 CPL e della assegnazione pattizia dei compiti di assistenza organizzativa e gestionale a supporto delle attività dei Comitati Paritetici, il tutto in un contesto istituzionale di devoluzione dell’Istituto alla bilateralità FIMAV - EBAT, con il presente articolato intendono dare pieno recepimento alle norme di cui agli Accordi nazionali 19 giugno 2018 (allegati al CCNL) in materia di RLS e RLST.
Contestualmente, individuano le presente linee guida, da sviluppare mediante ulteriori accordi esplicativi ed interpretativi, atte a consentire la migliore operatività alle rappresentanze dei lavoratori in un corretto alveo relazionale; le presenti linee guida dovranno quindi essere utilizzate per redigere, anche in sede di Osservatorio/Comitato paritetico , le opportune regolamentazioni per la gestione delle rappresentanze, in specie per quanto riguarda le modalità di individuazione dei RLST, la durata dell’incarico, i requisiti di accesso, le modalità di esercizio delle funzioni, i compensi, i costi, la formazione, le linee di intervento sul territorio, le competenze e quanto altro utile come ritenuto dalle organizzazioni firmatarie.
1. Riferimenti normativi ed istituzionali
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, si applicano nell’ambito del settore agricolo in merito alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le normative di cui agli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del precitato decreto; parimenti a livello contrattuale si recepisce il contenuto pattizio e regolatorio del CCNL 19 giugno 2018 così come si recepiscono gli Accordi nazionali 19 giugno 2018 per quanto riguarda il “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Comitati paritetici” nonché relativamente al “Rappresentante
Dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Le parti richiamano e recepiscono altresì quanto stabilito in sede di CPL 22 maggio 2017 e nelle vigenti normative provinciali in materia di Cassa Extralegem.
2. RLS - Attribuzioni
Tenuto conto di quanto all’uopo stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a. accede ai luoghi di lavoro limitatamente ai siti nei quali si eseguono le lavorazioni;
b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d. è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla base dell’art. 37 del D.Lgs. n 81/2008;
e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dal citato articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008;
h. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito;
l. partecipa, nelle aziende con oltre 15 dipendenti, alla riunione periodica di cui all’art. 35 D.Lgs n.81/2008;
m. elabora proposte in merito alla attività di prevenzione;
n. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui sopra sono stabilite mediante relativi accordi sindacali da definire sulla base di quanto sancito in sede di contrattazione collettiva nazionale, come innanzi precisato anche in sede di Osservatorio/Comitato paritetico .
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai fini specifici dell’espletamento della sua funzione potrà, previa sua formale richiesta, riceve o comunque ha diritto di consultare, copia del documento inerente la valutazione dei rischi, come sancito dall’articolo 17, comma 1, lettera a). Le parti si danno atto e si impegnano ad informare tutti gli interessati, incaricati delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli obblighi concernenti la riservatezza e la segretezza, ed il necessario riserbo, relativamente alle informazioni, ai processi lavorativi, al contenuto del documento di valutazione dei rischi apprese in relazione alle funzioni di RLS. Parimenti le parti si danno atto che l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
3. RLST - Attribuzioni
Le attribuzioni dei RLST, definite all’Art.50 del Dlgs. 81/2008, verranno integrate da piani e/o progetti relativi ai settori o agli ambiti di intervento che, di volta in volta, il Comitato riterrà prioritari rispetto alle specificità provinciali, definendo modalità di intervento e regolamento previa segnalazione all’osservatorio.
Inoltre, sarà compito del Comitato programmare quanto altro utile per agevolare e supportare l’attività dei RLST, integrandone, se necessario, il loro bagaglio formativo.
4. RLS - Criteri di individuazione- Permessi- Modalità dell’esercizio delle funzioni
Sulla base dell’Accordo Nazionale, allegato al CCNL, del 19 giugno 2018, visto il 2° comma dell’art. 47 del D.lgs. n. 81/2008 “in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, le parti convengono:
a) che in tutte le aziende con più di 150 giornate di occupazione complessiva annua e nelle quali ci sia almeno un rapporto di lavoro individuale superiore a 51 giornate di lavoro, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell’ambito delle RSA (o delle RSU) ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi;
b) in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente accordo, potranno definire le forme di individuazione del rappresentante alla sicurezza per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori e/o diverse di quelle di cui al punto precedente.
Modalità di elezione
La riunione dei dipendenti per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
La riunione può essere convocata dalle RSA (o dalle RSU), ove esistenti. In tal caso alla riunione possono partecipare i dirigenti delle Organizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro.
Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con l’azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate.
La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’azienda di maggiore durata.
L’elezione si svolge a suffragio universale e a scrutinio segreto, non sono ammesse deleghe.
Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
La durata dell’incarico, per il personale a tempo determinato, è di norma annuale e comunque pari al periodo di permanenza nell’azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato; di norma, per il personale assunto a tempo indeterminato è nel massimo di tre anni.
L’incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, in servizio al momento della elezione.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e al comitato paritetico provinciale a cura del segretario.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà svolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale.
Permessi retribuiti
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, permessi retribuiti annui che le parti convengono siano pari a:
- 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg.
- 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg.
- 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda.
Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente.
In sede di Osservatorio/Comitato saranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza. I costi dei permessi sono posti a carico della FIMAV EBAT, secondo intese che saranno ivi definite.
Modalità di esercizio delle funzioni di RLS
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, si individuano le seguenti procedure ed indicazioni:
a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente, con almeno tre giorni di preavviso, al datore
di lavoro le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Qualora la vigente normativa preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del rappresentante alla sicurezza, questa si deve svolgere nel modo più sollecito possibile. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante per la sicurezza in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali, parimenti riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
Con successive intese sindacali ovvero accordi raggiunti in sede di Osservatorio/Comitato si dovranno definire le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti per la sicurezza .
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50 comma 1 lettera g) del D.lgs. n. 81/2008.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono posti a carico della cassa FIMAV , si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore che dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio.
In sede Comitato saranno definite ulteriormente le modalità per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza, nonché la distribuzione degli oneri relativi al sostegno dell’attività formativa stessa.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato, il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda con un massimo di 20 ore in un triennio.
Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, va prevista una integrazione della formazione.
Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 le riunioni periodiche previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione.
Della riunione viene redatto verbale.
Comitato paritetico provinciale
I compiti previsti dai protocolli nazionali e relativi al Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, sono in via indicativa i seguenti:
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista;
- promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti;
- elaborazione delle linee programmatiche annuali d’intervento ed individuazione dei settori prioritari di attività e dei criteri di funzionamento, anche su progetto e a consuntivo, delle attività delle rappresentanze;
- definizione, sulla base di quanto sopra e dei preventivi stanziati annualmente in rapporto alle linee di intervento programmate settorialmente, in seno alla FIMAV-EBAT, dei criteri di finanziamento delle attività delle rappresentanze dei lavoratori, nonché della modalità di liquidazione dei fondi ragguagliati alla effettività delle attività rese in ottemperanza delle funzioni istituzionali come enucleate nelle linee operative annuali prefigurate dal Comitato.
Formazione ed informazione dei lavoratori
Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve durata, la formazione ed" informazione di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di lavoro di adeguato materiale informativo.
5. RLST - Criteri di individuazione
Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) opera a livello provinciale nelle aziende agricole in cui non è stato designato il Rappresentante dei lavoratori per sicurezza (RLS), secondo le linee strutturali e organizzative individuate al punto 3).
i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) viene designato dall’Osservatorio/Comitato, su indicazione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CPL per ogni ambito territoriale predeterminato ed opererà anche secondo le linee programmatiche individuate in sede di Osservatorio/Comitato.
i soggetti da designare devono possedere adeguate conoscenze e capacità sia in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare per quanto attiene alle lavorazioni agricole, all’uopo segnalando all’Osservatorio/Comitato i titoli ed i documenti comprovanti le conoscenze innanzi precisate, poiché dirimenti rispetto alla attribuzione dell’incarico.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative nonché con il ruolo di componente dell’Osservatorio/Comitato.
Le modalità di esercizio delle funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), nonché la durata dell’incarico, in fase sperimentale di norma annuale con possibilità di rinnovo ed eventuali contenuti specifici della sua formazione, sono definite in sede di contrattazione provinciale e/o assunte in sede di Osservatorio/Comitato.